IL GIUDICE DI PACE PENALE (Copyright © 2004-05 Avv. Roberto D'Arcangelo).
1.
COMPETENZE.
a)
competenza per materia.
Il giudice di
pace penale è competente per le seguenti ipotesi di reato:
percosse;
lesioni
personali su querela di parte offesa;
lesioni
personali colpose, sempre su querela di parte (con l’esclusione di
fattispecie connesse alla colpa professionale dei fatti commessi in violazione
alle norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o,comunque,
determinanti una malattia professionale di durata superiore ai 20 gg.);
omissione di
soccorso;
minacce;
furto punibile
su querela di parte;
ingiuria;
diffamazione;
sottrazione di
cose comuni;
usurpazione;
deviazione di
acque e modifica dello stato dei luoghi;
invasione di
terreni ed edifici;
danneggiamento;
introduzione ed
abbandono di animali sul fondo altrui;
pascolo
abusivo;
ingresso
abusivo sul fondo altrui;
uccisione o
danneggiamento di animali altrui;
deturpazione ed
imbrattamento di cose altrui;
appropriazione
di cose smarrite, del tesoro, di cose avute per errore o per caso fortuito;
somministrazione
di alcolici a minori od infermi di mente;
determinazione
in altri di stato di ubriachezza;
somministrazione
di alcolici a persona in stato di manifesta ubriachezza;
atti contrari
alla pubblica decenza;
inosservanza obbligo iscrizione elementare per i minori.
Si noti bene che la recente L. n. 49 del 6 Aprile 2005 ha (art. 2) eliminato dalla competenza del Giudice di Pace penale il reato contravvenzionale di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo n. 74/92 (mancata ottemperanza da parte dell'operatore pubblicitario ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di pubblicità ingannevole).
Rimane,
comunque, ferma la competenza del Tribunale per i minorenni quando c’è di
mezzo un minore.
b)
competenza per territorio.
Per
tutti i reati di cui alla lettera a) competente per il giudizio è il giudice
di pace penale del luogo in cui il reato è stato consumato.
c)
competenza per connessione.
Tra
i procedimenti di competenza del giudice di pace penale e quelli di competenza
di altro giudice penale (purché non sia un giudice penale speciale: in tal
caso non potrà mai aversi connessione) si ha connessione solo nel caso di più
reati commessi con una sola azione od omissione.
In
tale ipotesi è competente per tutti il giudice superiore.
Qualora la
riunione non sia possibile, la connessione non opera.
La riunione per
connessione di più procedimenti opera avanti al giudice di pace, invece, sia
nel caso detto di più reati commessi con una sola condotta, sia nel caso di
concorso o cooperazione di correi.
Altre ipotesi
sono elencate al comma 2° dell’art. 9
D.L.vo n. 274/2000 (es. reati
commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre).
Si noti bene,
la riunione può aversi solo quando essa non pregiudica la rapida definizione
dei procedimenti connessi.
In tutte le
ipotesi sopra citate, ovviamente, la competenza per materia deve appartenere
al giudice di pace penale.
La riunione
avviene avanti al giudice di pace penale del luogo in cui è stato commesso il
primo reato o, altrimenti, del luogo in cui è iniziato il primo dei
procedimenti connessi.
A provvedere
alla designazione del giudice di pace penale per la riunione è il
coordinatore dell’ufficio del giudice di pace (D.M. n. 204/2001, art. 1).
Prima
dell’udienza di comparizione avanti a lui e, comunque, non oltre la
dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace penale, se
ritiene che la riunione è pregiudizievole per il tentativo di conciliazione o
per la rapida definizione di alcuni dei processi riuniti, ne ordina la
separazione.
d)
astensione e ricusazione.
Sulla
dichiarazione di astensione del giudice di pace penale decide il presidente
del tribunale.
Sulla
ricusazione dello stesso decide la corte di appello.
Il giudice di
pace penale astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso
ufficio, secondo le leggi dell’ordinamento giudiziario.
Qualora ciò
non sia possibile, la corte o il tribunale rimette al giudice di pace
dell’ufficio più vicino.
Per determinare
detto ufficio si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se del
caso, marittima. Provvederà a tale riscontro il ministro della giustizia con
apposito decreto (D.M. n. 204/2001, art. 2).
2.
INDAGINI PRELIMINARI.
Il Pubblico
Ministero nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace penale è
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha
sede il giudice di pace stesso.
La notizia
criminis, se non è appresa direttamente dal P.M., è riferita con
relazione scritta dalla P.G. allo stesso entro il termine di 4 mesi.
Il P.M.
provvederà alla sua iscrizione nell’omonimo registro fin dal primo atto di
indagine svolto personalmente.
Le indagini
sono ad appannaggio del P.M. e, prevalentemente, della P.G..
Questa,
infatti, procede ad attività investigativa sia quando rinviene direttamente
la notizia di reato (informando, poi, il P.M. entro 4 mesi), sia quando la
notizia è ricevuta direttamente dal P.M.
In questo
secondo caso, infatti, il P.M. trasmette la notizia alla P.G. perché proceda
essa stessa alle indagini, sempre nel rispetto del termine di 4 mesi,
eventualmente impartendole direttive e/o deleghe.
In ogni caso,
tutte le attività svolte dal P.M. nel procedimento davanti al giudice di pace
penale, compresa la trasmissione della notizia di reato alla P.G., sono
riportate in un apposito registro (D.M. n. 204/2001, artt. 3 e 7).
Trattasi
degli accertamenti tecnici irripetibili, degli interrogatori e dei confronti
cui partecipa l’indagato, nonché delle perquisizioni e dei sequestri
compiuti direttamente dal P.M. (salvo autorizzazione al compimento alla P.G.:
in tal caso questa è tenuta a trasmettere gli originali dei relativi verbali
alla segreteria del P.M., trattenendone copia).
Copia
delle attività svolte dal P.M., quando questi non assume personalmente la
direzione delle indagini, è trasmessa alla P.G. (D.M. n. 204/2001, art. 8).
Il termine per
la chiusura delle indagini preliminari è di 4 mesi dalla iscrizione della
notizia di reato da parte del P.M. nell’omonimo registro ed ogni atto
investigativo compiuto dopo è inutilizzabile.
Pertanto, entro
i 4 mesi indicati la P.G. deve fare al P.M. relazione scritta delle indagini
espletate e, se la notizia di reato risulta fondata, il P..M. dispone la comparizione
dell’indagato davanti al giudice di pace penale.
Con la
relazione suddetta la P.G. trasmette anche al P.M. la documentazione relativa
agli atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (D.M. n.
204/2001, art. 6).
Una proroga
delle indagini può essere disposta dal P.M. per altri 2 mesi, ma il giudice
di pace può ridurre il termine di proroga così disposto dal P.M. o
addirittura revocarlo, dichiarando la chiusura delle indagini preliminari.
Se la notizia
di reato non necessita di indagini relative, il P.M., previa formulazione da parte sua
dell’imputazione, dispone la
comparizione dell’indagato (citazione) direttamente avanti al giudice di
pace penale.
Il P.M.,
invece, presenta al giudice di pace penale la richiesta di archiviazione nei
seguenti casi:
se la notizia
di reato risulta infondata;
se manca una
condizione di procedibilità;
se il reato è
estinto;
se il fatto non
è previsto dalla legge come reato;
se il fatto è
di particolare tenuità, ex art. 34 D.L.vo 274/2000;
se ricorre una
delle ipotesi di cui all’art. 125 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271.
Copia della
richiesta di archiviazione sarà notificata alla persona offesa che abbia
chiesto di essere informata, con la possibilità per essa di presentare una
opposizione entro 10 gg..
Il giudice di
pace penale, se accoglie la richiesta di archiviazione, la dispone con
decreto, altrimenti restituisce gli atti al P.M., indicando le ulteriori
indagini necessarie e fissando il termine per il loro compimento, oppure
dispone che entro 10 gg. Il P.M. formuli l’imputazione.
Competente a
decidere sulla richiesta di archiviazione (nonché sulla richiesta di
autorizzazione a disporre intercettazioni e per gli atti da compiere durante
le indagini preliminari, compresi i sequestri preventivo e conservativo) è il
giudice di pace penale del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in
cui è compreso il giudice territorialmente competente.
3.
CITAZIONE A GIUDIZIO.
a) Citazione a giudizio del P.M.
La citazione a
giudizio dell’implicato può avvenire in due modi.
Un primo modo
consiste nella citazione disposta dal P.M.
Trattasi della novità introdotta con il D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155.
Adesso, infatti, nei procedimenti davanti al giudice di pace la citazione a giudizio è disposta da pubblico ministero e non più da parte della polizia giudiziaria.
La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.
La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.
Per tale
notificazione si osservano le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M.
30.09.1989, n. 334, per cui essa conterrà: a) il nome del destinatario della
notificazione; b) l’indicazione della natura dell’atto notificato e del
luogo della notifica; c) la data e la firma del notificante; d)
l’indicazione del magistrato che ha emesso il provvedimento notificato; e)
l’indicazione del luogo e della data di comparizione (D.M. n. 204/2001, art.
13).
Il potere di incriminazione e, quindi, di azione penale, spetta
sempre al P.M., che sceglie di agire o di chiedere al giudice di pace penale
l’archiviazione.
Con la
citazione a giudizio si interrompe la prescrizione del reato.
Ai fini
dell’emissione della citazione a giudizio il P.M. richiede al giudice di
pace penale (rectius: al coordinatore dell’ufficio – D.M. n. 204/2001,
art. 14) di indicare il giorno e l’ora della comparizione, con apposito
decreto di convocazione.
Il contenuto della citazione è indicato analiticamente all’art. 20. In particolare, vi si deve leggere: l’imputazione del P.M.; l’indicazione delle fonti di prova; l’indicazione dell’udienza di comparizione.
Alcuni dei requisiti
sono previsti a pena di nullità della citazione (v. comma 6
dell'art. 20).
b) Ricorso
della persona offesa.
Un secondo
modo, per i soli reati procedibili a querela, però, è quello della citazione
a giudizio su ricorso della persona offesa.
Il contenuto
del ricorso è analiticamente descritto all’art. 21. In particolare, vi deve
essere in esso: la descrizione precisa del fatto addebitato e del diritto
violato; l’indicazione delle fonti di prova; la richiesta di fissazione
dell’udienza.
Esso deve
essere sottoscritto dalla persona offesa (con firma autenticata dal difensore)
o dal legale rappresentante e dal suo difensore.
La
presentazione del suddetto ricorso produce gli stessi effetti della
presentazione della querela.
Il ricorso deve
essere previamente comunicato al P.M., mediante il deposito di una copia
presso la sua segreteria, in maniera tale che questi possa nei 10 gg.
successivi presentare le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace
penale (parere contrario alla citazione o formulazione dell’imputazione) e,
poi, deve essere depositato nella cancelleria del giudice di pace penale
competente entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
Alla
presentazione del ricorso la cancelleria provvede a formare apposito fascicolo
contenente: 1) l’originale del ricorso e gli allegati, con la prova
dell’avvenuta comunicazione al P.M.; 2) l’atto di costituzione di parte
civile; 3) le richiesta presentate dal P.M. nel termine di 10 gg. di cui
sopra; 4) il decreto di convocazione delle parti, con le relative notifiche al
P.M., al citato in giudizio, al suo difensore ed alle persone offese non
ricorrenti; 5) la querela di cui il giudice abbia disposto l’acquisizione;
6) le liste dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone
imputate in procedimenti connessi (D.M. n. 204/2001, art. 4).
La costituzione
di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del
ricorso.
In alternativa
a detta costituzione può essere inserita nel ricorso una richiesta motivata
di restituzione o di risarcimento del danno.
Se vi sono
altre persone offese, oltre al ricorrente, queste possono intervenire nel
processo e costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento.
I casi di
inammissibilità del ricorso sono indicati all’art. 24, tra questi: la sua
presentazione tardiva; la sua mancata sottoscrizione; l’insufficiente
descrizione del fatto in esso; ecc…
Presentato il
ricorso, il giudice di pace penale adito entro 20 gg. convoca le parti in
udienza con decreto apposito.
I risultati
delle indagini svolte prima di tale udienza sono depositati nella segreteria
del P.M., con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia
(D.M. 204/2001, art. 12).
A al uopo, di
detto deposito la segreteria del P.M. da avviso, senza ritardo, ai difensori.
Il decreto di
convocazione all’udienza di comparizione, unitamente al ricorso, è
notificato, a cura del ricorrente, al P.M., alla persona citata in giudizio ed
al suo difensore, almeno 20 gg. prima dell’udienza.
Entro lo stesso
termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui
conosca l’identità.
Sarà compito
della cancelleria del giudice di pace penale, su richiesta del ricorrente,
rilasciare le copie autentiche necessarie alle anzidette notifiche del decreto
di convocazione e del ricorso (D.M. n.204/2001, art. 13).
La persona alla
quale il reato è attribuito nel decreto di convocazione delle parti emesso
dal giudice di pace penale assume la qualità di imputato.
Il decreto di
convocazione delle parti in udienza interrompe il decorso della prescrizione
relativa al reato per cui si procede.
Il decreto di
fissazione d’udienza, unitamente al ricorso, è notificato a cura del
ricorrente al P.M., alle altre persone offese di cui conosca l’identità,
alla persona citata in giudizio ed al suo difensore almeno 20 gg. prima
dell’udienza.
Se il ricorso
si presenta inammissibile o manifestamente infondato o è presentato a giudice
incompetente per materia, il giudice di pace penale ne dispone la trasmissione
al P.M. per i provvedimenti o le richieste del caso al G.I.P..
L’incompetenza
per territorio è dichiarata dal giudice di pace penale con ordinanza e gli
atti vengono restituiti al ricorrente (su sua richiesta) che, nel termine di
20 gg. (pena l’inammissibilità) potrà reiterare il ricorso avanti al
giudice di pace penale competente per territorio. N.B. La copia
dell’ordinanza di incompetenza è notificata al ricorrente a cura della
cancelleria ed il suddetto termine di 20 gg. decorre dalla notifica (D.M.
204/2001, art. 10).
Se il reato
contestato nell’imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la
citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace
penale trasmette gli atti al P.M., salvo che l’imputato chieda che si
proceda ugualmente a giudizio.
4.
GIUDIZIO.
Nei procedimenti penali avanti al giudice di pace penale le funzioni di P.M. possono essere svolte, per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario, da vice procuratori onorari, da ufficiali di P.G., da uditori giudiziari in tirocinio, da laureati in giurisprudenza al 2° anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398).
In base al recente D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155 possono svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza dibattimentale, per delega del Procuratore della Repubblica, anche i soggetti appartenenti al personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
Il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio.
Almeno 7 gg.
prima della data fissata per l’udienza di comparizione il P.M. o la persona
offesa depositano nella cancelleria del giudice di pace penale l’atto di
citazione a giudizio con le relative notifiche.
Anche le liste
dei testimoni, con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere
l’esame, devono essere depositate 7 gg. prima in cancelleria.
All’udienza
il giudice, quando il reato è procedibile a querela, può tentare la
conciliazione fra le parti ed anche rinviare l’udienza a non oltre 2 mesi.
Se essa riesce,
se ne redige processo verbale.
Prima
dell’apertura del dibattimento l’imputato può anche presentare domanda di
oblazione.
Dopo la
dichiarazione di apertura del dibattimento il giudice ammette le prove
richieste, escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti.
Anche in questo
procedimento v’è il doppio fascicolo: quello del P.M. e quello del
dibattimento; e rispetto ad essi valgono le solite regole procedurali.
L’esame delle
parti private, dei testi, dei periti e dei consulenti tecnici, se le parti
sono d’accordo, avviene per il tramite del giudice di pace penale.
Terminata
l’acquisizione delle prove, il giudice, se è assolutamente necessario, può
disporre d’ufficio l’assunzione di nuove prove.
Il verbale
d’udienza è, di regola, redatto solo in forma riassuntiva.
La mancata
presentazione all’udienza del ricorrente non dovuta a caso fortuito o forza
maggiore determina l’improcedibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza
dal giudice di pace penale.
Con detta
ordinanza il giudice di pace penale condanna anche il ricorrente alle spese
processuali ed al risarcimento dei danni eventualmente chiesti dalla persona
citata in giudizio.
A tal uopo,
l’ordinanza sopra citata verrà notificata al ricorrente, a cura della
cancelleria (D.M. 204/2001, art. 17).
L’imputato o
altra persona offesa intervenuta nel procedimento possono, però, chiedere che
ugualmente si proceda al giudizio.
Se il
ricorrente, invece, prova che la sua mancata comparizione è stata dovuta a
caso fortuito o a forza maggiore, egli può presentare istanza di fissazione
di nuova udienza entro 10 gg..
Se accoglie
l’istanza, il giudice di pace penale convoca le parti per una nuova udienza
con decreto, invitando il ricorrente, tramite avviso della cancelleria,
a provvedere alle notifiche al P.M., alla persona citata in giudizio ed al suo
difensore.
Contro il
decreto motivato che, invece, abbia respinto la richiesta di fissazione di
nuova udienza – da notificare anch’esso al ricorrente – può essere
proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con
ordinanza inoppugnabile.
5.
DECISIONE.
Il giudice di
pace penale decide immediatamente, dando lettura del dispositivo in udienza.
La motivazione
della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata ed è depositata nel
termine di 15 gg. dalla lettura del dispositivo.
Comunque, la
motivazione può essere data immediatamente, dettandola direttamente a
verbale.
La cancelleria
del giudice di pace penale che ha emesso la decisione da iscrivere nel
casellario dovrà trasmettere i dati relativi al casellario giudiziale (v.
D.M. n. 204/2001, art. 19).
Le decisioni da
iscrivere saranno quelle indicate dall’art. 686 c.p.p.
Esse, tenendo
conto delle sanzioni irrogabili dal giudice di pace penale, sembrano ridursi
alle sentenze di condanna - salvo che concernenti contravvenzioni per le quali
è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione – ai
provvedimenti emessi non più soggetti ad impugnazione che riguardano la pena,
l’applicazione dell’amnistia, ai provvedimenti che riguardano pene
accessorie.
Certificati del
casellario giudiziale richiesti dall’interessato (art. 689 c.p.p.) possono
essere richiesti e ritirati presso la cancelleria del giudice di pace penale,
a meno che questi ritenga di autocertificarsi (v. D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
art. 46, comma 1, lettera a)).
In detti
certificati non sono riportate le sentenze emesse dal giudice di pace penale.
La non menzione
si ha anche per il certificato dei carichi pendenti.
6.
DEFINIZIONI ALTERNATIVE DEL PROCEDIMENTO.
A) Se
l’imputato o la persona offesa non si oppongono, il giudice penale può
dichiarare con sentenza la particolare tenuità del fatto.
Anche durante
le indagini preliminari il giudice può dichiararla con decreto di
archiviazione.
Il
fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato,
l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua
occasionalità ed il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio
dell’azione penale, tenuto conto anche del pregiudizio che l’ulteriore
corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia o di salute della persona implicata.
B)
Se l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di
comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato, il giudice di pace penale può con sentenza dichiarare
estinto il reato.
Egli
può anche disporre la sospensione del processo, se l’imputato all’udienza
di comparizione chiede di poter provvedere con il predetto pentimento
operoso, dimostrando di non averlo potuto fare in precedenza.
In
questo secondo caso, il giudice di pace penale incarica anche un ufficiale di
P.G. o un operatore dei servizi sociali di operare i necessari controlli.
Il
fine è sempre quello della declaratoria con sentenza di estinzione del reato.
7.
IMPUGNAZIONI.
Il
potere di impugnare spetta al P.M., all’imputato, al ricorrente che ha
chiesto la citazione a giudizio dell’imputato.
Le
impugnazioni proponibili avverso le sentenze del giudice di pace penale sono
l’appello ed il ricorso per Cassazione.
Competente
per il giudizio di appello è il tribunale ordinario monocratico del
circondario in cui ha sede il giudice di pace penale che ha pronunciato la
sentenza impugnata.
In
particolare, con riferimento all’appello
il
P.M. può impugnare:
le
sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria;
le
sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa;
l’imputato
può impugnare:
le
sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria;
le
sentenze di condanna a pena pecuniaria, relativamente al capo inerente la
condanna al risarcimento dei danni.
Con
riferimento al ricorso per Cassazione
il
P.M. può impugnare:
qualsiasi
sentenza;
l’imputato
può impugnare:
le
sentenze di condanna a pena pecuniaria;
le
sentenze di proscioglimento.
Il
ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato può
impugnare la sentenza di proscioglimento negli stessi casi in cui è ammessa
l’impugnazione del P.M..
8.
APPARATO SANZIONATORIO.
Le
sanzioni comminabili dal giudice di pace penale, oltre alle pene pecuniarie
vigenti, sono:
pene
pecuniarie fino a 5 milioni;
pena
della permanenza domiciliare (min 6 gg. - max 45 gg.);
pena
del lavoro di pubblica utilità (min 10 gg. - max 6 mesi).
Le
condanne a pena pecuniaria pronunciate dal giudice di pace penale si eseguono
a norma dell’art. 660 c.p.p.
L’accertamento
dell’effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace
penale competente per l’esecuzione, che adotta, altresì, i provvedimenti in
ordine alla rateizzazione ovvero alla conversione della pena pecuniaria.
Se
il giudice accerta che il condannato è solvibile, dispone che la cancelleria
provveda al rinnovo degli atti esecutivi, dandone comunicazione al P.M.,
altrimenti provvede alla conversione ex art. 55.
Verrà
dunque ordinato il lavoro sostitutivo, da svolgere per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, con le modalità indicate
dall’art. 54 ovvero, se il condannato non chiede di svolgere il lavoro
sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono
nell’obbligo di permanenza domiciliare ex art. 53, anche se in questo
caso non è applicabile al condannato il divieto di accedere a specifici
luoghi.
L’obbligo
della permanenza domiciliare comporta la permanenza presso la propria
abitazione (o equiparati o in un luogo di cura, assistenza od accoglienza) nei
giorni di sabato e domenica o nei diversi giorni stabiliti dal giudice, con
riferimento alle esigenze di vita del condannato.
La
pena può anche essere stabilita dal giudice continuativamente, per tutti i
giorni della settimana, a richiesta del condannato.
Il
lavoro di pubblica utilità(v. anche il D.M. 26.03.2001) può
essere comminato dal giudice solo su richiesta del condannato.
Con
la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di
pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché
l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il
quale questa deve essere svolta.
A
tal fine, il giudice si avvale dell’elenco degli enti convenzionati del
circondario, istituito presso ogni cancelleria di tribunale e periodicamente
aggiornato.
Perno
della misura alternativa, quindi, sono le convenzioni che lo Stato, Regioni,
Comuni, Province ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato
sono chiamate a stipulare con il Ministero della Giustizia.
Dette
convenzioni devono prevedere con chiarezza soprattutto le modalità di
copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie
professionali e relativamente alla responsabilità civile verso terzi, i cui
oneri sono posti a carico delle amministrazioni e degli enti interessati.
Il
lavoro di p.u. consiste nella prestazione di attività non retribuita in
favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni (avente ad oggetto lavoro per finalità di protezione
civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di prevenzione
incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari
produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia dei
musei, gallerie o pinacoteche, di tutela della flora e della fauna, di
prevenzione del randagismo degli animali, di manutenzione e decoro di ospedali
e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, più altre
prestazioni pertinenti la specifica professionalità del condannato) o presso
enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato (operanti, in
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione
da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o
extracomunitari).
In
nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei
fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Deve
svolgersi nell’ambito della provincia di residenza del condannato e con
modalità e tempi compatibili con le sue esigenze di vita.
La
durata settimanale è di non più di 6 ore, ma il condannato può chiedere un
tempo superiore.
Comunque
la durata giornaliera non potrà superare le 8 ore.
Il
lavoro di pubblica utilità vale anche come lavoro sostitutivo della pena
pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato (sempre max 6 mesi)
e la violazione di detto lavoro sostitutivo porta alla conversione
nell’obbligo di permanenza domiciliare.