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CONVERTITO IL MILLEPROROGHE

Emanata la Legge 27 Febbraio 2014, n. 15, di conversione del D.L. 30 Dicembre 2013, n. 150, c.d. “Milleproroghe”. Ecco le principali proroghe: 1) prorogato al 30 Giugno 2014 il termine a partire dal quale i cittadini extracomunitari in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare qualità personali e fatti che sono certificati da soggetti pubblici italiani; 2) prorogato al 31 Dicembre 2015 il mandato dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari; 3) prorogato al 13 Settembre 2018 il termine di sopravvivenza delle sezioni distaccate del tribunale dell’Aquila e di Chieti; 4) prorogata per ulteriori sei mesi, sino al 31 Dicembre 2014, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo nei confronti dei conduttori che abbiano 27.000,00 Euro di reddito e siano residenti nei capolugohi di provincia e nei Comuni ad alta densità abitativa; 5) spostato al 30 Giugno 2014 il termine a partire dal quale le imprese ed i professionisti che vendono prodotti ed offrono servizi e che fatturano più di 200.000,00 Euro sono tenuti ad accattare pagamenti con carte di debito per importi superiori a 30 Euro.

DEFINITIVO LO SVUOTACARCERI

E’ uscita la Legge 21 Febbraio 2014, n. 10, di conversione del D.L. 23 Dicembre 2013, n. 146, c.d. “Svuotacarceri”. Molte le novità. Le più importanti sono: 1) viene reso obbligatorio il controllo del soggetto agli arresti domiciliari mediante il c.d. ‘braccialetto elettronico'; 2) trasformata in reato autonomo l’attenuante della lieve entità nei rati in tema di stupefacenti; 3) introdotta la c.d. ‘liberazione anticipata speciale'; 4) istituito il Garante nazionale dei detenuti; 5) diventa istituto definitivo quello della detenzione domiciliare, ex L. n. 199/10. Per il quadro completo delle novità cliccare sul seguente link.

ABBATTUTA LA FINI-GIOVANARDI: TORNA IL BINOMIO DROGHE LEGGERE/PESANTI

La Corte Costituzionale, con la Sentenza del 12/02/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77, II comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 Dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 Febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309. Ecco la nuova versione dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90.

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Nella seduta del 31 gennaio 2014 è stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense il Nuovo Codice deontologico forense (in G.U. Serie Generale, n. 241 del 16/10/2014 – in vigore dal 15/12/2014). Caratteri principali del nuovo codice: 1) la sua pubblicazione in Gazzetta fa sì che le sue norme abbiano piena natura giuridica; 2) le condotte aventi rilevanza disciplinare vengono ben specificate e tipizzate (principio della tipizzazione degli illeciti); 3) l’atipicità rimane, ma come principio solo residuale (e la giurisprudenza disciplinare sarà chiamata a fissare la casistica, ove necessario); 4) viene introdotto in esso il principio delfavor rei, secondo il quale le norma del nuovo Codice si applicheranno anche ai procedimenti disciplinari in corso, se più favorevoli; 5) vengono previste e specificate espressamente le sanzioni applicabili ad ogni violazione ; 6) scompare la sanzione della ‘cancellazione’ (ora: ‘avvertimento’, ‘censura’, ‘sospensione’ e radiazione); 7) prevista la flessibilità delle sanzioni, con un range di oscillazione che può determinare anche il mutamento della specie di sanzione; 8) viene reintrodotto il patto di quota-lite (nel senso che si potrà prevedere tra Avvocato e cliente un compenso in percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede di ottenere, non sul risultato finale).

EMANATO IL C.D. “MILLEPROROGHE”

E’ uscito nella Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 2013 il Decreto Legge 30 Dicembre 2013, n. 150, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Tra le tante posticipazioni: 1) viene sospesa sino al 30 Giugno 2014 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (sfratti) per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitazione, quando i conduttori abbiano reddito pari ad Euro 21.000 e siano residenti nei capoluoghi di provincia e nei Comuni ad alta densità abitativa; 2) le controversie ancora pendenti presso alcune Sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale devono essere definite entro il 31 Dicembre 2014; 3) spostato al 30 Giugno 2014 il momento a partire dal quale gli extracomunitari potranno utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare qualsiasi qualità personale ed i fatti che adesso vengono certificati da soggetti pubblici italiani

FILIAZIONE: PARTITA L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Con il Decreto Legislativo del 28 Dicembre 2013, n. 154 viene data attuazione alla riforma della filiazione operata con la Legge n. 219/12. Il decreto (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione) si compone di 108 articoli, suddivisi in 4 titoli: 1) il titolo I ha inciso sul codice civile; 2) il titolo II ha modificato i codici penale, di procedura penale e di diritto processuale civile; 3) il titolo III ha modificato la legislazione speciale; 4) il titolo IV contiene delle abrogazioni e la disciplina transitoria. Le principali novità della riforma possono essere così sintetizzate: I) la potestà genitoriale è stata sostituita dal concetto di ‘responsabilità genitoriale’ (v. art. 316 c.c.); II) le discipline dei rapporti tra genitori e figli, sia nella fase fisiologica, sia in quella in cui si dissolve il legame matrimoniale o di fatto fra padre e madre, sono state unificate, senza più differenze tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio; III) in particolare, le disposizioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, nelle ipotesi di crisi dei rapporti fra padre e madre (separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio) ovvero all’esito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, vengono spostate dagli artt. 155 e segg.ti c.c. ai nuovi artt. 337-bis-337-octies c.c.; IV) viene riconosciuta per i nonni la possibilità ed il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (e la competenza in materia è del Tribunale per i minorenni); V) viene fissata la disciplina in tema di ascolto del minore in tutti i procedimenti in cui debbano essere adottati dei provvedimenti che li riguardano; VI) vengono effettuati degli interventi sulla disciplina delle successioni, finalizzati ad estendere i vincoli di parentela anche ai figli nati fuori dal matromonio. La nuova normativa inizierà ad avere applicazione dal 7 Febbraio 2014.

E’ USCITA LA LEGGE DI STABILITA’ 2014

Emanata la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, composta da un solo articolo, dotato di ben 749 commi. Tra le tantissime novità che entrano in vigore dal 1° Gennaio 2014 ecco alcuni esempi: 1) aumentato il bollo forfettario dovuto all’atto della costituzione in giudizio da €. 6,00 ad €. 27,00 (commi 606 e 607); 2) ulteriormente ridotti di 1/3 i compensi degli Avvocati e dei consulenti tecnici di parte per il patrocinio gratuito nel settore penale (commi 606 e 607); 3) introdotte alcune novità in tema di reclami tributari e mediazione tributaria (comma 611); 3) creata la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), composta da T.A.S.I. e T.A.R.I. (commi da 639 a 731); 4) ridisciplinato l’acquisto di pubblicità online e la relativa tassazione (comma 33); 5) aumentata da 0,15% a 0,2% l’imposta di bollo su titoli e depositi (commi 581 e 582); 6) i pagamenti dei canoni di locazione devono avvenire in forme e modalità che ne assicurino la tracciabilità (comma 50); 7) applicata la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (detrazione fiscale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+; detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; detrazione fiscale per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche) (comma 139); 8) dal 2014 ulteriori assunzioni da parte dell’Avvocatura di Stato di Procuratori dello Stato, al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell’Agenzia delle Entrate nei processi penali per reati tributari, di assicurare l’assistenza delle PP.AA. nei procedimenti di mediazione civile obbligatoria (comma 267); 9) dal 2014 è previsto un contributo di €. 50,00 per partecipare all’esame di Stato per gli aspiranti Avvocati (aumenta anche ad €. 75,00 la tassa per gli esami da Cassazionista) e per i Notai nonché per il concorso in magistratura (comma 600); 10) obbligati i Notai e gli altri pubblici ufficiali a versare su un apposito conto corrente dedicato una serie di onorari e le somme a vario titolo dovute al professionista o a lui affidate, che saranno svincolate solo una volta provata la mancanza di eventi pregiudizievoli al buon esito dell’atto ovvero la verifica di un determinato evento o prestazione (comma 63) .

E’ USCITO IL D.L. “DESTINAZIONE ITALIA”

Approvato il Decreto Legge 23 Dicembre 2013, n. 145, contenente interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015. Con esso, soprattutto, vengono dettate nuove norme in tema di assicurazione r.c. auto (v. l’art. 8). In particolare, si tratta di fare riferimento: a) all’incentivazione della c.d. “scatola nera”, con la previsione dell’obbligo per l’impresa, in caso di volontaria adesione dell’assicurato, di applicare sconti tariffari nella misura minima del 7%; b) alla conseguente previsione in base alla quale i dati registrati dalla “scatola nera”, anche su uno solo dei veicoli, formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo; c) alla previsione secondo la quale l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente e l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. In caso di giudizio, infatti, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste per come sopra. Il medesimo dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione; d) al nuovo art. 147-bis del Codice delle assicurazioni, secondo il quale le imprese di assicurazione possono, in alternativa al risarcimento in danaro ed in assenza di responsabilità concorsuale, in cambio di uno sconto tariffario non inferiore al 5% (10% in alcune aree geografiche), avvalersi della facoltà di proporre al danneggiato da sinistro stradale la riparazione diretta del veicolo presso una carrozzeria convenzionata (c.d. “risarcimento in forma specifica”). Il danneggiato potrà sempre rifiutarsi di recarsi dalla carrozzeria convenzionata, ma l’assicurazione sarà tenuto a risarcire il danno comunque nella misura che avrebbe pagato presso il riparatore prescelto, somma che quindi costituirà il limite risarcitorio per l’assicuratore che sarà tenuto altresì a garantire per due anni la qualità della riparazione; e) al nuovo art. 150-ter del Codice delle assicurazioni, secondo il quale vi è la facoltà per l’assicurazione di prevedere nella polizza, con uno sconto tariffario non inferiore al 4%, il divieto di cedere a terzi il diritto al risarcimento del danno, senza il consenso dell’assicurazione, nonché la facoltà per quest’ultima di proporre, preventivamente all’infortunio, prestazioni sanitarie con professionisti convenzionati che il danneggiato avrà, però, diritto di rifiutare; f) alla modifica dell’art. 32, comma 3-quater, del D.L. n. 1/12, secondo cui adesso il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, di cui al D.Lgs.vo n. 209/05 è risarcito solo a seguito di un riscontro medico legale da cui risulti accertata l’esistenza della lesione solo strumentalmente , venendo così ribadita la vincolatività del presupposto documentale e strumentale per il risarcimento del danno alla persona nei limiti del 9% di danno biologico; g) alla modifica del secondo comma dell’articolo 2947 c.c., ove viene disposto 1) che per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni (salvo se il danno è derivante da fatto che è considerato dalla legge come reato, per il quale è applicabile una prescrizione più lunga di cui al terzo comma dell’articolo 2947 c.c.) e 2) che il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore. Tra le altre novità, sono introdotte delle disposizioni per la riduzione delle tariffe elettriche (art. 1), sono previsti dei finanziamenti a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese al fine di favorire la digitalizzazione dei loro processi aziendali ed il loro ammodernamento tecnologico (art. 6), sono inserite delle misure per favorire la diffusione della lettura (credito d’imposta del 19% della spesa effettuata, con un massimo di Euro 2.000 all’anno – di cui Euro 1.000 per i testi scolastici ed universitari ed Euro 1.000 per tutti gli altri – a valere sui redditi delle persone fisiche e giuridiche per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN per gli anni 2014, 2015 e 2016) (art. 9), sono previste nuove disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni specializzate sulla proprietà industriale ed intellettuale dei tribunali in caso di controversie aventi come parte società con sede all’estero (art. 10), sono inserite nuove misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione (art. 11), sono previste nuove misure per favorire il credito alla piccola e media impresa (Art. 12), sono emanate nuove misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare (art. 14).

CONVERTITO IL D.L. SUL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Convertito il Decreto Legge 14 Agosto 2013, n. 93, con la Legge 15 Ottobre 2013, n. 119, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Le principali novità sono le seguenti: 1) introdotta la nuova aggravante comune dell’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (art. 61 c.p.); 2) in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravati, la disposizione precedente unita all’abrogazione dell’aggravante del fatto commesso in danno del minore degli anni 14 fanno sì che adesso si considerano aggravate le ipotesi di maltrattamenti commessi nei confronti di tutti i minori, non solo di quelli al di sotto dei 14 anni (art. 572 c.p.); 3) la nuova violenza sessuale aggravata è ora prevista anche nel caso in cui essa è commessa: – nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18, della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore; – nei confronti di donna in stato di gravidanza; – nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (art. 609-ter c.p.); 4) il Procuratore della Repubblica ora è tenuto a dare notizia al Tribunale per i minorenni anche quando egli procede per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi o di atti persecutori, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore (art. 609-decies c.p.); 5) qualora ricorra taluno dei delitti quali maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale aggravata ed atti persecutori ed essi siano commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione sub 4) si considera effettuata anche ai fini dell’adozione da parte del Tribunale dei provvedimenti riguardanti i figli in caso di separazione o divorzio nonché dei provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale sui figli e di allontanamento (art. 609-decies c.p.); 6) viene aumentato il massimo della pena edittale in caso di minaccia, fino ad Euro 1032,00 (art. 612 c.p.); 7) il reato di atti persecutori (c.d. stalking) è ora aggravato e la pena è aumentata, se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (art. 612-bis c.p.); 8) adesso, sempre nel reato di atti persecutori, la remissione della querela può essere soltanto processuale e la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, II comma, c.p. (art. 612-bis c.p.); 9) al momento dell’acquisizione della notizia di reato, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria adesso sono tenuti ad informare la persona offesa dal reato delle facoltà ad essa attribuite e di quella di nominare un difensore nonché della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 101 c.p.p.); 10) adesso, le intercettazioni telefoniche sono consentite anche nei procedimenti relativi al delitto di stalking (art. 266 c.p.p.); 11) ora la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, anche con il c.d. braccialetto elettronico, qualora si proceda per i delitti di lesioni – limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o, comunque, aggravate – violenza sessuale di gruppo e minaccia aggravata, commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente, può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 c.p.p. (art. 282-bis c.p.p.); 12) adesso, si stabilisce che, quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al giudice, ai fini della revoca e della sostituzione delle misure cautelari (art. 282-quater); 13) nei procedimenti penali aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona è ora previsto l’obbligo di immediata comunicazione ai servizi socio-assistenziali, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, direttamente alla persona offesa: a) della richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, del divieto ed obbligo di dimora, degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere e della custodia cautelare in luogo di cura e b) dell’adozione dei provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui sopra (art. 299 c.p.p.); 14) la possibilità per la polizia giudiziaria di assumere sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini è adesso prevista anche nei casi di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 350 c.p.p.); 15) l’obbligo per la polizia giudiziaria, che deve assumere sommarie informazioni da persone minori, di avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, è ora fissato anche per i procedimenti per reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di adescamento di minorenni e di atti persecutori c.p. (art. 351 c.p.p.); 16) adesso, l’arresto obbligatorio in flagranza è previsto anche per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di atti persecutori, di ricettazione da rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate a servizi pubblici (art. 380 c.p.p.); 17) viene ora prevista la nuova misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 c.p.p. e con le modalità di controllo del c.d. braccialetto elettronico, nei confronti di chi è colto in flagranza di uno o più dei delitti di particolare gravità, come da elenco (ad es. violazione degli obblighi di assistenza familiare, di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, di lesione personale procedibile d’ufficio o comunque aggravata, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, di delitti contro la personalità individuale, di delitti contro la personalità individuale, di tratta di persone, di acquisto ed alienazione di schiavi, di violenza sessuale, di violenza sessuale aggravata, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo e di minaccia aggravata nei modi di cui all’art. 339 c.p.), commessi in danno di prossimi congiunti o del convivente (art. 384-bis c.p.p.); 18) adesso, se si deve procedere con l’incidente probatorio nel caso del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni, se le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno, stabilisce modalità particolari attraverso cui procedere (luoghi diversi dal tribunale, strutture specializzate di assistenza, abitazione della persona interessata all’assunzione) (art. 398 c.p.p.); 19) adesso, la regola secondo cui la proroga del termine per le indagini preliminari può essere concessa per non più di una volta vale anche per i procedimenti penali aventi ad oggetto reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di atti persecutori del codice penale (art. 406 c.p.p.); 20) ora, in caso di delitti commessi con violenza alla persona, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine termine di dieci giorni, nel quale la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione, è elevato a venti giorni (art. 408 c.p.p.); 21) allorquando si proceda per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari deve adesso essere notificato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, personalmente alla persona offesa (art. 415-bis c.p.p.); 22) adesso, viene previsto un nuovo caso di giudizio direttissimo e di convalida dell’arresto in flagranza di reato, con citazione a giudizio a cura della polizia giudiziaria, quando una persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare e si procede per delitti particolari, come da elenco (violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, lesioni personali procedibili d’ufficio o comunque aggravate, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, ipotesi attenuate dei delitti contro la personalità individuale, pene accessorie ipotesi attenuate nei delitti contro la personalità individuale, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo e minaccia aggravata nei modi di cui all’art. 339 c.p.), commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente (art. 449 c.p.p.); 23) ora viene previsto che anche quando si procede per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, l’esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico; 24) adesso, quando si procede per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori, se la persona offesa è maggiorenne, il giudice assicura che l’esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l’adozione di modalità protette (art. 498 c.p.p.); 25) adesso, è introdotto: a) il concetto di violenza domestica; b) l’istituto dell’ammonimento da parte del questore. a) Si intende per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. b) Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di percosse e lesioni personali aggravate, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Per un esauriente schema di tutto quanto sopra esposto, cliccare sul seguente link.