Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 6 Febbraio 2006, n. 38, in tema di tutela dei minori. La legge in questione apporta modifiche al codice penale e di procedura penale. Sono previste pene più severe per i c.d. “pedofili”.
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ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI ANCHE PER GLI AVVOCATI
Con il recente D.M. n. 141 del 3/02/2006 sono state precisate le modalità di comportamento degli Avvocati circa la normativa antiriciclaggio. Si ricordi, infatti, che con il D.Lgs.vo n. 56/2004 per la prima volta gli obblighi antiriciclaggio venivano estesi anche ai legali in attesa di una specifica ministeriale. Adesso essi devono identificare, registrare i propri clienti e segnalare all’UIC le operazioni sospette ogni volta che svolgano attività per un valore superiore ai 12.500,00 Euro.
IL NUOVO PROCESSO DI CASSAZIONE ED IL NUOVO ARBITRATO
Emanato il D. Lgs.vo 2 Febbraio 2006, n. 40, contenente modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di Cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato. Sarà più difficile andare in Cassazione, poiché i ricorsi dovranno essere legati esclusivamente a motivi di diritto. Il nuovo giudizio di legittimità prenderà il via dal 2 Marzo 2006. Ridisegnato anche l’istituto dell’arbitrato.
PROCESSO CIVILE: NUOVA PROROGA AL 1° MARZO 2006
Con il recente D.L. n. 271/2005 (del 30.12.2005), l’entrata in vigore della tanto attesa riforma del processo civile (D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005) è stata spostata dal 1° Gennaio al 1° Marzo 2006. Con il D.L. n. 115/2005, convertito in legge 17 Agosto 2005, n. 168, era stato comunque risolto lo spinoso problema del regime transitorio, relativamente ai processi pendenti alla entrata in vigore della riforma. Infatti, è stato in esso stabilito (art. 8) che i giudizi ordinari pendenti a quella data continueranno ad essere regolati dalla legge processuale vecchia, mentre solo i processi di esecuzione saranno regolati dalla nuova normativa procedurale, a meno che non sia sta già ordinata la vendita. In questo caso, infatti, la vendita avrà luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. In Dicembre e Febbraio, comunque, sono stati approvati anche gli ultimi ritocchi alla riforma dal Parlamento. In particolare, sono entrate in vigore la L. n. 263/2005 e la L. n. 52/2006 che hanno di nuovo modificato il codice di procedura civile (957 Kb), le disposizioni di attuazione dello stesso e il codice civile. Altresì, il 22.12.2005, è stato approvato il testo del decreto legislativo (D.Lgs.vo n. 40 del 2006) che introduce modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo per cassazione e di arbitrato.
NUOVA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI
Pubblicata sulla G.U. del 7 Dicembre 2005 n. 285 la nuova Legge 5 Dicembre 2005 n. 251, contenente significative novità in materia di recidiva e prescrizione dei reati. Novità e ritocchi anche all’ordinamento penitenziario. La nuova legge deve essere considerata avente effetto per il futuro (cioé: è entrata in vigore il giorno 8 Dicembre 2005 e da esso trova applicazione). Tuttavia, in tema di prescrizione, se i nuovi termini prescrizionali risultano più lunghi di quelli previgenti, non si applicano ai processi in corso. Se risultano più brevi, si applicano ai procedimenti ed ai processi penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ma con esclusione dei processi già pendenti in primo grado, per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento e per i processi pendenti in appello ed in Cassazione. Una recente sentenza della S.C. (n. 460 del 2006) ha precisato che la soluzione del legislatore per siffatto regime transitorio non appare lesiva del principio di eguaglianza né fonte di una ingiustificata disparità di trattamento e, pertanto, ogni questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Dal 1° Gennaio 2006 entra in vigore il D.Lgs.vo n. 209 del 07.09.2005, noto agli addetti ai lavori come il nuovo “Codice delle Assicurazioni”. La nuova normativa – diciannove titoli per un totale di 355 articoli – oltre a contenere un riordino della materia, si occupa ex novo: a) dell’assetto societario delle compagnie di assicurazione; b) delle procedure di risarcimento danni; c) della trasparenza dei bilanci delle compagnie di assicurazione; d) dei contratti e delle polizze assicurative.
IL NUOVO CODICE DEL CONSUMO
Pubblicato nell’Ottobre il nuovo codice del consumo (D.Lgs.vo 06/09/2005, n. 206). Trattasi di un corpus unitario per la difesa degli utenti, dei consumatori e dei contraenti deboli, che raccoglie le disposizioni sparse in una serie di leggi e decreti che si sono susseguiti nel tempo. Esso, tra le altre cose, si occupa di pubblicità ingannevole, di televendite, di contratti a distanza e di prodotti difettosi.
CONFISCA DEL MOTORINO PER CHI GUIDA SENZA CASCO
Questa è soltanto una delle recenti modifiche al codice della strada apportate dal D.L. n. 115/2005, convertito dalla L. n. 168/2005. Analoga misura (della confisca obbligatorio del mezzo) viene comminata a chi viola: – il divieto di superare il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli secondo la carta di circolazione; – il divieto di superare un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione; – l’obbligo nella guida di motocicli di avere libero l’uso delle braccia, delle mani e delle gambe, di stare seduto in posizione corretta e di reggere il manubrio con entrambe le mani; – il divieto di procedere in motociclo sollevando la ruota anteriore; – il divieto di trasportare sul motociclo altre persone; – il divieto per il motociclista di farsi trainare da altri veicoli; – il divieto di trasportare su motocicli oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente di oltre 50 cm. o che impediscano o limitino la visibilità. Altri articoli modificati o introdotti ex novo del codice della strada sono gli artt. 97, 116, 208, 213, 214 e 130bis.