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NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO: COMPITI AGLI AVVOCATI

E’ stata pubblicata in G.U. del 21/05/2016, n. 118 la L. 20 Maggio 2016, n. 76, concernente: 1) le unioni civili (=unione di due persone maggiorenni dello stesso sesso); 2) le convivenze di fatto (=contratto di convivenza tra due persone maggiorenni eterosessuali od omossessuali). Per una visione dei nuovi istituti si veda il sunto di cui al seguente link. Si tenga conto anche del successivo D.P.C.M. 23 Luglio 2016, n. 144, sulla procedura per la costituzione della unione civile davanti all’ufficiale dello stato civile e sui suoi compiti.

NUOVO D.L. BANCHE: NOVITA’ ANCHE PER IL PROCESSO CIVILE

Pubblicato in G.U. il Decreto Legge 3 Maggio 2016, n. 59. Esso contiene disposizioni urgenti a favore degli investitori-clienti delle banche recentemente poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno investito in obbligazioni delle stesse banche (Cassa di risparmio di Ferrara s.p.a., Banca delle Marche s.p.a., Banca popolare dell’Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti s.p.a.). Inoltre, reca disposizioni di modifica al processo civile e fallimentare nonché misure di sostegno delle imprese. Per una panoramica, relativamente a ciò che qui interessa, cliccare sul seguente link.

STOP DEL T.A.R. ALL’AVVOCATO SPECIALISTA

Il T.A.R. Lazio, con la Sent. 14 Aprile 2016, n. 4428, si è pronunciato sul D.M. n. 144/15, recante il Regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ritenendolo illegittimo nella parte in cui – art. 3 – prevede una suddivisione dei settori di specializzazione generica e arbitraria e nella parte in cui – art. 6, comma 4° – non specifica contenuto e modalità di svolgimento del colloquio innanzi al C.N.F. ivi previsto.

USCITO IL REGOLAMENTO SULLA CONTINUITA’ AVVOCATI

Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero della Giustizia 25 Febbraio 2016, n. 47 con il regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense. Il regolamento, emanato ai sensi dell’art. 21 L. n. 247/12, detta le condizioni affinché l’esercizio della professione forense possa considerarsi effettiva e continuativa, disciplinando i motivi che esonerano da quel obbligo e le modalità di controllo da parte dei Consigli degli Ordini.

T.A.R.: VENGONO MENO ALCUNE INCOMPATIBILITA’ IN MEDIAZIONE

Il Tar Lazio, con Sent. 1 Aprile 2016, n. 3989, ha annullato l’art. 14-bis del D.M. n. 180/10 (introdotto dall’art. 6 D.M. n. 139/14) , che, nel regolare le materie dell’incompatibilità e del conflitto di interessi del mediatore civile e commerciale, ex D.Lgs.vo n. 28/10, non circoscrive il divieto di assumere l’incarico al solo avvocato difensore della parte, ma lo estende persino ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli locali dell’organismo di mediazione.

NUOVA DISCIPLINA DELL’OMICIDIO STRADALE

Con la Legge 23 Marzo 2016, n. 41 è stato introdotto nel codice penale l’art. 589-bis e, con esso, la nuova ipotesi di reato dell’omicidio stradale, con pene senza precedenti. Il legislatore mira a trattare in maniera organica tutti gli omicidi colposi che si verificano a seguito della violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche quando sono commessi da conducenti in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti. Disciplina analoga dal punto di vista della ratio legis è prevista dall’art. 590-bis c.p., per le lesioni personali gravi o gravissime, caratterizzate dall’essere state cagionate a seguito della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e/o da conducente ebbro o stupefatto. Per la sintesi delle norme nuove o modificate cliccare sul seguente link.

CONVERTITO IL MILLEPROROGHE 2015

Con Legge 21 Febbraio 2016, n. 21 è stato convertito il Decreto Legge 30 Dicembre 2015, n. 210, c.d. “Milleproroghe”. Quanto al settore giustizia, ecco i differimenti: 1) prorogato al 31 Maggio 2018 il termine entro il quale il Ministro della Giustizia apporta con proprio decreto le modifiche alle tabelle degli uffici del Giudice di Pace di cui agli artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 156 del 2012 (tabelle A e B di cui al DLT 07/09/2012, n. 156); 2) dal 1° Luglio 2016 tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale; 3) prorogato di 1 anno il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della L. n. 247/12 è consentito maturare i requisiti per l’accesso all’Albo Cassazionisti secondo la normativa previgente; 4) prorogato fino al 31 Dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia per l’adozione delle specifiche tecniche di cui all’art. 161-quater, comma 1 (portale delle vendite pubbliche), secondo periodo, delle disp. att. c.p.c.; 5) prorogato fino al 31 Dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia per l’adozione delle specifiche tecniche di cui all’art. 16-novies, comma 5, D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, conv. con L. 17 Dicembre 2012, n. 221 (Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita).

AL VIA L’ABROGAZIONE DI REATI E LE DEPENALIZZAZIONI

Con il Decreto Lgs.vo 15 Gennaio 2016, n. 7 ed il D. Lgs.vo 15 Gennaio 2016, n. 8 sono stati, rispettivamente, 1) abrogati alcuni reati del codice penale (es.: ingiuria e falsità in scrittura privata), per i quali resta l’illecito civile (sanzionabile, ad iniziativa del privato, con il risarcimento del danno, le restituzioni e le nuove c.d. “sanzioni pecuniarie civili”, da Euro 100 ad Euro 12.000) e 2) depenalizzati altri reati del codice penale (es.: atti osceni e rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) e della legislazione speciale (es.: omesso versamento di ritenute previdenziali entro il limite di 10.000 Euro), per i quali residua l’illecito amministrativo (con obbligo per l’A.G. procedente di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente per l’irrogazione della sanzione pecuniaria, con possibilità per l’interessato di attivare il procedimento di opposizione ex L. n. 689/81). La nuova normativa entra in vigore dal 6 Febbraio 2016. Ecco uno specchietto riepilogativo inerente la riforma.