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CONVERTITO LO “SVUOTACARCERI”

Il Decreto Legge 1° Luglio 2013, n. 78, c.d. “svuotacarceri” è stato convertito con la Legge 9 Agosto 2013, n. 94. Ecco, in sintesi, cosa prevede il provvedimento approvato, che modifica anche il c.p.p.: 1) la carcerazione preventiva potrà essere disposta solo per i delitti per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni e, per evitare che tale soglia ne comporti l’esclusione, una specifica deroga è stata prevista per il finanziamento illecito dei partiti, mentre per il reato di stalking è stata aumentata la pena da 4 a 5 anni; 2) quando la pena residua da espiare non supera i 3 anni (o 4, in casi particolari, come, ad esempio, le donne incinta o malati gravi) e i 6 anni, per reati legati alla tossicodipendenza, si sospende l’esecuzione della pena, applicando, se possibile, la libertà anticipata, in maniera tale che le detrazioni di pena (45 giorni per ogni semestre) siano conteggiate anticipatamente, così da limitare il ritorno in carcere per brevi periodi di detenzione (n.b. la misura non si applica, però, a chi già si trova in carcere ed ai condannati per i delitti gravi e per alcuni specifici reati quali: furto in abitazione e con strappo, maltrattamenti in famiglia, stalking ed incendi boschivi); 3) cadono gli automatismi della ex Cirielli che precludono ai recidivi l’accesso ai benefici carcerari (domiciliari, liberazione anticipata, etc.), restando, però, i limiti per ciò che riguardano i permessi premio e resta la condizione per i recidivi reiterati che l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare a la semilibertà siano concessi soltanto una volta; 4) il decreto estende le prestazioni di lavoro di detenuti e internati, permettendo la partecipazione a titolo gratuito e volontario a progetti di pubblica utilità presso lo Stato, enti locali e organizzazioni di assistenza sociale e sanitaria. È prevista anche l’attività a sostegno delle famiglie delle vittime hanno partecipato alla votazione.

VARATO IL D.L. “DEL FARE”

Con la Legge 9 Agosto 2013, n. 98 è stato convertito il Decreto Legge 21 Giugno 2013, n. 69 c.d. “del fare”. Oltre al blocco del pignoramento dell’abitazione principale (v. art. 52), in esso vi sono alcune norme in tema di giustizia a partire dall’art. 63. In particolare, le novità introdotte riguardano: 1) la creazione e nomina dei nuovi c.d. “Giudici Ausiliari”, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili ancora pendenti, inclusi quelli in materia di lavoro e previdenza (artt. 63-72); 2) la previsione di un nuovo “tirocinio formativo teorico-pratico” di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari per i laureati in giurisprudenza (art. 73); 3) l’introduzione di modifiche all’organico dei magistrati di Cassazione, con l’introduzione dei “magistrati con compiti di assistente di studio”, che ora possono assistere alle camere di consiglio delle varie Sezioni della Corte senza però avere poteri decisionali in esse, al fine di garantire una più celere definizione dei procedimenti pendenti (art. 74) ; 4) l’intervento del pubblico ministero nei giudizi civili in Cassazione (art. 75); 5) la c.d. divisione a domanda congiunta “demandata ad un professionista” (art. 76); 6) la c.d. “conciliazione giudiziale”, mediante la quale il giudice civile o del lavoro, se possibile, adesso deve avanzare alle parti in prima udienza o, comunque, sino alla chiusura dell’istruttoria “una proposta transattiva o conciliativa” (art. 77); 7) delle misure a tutela del credito, con la modifica degli articoli 645 e 648 del codice di procedura civile in tema di decreto ingiuntivo (art. 78); 8) delle modifiche all’ordinamento giudiziario in tema di attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione (art. 81); 9) lo snellimento della procedura in tema di concordato preventivo (art. 82); 10) la composizione delle commissioni giudicanti nell’esame di Stato per gli aspiranti Avvocati, con prevalentemente la presenza di magistrati in pensione (art. 83); 11) la reintroduzione della mediazione civile e commerciale (art. 84). Circa quest’ultima, in base al comma II dell’art. 84 tutte le nuove disposizioni in materia di mediazione si applicheranno dal 21 Settembre 2013. Per le novità apportate al codice di procedura civile cliccare qui. Per le modifiche al codice civile cliccare qui. Per il nuovo testo del Decreto Legislativo n. 28/10 cliccare qui. Mentre per una sintesi della nuova mediazione qui.

PARTE LA RIFORMA DEL CONDOMINIO

Con la Legge 11 Dicembre 2012, n. 220 è stata varata la riforma del condominio. Essa parte dal 17 Giugno 2013. Con essa sono stati modificati numerosi articoli del codice civile in tema di condominio ed aggiunti diversi altri nuovi. La riforma si preoccupa: 1) di fornire una nuova, più moderna e più completa elencazione delle parti comuni; 2) di disciplinare anche i supercondomini; 3) del tema della destinazione d’uso delle parti comuni e del suo eventuale mutamento; 4) del tema delle innovazioni in ambito condominiale; 5) del tema della realizzazione in condominio di impianti non centralizzati di vario tipo e di impianti di videosorveglianza; 6) di tratteggiare nuovi caratteri per la figura dell’amministratore; 7) di introdurre delle novità in tema di assemblea condominiale; 8) di introdurre nuove norme in tema di delibere condominiali ed impugnazioni delle stesse; 9) di regolare diversi altri aspetti relativi al condominio. Per una sintesi completa della riforma, con tutti i temi da essa toccati, si può cliccare sul seguente link.

AL VARO LA NUOVA LEGGE DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE

E’ uscita la Legge 31 Dicembre 2012, n. 247, contenente la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Diverse le novità per gli Avvocati. Si va dall’obbligo dell’iscrizione alla Cassaforense, all’obbligo dell’assicurazione professionale, dalle associazioni tra Avvocati, alle specializzazioni, all’obbligo di formazione continua, ecc… Per una panoramica completa cliccare sul seguente link.

CODICE DELLA STRADA: AGGIORNATI GLI IMPORTI DELLE MULTE

Con D.M. 19 Dicembre 2012 si è provveduto all’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Le multe saranno incrementate dal 1° Gennaio 2013. Si veda anche, in tema, la Circolare del Ministero dell’Interno del 31 Dicembre 2012, n. Prot. 300/A/9362/12/101/3/3/14. Tanto per fare un esempio, la velocità di oltre 10 Km/h e sino a 40 Km/h rispetto al limite previsto dal C.d.S. verrà adesso sanzionata non più con la multa di €. 159,00, ma con quella di €. 168,00.

E’ USCITA LA NUOVA LEGGE SUI FIGLI NATURALI

E’ stata pubblicata in G.U. (17/12/2012, n. 293) la nuova Legge 10 Dicembre 2012, n. 219, contenente disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Essa, in realtà, contiene anche altre importanti disposizioni in tema di vincolo di parentela, di possibile riconoscimento dei figli incestuosi, di dichiarazione di paternità o di maternità naturale, di status giuridico dei figli, con i loro diritti e doveri, di decadenza dalla potestà di genitore e conseguenti effetti sugli alimenti ed in materia di successione, di garanzie ottenibili anche per i figli naturali al mantenimento ed agli alimenti. Ecco nel seguente link il quadro sintetico delle novità.

NOVITA’ IN TEMA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL MEDICO

Con l’art. 3 del Decreto Legge 13 Settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche con la Legge 8 Novembre 2012, n. 189, è stata ridisegnata la responsabilità professionale del medico, per quanto attiene alla c.d. colpa lieve. Adesso, il medico che si attiene alle linee guida ed alla buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Una sorta di scriminante per l’esercente la professione sanitaria, fermo restando comunque l’obbligo per esso di risarcire il danno.

E’USCITA LA LEGGE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

Con la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 è stata emanata una nuova legge in materia di anticorruzione all’interno della p.a. Il provvedimento: a) modifica diversi articoli del codice penale, in tema di reati contro la p.a.; b) individua vari soggetti (il Dipartimento della funzione pubblica, le Pubbliche amministrazioni centrali ed il Responsabile della prevenzione della corruzione) incaricati di redigere dei piani anticorruzione; c) incarica i Prefetti di predisporre, tenere e monitorare una ‘white list’ dei soggetti fonitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non sottoposti ad infiltrazione mafiosa; d) istituisce la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pp.aa.; e) affida alla Scuola Superiore della p.a. il compito di predisporre dei corsi di formazione dei dipendenti pubblici statali sui temi dell’etica e della legalità nei settori maggiormente esposti alla corruzione; f) prevede nuovi contenuti nei siti web istituzionali delle pp.aa., al fine, soprattutto, di garantire una maggiore trasparenza ammnistrativa in tema di appalti pubblici di beni o servizi (in particolare, viene prevista per gli interessati ad un procedimento amministrativo la possibilità di accedere via internet e mediante account al loro profilo inerente detto procedimento, provvedimento finale incluso) ; g) introduce l’arbitrato per la risoluzione di controversie inerenti l’esecuzione di contratti pubblici (anche se una parte è una società a partecipazione pubblica); h) prevede la possibilità per le pp.aa. appaltanti di escludere i partecipanti alla gara di appalto per il mancato rispetto della legalità; i) modifica la L. n. 241/90 in vari punti (vengono ora previsti i provvedimenti espressi e motivati di irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità; viene introdotto l’obbligo di astensione per il responsabile ed il titolare del procedimento amministrativo in caso di conflitto di interessi; gli accordi ex art. 11 devono ora essere motivati); l) disciplina in maniera più severa le ipotesi di incompatibilità e del cumulo di impieghi e di incarichi da parte di pubblici impiegati; m) prevede l’adozione di un codice di comportamento per il pubblico impiego e di un codice etico per la magistratura e l’Avvocatura dello Stato; n) quantifica il danno all’immagine alla p.a. in caso di corruzione del dipendente pubblico (esso è pari al doppio della somma illecitamente percepita); n) tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti; o) prevede ipotesi di incompatibilità nella formazione di commissioni pubbliche e nell’assegnazione degli impiegati ai pubblici uffici; p) modificato il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); q) modificato il D.Lgs.vo n. 231/01; r) previsto il termine di sei mesi come durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare nel caso in cui si proceda per uno o più dei delitti contro la p.a.