La Corte di Cassazioni a Sezioni Unite, con la Sentenza 26 Febbraio 2015, n. 33040, ha stabilito i due seguenti importanti principi processuali in tema di stupefacenti, alla luce della recente riforma operata dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 32/14): 1) l’illegalità della pena determinata prima dell’intervento della Consulta può essere rilevata di ufficio dalla stessa Corte di Cassazione, anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne se tardivo; 2) la sentenza di patteggiamento che abbia comminato una pena basata sul parametro edittale meno favorevole, così come legislativamente fissato prima dell’intervento della Consulta, sia nel caso in cui la pena stessa sia realmente eccedente rispetto a detto parametro, sia nel caso in cui essa non lo sia, va annullata senza rinvio.
Archivi categoria: Senza categoria
NUOVO REGOLAMENTO SULLE DIFESE DI UFFICIO
E’ uscito il Decreto Legislativo 30 Gennaio 2015, n. 6, per un riordino della disciplina delle difese di ufficio. Le novità, in sintesi: 1) l’elenco dei difensori è ora predisposto ed aggiornato trimestralmente dal C.N.F.; 2) per potersi iscrivere all’elenco occorre la partecipazione ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale ovvero l’iscrizione all’Albo Avvocati da almeno 5 anni ed una comprovata esperienza nella materia penale ovvero il conseguimento del titolo di ‘specialista in diritto penale’, ex art. 9 L. n. 247/12; 3) per la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio sono condizioni necessarie: a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento e b) l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno 10 udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
T.A.R. LAZIO: CADE L’OBBLIGO DI VERSARE LE SPESE DI AVVIO IN MEDIAZIONE
Il T.A.R. Lazio, Sez. I, con sentenza del 23/01/2015, n. 1351, ha disposto l’annullamento degli artt. 16, commi 2 e 9, e 4, comma 3, lett. b), del D.M. n. 180/10. Dette norme riguardano, in caso di procedimento di mediazione: a) l’obbligo di versare all’Organismo le c.d. ‘spese di avvio'; b) l’obbligo anche per gli Avvocati Mediatori (la cui formazione in materia di mediazione dovrebbe invece essere regolata con precipue disposizioni), al pari degli altri Mediatori, non Avvocati, di avere una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, nonché la partecipazione, nel biennio di aggiornamento, ad almeno 20 casi di mediazione. Ecco la tabella delle norme regolamentari censurate.
PUBBLICATA LA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2015.
E’ uscita la Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. La nuova legge finanziaria introduce diverse novità, tra le quali le più importanti sono: 1) la stabilizzazione del bonus (credito d’imposta IRPEF) di 80 Euro per i lavoratori dipendenti, introdotto dal D.L. n. 66/14, originariamente previsto per il solo anno 2014; 2) l’introduzione di un nuovo regime fiscale forfettario (c.d. ‘nuovi minimi’) per le piccole partite I.V.A. (soglia ricavi massimi da 15.000 Euro a 40.000 Euro, a seconda delle categorie), con imposta sostitutiva al 15%; 3) anche nel 2015 sarà possibile per le imprese ed i professionisti compensare i propri crediti commerciali e professionali vantati verso la p.a. con le somme a queste dovute ed iscritte a ruolo, destinate a divenire cartelle; 4) l’aumento del prelievo fiscale sui rendimenti finanziari per le Casse dei professionisti (dal 20% al 26%) e per i fondi pensione (dall’11,5% al 20%); 5) la conferma del canone RAI ad Euro 113,50; 6) la fine degli incentivi statali per gli acquisti di veicoli ecologici previsti dal D.L. n. 83/12; 7) l’aumento dell’I.V.A. al 24% nel 2016, al 25% nel 2017 ed al 25,5% nel 2018 (quella ridotta del 10% aumenta al 12% nel 2016 ed al 13% nel 2017), il tutto salvo provvedimenti legislativi che assicurino maggiori entrate o minori uscite; 8) l’applicazione dell’I.V.A. ridotta al 4% ai libri in formato e-book; 9) lo stop all’aumento delle aliquote della TASI per tutto il 2015; 10) l’abolizione dell’esenzione dai costi di notificazione (spese di spedizione ed indennità di trasferta) degli atti giudiziari nelle cause davanti al giudice di pace di valore inferiore a 1.033,00 Euro (idem per le attività conciliative); 11) l’introduzione del bonus bebé (assegno annuo erogato mensilmente, dell’importo globale di Euro 980,00) per ogni figlio nato o adottato dal 2015 al 2017 da famiglie con ISEE non superiore ai 25.000,00 Euro annui (il bonus raddoppia se si hanno almeno n. 4 figli); 12) lo stanziamento di 250 milioni di Euro all’anno in più per il potenziamento della carta acquisti di cui alD.L. n. 112/08 (c.d. “social card”); 13) lo stanziamento di 45 milioni di Euro per contribuire alle spese delle famiglie con almeno n. 4 figli ed un ISEE non superiore ad Euro 8.500 annui; 14) il potenziamento dell’istituto del ravvedimento operoso, che sarà possibile anche dopo la consenga del processo verbale di contestazione da parte della Guardia di Finanza; 15) l’ampliamento della finestra temporale (fino al 2017) entro la quale i ‘cervelli’ italiani potranno rientrare e fruire dei benefici fiscali di cui al D.L. n. 78/10; 16) istitutito un fondo di 2,2 miliardi per il 2015 ed il 2016 e di 2 miliardi per il 2017 presso il Ministero del Lavoro per finanziare gli ammortizzatori sociali; 17) l’integrale deducibilità dall’IRAP per le imprese del costo per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato; 18) l’aumento da 2,5 a 5 milioni di Euro del credito d’imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo; 19) l’introduzione di sgravi contributivi per 36 mesi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nel 2015; 20) la concessione di uno speciale credito d’imposta per tutte le p.m.i. che assumono personale esperto nel campo del commercio internazionale e per gli Hotel e B&B che realizzano impianti per le connessioni internet wi-fi; 21) il taglio di altri crediti d’imposta (es. acquisto software da parte di farmacie pubbliche e private); 22) l’aumento dei finanziamenti di cui alla L. n. 69/13 per le p.m.i. che vogliono effettuare investimenti consistenti nell’acquisto di nuovi macchinari, impianti e beni strumentali; 23) lo stanziamento di 130 milioni di Euro per il 2015, di 50 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017 per la promozione del made in italy; 24) la nascita del fondo “La buona scuola”, con dotazione di 1 miliardo di Euro per il 2015 e di 3 miliardi annui a partire dal 2016, per il potenziamento del sistema dell’istruzione; 25) la previsione di una tassazione anticipata per 500 milioni di Euro per i concessionari di videolotterie e new slot; 26) l’aumento delle assunzioni daparte delle Università dei ricercatori (quelle che hanno almeno il 30% di professori ordinari dovranno assumere a tempo determinato almeno un ricercatore per per ciascuno); 27) la proroga sino al 30 Giugno 2015 per la riscossione da parte di Equitalia delle entrate dei Comuni; 28) aumenta al 55% sulle somme riscosse l’aliquota riconosciuta ai Comuni che partecipano all’azione di contrasto all’evasione fiscale; 29) l’istituzione di un fondo di 50 milioni di Euro per il 2015, di 90 per il 2016 e di 120 per il 2017 per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, per il potenziamento dei relativi servizi e per il completamento del processo telematico; 30) l’avvio della mobilità per il 50% del personale delle province con esuberi che saranno riassorbiti gradualmente presso altri enti territoriali; 31) la proroga a tutto il 2015 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, incluso il c.d. ‘bonus mobili'; 32) lo stanziamento di 1 miliardo in due anni per la cura dell’epatite c, il cui farmaco sarà gratuito per tutti i malati; 33) lo stanziamento di 400 milioni di Euro per il 2015 e di 250 milioni annui dal 2016 in poi per interventi al sostegno di persone affette da SLA; 34) dal 1° Gennaio 2019 sarà vietata la circolazione di veicoli a motore di categoria ‘Euro 0′; 35) aumentata di 20 milioni di Euro la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; 36) lo stanziamento di 50 milioni di Euro annui, a partire dal 2015, per il contrasto alla ludopatia.
NUOVA LEGGE SUI CAPITALI ESTERI ED SUL RICICLAGGIO
E’ uscita la
Legge 15 Dicembre 2014, n. 186 recante, “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. L’art. 3 di essa modifica le sanzioni per i reati di riciclaggio ed introduce il reato di ‘autoriciclaggio’. In particolare: 1) sono aumentate le sanzioni per i reati di cui agli artt. 648-bis del codice penale (Riciclaggio) e 648-ter del codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); 2) è introdotto l’art. 648-ter.1 nel codice penale (Autoriciclaggio), il quale riguarda colui che “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il reato è punito con la pena della reclusione da 2 ad 8 anni. Una causa speciale di non punibilità è prevista per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio, mentre è prevista un’aggravante se il delitto è commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria. E’ disposta una riduzione della pena, alla metà, per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato. Anche per il reato di autoriciclaggio è prevista la confisca dei beni (nuovo testo dell’art. 648-quater). Ecco lo schema degli articoli del codice penale modificati o neointrodotti.
LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER SEPARAZIONI, DIVORZI E MODIFICHE AL COMUNE
Sono usciti la Circolare 28/11/2014, il
D.M. 09/12/2014 e la
Circolare 10/12/2014, del Ministero dell’Interno, contenenti le istruzioni operative per le separazioni, i divorzi e le procedura di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio effettuate davanti al Sindaco (in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti) , ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/14 convertito in L. n. 162/14.
NUOVO REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI
Il 28/10/2014 è stato pubblicato in G.U. il nuovo Regolamento 16/07/2014, n. 6, per la “Formazione continua” degli Avvocati. Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo sarà di 3 anni, nei quali occorrerà accumulare 60 crediti formativi (almeno 15 all’anno), di cui 9 in ordinamento/previdenza/deontologia forense. Il periodo decorre dal 1° Gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco di tirocinanti con patrocinio.
NUOVO DECRETO STADI: ESTENSIONE DEL DASPO
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 Agosto 2014, n. 194 il Decreto Legge 22 Agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17/10/2014, n. 146. In esso sono previste nuove misure finalizzate a rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di illegalità e di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive. Ecco le principali novità: 1) il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO) si prevede che possa essere applicato anche nei confronti dei soggetti che risultano condannati o denunciati non solo per i reati da stadio, ma anche per tutti i delitti contro l’ordine pubblico, nonché per i delitti di comune pericolo mediante violenza; 2) vengono rivisti i termini di durata del DASPO e viene previsto il cosiddetto DASPO di gruppo, con un divieto di accesso che varrà per almeno 3 anni nel caso di responsabili di violenze di gruppo (con partecipazione attiva del singolo) e da 5 a 8 anni nel caso di recidivi (con obbligo di presentarsi in commissariato); 3) potranno essere puniti con DASPO anche coloro che introducano negli impianti sportivi, non solo cartelli e striscioni, ma anche altre scritte o immagini che incitino alla violenza; 4) può essere disposto il divieto di traferta, in caso di gravi episodi di violenza, dal Ministro dell’Interno, attraverso la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico; 5) l’arresto in flagranza differita può essere applicato anche nei confronti del reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa; 6) una quota – non inferiore all’1% e non superiore al 3% – degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso, validamente emessi in occasione degli eventi sportivi, sarà destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, in occasione degli eventi medesimi ed, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell’indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.; 7) in caso di frode nelle manifestazioni sportive viene aumentata la reclusione fino a 9 anni e viene consentito, inoltre, l’uso di intercettazioni e legittimato l’arresto facoltativo in flagranza e le misure cautelari in carcere; 8) la polizia sarà dotata, in via sperimentale e con determinate precauzioni, della pistola elettrica (c.d. TASER).
NUOVO DECRETO IN MATERIA DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE
Il 12 Settembre 2014 è uscito il Decreto Legge n. 132, convertito il 10 Novembre 2014, con la Legge n. 162, contenente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia del processo civile.” Tale provvedimento: 1) prevede la possibilità di trasferire il giudizio civile pendente in I grado o in appello in sede arbitrale, davanti ad un collegio o ad un arbitro unico presso il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 2) introduce la procedura di negoziazione assistita da un Avvocato, in materia di diritti disponibili, di separazione personale di coniugi, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (sia in presenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti, sia in assenza di essi); 3) prevede la possibilità per i coniugi di concludere accordi di separazione personale di coniugi, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (solo in assenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti e senza la possibilità di concludere patti di trasferimento patrimoniale); 4) fissa altre misure per una migliore funzionalità del processo civile di cognizione (nuova disciplina sulla compensazione delle spese processuali, passaggio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario di cognizione, riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali per il c.d. periodo feriale); 5) introduce disposizioni per la tutela del credito (in pratica, viene elevata la misura degli interessi legali sui crediti litigiosi, parificandola a quella prevista dalla legislazione speciale, pari all’8,15%); 6) stabilisce norme, piuttosto eterogenee, sia nella disciplina delle procedure esecutive individuali, sia in quella delle procedure esecutive concorsuali (a) in caso di incapienza del debitore, è possibile, su richiesta del creditore e con apposita autorizzazione del giudice, che l’ufficiale giudiziario compia una ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.); b) stessa possibilità viene ora prevista in tema di sequestro conservativo, di ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito delle procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di procedimenti relativi alla gestione di patrimoni altrui (art. 155-sexies disp. att.ne c.p.c.); c) modificata la disciplina del pignoramento presso terzi: in particolare, fra le diverse novità, adesso la dichiarazione del debitor debitoris avverrà sempre tramite raccomandata a.r. ovvero tramite p.e.c. (artt. 543 e segg.ti c.p.c.) e viene anche introdotto un foro generale, individuato presso il Tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, salvo se debitore è una P.A., nel qual caso, competente è il Tribunale della sede del terzo debitore (art. 26-bis c.p.c.); d) previsto un foro per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, individuato nel giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26 c.p.c.); e) introdotta una procedura di espropriazione forzata ad hoc di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, simile a quella immobiliare (art. 521-bis c.p.c.); f) creato il nuovo istituto della chiusura anticipata del processo esecutivo, prevista ove risulti impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento della pretesa creditoria (art. 164-bis disp. att.ne c.p.c.); g) previsto l’obbligo di iscrivere a ruolo il processo di espropriazione forzata entro 15 giorni dalla ricezione da parte dell’ufficiale giudiziario del verbale di pignoramento positivo, del titolo esecutivo e del precetto, pena l’inefficacia del pignoramento e con onere al creditore di darne comunicazione al debitore ed all’eventuale terzo mediante apposito atto notificatogli (vari artt. del c.p.c.); h) stabilita una impignorabilità assoluta per i crediti delle rappresentanze consolari e diplomatiche straniere (art. 19-bis del D.L.); i) stabilita la regola secondo la quale l’incanto può essere disposto solo quando il g.e. ritiene probabile che tale modalità di vendita porti a conseguire un prezzo che sia superiore alla metà del valore del bene (art. 503 c.p.c.)); 7) stabilisce misure in materia di revisione della geografia giudiziaria (ripristino degli uffici del Giudice di Pace di Barra e di Ostia). Una tabella delle novità, con i tempi relativi alla loro entrata in vigore, la si può scaricare cliccando sul seguente link. Le novità e le modifiche normative introdotte con il D.L. in questione si possono visionare cliccando sul seguente link.
Infine, per orientarsi, sulla negoziazione assistita e sulla mediazione, prima di andare in giudizio, cliccare sulla seguente pagina.
NUOVA LEGGE CHE STABILISCE IL REGIME TRANSITORIO PER IL PROCESSO AGLI IRREPERIBILI
L’11 Agosto 2014 è uscita la Legge n. 118, contenente norme transitorie per l’applicazione della nuova disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, ai sensi della L. 28 Aprile 2014, n. 67. La normativa in questione ha stabilito che: 1) le nuove disposizioni sugli irreperibili si applicano ai processi penali in corso alla data del 17 Maggio 2014, a condizione che nei medesimi non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado; 2) in deroga a quanto precede, le disposizioni previgenti in tema di processo penale al soggetto contumace continuano ad applicarsi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quando l’imputato è stato dichiarato contumace, ma non è stato emesso il decreto di irreperibilità.