La Corte Costituzionale, con la Sentenza 29/04/2015-18/06/2015, n. 113, censurando l’art. 45 C.d.S., ha stabilito che tutte le apparecchiature autovelox debbono essere assoggettate a controlli periodici di funzionalità. Ecco le massime che si possono ricavare dalla suddetta pronunzia.
Tutti gli articoli di Admin
IN VIGORE LA RIFORMA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI
L’8 Maggio 2015 è entrata in vigore la Legge 16 Aprile 2015, n. 47 contenente modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali ed alla Legge 26 Luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. Diverse le novità introdotte. Ecco uno specchietto riepilogativo.
AUMENTANO GLI IMPORTI DELLE MARCHE DA BOLLO
Con il Decreto Ministeriale 07/05/2015 aumentano gli importi relativi ai diritti di copia ed alle certificazioni di conformità in Tribunale ed in Procura della Repubblica. Ecco la nuova tabella con le varie ipotesi.
DIVORZIO: MUTA LA TEMPISTICA
Con la Legge 6 Maggio 2015, n. 55, destinata ad entrare in vigore il 26 Maggio, adesso divorziare sarà più veloce. In particolare: 1) in caso di precedente separazione giudiziale, occorreranno solo 12 mesi, con decorrenza dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; 2) in caso di precedente separazione consensuale, saranno sufficienti 6 mesi, sempre dalla suddetta comparizione. Inoltre, nella stessa normativa si stabilisce adesso che, in caso di separazione giudiziale, lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi avviene subito dopo l’udienza presidenziale, in cui il giudice autorizza marito e moglie a vivere separatamente, e non più al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. L’ordinanza autorizzativa in questione va, poi, comunicata all’Ufficiale di Sato Civile, ai fini dell’annotazione dello scioglimento.
INTRODOTTA LA TENUITA’ DEL FATTO
Con il Decreto Legislativo 16 Marzo 2015, n. 28 è stato modificato il codice penale, il codice di procedura penale ed il D.P.R. n. 313 del 2002, in tema di casellario. In sostanza, viene prevista una nuova causa di non punibilità per la c.d. ‘particolare tenuità del fatto’. Essa ricorre quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, I comma, l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento risulta non abituale. Sono fatti salvi i casi in cui l’autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Sul piano procedurale, se il P.M., al termine delle sue indagini, decide di archiviare per particolare tenuità del fatto, egli deve darne avviso all’indagato ed alla persona offesa, precisando che, nel termine di 10 giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione. Il G.I.P., in tal caso, dopo avere sentito le parti, dopo procedimento camerale ex art. 127 c.p.p., provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione o quando questa è inammissibile, il G.I.P. pronuncia decreto motivato di archiviazione senza formalità. Prima del dibattimento,quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., il giudice, sentiti in camera di consiglio il P.M., l’imputato e la persona offesa, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere. Solo la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. La nuova normativa entra in vigore il prossimo 2 Aprile 2015. Ecco un breve specchietto relativo alle norme modificate.
USCITA LA NUOVA NORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI GIUDICI
E’ uscita la nuova Legge 27 Febbraio 2015, n. 18. Essa, nel modificare la Legge 13 Aprile 1988, n. 117, stabilisce che: 1) la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali comunque cagionati dal magistrato; 2) sono fonte di responsabilità per lo stesso: il dolo; la violazione manifesta della legge con colpa grave; la violazione manifesta del diritto dell’Unione europea con colpa grave; il travisamento del fatto o delle prove con colpa grave; l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento con colpa grave; la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento con colpa grave; l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge con colpa grave; l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale senza motivazione con colpa grave (art. 2); 3) sono allungati il termine per proporre l’azione di risarcimento a tre anni (art. 4); 4) è eliminato il filtro con la preventiva valutazione di ammissibilità dell’azione (art. 5); 5) adesso lo Stato è obbligato ad esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato (art. 7); 6) la misura della rivalsa è aumentata (art. 8); 7) il mancato esercizio dell’azione di regresso comporta una responsabilità contabile (art. 13)
E’ STATO CONVERTITO IL DECRETO ‘MILLEPROROGHE’
Con la Legge 27 Febbraio 2015, n. 11 è stato convertito il Decreto Legge 31 Dicembre 2014, n. 192, dal titolo “Proroga di termini previsti da disposiszioni legislative”. Ecco la sintesi dei principali slittamenti in materia giudiziaria: 1) coloro i quali hanno svolto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (lavoratori cassintegrati, lavoratori in mobilità, impiegati nei lavori socialmente utili, disoccupati) debbono completare tale periodo di perfezionamento entro il nuovo termine differito al 30 Aprile 2015; 2) l’obbligatorietà del processo amministrativo digitale (sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti dello stesso) slitta al 1° Luglio 2015; 3) viene riaperto il termine, ora sino al 30 Luglio 2015, fissato per i Comuni ed altri enti al fine di richiedere al Ministero della Giustizia il ripristino sul territorio dell’Ufficio del Giudice di Pace soppresso dalla recente riforma della geografia giudiziaria, con totale accollo dei relativi costi; 4) prorogata di n. 2 anni l’entrata in vigore delle nuove regole sull’esame di Stato per l’esercizio della professione di Avvocato; 5) prorogate, su richiesta della parte interessata, di n. 120 giorni le procedure di rilascio per finita locazione di cui all’art. 4 D.L. n. 150/13 (Milleproroghe 2014), per consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti interessati; 6) prorogate per tutto l’anno 2015 le disposizioni fiscali sul regime dei minimi previgente alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità n. 190/14 per il 2015.
LE SEZIONI UNITE SUGLI STUPEFACENTI
La Corte di Cassazioni a Sezioni Unite, con la Sentenza 26 Febbraio 2015, n. 33040, ha stabilito i due seguenti importanti principi processuali in tema di stupefacenti, alla luce della recente riforma operata dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 32/14): 1) l’illegalità della pena determinata prima dell’intervento della Consulta può essere rilevata di ufficio dalla stessa Corte di Cassazione, anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne se tardivo; 2) la sentenza di patteggiamento che abbia comminato una pena basata sul parametro edittale meno favorevole, così come legislativamente fissato prima dell’intervento della Consulta, sia nel caso in cui la pena stessa sia realmente eccedente rispetto a detto parametro, sia nel caso in cui essa non lo sia, va annullata senza rinvio.
NUOVO REGOLAMENTO SULLE DIFESE DI UFFICIO
E’ uscito il Decreto Legislativo 30 Gennaio 2015, n. 6, per un riordino della disciplina delle difese di ufficio. Le novità, in sintesi: 1) l’elenco dei difensori è ora predisposto ed aggiornato trimestralmente dal C.N.F.; 2) per potersi iscrivere all’elenco occorre la partecipazione ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale ovvero l’iscrizione all’Albo Avvocati da almeno 5 anni ed una comprovata esperienza nella materia penale ovvero il conseguimento del titolo di ‘specialista in diritto penale’, ex art. 9 L. n. 247/12; 3) per la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio sono condizioni necessarie: a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento e b) l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno 10 udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
T.A.R. LAZIO: CADE L’OBBLIGO DI VERSARE LE SPESE DI AVVIO IN MEDIAZIONE
Il T.A.R. Lazio, Sez. I, con sentenza del 23/01/2015, n. 1351, ha disposto l’annullamento degli artt. 16, commi 2 e 9, e 4, comma 3, lett. b), del D.M. n. 180/10. Dette norme riguardano, in caso di procedimento di mediazione: a) l’obbligo di versare all’Organismo le c.d. ‘spese di avvio'; b) l’obbligo anche per gli Avvocati Mediatori (la cui formazione in materia di mediazione dovrebbe invece essere regolata con precipue disposizioni), al pari degli altri Mediatori, non Avvocati, di avere una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, nonché la partecipazione, nel biennio di aggiornamento, ad almeno 20 casi di mediazione. Ecco la tabella delle norme regolamentari censurate.