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ENTRA IN VIGORE L’INDULTO

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 176 del 31.07.2006) la Legge 31.07.2006, n. 241. Con essa viene concesso indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 Maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a diecimila euro per quelle pecuniarie, sole o congiunte alle detentive. Sono esclusi dal beneficio i reati elencati al comma secondo dell’art. 1 della legge.

PUBBLICATO IL DECRETO IN TEMA DI INDENNIZZO DIRETTO NEI SINISTRI STRADALI

Con il recente D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 è stata introdotta la nuova disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, attuativa dell’ art. 150 del codice delle assicurazioni (D.Lgs.vo n. 209/2005). La nuova procedura è applicabile ai soli sinistri che avvengano a partire dal 1° Febbraio 2007 tra veicoli immatricolati in Italia, identificati e coperti da regolare assicurazione, nei quali derivino danni ai veicoli e/o personali ai conducenti e/o ai terzi trasportati (per i quali vale la procedura ex art. 141 cod. ass.), entro il limite delle c.d. micropermanenti.

EMANATO IL DECRETO BERSANI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 04/07/2006, n. 223, noto con il nome Decreto Bersani, in materia di rilancio economico e sociale, di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. Il provvedimento, tra le tante, contiene importanti disposizioni in tema di: 1) concorrenza nei servizi professionali; 2) concorrenza nella distribuzione commerciale; 3) distribuzione di farmaci; 4) licenze dei tassisti; 5) passaggi di proprietà dei beni mobili registrati; 6) conti correnti bancari; 7) spese di giustizia; 8) evasione ed elusione fiscale.

AVVOCATI: SCIOPERO DI 12 GIORNI CONTRO IL DECRETO BERSANI

Indetto dall’Avvocatura un maxi sciopero contro il recente decreto legge del Governo Prodi sulla competitività. L’astensione si protrarrà dal 10 al 21 Luglio. Mentre da una parte c’è chi sottolinea che il decreto Bersani costituisce una minaccia per i diritti dei cittadini e per chi lavora per farli tutelare (sono parole di Michelina Grillo, presidente dell’OUA) e che, in particolare, “l’eliminazione delle tariffe e il cambiamento del sistema di anticipazione delle spese processuali renderanno impossibile il gratuito patrocinio e la difesa d’ufficio”, dall’altra parte v’è chi (tutti i magistrati) sottolinea la illegittimità dell’agitazione, sia perché si tratta di una una protesta iniziata senza il necessario preavviso, sia perché la stessa si dovrebbe protrarre oltre la durata massima prevista per legge. A tal proposito si legga la recente nota della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e la immediata replica del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Latina, Avv. Malinconico.

INCIDENTI STRADALI: ADESSO SI APPLICA IL RITO DEL LAVORO

Emanata la nuova legge 21.02.2006, n. 102. Con essa sono state introdotte alcune importanti novità in tema di: a) sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente di guida e lavoro di pubblica utilità) in caso di incidenti stradali con lesioni personali colpose; b) omicidio colposo a seguito di incidente stradale; c) lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale; d) richiesta del p.m. di proroga dei termini delle indagini preliminari in caso di omicidio colposo e lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale; e) richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. nel caso di omicidio colposo a seguito di incidente stradale; f) termini a comparire nel processo penale collegiale, sempre nel caso di omicidio colposo a seguito di incidente stradale; g) termini di emissione del decreto di rinvio a giudizio da parte del p.m. e relativa data di comparizione in caso di lesioni colpose a seguito di incidente stradale; h) introduzione del rito del lavoro per le cause di risarcimento del danno per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

STUPEFACENTI: MODIFICHE AL D.P.R. N. 309/1990

Convertito il D.L. 30 Dicembre 2005, n. 272 con la legge 21 Febbraio 2006, n. 49. Con esso si novella in maniera significativa il D.P.R. n. 309/1990, in tema di stupefacenti. Tra le novità più significative: a) non esiste più la distinzione tabellata tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, bensì sono state create due nuove tabelle (la seconda si suddivide in cinque sezioni), nella prima sono ricomprese tutte le sostanze vietate, nella seconda sono inseriti i medicinali registrati in Italia e contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono diventare oggetto d’abuso; b) diminuito il minimo edittale della pena detentiva (da 8 a 6 anni) prevista in caso di detenzione, produzione e spaccio dall’art. 73 nuova formulazione; c) introduzione del criterio ponderale, con aggancio alla determinazione dei limiti di principio attivo tramite decreto ministeriale e con riferimento al peso lordo complessivo della sostanza rinvenuta; d) consacrazione dei principali orientamenti giurisprudenziali in tema di figure sintomatiche dello spaccio, mediante la valorizzazione, in appoggio al dato ponderale, di alcune circostanze, quali “le modalità di presentazione della sostanza”, il “confezionamento frazionato” della stessa e le “circostanze dell’azione”; e) previsione al comma quinto dell’art. 73 dell’attenuante del “fatto di lieve entità”, cui si ricollega la possibilità di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.