Pubblicato in G.U. il Decreto Legge 8 Aprile 2020, n. 23, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. All’art. 36 di esso il termine del 15 Aprile 2020, previsto dall’articolo 83 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (c.d. ‘Cura Italia’), è prorogato all’11 Maggio 2020. Di rilievo per la Giustizia gli artt. 5, 10, 29, 36 e 37.
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PUBBLICATO IL ‘CURA ITALIA’
In Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″. In particolare, con esso viene praticamente abrogato il precedente Decreto Legge 8 Marzo 2020, n. 11 (contenente il rinvio di ufficio delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini processuali civili e penali sino al 22 Marzo 2020) e disposto il rinvio di ufficio di tutti i processi civili e penali e la sospensione di tutti i termini processuali per atti civili e penali sino al nuovo termine del 15 Aprile 2020. Di rilievo per il settore Giustizia gli artt. 83, 84, 85, 86, 103, 123 e 124.
EMERGENZA COVID: SOSPENSIONE DELLE UDIENZE
Pubblicato in G.U. il Decreto Legge 8 Marzo 2020, n. 11, contenente “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. All’art. 1 di esso è previsto, causa emergenza COVID-19, il rinvio di ufficio di tutte le udienze civili e penali e la sospensione di tutti i termini processuali sino a data successiva al 22 Marzo 2020.
USCITO IL CODICE ROSSO
Sulla G.U. del 25/07/2019 è stata pubblicata la Legge 19 Luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, che avrà vigenza dal 9 Agosto 2019. In essa nuove disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale. Ecco le principali novità: 1) più rapido l’avvio del procedimento penale per alcuni reati come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime (- la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; – il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di 3 giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;- gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo); 2) rispetto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa viene data la possibilità al giudice di garantirne il rispetto tramite procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico; 3) il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione ex D.Lgs.vo n. 159/11; 4) inseriti ben 4 nuovi reati: – il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro (la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde, a sua volta, per provocare un danno agli interessati e la fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici); – il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni (quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo); – il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da 1 a 5 anni (la fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia); -il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Aumentate le sanzioni già previste dal codice penale: – per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 anni si passa a un minimo di 3 e un massimo di 7; – per lo stalking si passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni ad un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi; – per la violenza sessuale si passa da 6 a 12 anni, mentre prima si andava dal minimo di 5 al massimo di 10; – per la violenza sessuale di gruppo si passa da un minimo di 8 ad un massimo di 14, prima era punita da un minimo di 6 ad un massimo di 12. In relazione alla violenza sessuale, viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela: dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre, ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi in cui la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Infine, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a 1/3 quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali. Per uno schema delle novità cliccare sul seguente link.
NON PIU’ RITO ABBREVIATO PER L’ERGASTOLO
Emanata la Legge 12 Aprile 2019, n. 33, che sancisce la inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Ecco gli articoli modificati.
LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE IN MATERIA DI STUPEFACENTI
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 40 dell’08/03/2019 è intervenuta sull’art. 73, comma I, D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309, in tema di stupefacenti, in particolare stabilendo che tale disposizione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui sanziona le condotte di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, cessione, distribuzione, commercio, ecc… di droghe pesanti (tabelle I e III di cui all’art. 14 D.P.R. cit.) con un minimo edittale di anni 8 di reclusione invece che di anni 6 di reclusione. Le massime espresse in questo link.
EMANATA LA LEGGE ‘SPAZZACORROTTI’
Il 16/01/2019 è uscita in G.U. la Legge 9 Gennaio 2019, n. 3, c.d. “Spazzacorrotti”. Con essa, anzitutto, sono aumentate le pene accessorie in caso di condanna per reati contro la P.A.: 1) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l’interdizione dai pubblici uffici divengono perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione (c.d. “DASPO per i corrotti”); 2) solo decorsi almeno 7 anni dalla riabilitazione è prevista l’estinzione della pena accessoria perpetua e solo quando il condannato abbia dato “prove effettive e costanti di buona condotta”; 3) l’incapacità di contrattare con la P.A. è introdotta anche come misura interdittiva, che si applica all’imputato anche prima della condanna. Aumentano, poi, le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. (la fascia edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni) e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino ad Euro 1.032,00 si passa alla reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00). Il millantato credito (art. 346 c.p.) è abrogato come fattispecie autonoma di reato e la relativa condotta è ora inserita all’interno del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis). E’, poi, prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione spontanea da parte dell’interessato, prima di avere notizia delle indagini a proprio carico e, comunque, entro 4 mesi dalla commissione del reato. I reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) diventano perseguibili d’ufficio. Con una modifica degli artt. 9 e 10 del codice penale, poi, si prevede la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la P.A. all’estero, senza necessità di richiesta del Ministro della Giustizia ed in assenza di denuncia di parte. Sono introdotte misure anche sul fronte delle indagini penali: a) si estende la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la P.A. (c.d. agente sotto copertura); b) nei procedimenti per reati contro la P.A. è sempre consentito l’utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. Trojan). Sono, infine, previste modifiche all’ordinamento penitenziario: i condannati per alcuni reati contro la P.A. non potranno accedere ai benefici carcerari e alle misure alternative alla detenzione. In tema di prescrizione dal 1°Gennaio 2020 si prevede la sospensione del corso di essa dalla data di pronuncia della sentenza di I grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale. E’ inoltre modificata la norma sulla decorrenza della prescrizione con riferimento al solo reato continuato (in pratica, viene ripristinata la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 251/2005): viene confermato, quindi, che il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza; la novità riguarda il reato continuato, per il quale il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. Per uno schama sulla prescrizione cliccare sul seguente link. Per un confronto tra vecchia e nuova normativa cliccare su quest’altro.
EMANATO IL DECRETO SICUREZZA
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 Dicembre 2018, n. 28 il testo del Decreto Legge 4 Ottobre 2018, n. 113, coordinato con la legge di conversione 1º Dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. Il provvedimento si occupa di protezione internazionale e di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari, eliminando la discrezionalità nella concessione ed introducendo una tipizzazione, con indicazione di specifici requisiti per i soggetti richiedenti. Viene ampliato il numero di reati che, in caso di condanna definitiva o nell’ipotesi di imputato ritenuto pericoloso socialmente, comportano la revoca o il diniego della protezione internazionale. Per queste tipologie di reati si prevede, in caso di condanna in primo grado, la sospensione del procedimento per la concessione della protezione e l’espulsione del cittadino straniero. Sono introdotte particolari misure urgenti per assicurare l’effettività del provvedimenti di rimpatrio per i cittadini stranieri che non posseggano titolo per soggiornare nel nostro Paese, con un prolungamento da 90 a 180 giorni della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio. Il decreto, inoltre, prevede l’utilizzo dei dispositivi elettronici per particolari fattispecie di reato, come maltrattamenti e stalking, ed introduce prescrizioni in materia di contratti di noleggio di autoveicoli per la prevenzione dei fatti di terrorismo, con estensione dell’ambito di applicazione del DASPO urbano anche a coloro che siano indiziati di reati di terrorismo. Viene, poi, introdotta una particolare disposizione diretta a consentire che anche gli agenti di Polizia municipale possano utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulso elettrico (c.d. TASER). Sono, altresì, inasprite le pene per i casi di occupazioni arbitrarie di immobili (invasione di terreni o edifici – art. 633 c.p.) e si prevede la possibilità di utilizzare in tali casi le intercettazioni. Importante, infine, è l’introduzione di disposizioni dirette a migliorare l’organizzazione, la funzionalità e l’efficienza dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla Criminalità organizzata (ANBSC).
MODIFICATA LA DISCIPLINA DEL CASELLARIO
Il 26/10/2018 è stato emanato il D.Lgs. 2 Ottobre 2018, n. 122, in attuazione della delega conferita con la riforma Orlando. Esso entrerà in vigore il 26/10/2019 e, cioè, decorso un anno dalla sua pubblicazione. Il testo si compone di otto articoli, che in vario modo intervengono sull’attuale D.P.R. 14/11/2002, n. 313 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). In sintesi: 1) modificato l’art. 3, comma 1, lett. i bis), D.P.R. cit., che include nel novero dei provvedimenti iscrivibili per estratto le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; 2) modificato l’art. 5 D.P.R. cit. in tema di eliminazione delle iscrizioni, prevedendosi che tale eliminazione venga disposta -dal casellario giudiziale, decorsi 15 anni dalla morte della persona cui si riferiscono e, comunque, 100 anni dalla nascita della stessa ovvero in caso di rescissione del giudicato -dal casellario dei carichi pendenti, nel caso di morte; 3) modificati gli artt. 15 e 19 D.P.R. cit. puntualizzando le competenze degli uffici preposti all’iscrizione e all’eliminazione delle iscrizioni; 4) modificati gli artt. 23 – 45 sulla disciplina dei servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. Più precisamente: a) sono abrogati gli artt. 23, 25 e 26 D.P.R. Cit., relativi al certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, al certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato ed al certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall’interessato; b) viene riformulato l’art. 24 D.P.R. cit., al fine di unificare le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell’interessato, con individuazione di un’unica tipologia di certificato che contiene tutte le iscrizioni esistenti a carico di un determinato soggetto; c) sono modificati gli artt. 24 e 25-ter, D.P.R. cit., stabilendo che i certificati del casellario giudiziario nazionale ed europeo contengano la specificazione in ordine all’esistenza di iscrizioni in ambito europeo o nazionale; d) viene modificato l’art. 27 D.P.R. cit., affinché nel certificato dei carichi pendenti richiesti dall’interessato non figurino anche i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, i provvedimenti che dispongono la sospensione del processo con la messa alla prova del soggetto maggiorenne e le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della prova; e) viene riformulato l’art. 28 D.P.R. cit., che contiene la disciplina del certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (prevedendo due tipi di certificato: uno c.d. specifico, che riporta le sole condanne per reati rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza; un altro c.d. generale, il quale contiene invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale di una persona ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma). Infine, rispetto alle autocertificazioni che l’interessato debba emettere in ordine all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, il nuovo decreto prevede che il dichiarante non sia obbligato all’indicazione della presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione (e, cioè, le contravvenzioni punibili con ammenda o i provvedimenti di messa alla prova o quelli di non punibilità per la particolare tenuità del fatto).
USCITO IL NUOVO DECRETO DIGNITA’
Approdato in G.U. il D.L. 12 Luglio 2018, n. 87. Esso si articola in quattro ordini di misure: a) per il contrasto al precariato, b) contro la delocalizzazione delle imprese, c) contro la ludopatia e d) in materia di semplificazione fiscale. In particolare, di rilievo il ritorno all’esclusione dei compensi professionali dal c.d. split payment (art. 12).