Emanato il D.Lgs.vo 6 Novembre 2007, n. 196 (entra in vigore il 10/11/2007). Esso introduce rilevati novità nel D.Lgs.vo n. 198/2006 (c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”). In particolare, introduce in esso un nuovo Titolo II (“Parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura”), i nuovi Capo I, II e III (“Nozioni di discriminazione e divieto di discriminazione.”; “Tutela giudiziaria dei diritti in materia di accesso a beni e servizi e loro fornitura.” ; “Promozione della parità di trattamento.”) e, dunque, i nuovi artt. da 55-bis a 55-decies. Il provvedimento da attuazione alla direttiva comunitaria 2004/113/CE, concernente il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Esso pone il divieto di discriminazioni in questo campo, prevedendo una specifica azione giurisdizionale civile a tutela dei soggetti discriminati, nonché l’istituzione di un ufficio per la promozione della parità di trattamento nella materia in questione. Infine, prevede un reato contravvenzionale per la mancata attuazione dei provvedimenti assunti dall’A.G. per garantire pari accesso a beni e servizi.
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RAFFICA DI DECRETI SU VARIE MATERIE
Il 6 Novembre è anche la data di tutta una serie di decreti legislativi concernenti varie materie. Eccone un elenco sintetico: a) D.Lgs.vo n. 191/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e che punisce con sanzioni penali ed amministrative alcune condotte illecite relative ad attività (raccolta, conservazione, ecc.) sui tessuti e sulle cellule umane destinate ad applicazioni sull’uomo; b) D.Lgs.vo n. 192/2007 (entra in vigore il 9/12/2007), che disciplina procedure, modalità ed effetti delle ispezioni a terra degli aeromobili immatricolati in paesi terzi, di determinate dimensioni, utilizzate da vettori esteri, che atterrano in un aeroporto italiano; c) D.Lgs.vo n. 193/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che, oltre a prevedere sanzioni amministrative, prevede norme sulla macellazione d’urgenza e detta disposizioni penali in materia di alimenti ed, in particolare, punisce alcune condotte relative alla produzione, preparazione, messa in commercio, ecc. di carni e di molluschi; d) D.Lgs.vo n. 194/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettrodomestiche e prescrive la conformità delle stesse ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica, nonché sanziona come illeciti amministrativi la messa in commercio o la installazione di impianti fissi senza i requisiti di protezione o privi di marcatura o conformità CE; e) D.Lgs.vo n. 195/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che detta disposizioni per garantire agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regolare di informazioni sugli emittenti di valori mobiliari; f) D.Lgs.vo n. 197/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che prescrive sanzioni amministrative (irrogate dall’ENAC) per le violazioni relative alle modalità di assicurazione cui sono tenuti i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili, prescritte nel Regolamento CE n. 785/2004 del 21 Aprile 2004; g) D.Lgs.vo n. 200/2007, che stabilisce alcuni illeciti amministrativi in materia di sperimentazioni cliniche dei medicinali e le relative sanzioni, che sono irrogate dal Ministero della Salute; h) D.Lgs.vo n. 201/2007, che prevede come illeciti amministrativi la messa in commercio o in servizio di prodotti che consumano energia senza la marcatura o la conformità CE o con le stesse contraffatte, con possibilità di sanzioni di egual natura irrogate dal Ministero dello Sviluppo Economico; i) D.Lgs.vo n. 202/2007, che disciplina i reati di inquinamento doloso, di inquinamento colposo e le pene accessorie, abrogando alcune fattispecie incriminatrici previste dalla L. n. 979/1982; l) D.Lgs.vo n. 203/2007, che modifica l’art. 1174 del Codice della Navigazione, introducendo l’ipotesi di un illecito amministrativo per l’inosservanza di disposizioni o provvedimenti per la sicurezza marittima, sanzionato pecuniariamente; m) D.Lgs.vo n. 205/2007, che sanziona penalmente ed amministrativamente la combustione di materiali e sostanze senza l’osservanza delle relative prescrizioni, nonché l’immissione nel mercato di combustibile per uso marittimo con composizione diversa da quella prescritta.
NUOVO INTERVENTO SUL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Emanato il D.Lgs.vo 6 Novembre 2007, n. 198. Esso interviene a modificare alcuni articoli del D.Lgs.vo n. 209/2005, noto come “Codice delle Assicurazioni”. Le principali novità sono le seguenti: 1) ridefinito il concetto di “Stato di ubicazione del rischio” (art. 1, lettera fff), Cod. Ass.). In particolare, è tale anche lo Stato membro dell’U.E., in cui si è verificato il sinistro, qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo; 2) previsto l’obbligo per l’Ufficio Centrale Italiano (garante in Italia della circolazione dei veicoli esteri) di comunicare agli aventi diritto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, un’offerta motivata, ovvero di indicare i motivi per cui non ritenga di formulare l’offerta stessa, pena la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 ad €. 6.000,00; 3) fissati nuovi massimali minimi obbligatori per legge, pari a 5 milioni di euro per sinistro nel caso di danni alle persone e pari ad 1 milione di euro per sinistro nel caso di danni a cose (n.b. i contratti assicurativi dovranno essere adeguati dall’11 Giugno 2012 ed entro l’11 Dicembre 2009 gli importi minimi di copertura dovranno essere adeguati ad almeno la metà dei massimali suddetti); 4) previsto il diritto per i contraenti ad esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore; 5) previsto, altresì, il diritto del danneggiato da un sinistro stradale di chiedere ed ottenere dal Centro di Informazioni ex art. 154 Cod. Ass. le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro; 6) prevista l’aggiunta della parola “motivata” all’offerta che l’assicuratore è tenuto a formulare al danneggiato nei tempi e nei modi previsti dall’art. 148, I e II comma, Cod. Ass. (n.b. eguale aggettivo non è però stato introdotto nel caso di procedura ex art. 149 Cod. Ass., di risarcimento diretto dell’assicurazione del danneggiato); 7) aggiunte altre due ipotesi di intervento del F.G.V.S., oltre le quattro già previste, ovvero che a) il danno sia cagionato da un veicolo estero che transiti sul territorio dello Stato e risulti privo di assicurazione e b) che il sinistro sia stato provocato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo; 8) sempre nell’ipotesi di intervento del F.G.V.S., quando il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è previsto non più solo il pagamento dei danni alla persona, ma anche quello dei danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di €. 500,00, per la parte eccedente (n.b. non sono più previsti limiti, invece, per il risarcimento del danno a cose, laddove il sinistro sia stato provocato da veicolo non coperto da assicurazione); 9) previsto, infine, il litisconsorzio necessario (F.G.V.S. e responsabile del danno) nei due nuovi casi di intervento del F.G.V.S.
NOVITA’ IN TEMA DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI
Con il D.Lgs.vo 23 Ottobre 2007, n. 211 viene modificato il Codice del Consumo (D.Lgs.vo 6 Settembre 2005, n. 206) ed in esso viene inserita la disciplina (artt. da 67bis a 67vicies) in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori interessati. In breve, ecco detta normativa: a) viene creata nel Codice del Consumo la nuova sezione IV-bis, con gli articoli da 67bis a 67vicies bis; b) le disposizioni di tale nuova sezione del Codice del Consumo si applicano alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori (art. 67bis); c) è ‘servizio finanziario’ qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale; d) nelle trattative, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, il consumatore ha diritto che gli siano fornite informazioni riguardanti il fornitore, il servizio finanziario, il contratto da stipulare, ecc…(artt. 67quater, 67quinquies, 67octies; 67nonies); e) tutte le informazioni e le condizioni contrattuali devono essere fornite al consumatore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile ed accessibile, in tempo utile prima che questi sia vincolato dal contratto, se il contatto con l’altra parte è avvenuto con tecniche di comunicazione a distanza che non consentano la trasmissione delle condizioni contrattuali e delle informazioni (art. 67undecies); f) viene riconosciuto al consumatore il diritto di recesso dal contratto a distanza senza penali (salvo l’importo del servizio finanziario sino a quel momento prestato con il consenso e la richiesta del consumatore) né obbligo di motivazione e ciò entro 14 giorni (30 per i contratti di assicurazione ramo vita e per quelli che hanno ad oggetto schemi pensionistici individuali) dalla data di conclusione del contratto ovvero, se posteriore, dalla data di ricezione delle informazioni dovute e delle condizioni contrattuali (artt. 67duodecies e 67terdecies); g) durante la decorrenza del termine previsto per il recesso l’efficiacia del contratto è sospesa (art. 67duodecies); h) l’art. 67doudecies elenca i vari casi in cui comunque il diritto di recesso non può essere esercitato, per la stessa natura dei contratti finanziari, una volta che ne sia iniziata l’esecuzione, dal momento che per alcuni contratti le fluttuazioni del mercato finanziario oppure l’attivazione di alcuni rapporti con soggetti terzi potrebbero rendere impraticabile il ripristino della situazione di partenza; i) prevista la nullità del contratto nel caso in cui il fornitore ostacoli il recesso del contraente ovvero non rimborsi le somme da questi pagate ovvero violi gli obblighi di informativa precontrattuale; l) nelle assicurazioni la compagnia è obbligato alla restituzione dei premi pagati ed è tenuta all’adempimento delle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione e non può ripetere gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte; m) prevista la possibilità per le associazioni di consumatori di proporre reclami alle autorità di vigilanza indipendenti dei settori finanziari interessati Banca d’Italia, Consob, Isvap e Covip), allo scopo di consentire l’accertamento di violazioni delle disposizioni in esame e di promuovere l’azione inibitoria per la cessazione di tali violazioni; n) tutti i diritti (in particolare, il diritto di recesso) della nuova sezione di cui sopra sono irrinunciabili per il consumatore ed è nulla ogni pattuizione in contrario; o) se le parti scelgono di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela di cui alla predetta sezione IV-bis del Codice del Consumo. Con il D.Lgs.vo in esame sono state introdotte, altresì, alcune norme attinenti alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto. In sintesi, ecco le altre principali novità: a) viene riconosciuto come diritto fondamentale del consumatore e dell’utente quello che l’esercizio delle pratiche commerciali avvenga secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; b) tra i “professionisti” vi è ora anche chi agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o commerciale; c) nuova gestione del fondo nazionale di garanzia; d) il “produttore” è ora il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli, del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore; e) è prevista ora l’adozione di appositi provvedimenti regolamentari per la definizione delle procedure istruttorie da seguire per il ritiro o per il richiamo di un prodotto o per la limitazione nell’immissione, affinché esse avvengano sempre nel contraddittorio delle parti interessate; f) nuove disposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione delle controversie in materia di consumo dettate dal Ministro dell’Economia d’intesa con il Ministro della Giustizia.
NUOVA LEGGE SULLE DIMISSIONI VOLONTARIE
Emanata la L. 17 Ottobre 2007, n. 188, in tema di dimissioni volontarie del lavoratore subordinato, del co.co.co., del lavoratore a progetto, del collaboratore occasionale, dell’associato in partecipazione, del lavoratore socio di cooperativa. Con essa viene introdotto un modello apposito per le dimissioni dotato di un codice alfanumerico progressivo ed avente validità 15 giorni. Le dimissioni rassegnate verbalmente o mediante altro modulo non ufficiale o con generico atto scritto sono nulle. Lo scopo evidente della nuova legge è quello di porre fine alla pratica delle dimissioni in bianco, pretese e fatte sottoscrivere senza data, quale condizione per l’assunzione. Tuttavia, stranamente la legge non prevede l’inoltro dell’atto a pubbliche autorità né una convalida del medesimo presso di esse. N.B. La Legge n. 188 del 2007 sarà abrogata dal successivo D.L. 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 Agosto 2008, n. 33 (v. art. 39, comma 10°; lett. l).
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Con il D.Lgs.vo 8 Ottobre 2007, n. 179 viene data attuazione all’art. 27 della L. n. 262/2005 (c.d. “legge sul risparmio”) e viene creata presso la CONSOB l’apposita Camera di Conciliazione ed Arbitrato per le controversie tra i risparmiatori non professionali e le SIM, le SGR, le SICAV nonché altri intermediari finanziari inerenti la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. E’ prevista anche la possibilità per gli investitori e risparmiatori di ottenere, tramite la Camera, un indennizzo, fatto salvo il loro diritto di adire l’A.G. ordinaria per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno. Alla CONSOB viene, infine, dato il compito, con regolamento, di meglio definire il funzionamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato suddetta e di disciplinare la procedura di conciliazione e quella di arbitrato.
CANCELLATA DEFINITIVAMENTE LA PENA DI MORTE IN ITALIA
Con la legge costituzionale n. 1 del 2 Ottobre 2007 viene definitivamente estirpata dal nostro ordinamento giuridico la pena di morte. Il comma 4° dell’art. 27 della nostra Costituzione prima della modifica, infatti, così recitava: “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.” L’art. 1 della L. cost.le n. 1/2007 ha cancellato le parole “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.” Si da così seguito alla legge 13 Ottobre 1994, n. 589, che ha abolito la pena di morte dal codice penale militare di guerra e da tutte le leggi militari di guerra, ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1996, che ha dichiarato illegittimo l’art. 689 del c.p.p. nella parte in cui consentiva l’estradizione qualora lo Stato richiedente avesse dato all’Italia anche soltanto “sufficienti garanzie” di non infliggere od eseguire la pena di morte.
MODIFICATA LA L. N. 286/1998: VOLONTARIATO PER GLI STRANIERI E DIRITTO ALLO STUDIO
Emanato il D.Lgs.vo 10 Agosto 2007, n. 154. Le principali novità sono le seguenti: a) gli stranieri possono essere ammessi a partecipare a programmi di volontariato con particolari organizzazioni promotrici; b) è prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche in caso di prosecuzione degli studi con l’iscrizione ad un corso universitario diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso in Italia; c) possibilità per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per studio di altro Stato dell’U.E. di fare ingresso in Italia e soggiornarvi per proseguire gli studi anche per più di tre mesi e senza necessità del visto; d) consentito l’ingresso ed il soggiorno per motivi di studio sia agli stranieri maggiorenni che a quelli minorenni per l’istruzione secondaria superiore.
NUOVO CODICE DELLA STRADA: GIRO DI VITE PER CHI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Il Governo ha varato il nuovo decreto di modifica del codice della strada. Trattasi del D.L. 3 Agosto 2007, n. 117. Con esso sono state introdotte numerose novità. Tra queste la divisione in tre soglie di livelli di alcol nel sangue: 1) chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro è punito con un’ammenda da 500 a 2.000 euro, più l’arresto fino a 1 mese e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi; 2) se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5g/l, l’ammenda sale tra 800 e 3.200 euro, con l’arresto fino a 3 mesi (o lo svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa fino a 6 mesi) ela sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno; 3) se il tasso supera l’1,5 g/l, l’ammenda sarà tra 1.500 e 6.000 euro, più l’arresto fino a 6 mesi (o lo svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa fino a 1 anno) e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Per chi guida sotto effetto di droghe sono previste ammende da 1.000 a 4.000 euro, l’arresto fino a 3 mesi e la sospensione della patente fino a 1 anno. Se il guidatore provoca per colpa del suo stato anche un incidente, le pene sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a 90 giorni. La patente viene sempre revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus. Pene raddoppiate e fermo dell’auto di tre mesi anche per i recidivi. Giro di vite anche sui limiti di velocità. Per infrazioni superiori ai 60 km/h, rispetto al limite di velocità previsto, scatterà la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e il relativo fermo amministrativo dell’auto, più una multa che va da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi anche per chi supera i limiti di velocità di 40 Km/h (oltre ad una sanzione tra 370 a 1.458 euro). La revoca della patente è prevista se nel biennio viene accertata più volte la stessa violazione. Non sfuggono alle maglie della legge neanche quanti continuano imperterriti a far uso di telefoni cellulari o palmari mentre guidano, che potranno incorrere in una sanzione fino a 594 euro e nella sospensione della patente se recidivi nel biennio. Un’altra modifica di rilievo, tra le tante, riguarda i neopatentati che non potranno più mettersi alla guida di bolidi con potenza superiore a 50kW (il limite precedente era di 60 kW). E dal 4 agosto (giorno di entrata in vigore del decreto) sarà vietato il trasporto di minori di 4 anni sulle 2 ruote. La sanzione amministrativa in questo caso va da 148 a 594 euro.
EMANATA LA LEGGE SUI NUOVI SERVIZI SEGRETI
Il 3 Agosto è stata emanata la L. n. 124/2007, in tema di servizi segreti. Le principali novità sono le seguenti: 1) sono state previste nuove competenze ed in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di servizi segreti; 2) l’Aise e l’Aisi prendono il posto, rispettivamente, del Sismi e del Sisde; 3) il motore del sistema diventa il Dis, che assicura il coordinamento di tutta l’attività di intelligence ed il cui direttore dipende direttamente dal Presidente del Consiglio; 4) all’interno del Dis viene istituita una Scuola di formazione avente il compito di assicurare l’addestramento e l’aggiornamento del personale dei servizi segreti; 5) viene dato potere al Presidente del Consiglio di chiedere all’A.G. copie di atti di procedimenti penali ed informazioni scritte su essi, se indispensabili alle esigenze dei servizi segreti; 6) l’ordine di acquisizione dell’A.G. di documenti, atti od altro presso i servizi segreti deve essere quanto più possibile specifico e l’A.G. stessa deve procedere direttamente sul posto all’esame di quanto intende acquisire; 7) è prevista la sospensione dell’acquisizione da parte dell’A.G. di documenti, atti od altro, nel caso in cui il detentore eccepisca il segreto di Stato, con conseguente trasmissione degli stessi al P.D.C.M., il quale entro 30 giorni conferma il segreto oppure autorizza l’acquisizione; 8) in caso di intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti dei servizi segreti, l’A.G. procedente deve disporre l’immediata secretazione di esse e la trasmissione di copia al P.D.C.M., il quale può opporre il segreto di Stato e, così, inibire all’A.G. l’utilizzazione delle registrazioni; 9) è prevista una speciale scriminante per gli 007 in caso di reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni e, di essa, viene stabilita una precisa disciplina, anche nei casi urgenti; 10) viene riconosciuta la possibilità per gli 007 di ottenere documenti di identità e certificati di copertura e di svolgere attività economiche simulate; 11) viene istituito in Parlamento del Comitato per la Sicurezza della Repubblica, con compiti di verifica dell’attività dei servizi segreti; 12) viene fissata una nuova disciplina del segreto di Stato, in particolare in tema di opposizione dello stesso da parte di pp.uu., pp.ii. ed incaricati di pubblico servizio, sia come testimoni, sia come inquisiti in un procedimento penale, con necessità sempre e comunque di interpellare il P.D.C.M.