Tutti gli articoli di Admin

NOVITA’ IN TEMA DI ANTIRICILAGGIO.

Emanato il D.Lgs.vo 25 Settembre 2009, n. 151. Esso corregge il D.Lgs.vo 21 Novembre 2007, n. 231 in materia di antiriclaggio. Ecco le modifiche più rilevanti apportate dal ‘correttivo’ alla legge antiriciclaggio : 1-Alla relazione presentata al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, è allegato il rapporto del Direttore della UIF (Unità di Informazione Finanziaria) sull’attività da questa svolta; 2-l’UIF dovrà, in materia di segnalazioni sospette, emanare istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni stesse; 3-Gli intermediari che abbiano succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, dovranno applicare misure equivalenti o supplementari rispetto a quelle stabilite dalla direttiva antiriciclaggio in materia di adeguata verifica e conservazione; 4-La novità di maggior interesse sul titolare effettivo riguarda l’obbligo di inserirne i dati nell’Archivio Unico Informatico. Gli intermediari, i professionisti e tutti gli obbligati, insomma, dovranno arricchire i propri archivi, informatici o cartacei, con le informazioni raccolte sullo stesso titolare effettivo; 5-fra i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio vi sono anche le associazioni di categoria di imprenditori o commercianti, i CAF e i patronati; 6-i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal decreto antiriciclaggio e, fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette; 7-Il correttivo dispone la soppressione della definizione, precedentemente vigente, di “operazione collegata”; 8-ora si parla di “operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata”.

E’ USCITA LA NUOVA LEGGE SUGLI OBBLIGHI COMUNITARI.

Convertito il Decreto Legge 25 Settembre 2009, n. 135 con la Legge 20 Novembre 2009, n. 166. Trattasi di normativa contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della C.G.C.E. Tale intervento consentirà all’Italia di chiudere ben 14 procedura di infrazione già avviate e di evitare l’avvio di nuovi ricorsi per inadempimento rispetto alla normativa europea. Cliccare su questo link per le principali novità.

LA NUOVA LEGGE SICUREZZA.

E’ stata varata la nuova legge 15 Luglio 2009, n. 94. La stessa si occupa di vari settori e materie: principalmente a) modifica il codice di procedura penale e le sue norme di attuazione; b) modifica il codice penale; c) modifica la legge istitutiva del Giudice di Pace penale; d) modifica la legge Turco-Napolitano; d) modifica il codice della strada. Ecco una sintesi delle modifiche in questione. Per una panoramica generale cliccare sul seguente link.

NUOVA LEGGE SUI PRELIEVI ED ACCERTAMENTI MEDICI COATTI.

Emanata la nuova legge 30 Giugno 2009, n. 85. Essa modifica alcuni articoli del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione. In particolare, il cuore dell’interveto è nel nuovo art. 224-bis c.p.p., secondo il quale, se si procede per delitto grave ed è necessario effettuare una perizia con cui si compiano atti idonei ad incidere sulla libertà personale (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale) o accertamenti medici, e non vi è il consenso dell’interessato, il Giudice può disporne l’esecuzione coattiva, se essa risulta indispensabile. Per leggere l’intero intervento sul codice di procedura penale cliccare su questo link.

EMANATO IL D.P.C.M. SULLA P.E.C.

E’ uscito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 Maggio 2009, il quale dà attuazione all’art. 16-bis del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, che riconosce a tutti i cittadini la possibilità di ottenere gratuitamente una casella di posta elettronica certificata (p.e.c.). Particolarmente importante è l’allegato A del suddetto Decreto, nel quale sono definite le modalità di richiesta e di utilizzo del servizio. Da notare che questo strumento viene predisposto per garantire un rapporto meno dispendioso tra cittadini e pp.aa., tanto che la richiesta di un indirizzo p.e.c. da parte del cittadino rappresenta anche l’accettazione da parte sua dell’invio tramite p.e.c. da parte delle pp.aa. di tutti i provvedimenti e degli atti che lo riguardano. Altre norme del presente Decreto si occupano dell’attivazione della p.e.c. anche nella pp.aa., per ogni loro registro di protocollo.