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RATIFICATA LA CONVENZIONE DI LANZAROTE IN TEMA DI REATI CONTRO I MINORI

E’ uscita la nuova Legge 1° Ottobre 2012, n. 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote del 25 Ottobre del 2007). La nuova legge contiene delle significative novità, soprattutto in tema di reati contro i minorenni. Ecco uno specchietto di sintesi della nuova normativa.

PARTE LA RIFORMA DEI TRIBUNALI E DEI GIUDICI DI PACE

Con i Decreti Legislativi 7 Settembre 2012, nn. 155 e 156 viene data attuazione a quanto previsto l’anno prima dalla manovra di ferragosto (art. 1, comma 2°, D.L. n. 138/11, convertito con L. n. 148/11). Detta normativa prevedeva: 1) l’addio alle Sezioni distaccate di Tribunale; 2) lo stop al Giudice di Pace nei piccoli Comuni; 3) il taglio delle Procure, con possibilità per il Pubblico Ministero di svolgere le proprie funzioni presso più Tribunali; 4) la salvezza dei soli Tribunali dei capoluoghi di provincia. Per quanto concerne la realtà di Latina, ecco cosa accade in sintesi: 1) eliminate le Sezioni distaccate del Tribunale di Latina di Terracina e Gaeta; 2) la Sezione di Terracina sarà accorpata al Tribunale di Latina; 3) la Sezione di Gaeta sarà accorpata al Tribunale di Cassino; 4) eliminati i Giudici di Pace di Fondi, Gaeta, Minturno, Priverno, Sezze e Terracina, salvo interventi degli Enti locali; 5) il G.d.P. di Fondi andrà a giudicare a Latina, il G.d.P. di Gaeta a Cassino, il G.d.P. di Minturno a Cassino, il G.d.P. di Priverno a Latina, il G.d.P. di Sezze a Latina ed il G.d.P. di Terracina a Latina. Ecco, infine, in sintesi, che cosa accadrà nel periodo transitorio.

EMANATO IL D.L. SVILUPPO BIS

Con il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179/12, convertito con Legge 17 Dicembre 2012, n. 221 è uscito il secondo Decreto c.d. ‘sviluppo’. Esso si occupa principalmente di: 1) agenda digitale italiana; 2) imprese innovative (c.d. ‘startup‘); 3) assicurazioni; 4) attrazione di investimenti esteri; 5) grandi infrastrutture ed opere strategiche.

NUOVO D.P.R. PER LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

E’ stata pubblicata nella G.U. del 14 Agosto 2012 il D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137 contenente il “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”, ivi incluso quello dell’Avvocatura. Ecco i principali contenuti: 1) è stato garantito il principio dell’accesso alla professione libero e non discriminatorio; 2) è stato introdotto il criterio dell’effettività del tirocinio, per periodo massimo di 12 mesi; 3) è stato ribadito l’obbligo di formazione continua permanente del professionista; 4) è stato stabilito l’obbligo di assicurazione del professionista a tutela del cliente entro un anno; 5) è stata regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all’attività professionale; 6) è stato fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell’autogoverno degli ordini.

CONVERTITO IL D.L. ‘SVILUPPO': CONFERMATO IL FILTRO IN APPELLO

Con la Legge 7 Agosto 2012, n. 134 è stato convertito il D.L. 22 Giugno 2012, n. 83. Trattasi del c.d. “Decreto Sviluppo”. Le disposizioni di maggiore interesse che sono state modificate con la conversione sono l’art. 33 (in tema di fallimento) e l’art. 54 (in tema di appello civile). Sono rimaste sostanzialmente invariate, invece, quelle relativa alla c.d. legge Pinto (art. 55) ed alla Scuola di Magistratura (art. 56). Quanto alla disciplina fallimentare (in particolare, l’istituto del concordato preventivo), le novità concernono gli artt. 67 [Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie], 69-bis [Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie], 161 [Domanda di concordato], 168 [Effetti della presentazione del ricorso], 169-bis [Contratti in corso di esecuzione], 178 [Adesioni alla proposta di concordato], 179 [Mancata approvazione del concordato], 180 [Giudizio di omologazione], 182-bis [Accordi di ristrutturazione dei debiti], 182-quater [Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa], 182-quinquies [Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti], 182-sexies [Riduzione o perdita del capitale della società in crisi], 186-bis [Concordato con continuità aziendale], 186-sexies [Riduzione o perdita del capitale della società in crisi], il 236-bis [Falso in attestazioni e relazioni] della legge fallimentare (R.D. n. 267/42). Particolarmente importanti, poi, sono i ritocchi in tema di appello civile. La nuova disciplina: 1) non coinvolge gli appelli per le cause di natura tributaria; 2) si applica solo ai giudizi di appello che siano instaurati dopo il 12/09/2012 (le novità sul ricorso per Cassazione riguarderanno i provvedimenti impugnabili pubblicati dopo il 12/09/2012): 3) impone una maggiore attenzione ed un maggior formalismo nella redazione dell’atto di appello nel momento in cui vi si indicheranno i motivi di doglianza; 4) limita sensibilmente l’ammissibilità di nuove prove un secondo grado, salvo il procedimento di appello nel giudizio sommario di cognizione (art. 702-quater); 5) impone un filtro di valutazione dell’ammissibilità del gravame (per cui, il Giudice d’appello dovrà valutare discrezionalmente la probabilità del suo accoglimento), salvi alcuni casi. Si vedano, in tal senso, gli articoli ora modificati ed il contenuto delle suddette novità cliccando sul seguente link.

CONVERTITO IL DECRETO LEGGE SULLA SPENDING REVIEW

Con la Legge 7 Agosto 2012, n. 135 è stato convertito il Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, sulla spending review (revisione della spesa pubblica). In 39 articoli il provvedimento reperisce risorse per: 4,5 miliardi nel 2012; 10,9 nel 2013; 11,7 nel 2014, soprattutto attraverso drastici tagli di spesa, per l’acquisto di beni e servizi, per gli stipendi e per le assunzioni. Riduce l’indebitamento netto del 2012 di circa 602 milioni di Euro. Serve, nell’immediato, ad evitare l’aumento di due punti percentuali dell’I.V.A. per gli ultimi tre mesi del 2012 e per il primo semestre del 2013 (l’aumento di due punti viene differito al 1° Luglio 2013, mentre l’ulteriore aumento di due punti e mezzo dal 1° Gennaio 2014 viene ridotto ad un punto) , a salvare altri 55.000 esodati derivanti dalla riforma Fornero (L. n. 92/12) ed a garantire altre risorse (un miliardo per il 2013 ed un altro miliardo per il 2014) a favore delle zone terremotate dell’Emilia, della Lombardia e del Veneto, colpite dal sisma del Maggio 2012. Tra le disposizioni di rilievo, oltre a quelle sull’aumento dell’I.V.A., anche quelle: 1) sul riordino delle Province; 2) sull’accorpamento dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 3) sulla riduzione della spesa sanitaria; 4) sul rafforzamento patrimoniale del Monte dei Paschi di Siena; 5) sulla soppressione dell’I.S.V.A.P. con conseguente creazione al suo posto dell’I.V.A.R.P.; 6) sul contenimento e riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, degli enti pubblici territoriali e non territoriali, di società pubbliche e delle pp.aa., in generale. Nel seguente link il testo della normativa derivante dalla conversione.

STRANIERI: DOPO COLF E BADANTI, NUOVA POSSIBILITA’ DI REGOLARIZZAZIONE

E’ uscito il Decreto Legislativo 16 Luglio 2012, n. 109. Esso introduce disposizioni che consentono, a determinate condizioni, la sanatoria dei lavoratori stranieri assunti irregolarmente. Ecco le regole:1) la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai datori di lavoro che alla data del 9 Agosto 2012 occupino alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuino a occuparli alla data di presentazione della stessa dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale; 2) il lavoratore straniero deve essere presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011; 3) la presenza dovrà essere attestata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici; 4) la dichiarazione dovrà essere presentata dal 15 Settembre al 15 Ottobre prossimo, secondo le modalità che saranno fissate con uno specifico decreto interministeriale. Per i dettagli, cliccare qui.

VARATA LA RIFORMA DEL LAVORO DEL MINISTRO FORNERO

E’ stata avviata la riforma del mercato del lavoro con la Legge 28 Giugno 2012, n. 92 (c.d. ‘riforma Fornero’). Ecco, qui di seguito, alcune delle principali novità: 1) modificati i termini di impugnazione dei licenziamenti individuali previsti dalla L. n. 183/10 (da 60 a 120 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e da 270 a 180 giorni per quella giudiziale); 2) modificata la disciplina sostanziale dei licenziamenti individuali illegittimi; 3) nuovo rito in tema di impungazione giudiziale dei licenziamenti individuali.

EMANATO IL D.L. SUL ‘FILTRO’ IN APPELLO

E’ uscito in Gazzetta Ufficiale (26/06/2012) il Decreto Legge 22 Giugno 2012, n. 83 (c.d. ‘Decreto Sviluppo’). Il titolo del Decreto è “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Tra queste misure, vi sono alcuni interventi in tema di Giustizia. Eccoli, in estrema sintesi: 1) dall’art. 33 sono stati modificati diversi articoli (il 67 [Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie], il 161 [Domanda di concordato], il 168 [Effetti della presentazione del ricorso] ed il 182-bis [Accordi di ristrutturazione dei debiti]) ed aggiunti (il 169-bis [Contratti in corso di esecuzione], il 182-quinquies [Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti], il 182-sexies [Riduzione o perdita del capitale della società in crisi], il 186-bis [Concordato con continuità aziendale] e il 236-bis [Falso in attestazioni e relazioni]) della legge fallimentare (R.D. n. 267/42); 2) dall’art. 54 sono stati modificati alcuni aspetti dell’appello civile, prevedendo una scrematura delle impugnazioni, mediante un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata in via preliminare dal giudice dell’appello; 3) dal medesimo articolo sono stati, poi, ridotti i vizi motivazionali censurabili con il ricorso per cassazione (Art. 360, n. 5), c.p.c.), in maniera tale che la Corte di Cassazione non possa più sindacare, in generale, la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, bensì soltanto lo specifico vizio dell’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, che è stato oggetto di discussione delle parti; 4) dall’art. 55 è stata modificata la disciplina dei procedimenti aventi a oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo, attualmente disciplinati dalla Legge n. 89/01 (cosiddetta legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle Corti d’appello, di evitare che la durata di tali procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e di contenere i conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. Si noti bene che nel suddetto Decreto viene previsto che esso entrerà in vigore dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della legge di conversione. Per cui esso ancora non è operativo.