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EMANATO IL DECRETO SICUREZZA

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 Dicembre 2018, n. 28 il testo del Decreto Legge 4 Ottobre 2018, n. 113, coordinato con la legge di conversione 1º Dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. Il provvedimento si occupa di protezione internazionale e di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari, eliminando la discrezionalità nella concessione ed introducendo una tipizzazione, con indicazione di specifici requisiti per i soggetti richiedenti. Viene ampliato il numero di reati che, in caso di condanna definitiva o nell’ipotesi di imputato ritenuto pericoloso socialmente, comportano la revoca o il diniego della protezione internazionale. Per queste tipologie di reati si prevede, in caso di condanna in primo grado, la sospensione del procedimento per la concessione della protezione e l’espulsione del cittadino straniero. Sono introdotte particolari misure urgenti per assicurare l’effettività del provvedimenti di rimpatrio per i cittadini stranieri che non posseggano titolo per soggiornare nel nostro Paese, con un prolungamento da 90 a 180 giorni della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio. Il decreto, inoltre, prevede l’utilizzo dei dispositivi elettronici per particolari fattispecie di reato, come maltrattamenti e stalking, ed introduce prescrizioni in materia di contratti di noleggio di autoveicoli per la prevenzione dei fatti di terrorismo, con estensione dell’ambito di applicazione del DASPO urbano anche a coloro che siano indiziati di reati di terrorismo. Viene, poi, introdotta una particolare disposizione diretta a consentire che anche gli agenti di Polizia municipale possano utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulso elettrico (c.d. TASER). Sono, altresì, inasprite le pene per i casi di occupazioni arbitrarie di immobili (invasione di terreni o edifici – art. 633 c.p.) e si prevede la possibilità di utilizzare in tali casi le intercettazioni. Importante, infine, è l’introduzione di disposizioni dirette a migliorare l’organizzazione, la funzionalità e l’efficienza dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla Criminalità organizzata (ANBSC).

MODIFICATA LA DISCIPLINA DEL CASELLARIO

Il 26/10/2018 è stato emanato il D.Lgs. 2 Ottobre 2018, n. 122, in attuazione della delega conferita con la riforma Orlando. Esso entrerà in vigore il 26/10/2019 e, cioè, decorso un anno dalla sua pubblicazione. Il testo si compone di otto articoli, che in vario modo intervengono sull’attuale D.P.R. 14/11/2002, n. 313 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). In sintesi: 1) modificato l’art. 3, comma 1, lett. i bis), D.P.R. cit., che include nel novero dei provvedimenti iscrivibili per estratto le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; 2) modificato l’art. 5 D.P.R. cit. in tema di eliminazione delle iscrizioni, prevedendosi che tale eliminazione venga disposta -dal casellario giudiziale, decorsi 15 anni dalla morte della persona cui si riferiscono e, comunque, 100 anni dalla nascita della stessa ovvero in caso di rescissione del giudicato -dal casellario dei carichi pendenti, nel caso di morte; 3) modificati gli artt. 15 e 19 D.P.R. cit. puntualizzando le competenze degli uffici preposti all’iscrizione e all’eliminazione delle iscrizioni; 4) modificati gli artt. 23 – 45 sulla disciplina dei servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. Più precisamente: a) sono abrogati gli artt. 23, 25 e 26 D.P.R. Cit., relativi al certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, al certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato ed al certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall’interessato; b) viene riformulato l’art. 24 D.P.R. cit., al fine di unificare le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell’interessato, con individuazione di un’unica tipologia di certificato che contiene tutte le iscrizioni esistenti a carico di un determinato soggetto; c) sono modificati gli artt. 24 e 25-ter, D.P.R. cit., stabilendo che i certificati del casellario giudiziario nazionale ed europeo contengano la specificazione in ordine all’esistenza di iscrizioni in ambito europeo o nazionale; d) viene modificato l’art. 27 D.P.R. cit., affinché nel certificato dei carichi pendenti richiesti dall’interessato non figurino anche i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, i provvedimenti che dispongono la sospensione del processo con la messa alla prova del soggetto maggiorenne e le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della prova; e) viene riformulato l’art. 28 D.P.R. cit., che contiene la disciplina del certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (prevedendo due tipi di certificato: uno c.d. specifico, che riporta le sole condanne per reati rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza; un altro c.d. generale, il quale contiene invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale di una persona ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma). Infine, rispetto alle autocertificazioni che l’interessato debba emettere in ordine all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, il nuovo decreto prevede che il dichiarante non sia obbligato all’indicazione della presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione (e, cioè, le contravvenzioni punibili con ammenda o i provvedimenti di messa alla prova o quelli di non punibilità per la particolare tenuità del fatto).

 

NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI PROCEDIBILITA’ A QUERELA

E’ uscito il Decreto Legislativo 10 Aprile 2018, n. 36. In attuazione alla riforma Orlando, con esso vengono apportate modifiche ad alcuni articoli del codice penale ed alle relative fattispecie criminose, in ordine alla loro procedibilità. In particolare, viene estesa la procedibilità a querela in alcune ipotesi criminose, quali, ad esempio la minaccia (612 c.p.) e la truffa (art. 640 c.p.). Ecco uno schema che fornisce una sintesi delle novità.

INTRODOTTO IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI CODICE

Emanato il Decreto Legislativo 1° Marzo 2018, n. 21. In vigore da oggi il principio della ‘riserva di codice’ nella materia penale, che ha lo scopo di migliorare la conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, conseguentemente, di assicurare la effettività della funzione rieducativa della pena, attuato mediante l’abrogazione ed il coevo l’inserimento all’interno del Codice penale di tutte quelle fattispecie criminose previste da disposizioni di legge che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilievo costituzionale. Mediante tale intervento legislativo, quindi, si intende limitare la proliferazione legislativa penale, rimettendo al centro del sistema normativo il Codice penale. In particolare, sono trasposte in esso: il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione; le norme sanzionatorie stabilite per la violazione di misure previste nel codice civile a tutela delle – donne e dei bambini vittime di violenza familiare; le norme sanzionatorie per il mancato pagamento dell’assegno di divorzio e delle somme stabilite in sede di separazione dei coniugi; il delitto in materia di doping; le disposizioni che puniscono l’interruzione di gravidanza non consensuale, dolosa, colposa e preterintenzionale; le disposizioni in materia di tratta delle persone contenute nel codice della navigazione, che prevedono un aggravamento di pena per il comandante della nave e la sanzione penale per il componente dell’equipaggio della nave a tale scopo utilizzata; le norme speciali che combattono il traffico di organi umani; la disciplina relativa alla discriminazione razziale etnica nazionale e religiosa; il delitto di traffico illecito di rifiuti; il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione; il delitto di trasferimento fraudolento di valori (c.d. intestazione fittizia dei beni); le circostanze aggravanti dei delitti commessi avvalendosi delle modalità mafiose ovvero di delitti con finalità di terrorismo; le attenuanti collegate alla dissociazione; l’aggravante del reato transazionale che opera tutte le volte in cui un certo reato, punito con la pena superiore a 4 anni di reclusione, sia caratterizzato dal contributo offerto nella fase di organizzazione o nella sua esecuzione da un gruppo criminale operante in più Paesi. Di seguito lo schema delle innovazioni apportate dalla normativa in questione.

NUOVA LEGGE SUL FINE VITA

Pubblicata in G.U. la L. 22/12/2017, n. 219, in materia di consenso informato e di D.A.T. La nuova legge si occupa: 1) dei diritti fondamentali del malato; 2) dei principali obblighi dei sanitari nei confronti del malato; 3) della terapia del dolore; 4) del c.d. ‘fine vita'; 5) dei diritti del minore e dell’incapace se e quando malati; 6) delle c.d. ‘Disposizioni Anticipate di Trattamento’ (D.A.T.). Ecco una breve sintesi della normativa in questione.

PUBBLICATO IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018

E’ uscita la Legge 4 Dicembre 2017, n. 172, di conversione del Decreto Legge 16 Ottobre 2017, contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria. Trattasi del c.d. ‘collegato’ alla Legge di bilancio 2018, contenente novità in tema di: 1) rottamazione delle cartelle esattoriali (art. 1); 2) split payment (art. 3); 3) equo compenso degli Avvocati rispetto ai clienti c.d. ‘forti’ (art. 19-quaterdecies); 4) fatturazione utenze (art. 19-quinquiesdecies); 5) stalking e condotte riparatorie (art. 1 della Legge di conversione). Per uno specchietto con le principali novità cliccare sul link.

NOVITA’ PER GLI AVVOCATI DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA

Emanata la Legge 4 Agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“. In essa varie novità. Soprattutto in materia di telefonia, pensioni complementari, R.C. auto, costi delle chiamate ai servizi di assistenza, notifiche di atti giudiziari e delle multe, farmacie, Odontoiatri, Notai, pagamenti via Internet per i trasporti, Uber ed altro. Novità particolari anche per gli Avvocati. Per uno specchietto esemplificativo cliccare sul seguente link.