Con il Decreto Legge 12 Febbraio 2010, n. 10, convertito con la Legge 6 Aprile 2010, n. 52 è stata ridisegnata la competenza della Corte di Assise e modificato l’art. 5 del codice di procedura penale. Di interesse l’esclusione dei delitti di mafia, che sono attribuiti quindi al Tribunale. In questo specchietto la novità in sintesi.
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ISTITUITO L’ALBO PER GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI
E’ stato finalmente creato con il Decreto Legislativo 4 Febbraio 2010 l’Albo degli Amministratori Giudiziari che si occupano dei beni sequestrati durante un procedimento penale. Per le caratteristiche cliccare sul link seguente.
NASCE L’AGENZIA PER I BENI DELLA MAFIA
Con la conversione del Decreto Legge 4 Febbraio 2010, n. 14 (Legge 31 Marzo 2010, n. 50) viene istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’Agenzia, composta da un Direttore, un Consiglio direttivo e da un Collegio di revisori, opera su due piani: a) nei procedimenti di prevenzione, essa interviene a partire dall’emissione del provvedimento di confisca, anche non definitivo; b) nei procedimenti penali per i delitti di criminalità organizzata, essa interviene a partire dalla conclusione dell’udienza preliminare. Il provvedimento de quo stabilisce anche: 1) limitazioni temporali alla permanenza negli organi diretivi dell’Agenzia; 2) la possibilità per i terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni espropriandi di interloquire nel procedimento per far valere la loro buona fede ed ottenere un indennizzo; 3) regole per la destinazione dei beni immobili confiscati (mantenimento di essi al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile; vendita degli stessi finalizzata al risarcimenti dei danni riportati dalle vittime dei reati di tipo mafioso; loro trasferimento per finalità sociali o istituzionali al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito ovvero a quello della Provincia o della Regione; vendita di essi agli enti pubblici, alle associazioni di categoria o alle associazioni bancarie).
INTRODOTTE DELLE NOVITA’ AL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’
Introdotte con il Decreto Legislativo 25 Gennaio 2010 delle modifiche al Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 198. Tra le novità si segnala: a) l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione preventiva (almeno 3 mesi prima della maturazione del diritto) al datore di lavoro per le lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia che intendano proseguire l’attività lavorativa fino agli stessi limiti di età previsti dalla legge per gli uomini (65 anni); b) l’introduzione di sanzioni più severe per le violazioni alle condanne dei giudici del lavoro in caso di discriminazione (ammenda fino ad Euro 50.000,00 o arresto fino a 6 mesi); c) aumentato il numero dei componenti del Comitato Nazionale per la parità di trattamento; d) estensione del concetto di discriminazione. Per una panoramica più approfondita, cliccare sul seguente link.
NOVITA’IN TEMA DI ESPLOSIVI PER USO CIVILE
Emanato il D.Lgs.vo 25 Gennaio 2010, n. 8, in tema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Creata anche una nuova ipotesi di reato. Cliccare sul seguente link per la sintesi del provvedimento in questione.
EMANATO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AL CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
E’ uscito il Decreto del ministero dello Sviluppo economico 13 Gennaio 2010 n. 33, contenente il regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 10 Febbrario 2005, n. 30, noto come Codice della Proprietà Industriale, su marchi brevetti e quant’altro.
NOVITA’ IN TEMA DI NOTIFICHE TRAMITE POSTA ELETTRONICA
Con il Decreto Legge 29 Dicembre 2009, n. 193 sono stati varati degli interventi urgenti in tema di maggiore funzionalità del sistema giudiziario italiano. Tra le novità, l’introduzione della posta elettronica nel campo delle notifiche.
ESCE LA NUOVA FINANZIARIA 2010
Con Legge 23 Dicembre 2009, n. 191, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato è stata predisposta la nuova Finanziaria per l’anno 2010. Tra le novità spicca l’introduzione del contributo unificato per le cause di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/81 (art. 2, commi da 212 a 215). Per le altre novità cliccare su questo link.
E’ NATA LA CLASS ACTION CONTRO LA P.A.
Il D.Lgs.vo 20 Dicembre 2009, n. 198 ha introdotto il c.d. “ricorso per l’efficienza delle delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici”. In pratica con esso è nata la Class Action nei confronti della pubblica amministrazione. Le principali caratteristiche di essa sono: a) la nuova normativa entra in vigore, ma solo formalmente, in quanto dovrano essere emanati i decreti atuativi del Presidente del Consiglio; b) legittimati attivamente all’azione sono i consumatori o gli utenti o le associazioni o i comitati di consumatori o utenti, a tutela degli interessi dei propri associati; c) legittimati passivamente sono tutte le pp.aa. e tutti i concessionari di pubblici servizi (esclusioni all’art. 1, comma 1-ter); d) per l’esperimento dell’azione occorre che si sia verificata una lesione concreta, diretta ed attuale degli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori, derivante: 1) dalla violazione di termini; 2) dalla mancata emanazione di atti amministrativi; 3) dalla violazione degli obblighi contenuti dalle carte di servizi; 4) dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti; e) il nuovo giudizio è devoluto alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo; f) la finalità dell’azione è quella di ripristinare il corretto svoglimento della funzione o la corretta erogazione del servizio; g) prima di avviare la class action i consumatori o gli utenti o le associazioni o i comitati di consumatori o utenti devono notificare una diffida all’organo di vertice della p.a. ovvero del concessionario del pubblico servizio; h) in alternativa alla diffida, possono promuovere un procedimento di risoluzione non giurisdizionale della controversia; i) qualora i rimedi di cui alle lettere g) ed h) non siano soddisfacenti, i consumatori o gli utenti o le associazioni o i comitati di consumatori o utenti hanno un anno di tempo per promuovere la class action; l) essa avrà la forma del ricorso giurisdizionale, il quale andrà soggetto alle seguenti forme di pubblicità: 1) pubblicazione sul sito istituzionale della p.a. o del concessionario intimati; 2) comunicazione al Ministro per la p.a.; 3) informativa a tutti i Dirigenti responsabili degli uffici coinvolti; m) il ricorso, poi, andrà depositato nella cancelleria del giudice amministrativo in attesa che fissi l’udienza di discussione; n) i soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel processo almeno 20 giorni prima della udienza; o) durante la udienza il giudice, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da qualli intimati, ordina l’integrazione del contraddittorio; p) la sentenza che definisce il giudizio potrà essere di accoglimento del ricorso o di rigetto di esso; q) la prima è una pronunzia con cui in pratica si ordina alla p.a. o al concessionario di porre rimedio entro un congruo termine alla violazione, omissione o inadempimento, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; r) la seconda esclude la sussistenza della violazione lamentata ed avrà efficacia preclusiva alla riproposizione della medesima domanda; s) la sentenza di accoglimento del ricorso viene pubblicata sul sito istituzionale della p.a. o del concessionario e di essa viene data notizia al Ministro per la p.a.; t) particolari forme di pubblicità della sentenza di accoglimento sono, poi, previste a seconda se essa sia resa nei confronti di una p.a. ovvero nei confronti di un concessionario di un p.s. ; u) nei casi di perdurante inottemperanza delle pp.aa. alla sentenza di accoglimento della class action viene riconosciuta la possibilità ai soggetti vittoriosi di ricorrere al giudizio di ottemperanza, che condurrà alla nomina di un commissario ad acta; v) si porecisa che quest’ultimo rimedio, però, è esperibile solo ed esclusivamente nei confronti di una p.a.; z) anche la sentenza che chiude il giudizio di ottemperanza andrà soggetta a particolari forma di pubblicità e comunicazioni.
INTERVENTO SALVA-LEGGI DEL GOVERNO.
Il 1° Dicembre 2009 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 179, cosiddetto “salva leggi”, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. del 14/12/2009. Eso consta di n. 2 allegati. L’allegato 1 elenca le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° Gennaio 1970, che rimangono in vigore, perché considerate ancora indispensabili. L’allegato 2 sottrae, invece, dall’abrogazione, facendole rimanere in vigore, una serie di disposizioni, per le quali l’art. 2 del D.L. n. 208/08, convertito in L. n. 9/09, aveva disposto la soppressione.