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EMANATO IL DECRETO LEGGE DI ABOLIZIONE DELL’I.C.I.

In data 28 Maggio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008, con il quale viene deliberata l’esenzione dal pagamento dell’ICI, a partire dall’acconto 2008, per le abitazioni principali (immobili presso i quali il soggetto passivo di imposta ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze per le quali già si applicava l’aliquota del 4,6 per mille (un box o posto auto e una cantina o soffitta). Fanno eccezione, gli immobili accatastati come A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in villa) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Vengono esentati dal pagamento dell’ICI, per assimilazione con l’abitazione principale: le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini entro il II° grado, che vi risiedono; le abitazioni di residenza di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e abitazioni regolarmente assegnate dell’ATER; le abitazioni di proprietà di disabili e anziani ricoverati e residenti in case di cura o di riposo; le abitazioni tenute a disposizione da un cittadino italiano residente all’estero; le abitazioni di proprietà di coniugi separati, anche per il coniuge non assegnatario, a condizione che non sia già titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. In tutti gli altri casi, rimangono valide le aliquote già deliberate e rimaste invariate rispetto all’anno d’imposta 2007. Nel decreto in questione v’è anche l’importante normativa in tema di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile (v., in proposito, la conversione dello stesso, più avanti), nonché le disposizioni per l’adozione di misure per l’incremento della produttività del lavoro (c.d. detassazione degli straordinari, art. 2 del D.L.).

NUOVA LEGGE PER LA LOTTA AI REATI PER VIA TELEMATICA

E’ uscita la nuova Legge 18 Marzo 2008, n. 48, con la quale sono stati modificati alcuni articoli del codice penale (artt. 420, 491-bis, 615-quinquies e 635-bis) e del codice di procedura penale (artt. 51, 244, 247, 248, 254, 256, 259, 260, 352, 353 e 354) nonché aggiunti articoli nuovi al codice penale (artt. 495-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies). Le principali novità sono: a) l’equiparazione dei documenti informatici pubblici o privati agli atti pubblici ed alle scritture private sotto il profilo penalistico della loro falsità; b) sanzioni penali per chi dichiara falsità sulla propria identità o sul proprio stato o su altre qualità della propria persona al soggetto che presta servizi di certificazione delle firma elettroniche; c) sanzioni penali per chi diffonde apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico; d) sanzioni penali per chi danneggia informazioni, dati e programmi informatici; e) sanzioni penali per chi danneggia informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità; f) sanzioni penali per chi danneggia sistemi informatici o telematici; g) sanzioni penali per chi danneggia sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; h) sanzioni penali per chi perpetra frodi informatiche nei confronti dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica; i) sanzioni penali nei confronti di chi attenta a sistemi informatici o telematici ovvero di dati, informazioni o di programmi ad essi pertinenti di pubblica utilità; l) possibilità adesso per l’A.G. di effettuare ispezioni e rilevazioni su sistemi informatici o telematici con l’adozione delle misure necessarie per impedirne l’alterazione; m) possibilità adesso di effettuare la perquisizione di un sistema informatico o telematico allo scopo di rinvenire dati o informazioni pertinenti al reato, sempre con l’adozione di misure atte a garantire la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione; n) possibilità per la p.g. adesso di esaminare presso le banche gli atti, i dati, le informazioni ed i programmi informatici; o) possibilità adesso di sequestrare anche la corrispondenza telematica o in forma elettronica; p) possibilità adesso di effettuare il sequestro di dati informatici, compresi quelli di traffico e di ubicazione, detenuti da fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni e l’acquisizione di essi mediante copia su adeguato supporto; q) possibilità adesso di utilizzare in caso di sequestro, oltre ai sigilli, anche mezzi analoghi a carattere elettronico o informatico; r) possibilità adesso per gli ufficiali di p.g. di effettuare, nella flagranza del reato e per particolari motivi di urgenza, la perquisizione immediata di sistemi informatici e telematici; s) possibilità adesso per la p.g., in ipotesi di urgenza ed in attesa che il P.M. prenda in mano la situazione, di effettuare accertamenti e rilievi immediati su dati, informazioni o sistemi informatici, al fine di assicurare la conservazione delle tracce che riguardano il reato; t) possibilità adesso di ordinare ai fornitori ed agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere per un periodo non superiore a 90 gg. i dati relativi al traffico telematico.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO ‘MILLEPROROGHE’

Convertito il D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248 con la L. 28 Febbraio 2008, n. 31. Trattasi di una disciplina tutt’altro che omogenea, riguardante varie materie e contenente non solo disposizioni di mera proroga di termini di scadenza, ma anche disposizioni finanziarie e disposizioni ordinamentali (c.d. decreto ‘omnibus’). Ecco le principali novità: a) proroga dell’esercizio delle funzioni di GOT , di VPO e di giudici onorari presso i tribunali per i minorenni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2009; b) le disposizioni che vietano ai titolari di patente B, per un anno dal rilascio, la guida di veicoli con potenza specifica superiore a 50 Kw/t (in ragione della tara), tranne nell’ipotesi in cui il mezzo sia al servizio di un disabile trasportato, si applicano alle patenti rilasciate dal 1° Luglio 2008; c) le cartelle di pagamento dal 1° Giugno 2008 devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo edi quello di emissione e notifica della cartella; d) il periodo massimo di rateazione dei carichi iscritti a ruolo è stato esteso da 48 mesi a 72 mesi (ma Comuni, Regioni e Province possono adottare una diversa disciplina) ed il soggetto competente a concedere la rateazione è l’agente della riscossione e non più l’ufficio impositore che ha formato il ruolo; e) confermato il potere di utilizzare l’ingiunzione fiscale (con un proprio ufficiale di riscossione, senza ricorrere all’ufficiale giudiziario e con potere di iscrivere il fermo amministrativo dei veicoli del debitore moroso) per i Comuni che non si avvalgono della procedura della formazione del ruolo e dell’agente concessionario della riscossione; f) modificato l’art. 7 della legge 20 Novembre 1982, n. 890 con l’aggiunta di un comma finale (il 6°), in base al quale, nelle notifiche di atti a mezzo posta, se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia a quest’ultimo dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo di lettera raccomandata; g) a partire dal 31 Ottobre 2009 è previsto (nuovo art. 19 D.Lgs.vo n. 112/99) che la notifica della cartella di pagamento dovrà avvenire entro il quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo e non più entro l’undicesimo.

MODIFICATO IL D.LGS.VO 30/2007 SUGLI STRANIERI COMUNITARI

E ‘ uscito il D.Lgs.vo 28 Febbraio 2008, n. 32 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lgs.vo n. 30/07, relativo al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nei territori degli Stati membri. In sintesi, le novità sono: 1) cancellato l’obbligo di richiedere ai cittadini europei di dimostrare la liceità delle fonti di reddito in quanto condizione non prevista dalla direttiva europea; 2) i motivi imperativi di pubblica sicurezza (presupposto per consentire l’allontanamento immediato) sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento, perché la sua ulteriore permanenza nel territorio nazionale è incompatibile con la civile e sicura convivenza; 3) i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell’interessato, che rappresentano una minaccia concreta e attuale all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza; 4) il provvedimento di allontanamento dal territorio oltre a interrompere il soggiorno costituisce causa di cancellazione anagrafica; 5) nell’adottare i provvedimenti di allontanamento si tiene conto anche dello stato di salute dell’interessato; 6) ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumità della persona, o per altri gravi delitti; 7) la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso decorre dal momento dell’allontanamento del soggetto interessato; 8) l’introduzione di una presunzione di durata del soggiorno di oltre tre mesi se non è stata effettuata in un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza nel territorio italiano nei modi indicati da un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro il 1° aprile 2008; 9) la domanda di revoca del divieto di reingresso può essere presentata dopo che, dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto ed, in ogni caso, decorsi tre anni; 10) la violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione fino a due anni, per i motivi di sicurezza dello Stato (e fino a un anno, nelle altre ipotesi); il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni e in questo caso la violazione dell’obbligo è punita con la reclusione fino a tre anni.

ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE DI APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 74 del 25/02/2008. Con esso si dà concreta attuazione alla nuova disciplina introdotta dalla L. n. 248/06, con la quale si è inteso estendere a tutti i soggetti del rapporto di appalto (committente, appaltatore e subappaltatore) l’onere di controllare ed assicurare l’effettuazione del versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali riferibili ai lavoratori utilizzati nell’appalto stesso, con conseguente responsabilità solidale degli appaltatori e subappaltatori in caso di inadempimento.

VIENE FISSATA LA PROCEDURA PER OTTENERE LO STATUS DI RIFUGIATO

Con il D.Lgs.vo 28 Gennaio 2008, n. 25 viene data attuazione alla direttiva 2005/85/Ce ed alla normativa di principio di cui al D.Lgs.vo n. 251/07. In pratica viene regolata un’unica procedura per il riconoscimento degli status di protezione internazionale: quello di rifugiato e quello di persona comunque bisognosa di protezione internazionale. Le linee salienti sono queste: 1) la domanda di protezione internazionale può essere presentata all’atto dell’ingresso in Italia o, in ogni tempo, presso la Questura del luogo di dimora; 2) la domanda può essere presentata anche da un minore non accompagnato, al quale viene subito nominato un tutore; 3) all’atto della presentazione della domanda l’autorità deve informare il richiedente dei tratti salienti della procedura; 4) l’autorità adìta ha l’obbligo di procedere e provvedere; 5) il richiedente protezione deve essere sottoposto a rilievi dattiloscopici; 6) a fronte della domanda la Questura competente redige un verbale contenente le dichiarazioni del richiedente, a cui pure è allegata la documentazione da questi presentata a sostegno della sua istanza; 7) se il richiedente è giunto in Italia dal territorio di altro Stato membro U.E., il procedimento è sospeso e, se, dopo l’istruttoria della Questura, il dato è confermato, essa si estingue; 8) il richiedente ha diritto di soggiornare in Italia durante l’esame della domanda, con un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino al completamento della procedura; 9) se il richiedente ha presentato domanda dopo aver fatto ingresso o soggiorno in Italia in condizioni di irregolarità o se è privo di documenti o se è in possesso di documenti falsi o contraffatti, è tenuto a soggiornare in un centro di accoglienza per i richiedenti asilo; 10) il trattenimento in un centro di permanenza temporanea avviene solo in casi eccezionali; 11) la domanda viene trasmessa alla competente Commissione territoriale; 12) questa, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, procede all’audizione dell’interessato, salvo che dalla documentazione già emergano “sufficienti motivi” per concedere lo status di rifugiato; 13) la Commissione, ricorrendo determinate condizioni, deve considerare veritiere anche dichiarazioni del ricorrente non suffragate da prove; 14) se il richiedente ha chiesto di farsi assistere da un avvocato, questi è ammesso a presenziare all’audizione; 15) il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento; 16) al richiedente ed al suo avvocato è garantito l’accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione; 17) comunque, al presente procedimento si applicano anche le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui alla L. n. 241/90; 18) la Commissione territoriale decide entro i tre giorni feriali successivi all’audizione dell’interessato; 19) la decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame, da svilupparsi alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione nel Paese del richiedente; 20) la decisione con cui viene respinta la domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto; 21) quando la Commissione decide di non accogliere la domanda di protezione internazionale, qualora ritenga che comunque possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno “di carattere umanitario”; 22) salvo quest’ultima possibilità, in caso di reiezione della sua domanda, l’interessato è tenuto a lasciare l’Italia, a meno che non abbia deciso di adìre la tutela giurisdizionale, ottenendo così la sospensione degli effetti del provvedimento di diniego; 23) avverso la decisione della Commissione territoriale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, può essere proposto ricorso al Tribunale monocratico del capoluogo di distretto di Corte di Appello dove ha sede la Commissione stessa; 24) il procedimento si svolge nelle forme camerali, con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato; 25) il Tribunale, sentite le parti ed assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con il potere di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; 26) avverso la sentenza del Tribunale è possibile sporgere reclamo alla Corte di Appello; 27) avverso la sentenza della Corte di Appello può essere proposto ricorso per cassazione.

NUOVO DECRETO MINISTERIALE IN TEMA DI IMPIANTI DOMESTICI

E ‘ uscito il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 Gennaio 2008, n. 37. Esso si occupa di dettare nuove disposizioni in materia installazione degli impianti domestici (di utilizzazione della energia elettrica, radiotelevisivi, elettronici, di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione, di ventilazione, di areazione, idrici, sanitari, per l’utilizzazione del gas, di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, di protezione antincendio). In particolare, prevede: 1) a carico delle imprese installatrici l’onere di rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme vigenti dell’impianto appena creato, pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (artt. 7 e 15); 2) a carico del proprietario dell’immobile che intende trasferire ad altri detto bene , a qualunque titolo, l’obbligo di consegnare all’avente causa la sopra menzionata dichiarazione di conformità e di garantirlo, con espressa dicitura nell’atto notarile di trasferimento, circa essa. Quanto a quest’ultimo punto, comunque, il Decreto consente alle parti “espressi patti contrari”. Secondo il chiarimento del 26 Marzo 2008 dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico la formula testé riportata è meramente riproduttiva della disciplina del codice civile in materia di garanzia fornita dal venditore per i vizi della cosa venduta (v. art. 1490, comma 2°, c.c., in base al quale alle parti è consentito escluderla), per cui la deroga in questione poteva essere pattuita anche prima dell’emanazione del Decreto n. 37/2008.

NUOVO MODULO PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE

Com’è noto (v. più sopra), con la recente L. 17 Ottobre 2007, n. 188 è stata introdotta la previsione di un modulo apposito per le dimissioni volontarie del lavoratore dipendente, dotato di un codice alfanumerico progressivo ed avente validità 15 giorni. L’utilizzo di detto modulo è stato dalla suddetta legge previsto a pena di nullità delle dimissioni stesse. Lo scopo evidente della nuova legge è stato quello di porre fine alla pratica delle dimissioni in bianco, pretese e fatte sottoscrivere senza data, quale condizione per l’assunzione. Adesso, in attuazione a questa normativa, è stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro 21 Gennaio 2008, contenente nel suo allegato “A” (n.b. trattasi di Win Zip file) il fac-simile del modulo da utilizzare per le dimissioni. Adesso, quindi, il lavoratore che intende dimettersi dal proprio posto di lavoro deve manifestare questa sua intenzione compilando e trasmettendo al Ministero del Lavoro detto modello, ottenerne la validazione, stamparlo e e consegnarlo al datore di lavoro entro 15 giorni, pena la invalidità delle dimissioni. La procedura di compilazione e trasmissione telematica del modello può essere ‘autonoma’ oppure ‘assistita’ e, cioè, con l’assistenza dei soggetti c.d. “intermediari” quali le D.P.L. le D.R.L., i Centri per l’Impiego, i Comuni, i sindacati ed i patronati. Successivamente alla ricezione del modulo di dimissioni il datore di lavoro deve inviare entro 5 giorni la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro. N.B. La Legge n. 188 del 2007 sarà abrogata dal successivo D.L. 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 Agosto 2008, n. 33 (v. art. 39, comma 10°; lett. l).

NUOVA LEGGE SULLA S.I.A.E.

Emanata la nuova legge 9 Gennaio 2008, n. 2, contenente disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori ed Editori. La nuova legge, in sostanza, riconosce espressamente alla S.I.A.E. la natura di ente pubblico economico a base associativa, confermando le funzioni della stessa indicate nella legge 22 Aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto di autore). La conseguenza principale di ciò è che l’attività della S.I.A.E. sarà disciplinata dalle norme di diritto privato e tutte le controversie concernenti le attività dell’ente sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.