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DI NUOVO LE SEZIONI UNITE SUGLI STUPEFACENTI

La  Cassazione, a Sezioni Unite, con la Sentenza 26/02/2015-15/09/2015, n. 37107, è intervenuta nuovamente in tema di stupefacenti, alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 32/14. La stessa si è occupata, in particolare, ancora una volta, del tema del patteggiamento determinato sulla base della normativa successivamente dichiarata incostituzionale e della relativa esecuzione penale. In pratica, viene sancito il principio in base al quale la relativa pena può essere rideterminata in sede di esecuzione, in quanto pena illegale.

GRATUITO PATROCINIO: AGGIORNATI I LIMITI

Con decreto del Ministero della Giustizia del 07/05/2015, pubblicato in Gazz. Uff. n. 186 del 12.08.2015, è stato aggiornato il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, che ha fatto segnare una variazione in aumento dell’1,4%, l’importo passa dagli attuali 11.369,24 Euro ad 11.528,41 Euro. Per il calcolo della suddetta soglia bisogna quindi sommare i redditi imponibili, esenti e assoggettati a ritenuta alla fonte percepiti nell’ultimo anno dall’interessato ed anche dai suoi familiari conviventi.

NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

E’ uscito il Decreto Legge 27 Giugno 2015, convertito con Legge 6 Agosto 2015, n. 132. La normativa contiene, tra le altre cose, una nuova riforma della giustizia civile. In particolare: 1) viene modificata ancora la parte del codice di rito che disciplina le procedure esecutive; 2) vengono introdotte nuove norme in tema di processo civile telematico; 3) viene garantito uno speciale credito d’imposta all’utente della negoziazione assistita. Nel presente link è riprodotta una tabella con le novità nei settori evocati.

DIVORZIO: MUTA LA TEMPISTICA

Con la Legge 6 Maggio 2015, n. 55, destinata ad entrare in vigore il 26 Maggio, adesso divorziare sarà più veloce. In particolare: 1) in caso di precedente separazione giudiziale, occorreranno solo 12 mesi, con decorrenza dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; 2) in caso di precedente separazione consensuale, saranno sufficienti 6 mesi, sempre dalla suddetta comparizione. Inoltre, nella stessa normativa si stabilisce adesso che, in caso di separazione giudiziale, lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi avviene subito dopo l’udienza presidenziale, in cui il giudice autorizza marito e moglie a vivere separatamente, e non più al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. L’ordinanza autorizzativa in questione va, poi, comunicata all’Ufficiale di Sato Civile, ai fini dell’annotazione dello scioglimento.

INTRODOTTA LA TENUITA’ DEL FATTO

Con il Decreto Legislativo 16 Marzo 2015, n. 28 è stato modificato il codice penale, il codice di procedura penale ed il D.P.R. n. 313 del 2002, in tema di casellario. In sostanza, viene prevista una nuova causa di non punibilità per la c.d. ‘particolare tenuità del fatto’. Essa ricorre quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, I comma, l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento risulta non abituale. Sono fatti salvi i casi in cui l’autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Sul piano procedurale, se il P.M., al termine delle sue indagini, decide di archiviare per particolare tenuità del fatto, egli deve darne avviso all’indagato ed alla persona offesa, precisando che, nel termine di 10 giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione. Il G.I.P., in tal caso, dopo avere sentito le parti, dopo procedimento camerale ex art. 127 c.p.p., provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione o quando questa è inammissibile, il G.I.P. pronuncia decreto motivato di archiviazione senza formalità. Prima del dibattimento,quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., il giudice, sentiti in camera di consiglio il P.M., l’imputato e la persona offesa, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere. Solo la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. La nuova normativa entra in vigore il prossimo 2 Aprile 2015. Ecco un breve specchietto relativo alle norme modificate.

USCITA LA NUOVA NORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI GIUDICI

E’ uscita la nuova Legge 27 Febbraio 2015, n. 18. Essa, nel modificare la Legge 13 Aprile 1988, n. 117, stabilisce che: 1) la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali comunque cagionati dal magistrato; 2) sono fonte di responsabilità per lo stesso: il dolo; la violazione manifesta della legge con colpa grave; la violazione manifesta del diritto dell’Unione europea con colpa grave; il travisamento del fatto o delle prove con colpa grave; l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento con colpa grave; la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento con colpa grave; l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge con colpa grave; l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale senza motivazione con colpa grave (art. 2); 3) sono allungati il termine per proporre l’azione di risarcimento a tre anni (art. 4); 4) è eliminato il filtro con la preventiva valutazione di ammissibilità dell’azione (art. 5); 5) adesso lo Stato è obbligato ad esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato (art. 7); 6) la misura della rivalsa è aumentata (art. 8); 7) il mancato esercizio dell’azione di regresso comporta una responsabilità contabile (art. 13)

E’ STATO CONVERTITO IL DECRETO ‘MILLEPROROGHE’

Con la Legge 27 Febbraio 2015, n. 11 è stato convertito il Decreto Legge 31 Dicembre 2014, n. 192, dal titolo “Proroga di termini previsti da disposiszioni legislative”. Ecco la sintesi dei principali slittamenti in materia giudiziaria: 1) coloro i quali hanno svolto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (lavoratori cassintegrati, lavoratori in mobilità, impiegati nei lavori socialmente utili, disoccupati) debbono completare tale periodo di perfezionamento entro il nuovo termine differito al 30 Aprile 2015; 2) l’obbligatorietà del processo amministrativo digitale (sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti dello stesso) slitta al 1° Luglio 2015; 3) viene riaperto il termine, ora sino al 30 Luglio 2015, fissato per i Comuni ed altri enti al fine di richiedere al Ministero della Giustizia il ripristino sul territorio dell’Ufficio del Giudice di Pace soppresso dalla recente riforma della geografia giudiziaria, con totale accollo dei relativi costi; 4) prorogata di n. 2 anni l’entrata in vigore delle nuove regole sull’esame di Stato per l’esercizio della professione di Avvocato; 5) prorogate, su richiesta della parte interessata, di n. 120 giorni le procedure di rilascio per finita locazione di cui all’art. 4 D.L. n. 150/13 (Milleproroghe 2014), per consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti interessati; 6) prorogate per tutto l’anno 2015 le disposizioni fiscali sul regime dei minimi previgente alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità n. 190/14 per il 2015.