IL GIUDICE DI PACE PENALE (Copyright © 2004-05 Avv. Roberto D'Arcangelo).                             

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1. COMPETENZE.

a) competenza per materia.

Il giudice di pace penale è competente per le seguenti ipotesi di reato:

percosse;

lesioni personali su querela di parte offesa;

lesioni personali colpose, sempre su querela di parte (con l’esclusione di fattispecie connesse alla colpa professionale dei fatti commessi in violazione alle norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o,comunque, determinanti una malattia professionale di durata superiore ai 20 gg.);

omissione di soccorso;

minacce;

furto punibile su querela di parte;

ingiuria;

diffamazione;

sottrazione di cose comuni;

usurpazione;

deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi;

invasione di terreni ed edifici;

danneggiamento;

introduzione ed abbandono di animali sul fondo altrui;

pascolo abusivo;

ingresso abusivo sul fondo altrui;

uccisione o danneggiamento di animali altrui;

deturpazione ed imbrattamento di cose altrui;

appropriazione di cose smarrite, del tesoro, di cose avute per errore o per caso fortuito;

somministrazione di alcolici a minori od infermi di mente;

determinazione in altri di stato di ubriachezza;

somministrazione di alcolici a persona in stato di manifesta ubriachezza;

atti contrari alla pubblica decenza;

inosservanza obbligo iscrizione elementare per i minori.

Si noti bene che la recente L. n. 49 del 6 Aprile 2005 ha (art. 2) eliminato dalla competenza del Giudice di Pace penale il reato contravvenzionale di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo n. 74/92 (mancata ottemperanza da parte dell'operatore pubblicitario ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di pubblicità ingannevole).

Rimane, comunque, ferma la competenza del Tribunale per i minorenni quando c’è di mezzo un minore.

b) competenza per territorio.

Per tutti i reati di cui alla lettera a) competente per il giudizio è il giudice di pace penale del luogo in cui il reato è stato consumato.

c) competenza per connessione.

Tra i procedimenti di competenza del giudice di pace penale e quelli di competenza di altro giudice penale (purché non sia un giudice penale speciale: in tal caso non potrà mai aversi connessione) si ha connessione solo nel caso di più reati commessi con una sola azione od omissione.

In tale ipotesi è competente per tutti il giudice superiore.

Alla connessione consegue la riunione dei processi.

Qualora la riunione non sia possibile, la connessione non opera.

La riunione per connessione di più procedimenti opera avanti al giudice di pace, invece, sia nel caso detto di più reati commessi con una sola condotta, sia nel caso di concorso o cooperazione di correi.

Altre ipotesi sono elencate al comma 2° dell’art. 9 D.L.vo n. 274/2000 (es. reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre).

Si noti bene, la riunione può aversi solo quando essa non pregiudica la rapida definizione dei procedimenti connessi.

In tutte le ipotesi sopra citate, ovviamente, la competenza per materia deve appartenere al giudice di pace penale.

La riunione avviene avanti al giudice di pace penale del luogo in cui è stato commesso il primo reato o, altrimenti, del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi.

A provvedere alla designazione del giudice di pace penale per la riunione è il coordinatore dell’ufficio del giudice di pace (D.M. n. 204/2001, art. 1).

Prima dell’udienza di comparizione avanti a lui e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace penale, se ritiene che la riunione è pregiudizievole per il tentativo di conciliazione o per la rapida definizione di alcuni dei processi riuniti, ne ordina la separazione.

d) astensione e ricusazione.

Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace penale decide il presidente del tribunale.

Sulla ricusazione dello stesso decide la corte di appello.

Il giudice di pace penale astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio, secondo le leggi dell’ordinamento giudiziario.

Qualora ciò non sia possibile, la corte o il tribunale rimette al giudice di pace dell’ufficio più vicino.

Per determinare detto ufficio si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se del caso, marittima. Provvederà a tale riscontro il ministro della giustizia con apposito decreto (D.M. n. 204/2001, art. 2).

2. INDAGINI PRELIMINARI.

Il Pubblico Ministero nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace penale è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace stesso.

La notizia criminis, se non è appresa direttamente dal P.M., è riferita con relazione scritta dalla P.G. allo stesso entro il termine di 4 mesi.

Il P.M. provvederà alla sua iscrizione nell’omonimo registro fin dal primo atto di indagine svolto personalmente.

Le indagini sono ad appannaggio del P.M. e, prevalentemente, della P.G..

Questa, infatti, procede ad attività investigativa sia quando rinviene direttamente la notizia di reato (informando, poi, il P.M. entro 4 mesi), sia quando la notizia è ricevuta direttamente dal P.M.

In questo secondo caso, infatti, il P.M. trasmette la notizia alla P.G. perché proceda essa stessa alle indagini, sempre nel rispetto del termine di 4 mesi, eventualmente impartendole direttive e/o deleghe.

In ogni caso, tutte le attività svolte dal P.M. nel procedimento davanti al giudice di pace penale, compresa la trasmissione della notizia di reato alla P.G., sono riportate in un apposito registro (D.M. n. 204/2001, artt. 3 e 7).

Trattasi degli accertamenti tecnici irripetibili, degli interrogatori e dei confronti cui partecipa l’indagato, nonché delle perquisizioni e dei sequestri compiuti direttamente dal P.M. (salvo autorizzazione al compimento alla P.G.: in tal caso questa è tenuta a trasmettere gli originali dei relativi verbali alla segreteria del P.M., trattenendone copia).

Copia delle attività svolte dal P.M., quando questi non assume personalmente la direzione delle indagini, è trasmessa alla P.G. (D.M. n. 204/2001, art. 8).

Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di 4 mesi dalla iscrizione della notizia di reato da parte del P.M. nell’omonimo registro ed ogni atto investigativo compiuto dopo è inutilizzabile.

Pertanto, entro i 4 mesi indicati la P.G. deve fare al P.M. relazione scritta delle indagini espletate e, se la notizia di reato risulta fondata, il P..M. dispone la comparizione dell’indagato davanti al giudice di pace penale.

Con la relazione suddetta la P.G. trasmette anche al P.M. la documentazione relativa agli atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (D.M. n. 204/2001, art. 6).

Una proroga delle indagini può essere disposta dal P.M. per altri 2 mesi, ma il giudice di pace può ridurre il termine di proroga così disposto dal P.M. o addirittura revocarlo, dichiarando la chiusura delle indagini preliminari.

Se la notizia di reato non necessita di indagini relative, il P.M., previa formulazione da parte sua dell’imputazione, dispone la comparizione dell’indagato (citazione) direttamente avanti al giudice di pace penale.

Il P.M., invece, presenta al giudice di pace penale la richiesta di archiviazione nei seguenti casi:

se la notizia di reato risulta infondata;

se manca una condizione di procedibilità;

se il reato è estinto;

se il fatto non è previsto dalla legge come reato;

se il fatto è di particolare tenuità, ex art. 34 D.L.vo 274/2000;

se ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 125 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271.

Copia della richiesta di archiviazione sarà notificata alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata, con la possibilità per essa di presentare una opposizione entro 10 gg..

Il giudice di pace penale, se accoglie la richiesta di archiviazione, la dispone con decreto, altrimenti restituisce gli atti al P.M., indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine per il loro compimento, oppure dispone che entro 10 gg. Il P.M. formuli l’imputazione.

Competente a decidere sulla richiesta di archiviazione (nonché sulla richiesta di autorizzazione a disporre intercettazioni e per gli atti da compiere durante le indagini preliminari, compresi i sequestri preventivo e conservativo) è il giudice di pace penale del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.

3. CITAZIONE A GIUDIZIO.

a) Citazione a giudizio del P.M.

La citazione a giudizio dell’implicato può avvenire in due modi.

Un primo modo consiste nella citazione disposta dal P.M.

Trattasi della novità introdotta con il D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155.

Adesso, infatti, nei procedimenti davanti al giudice di pace la citazione a giudizio è disposta da pubblico ministero e non più da parte della polizia giudiziaria.

La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.

La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.

Per tale notificazione si osservano le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 30.09.1989, n. 334, per cui essa conterrà: a) il nome del destinatario della notificazione; b) l’indicazione della natura dell’atto notificato e del luogo della notifica; c) la data e la firma del notificante; d) l’indicazione del magistrato che ha emesso il provvedimento notificato; e) l’indicazione del luogo e della data di comparizione (D.M. n. 204/2001, art. 13).

Il potere di incriminazione e, quindi, di azione penale, spetta sempre al P.M., che sceglie di agire o di chiedere al giudice di pace penale l’archiviazione.

Con la citazione a giudizio si interrompe la prescrizione del reato.

Ai fini dell’emissione della citazione a giudizio il P.M. richiede al giudice di pace penale (rectius: al coordinatore dell’ufficio – D.M. n. 204/2001, art. 14) di indicare il giorno e l’ora della comparizione, con apposito decreto di convocazione.

Il contenuto della citazione è indicato analiticamente all’art. 20. In particolare, vi si deve leggere: l’imputazione del P.M.; l’indicazione delle fonti di prova; l’indicazione dell’udienza di comparizione.

Alcuni dei requisiti sono previsti a pena di nullità della citazione (v. comma 6 dell'art. 20).

b) Ricorso della persona offesa.

Un secondo modo, per i soli reati procedibili a querela, però, è quello della citazione a giudizio su ricorso della persona offesa.

Il contenuto del ricorso è analiticamente descritto all’art. 21. In particolare, vi deve essere in esso: la descrizione precisa del fatto addebitato e del diritto violato; l’indicazione delle fonti di prova; la richiesta di fissazione dell’udienza.

Esso deve essere sottoscritto dalla persona offesa (con firma autenticata dal difensore) o dal legale rappresentante e dal suo difensore.

La presentazione del suddetto ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.

Il ricorso deve essere previamente comunicato al P.M., mediante il deposito di una copia presso la sua segreteria, in maniera tale che questi possa nei 10 gg. successivi presentare le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace penale (parere contrario alla citazione o formulazione dell’imputazione) e, poi, deve essere depositato nella cancelleria del giudice di pace penale competente entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.

Alla presentazione del ricorso la cancelleria provvede a formare apposito fascicolo contenente: 1) l’originale del ricorso e gli allegati, con la prova dell’avvenuta comunicazione al P.M.; 2) l’atto di costituzione di parte civile; 3) le richiesta presentate dal P.M. nel termine di 10 gg. di cui sopra; 4) il decreto di convocazione delle parti, con le relative notifiche al P.M., al citato in giudizio, al suo difensore ed alle persone offese non ricorrenti; 5) la querela di cui il giudice abbia disposto l’acquisizione; 6) le liste dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone imputate in procedimenti connessi (D.M. n. 204/2001, art. 4).

La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso.

In alternativa a detta costituzione può essere inserita nel ricorso una richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno.

Se vi sono altre persone offese, oltre al ricorrente, queste possono intervenire nel processo e costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

I casi di inammissibilità del ricorso sono indicati all’art. 24, tra questi: la sua presentazione tardiva; la sua mancata sottoscrizione; l’insufficiente descrizione del fatto in esso; ecc…

Presentato il ricorso, il giudice di pace penale adito entro 20 gg. convoca le parti in udienza con decreto apposito.

I risultati delle indagini svolte prima di tale udienza sono depositati nella segreteria del P.M., con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia (D.M. 204/2001, art. 12).

A al uopo, di detto deposito la segreteria del P.M. da avviso, senza ritardo, ai difensori.

Il decreto di convocazione all’udienza di comparizione, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al P.M., alla persona citata in giudizio ed al suo difensore, almeno 20 gg. prima dell’udienza.

Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l’identità.

Sarà compito della cancelleria del giudice di pace penale, su richiesta del ricorrente, rilasciare le copie autentiche necessarie alle anzidette notifiche del decreto di convocazione e del ricorso (D.M. n.204/2001, art. 13).

La persona alla quale il reato è attribuito nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace penale assume la qualità di imputato.

Il decreto di convocazione delle parti in udienza interrompe il decorso della prescrizione relativa al reato per cui si procede.

Il decreto di fissazione d’udienza, unitamente al ricorso, è notificato a cura del ricorrente al P.M., alle altre persone offese di cui conosca l’identità, alla persona citata in giudizio ed al suo difensore almeno 20 gg. prima dell’udienza.

Se il ricorso si presenta inammissibile o manifestamente infondato o è presentato a giudice incompetente per materia, il giudice di pace penale ne dispone la trasmissione al P.M. per i provvedimenti o le richieste del caso al G.I.P..

L’incompetenza per territorio è dichiarata dal giudice di pace penale con ordinanza e gli atti vengono restituiti al ricorrente (su sua richiesta) che, nel termine di 20 gg. (pena l’inammissibilità) potrà reiterare il ricorso avanti al giudice di pace penale competente per territorio. N.B. La copia dell’ordinanza di incompetenza è notificata al ricorrente a cura della cancelleria ed il suddetto termine di 20 gg. decorre dalla notifica (D.M. 204/2001, art. 10).

Se il reato contestato nell’imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace penale trasmette gli atti al P.M., salvo che l’imputato chieda che si proceda ugualmente a giudizio.

4. GIUDIZIO.

Nei procedimenti penali avanti al giudice di pace penale le funzioni di P.M. possono essere svolte, per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario, da vice procuratori onorari, da ufficiali di P.G., da uditori giudiziari in tirocinio, da laureati in giurisprudenza al 2° anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398).

In base al recente D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155 possono svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza dibattimentale, per delega del Procuratore della Repubblica, anche i soggetti appartenenti al personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio.

Almeno 7 gg. prima della data fissata per l’udienza di comparizione il P.M. o la persona offesa depositano nella cancelleria del giudice di pace penale l’atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

Anche le liste dei testimoni, con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame, devono essere depositate 7 gg. prima in cancelleria.

All’udienza il giudice, quando il reato è procedibile a querela, può tentare la conciliazione fra le parti ed anche rinviare l’udienza a non oltre 2 mesi.

Se essa riesce, se ne redige processo verbale.

Prima dell’apertura del dibattimento l’imputato può anche presentare domanda di oblazione.

Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento il giudice ammette le prove richieste, escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti.

Anche in questo procedimento v’è il doppio fascicolo: quello del P.M. e quello del dibattimento; e rispetto ad essi valgono le solite regole procedurali.

L’esame delle parti private, dei testi, dei periti e dei consulenti tecnici, se le parti sono d’accordo, avviene per il tramite del giudice di pace penale.

Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se è assolutamente necessario, può disporre d’ufficio l’assunzione di nuove prove.

Il verbale d’udienza è, di regola, redatto solo in forma riassuntiva.

La mancata presentazione all’udienza del ricorrente non dovuta a caso fortuito o forza maggiore determina l’improcedibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza dal giudice di pace penale.

Con detta ordinanza il giudice di pace penale condanna anche il ricorrente alle spese processuali ed al risarcimento dei danni eventualmente chiesti dalla persona citata in giudizio.

A tal uopo, l’ordinanza sopra citata verrà notificata al ricorrente, a cura della cancelleria (D.M. 204/2001, art. 17).

L’imputato o altra persona offesa intervenuta nel procedimento possono, però, chiedere che ugualmente si proceda al giudizio.

Se il ricorrente, invece, prova che la sua mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, egli può presentare istanza di fissazione di nuova udienza entro 10 gg..

Se accoglie l’istanza, il giudice di pace penale convoca le parti per una nuova udienza con decreto,  invitando il ricorrente, tramite avviso della cancelleria, a provvedere alle notifiche al P.M., alla persona citata in giudizio ed al suo difensore.

Contro il decreto motivato che, invece, abbia respinto la richiesta di fissazione di nuova udienza – da notificare anch’esso al ricorrente – può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.

5. DECISIONE.

Il giudice di pace penale decide immediatamente, dando lettura del dispositivo in udienza.

La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata ed è depositata nel termine di 15 gg. dalla lettura del dispositivo.

Comunque, la motivazione può essere data immediatamente, dettandola direttamente a verbale.

La cancelleria del giudice di pace penale che ha emesso la decisione da iscrivere nel casellario dovrà trasmettere i dati relativi al casellario giudiziale (v. D.M. n. 204/2001, art. 19).

Le decisioni da iscrivere saranno quelle indicate dall’art. 686 c.p.p.

Esse, tenendo conto delle sanzioni irrogabili dal giudice di pace penale, sembrano ridursi alle sentenze di condanna - salvo che concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione – ai provvedimenti emessi non più soggetti ad impugnazione che riguardano la pena, l’applicazione dell’amnistia, ai provvedimenti che riguardano pene accessorie.

Certificati del casellario giudiziale richiesti dall’interessato (art. 689 c.p.p.) possono essere richiesti e ritirati presso la cancelleria del giudice di pace penale, a meno che questi ritenga di autocertificarsi (v. D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46, comma 1, lettera a)).

In detti certificati non sono riportate le sentenze emesse dal giudice di pace penale.

La non menzione si ha anche per il certificato dei carichi pendenti.

6. DEFINIZIONI ALTERNATIVE DEL PROCEDIMENTO.

A) Se l’imputato o la persona offesa non si oppongono, il giudice penale può dichiarare con sentenza la particolare tenuità del fatto.

Anche durante le indagini preliminari il giudice può dichiararla con decreto di archiviazione.

Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità ed il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto anche del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona implicata.

B) Se l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, il giudice di pace penale può con sentenza dichiarare estinto il reato.

Egli può anche disporre la sospensione del processo, se l’imputato all’udienza di comparizione chiede di poter provvedere con il predetto pentimento operoso, dimostrando di non averlo potuto fare in precedenza.

In questo secondo caso, il giudice di pace penale incarica anche un ufficiale di P.G. o un operatore dei servizi sociali di operare i necessari controlli.

Il fine è sempre quello della declaratoria con sentenza di estinzione del reato.

7. IMPUGNAZIONI.

Il potere di impugnare spetta al P.M., all’imputato, al ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato.

Le impugnazioni proponibili avverso le sentenze del giudice di pace penale sono l’appello ed il ricorso per Cassazione.

Competente per il giudizio di appello è il tribunale ordinario monocratico del circondario in cui ha sede il giudice di pace penale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In particolare, con riferimento all’appello

il P.M. può impugnare:

le sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria;

le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa;

l’imputato può impugnare:

le sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria;

le sentenze di condanna a pena pecuniaria, relativamente al capo inerente la condanna al risarcimento dei danni.

Con riferimento al ricorso per Cassazione

il P.M. può impugnare:

qualsiasi sentenza;

l’imputato può impugnare:

le sentenze di condanna a pena pecuniaria;

le sentenze di proscioglimento.

Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato può impugnare la sentenza di proscioglimento negli stessi casi in cui è ammessa l’impugnazione del P.M..

8. APPARATO SANZIONATORIO.

Le sanzioni comminabili dal giudice di pace penale, oltre alle pene pecuniarie vigenti, sono:

pene pecuniarie fino a 5 milioni;

pena della permanenza domiciliare (min 6 gg. - max 45 gg.);

pena del lavoro di pubblica utilità (min 10 gg. - max 6 mesi).

Le condanne a pena pecuniaria pronunciate dal giudice di pace penale si eseguono a norma dell’art. 660 c.p.p.

L’accertamento dell’effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace penale competente per l’esecuzione, che adotta, altresì, i provvedimenti in ordine alla rateizzazione ovvero alla conversione della pena pecuniaria.

Se il giudice accerta che il condannato è solvibile, dispone che la cancelleria provveda al rinnovo degli atti esecutivi, dandone comunicazione al P.M., altrimenti provvede alla conversione ex art. 55.

Verrà dunque ordinato il lavoro sostitutivo, da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, con le modalità indicate dall’art. 54 ovvero, se il condannato non chiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono nell’obbligo di permanenza domiciliare ex art. 53, anche se in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di accedere a specifici luoghi.

L’obbligo della permanenza domiciliare comporta la permanenza presso la propria abitazione (o equiparati o in un luogo di cura, assistenza od accoglienza) nei giorni di sabato e domenica o nei diversi giorni stabiliti dal giudice, con riferimento alle esigenze di vita del condannato.

La pena può anche essere stabilita dal giudice continuativamente, per tutti i giorni della settimana, a richiesta del condannato.

Il lavoro di pubblica utilità(v. anche il D.M. 26.03.2001) può essere comminato dal giudice solo su richiesta del condannato.

Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta.

A tal fine, il giudice si avvale dell’elenco degli enti convenzionati del circondario, istituito presso ogni cancelleria di tribunale e periodicamente aggiornato.

Perno della misura alternativa, quindi, sono le convenzioni che lo Stato, Regioni, Comuni, Province ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato sono chiamate a stipulare con il Ministero della Giustizia.

Dette convenzioni devono prevedere con chiarezza soprattutto le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali e relativamente alla responsabilità civile verso terzi, i cui oneri sono posti a carico delle amministrazioni e degli enti interessati.

Il lavoro di p.u. consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni (avente ad oggetto lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche, di tutela della flora e della fauna, di prevenzione del randagismo degli animali, di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, più altre prestazioni pertinenti la specifica professionalità del condannato) o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato (operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari).

In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Deve svolgersi nell’ambito della provincia di residenza del condannato e con modalità e tempi compatibili con le sue esigenze di vita.

La durata settimanale è di non più di 6 ore, ma il condannato può chiedere un tempo superiore.

Comunque la durata giornaliera non potrà superare le 8 ore.

Il lavoro di pubblica utilità vale anche come lavoro sostitutivo della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato (sempre max 6 mesi) e la violazione di detto lavoro sostitutivo porta alla conversione nell’obbligo di permanenza domiciliare.