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EMANATO IL DECRETO BERSANI BIS

Pubblicato un G.U. il D.L. 31.01.2007, n. 7, contenente misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. Le novità introdotte riguardano: 1) l’abolizione dei costi fissi di ricarica delle carte prepagate dei cellulari; 2) le nuove regole di chiarezza nell’offerta tariffaria della telefonia fissa e mobile; 3) la libertà di recesso nei contratti di telefonia, reti televisiva e comunicazione elettronica; 4) l’obbligo dei gestori delle reti stradali ed autostradali di fornire informazioni agli utenti sui prezzi di vendita dei carburanti lungo le tratte di loro pertinenza; 5) l’obbligo per i produttori di cibi confezionati di indicare la data di loro scadenza in modo facilmente visibile; 6) l’estensione a tutti i rami di assicurazioni danni del divieto di clausole di esclusiva per gli agenti di vendita di prodotti assicurativi; 7) il divieto in taluni casi per le imprese di assicurazioni di applicare variazioni in peius della classe di merito degli assicurati; 8) la possibilità di recesso dell’assicurato nelle polizze di durata poliennale; 9) la trasparenza delle compagnie aeree, soprattutto low cost, nelle loro tariffe; 10) la nuova e più economica procedura di estinzione automatica delle ipoteche in caso di rimborso totale del mutuo concesso dalla banca; 11) la nullità delle penali previste in caso di estinzione anticipata dei mutui bancari; 12) le agevolazioni ai mutuatari nella sostituzione del vecchio mutuo con uno nuovo a migliori condizioni di altra banca; 13) la nuova disciplina semplificante della comunicazione unica per la nascita di nuove attività di impresa; 14) la liberalizzazione delle attività di acconciatore, estetista, facchino, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, autoscuole, guida turistica, accompagnatore turistico; 15) l’estenzione del contributo di rottamazione di cui in finanziaria anche per le autovetture da demolire senza sostituzione; 16) il mantenimento degli istituti tecnici e professionali nella scuola secondaria e la creazione dei poli tecnico-professionali e degli istituti tecnici superiori.

CORTE COSTITUZIONALE: TORNA IL POTERE DI APPELLO DEL P.M.

Con la sentenza n. 26 del 2007 la Consulta ha dichiarato in parte illegittimi gli articoli 1 e 10 della recente L. n. 46/2006 (v. poco più sopra), in tema di divie09to di appello penale del P.M. In particolare, adesso, per effetto di questa pronuncia, il P.M. può di nuovo appellare senza limiti contro le sentenze di proscioglimento e ciò anche in casi diversi da quello della scoperta o della sopravvenienza di nuove prove decisive dopo il giudizio di I grado.

INTERVIENE LA CONSULTA IN TEMA DI NUOVA PRESCRIZIONE DEI REATI

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 393 del Novembre 2006, è intervenuta sulla disciplina transitoria contenuta nella L. 5 Dicembre 2005, n. 251 (art. 10, comma 3°). Diversamente da quanto sancito dalla Corte di Cassazione (v. poco più sopra), la Consulta ha decretato che è incostituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, quella parte della Legge n. 251/05 secondo la quale i nuovi termini più brevi di prescrizione non si applicano ai processi pendenti in primo grado nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

CONVERTITO IL NUOVO DECRETO SULLE INTERCETTAZIONI

Emanata la L. 20.11.2006, n. 281, di conversione del D.L. 22.09.2006, n. 259, contenente disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche. La nuova disciplina è finalizzata a colpire il fenomeno delle intercettazioni illegali di conversazioni e comunicazioni, relative al traffico telefonico e telematico. In base ad essa: a) il contenuto di queste intercettazioni non può mai essere utilizzato a fini processuali; b) di esse il P.M. è tenuto a disporre l’immediata secretazione e custodia in luogo protetto; c) ne è vietata la copia; d) il P.M. entro 48 ore è tenuto a chiedere al GIP il provvedimento di distruzione, previa fissazione di una udienza camerale, alla quale possono partecipare tutte le parti interessate; e) alla distruzione provvede direttamente il GIP alla presenza di tutte le parti; f) delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale; g) chi detiene consapevolmente le intercettazioni illegali di cui è stata disposta la distruzione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo pene più gravi per i pubblici ufficiali; e) la vittima della divulgazione delle intercettazioni può chiedere entro cinque anni dalla pubblicazione al giornalista, al direttore responsabile ed all’editore, in solido, una somma di danaro a titolo di riparazione di entità minima pari ad €. 10.000,00, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, il quale, comunque, dovrà quantificarsi tenendo conto della somma corrisposta nell’azione di riparazione.

AVVOCATI: SCIOPERO BIANCO

Scattano in questi giorni nuove forme di protesta da parte degli Avvocati di tutta Italia contro il decreto Bersani e gli altri recenti provvedimenti legislativi in corso di adozione – unilaterale e senza un minimo di concertazione con la categoria – da parte del Governo in tema di libera professione forense. In particolare, per decisione dell’O.U.A. e dell’ U.C.O.F., a partire dal 27.11.2006, tutti gli Avvocati sono chiamati ad osservare ed applicare il “disciplinare di agitazione” elaborato da detti organismi.

ANTICIPO DELLA FINANZIARIA CON IL D.L. 262/06

Emanato il decreto legge 3 Ottobre 2006, n. 262 c.d. ‘collegato alla finanziaria’. Tra le principali novità in materia di lotta all’evasione: a) la indeducibilità dei costi delle prestazioni di professionisti domiciliati in paradisi fiscali; b) l’obbligo per le società di calcio di comunicare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio dei contratti di sponsorizzazione che le riguardano; c) l’applicabilità della sanzione della sospensione della licenza da 15 giorni a 2 mesi ai commercianti che non emettano lo scontrino o la ricevuta fiscale; d) la previsione di ulteriori obblighi per l’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi; e) la estensione della procedura facilitata ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 per la espropriazione per debiti tributari del quinto degli stipendi a tutti i crediti verso terzi, con la sola esclusione dei crediti pensionistici; e) la previsione della nuova procedura di estinzione dei debiti tributari iscritti a ruolo tramite compensazione con crediti di imposta; f) la riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni; g) l’aumento della tassa ipotecaria da €. 35 ad €. 55 in caso di trascrizione di trasferimenti immobiliari per atto tra vivi o mortis causa che comporti la voltura o l’annotazione di iscrizione ipotecaria; h) la gratuità delle visure al catasto su immobili per coordinate catastali (foglio, particella, sub), per soggetto o per partita con conseguente aumento del 60% dei tributi per tutte le altre operazioni; i) la reintroduzione della tassa di registro, oltre alla ipotecaria e catastale, per i trasferimenti per successioni a causa di morte e per le donazioni, con esenzione dalla sola imposta di registro se tali atti di trasferimento riguardino il coniuge o i parenti in linea retta; l) la previsione del nuovo istituto della ‘dichiarazione di trasferimento a causa di morte’ ai fini dell’applicazione della imposta di registro; m) la riduzione del 50% della deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio della professione; n) la introduzione dell’obbligo di corrispondere un compenso agli editori per chi riproduce, utilizza o, comunque, comunica al pubblico gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati su giornali o riviste; o) la previsione di una nuova procedura per la riattribuzione dei punti ingiustamente sottratti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, la quale attribuisce all’organo di polizia che li ha decurtati il compito di restituirli per via telematica; p) l’aggiornamento di alcune delle sanzioni previste dal codice della strada in tema di omessa comunicazione dei dati al conducente, circolazione con ciclomotore non rispondente ai requisiti di legge (v. art. 52 c.d.s.) o che sviluppi velocità superiore a 45 Km/h, conduzione di motociclo o ciclomotore in posizione non corretta o sollevando la ruota anteriore, trasporto non consentito di persone su ciclomotore.

NUOVO DECRETO SULLE INTERCETTAZIONI

Emanato il D.L. 22.09.2006, n. 259 contenente disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche. La nuova disciplina è finalizzata a colpire il fenomeno delle intercettazioni illegali di conversazioni e comunicazioni, relative al traffico telefonico e telematico. In base ad essa: a) queste intercettazioni non possono mai costituire notizia di reato né essere utilizzate a fini processuali o investigativi; b) di esse ne è vietata la copia; c) l’a.g. è obbligata alla loro distruzione; d) chi le detiene è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni, salvo pene più gravi per i pubblici ufficiali; e) la vittima della divulgazione delle intercettazioni può chiedere una somma di danaro a titolo di riparazione di entità minima pari ad €. 20.000,00, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, il quale, comunque, dovrà quantificarsi tenendo conto della somma corrisposta nell’azione di riparazione.