LEGGE TURCO-NAPOLITANO - D.L.vo n. 286/1998,
COME MODIFICATO DALLA L. 30.07.2002, n.
189, DALLA L. 12.11.2004, n. 271 E DAL D.LG.VO 08.01.2007, n. 5.
1.
Premessa.
La presente
normativa si applica agli stranieri extracomunitari.
Nella sua
applicazione il suo coordinamento ed il suo monitoraggio sono affidati ad
apposito Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le
questioni di competenza di detto Comitato sono affidate ad apposito gruppo
tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell’interno (art. 2 bis).
Allo straniero
comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti
fondamentali della persona umana.
Ogni
pubblico ufficiale ha l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o
consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso di
ricovero ospedaliero urgente.
2.
L’ingresso degli stranieri extracomunitari in Italia.
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti altri organi istituzionali e
non (v. art. 3), predispone ogni tre anni -
salva la necessità di un termine più breve - un documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione degli stranieri nel territorio dello
Stato.
Detto documento
individua i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel
territorio dello Stato.
Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite annualmente,
entro il 30 novembre dell’anno precedente, sulla base dei contenuti del
documento programmatico sopra citato, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo.
I criteri per
l’emissione di detti decreti sono previsti all’art. 21.
I visti di
ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale e per lavoro autonomo, sono
rilasciati entro il limite delle quote predette.
Restrizioni
sono previste per stranieri provenienti da Stati che non collaborano nel
contrasto all’immigrazione clandestina o nel rimpatrio di propri cittadini.
Una via
preferenziale, invece, per i lavoratori di origine italiana (v. sempre
l’art. 21).
Non sono,
invece, soggetti al regime delle quote di cui sopra i lavoratori di cui
all’art. 27 della legge (p. es. dirigenti di società aventi filiali in
Italia; traduttori ed interpreti; professori e ricercatori universitari
destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico; infermieri
professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche; altri).
Quanto agli
sportivi stranieri professionisti, infine, sarà un decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali a determinare il limite massimo annuale
d’ingresso.
L'ingresso
nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di
passaporto valido (o documento equipollente) e del visto di ingresso.
Quest'ultimo è
rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato
di origine o residenza dello straniero.
Per soggiorni
non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti delle autorità italiane
quelli emessi dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
L'Italia
consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di
essere in possesso di idonea documentazione, atta a confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità dei mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
Eventuali false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporteranno responsabilità
penali a carico dell’istante e l’inammissibilità della domanda.
Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o che risulti condannato per particolari reati (v. art. 4).
In tal caso,
l’autorità diplomatica o consolare italiana comunicherà allo straniero il
diniego del visto ed, in deroga alla L. n. 241/1990, detto diniego non dovrà
essere motivato, salve alcune eccezioni indicate dalla legge (v. art. 4).
Lo straniero, invece, per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia solo quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
L'ingresso in
Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, fino a
90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia.
3. Il
soggiorno limitato.
Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, che
siano muniti di permesso di soggiorno in corso di validità, il quale deve
essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova
entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
Si
noti bene che lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici.
La durata del
permesso di soggiorno non può essere, quanto alla sua durata:
a) superiore a
quella del visto di ingresso se il permesso viene dato non per motivi di
lavoro;
b) superiore a
tre mesi, per visite, affari e turismo;
c) superiore a
nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
d) superiore ad
un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione
(il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali);
e) superiore a
due anni, per lavoro autonomo;
f) superiore ad
un anno per lavoro subordinato a tempo determinato ed a due anni per lavoro
subordinato a tempo indeterminato;
g) superiore a
due anni per ricongiungimenti familiari;
h) superiore
alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla
legge.
Si noti bene
che, ai sensi della nuova legge 189/2002, di modifica della legge
Turco-Napolitano, il contratto di lavoro subordinato stipulato tra il datore
di lavoro italiano ed il lavoratore straniero extracomunitario (c.d. contratto
di soggiorno per lavoro subordinato) deve contenere la garanzia da parte del
datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore,
rientrante nei parametri minimi degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, nonché l’impegno del datore al pagamento delle spese di viaggio
per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza (v. nuovo art. 5 bis).
A tal uopo, la
stessa legge prevede che il datore di lavoro (o lo straniero) che intenda
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato deve presentare allo
Sportello Unico per l’Immigrazione, presso la Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo: a) la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) l’idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di
soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese
di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di
impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
I datori di
lavoro intenzionati ad assumere stranieri potranno avanzare presso lo
sportello di cui sopra anche richieste meramente numeriche e non nominative.
Tutte le
richieste (nominative o meramente numeriche) saranno comunicate dallo
Sportello Unico al Centro per l’Impiego, il quale provvederà a diffonderle.
Decorsi venti
giorni senza che sia pervenuta al centro per l’impiego alcuna domanda di
assunzione in risposta alle predette richieste da parte di lavoratori
nazionali o comunitari, il Centro trasmette allo Sportello Unico richiedente
una certificazione negativa (ovvero, in caso positivo, comunica le domande
acquisite, trasmettendole, altresì, al datore di lavoro).
In questo caso
lo Sportello Unico rilascerà, nel termine massimo di 40 gg., il nulla osta al
lavoro, sentito anche il questore, con validità non superiore a sei mesi dal
rilascio.
Detto nulla
osta darà il via all’apposizione del visto di ingresso da parte
dell’autorità consolare sui documenti dello straniero, il quale dovrà poi
recarsi, entro otto giorni dall’ingresso, presso lo Sportello Unico della
prefettura per firmare il contratto di soggiorno di cui s’è parlato sopra.
L’originale
di questo contratto rimarrà presso lo Sportello, una copia sarà trasmessa
all’autorità consolare, una copia al Centro per l’Impiego.
Ogni variazione
del rapporto di lavoro con lo straniero deve essere comunicata dal datore di
lavoro allo Sportello Unico della prefettura.
Detto Sportello
è tenuto a comunicare periodicamente al Ministero del lavoro il numero ed il
tipo di nulla osta rilasciati.
Altre
comunicazioni sono previste dalla legge da parte delle questure all’INPS
(che terrà un archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari) ed
all’ufficio finanziario competente (che provvederà all’attribuzione del
codice fiscale allo straniero).
Si ricordi che
la perdita del posto di lavoro (anche per dimissioni) da parte del lavoratore
extracomunitario straniero non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno nei suoi confronti e nei confronti dei suoi familiari.
Il lavoratore
straniero in tali casi, infatti, potrà essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e,
comunque, per non meno di sei mesi.
In caso,
invece, di lavoro stagionale il lavoratore straniero, alla scadenza del
permesso di soggiorno (max 9 mesi, v. sopra), avrà diritto di precedenza per
il rientro in Italia nell’anno successivo per lavoro stagionale rispetto ad
altri lavorativo stranieri che per la prima volta intendono entrare in Italia
per la medesima ragione.
Quanto al
lavoro autonomo, l’ingresso in Italia di stranieri extracomunitari che
intendano svolgere tali attività è consentito solo se essa non è riservata
ai cittadini italiani e comunitari.
In ogni caso,
lo straniero dovrà dimostrare di essere in possesso di risorse adeguate per
l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia, dei
requisiti previsti dalla legge italiana nonché delle autorizzazioni o licenze
necessarie nel caso specifico.
Inoltre, deve
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
Il visto di
ingresso per lavoro autonomo è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana, che, fatti gli accertamenti del caso, rilascia il visto,
con espressa indicazione dell’attività, entro 120 gg. dalla presentazione
della relativa domanda.
Si rammenti che
agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all’esercizio
delle professioni, è consentita l’iscrizione agli Ordini o Collegi
professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l’iscrizione in
elenchi speciali da istituire presso i ministeri competenti (v. art. 37).
Si tenga conto
che i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze stranieri
extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con
permesso scaduto o revocato o annullato, sono punti penalmente, con
l’arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni
lavoratore impiegato.
Incapperanno,
altresì, in sanzioni amministrative (pagamento di una somma da 160 a 1100
euro) i datori di lavoro che assumono extracomunitari senza darne notizia
all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Idem (da 500 a
2.500 euro) per la mancata comunicazione di variazioni allo Sportello Unico.
Pene più
severe (multa e reclusione), invece, si avranno per quelli che favoriscono
l’ingresso illegale in Italia di stranieri extracomunitari (v. § 10 ed 11).
Il rinnovo del
permesso di soggiorno deve essere chiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui si trova almeno novanta giorni prima della scadenza, se si
tratta di straniero in Italia con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ovvero almeno sessanta giorni prima della scadenza, se il
contratto è a tempo determinato, ovvero ancora almeno trenta giorni prima
della scadenza negli altri casi.
Esso è
sottoposto a nuove verifiche di rilascio.
Il rinnovo ha
una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio
iniziale.
Anche lo
straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
Trattasi di novità voluta dal recente D.Lgs.vo n. 5/2007, con la quale si introduce una valutazione discrezionale, laddove il provvedimento di revoca o di diniego era vincolato alla mancanza dei requisiti richiesti per il rinnovo.
Il permesso di
soggiorno è rilasciato o rinnovato entro venti giorni dalla data in cui è
stata presentata la domanda.
Si
ricordi, infine, che in base alle recenti modifiche (L. 189/2002) possono
essere avviate attività di istruzione e di formazione professionale in Paesi
extracomunitari, al fine di promuovere l’inserimento lavorativo dei
lavoratori stranieri extracomunitari in settori produttivi italiani che
operano in Italia o nel loro stesso Paese d’origine ed allo scopo anche di
promuovere lo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali autonome in
detto Paese.
I lavoratori
stranieri che partecipino a detti corsi avranno titolo di prelazione rispetto
a tutte le richieste (numeriche) diffuse dagli sportelli unici per
l’immigrazione, di cui s’è detto più sopra più altre agevolazioni di
impiego.
4. Il
soggiorno illimitato.
Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e dei propri familiari, può richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i
figli minori conviventi.
La carta di
soggiorno è a tempo indeterminato.
Essa può
essere richiesta anche dal coniuge o parente straniero del cittadino italiano.
La carta non può
essere rilasciata a straniero extracomunitario che abbia commesso uno dei
reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
Lo straniero
che ottiene il rilascio della carta di soggiorno può fare ingresso in Italia
senza il necessario visto sul passaporto; svolgere in Italia ogni attività
lecita; accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla p.a.;
partecipare alla vita pubblica locale.
Nei confronti del titolare di carta di soggiorno l'espulsione può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale o per altre ipotesi particolari.
Il recente D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito, con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155 ha previsto una figura particolare di carta di soggiorno.
Essa ricorre quando lo straniero ha fornito una collaborazione di straordinaria rilevanza alle autorità italiane per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici o per la concreta riduzione delle loro conseguenze dannose o pericolose ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo.
5. Un
caso particolare: il diritto di difesa.
L’autorizzazione
ad entrare in Italia può anche essere concessa allo straniero
extracomunitario che sia parte offesa o sia imputato in un procedimento
penale.
In tali casi,
egli può soggiornare nel nostro Paese per il tempo strettamente necessario
all’esercizio del diritto di difesa e solo per il compimento di atti per i
quali è necessaria la sua presenza.
L’autorizzazione
è rilasciata dal questore su richiesta dell’interessato.
6. Un
altro: il soggiorno per motivi di protezione sociale.
Quando siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero extracomunitario (si pensi, ad esempio, alle prostitute) ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti di una associazione dedita al crimine, il
questore, con il parere favorevole o su proposta del Procuratore della
Repubblica, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo
straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza
ed integrazione sociale.
Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
Il permesso di
soggiorno predetto ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un
anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso è
revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalità dello stesso, ovvero quando vengano meno le altre condizioni che
ne hanno giustificato il rilascio.
Qualora alla
scadenza del permesso di soggiorno l’interessato risulti avere in corso un
rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o
rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo
indeterminato, con le modalità stabilite per tale tipo di soggiorno (v. art.
5).
Il permesso di
soggiorno di cui sopra può essere altresì convertito in permesso per motivi
di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
Un permesso di
soggiorno, infine, può essere altresì rilasciato allo straniero che abbia
terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore età ed abbia già dato prova concreta partecipazione ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale.
7.
Ingresso e soggiorno per cure mediche.
Lo straniero
che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventuale accompagnatore
possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di
soggiorno.
A tal fine, gli
interessati, nel presentare la domanda di visto o di permesso
all’amministrazione competente per legge (anche tramite un familiare),
devono prestare una serie di garanzie, che vanno da una dichiarazione di
disponibilità della struttura sanitaria italiana prescelta, al deposito di
una somma a titolo cauzionale, sino alla dimostrazione documentata della
disponibilità in Italia di vitto ed alloggio per l’accompagnatore e per il
periodo di convalescenza dell’interessato.
Il permesso di
soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del
trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità
terapeutiche documentate.
8.
Diritto all’unità familiare e tutela dei minori.
Tale diritto consiste nella possibilità per l’extracomunitario di mantenere o riacquistare l’unità familiare nei confronti dei propri parenti stranieri ed è riconosciuto solo agli stranieri che sono titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari (v. nuovo art. 28).
Stesse
possibilità o, addirittura, superiori per i familiari di cittadini italiani o
di uno Stato dell’U.E.
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: 1) coniuge; 2) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 3) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; 4) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza (v. nuovo art. 29).
Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità (v. sempre nuovo art. 29):
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
b)
di un reddito minimo
annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di
due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il
ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici
e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente.
Il
ricongiungimento si richiede con domanda di nulla osta, corredata della
documentazione inerente i requisiti di cui sopra, da presentarsi allo
Sportello Unico per l’Immigrazione, presso la prefettura competente, che
adesso è quella del luogo di dimora del richiedente.
E' previsto un accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute e la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
Lo Sportello Unico
per l’Immigrazione,
acquisito dalla
questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale
e verificata
l'esistenza dei requisiti di cui sopra, rilascia il nulla osta ovvero un
provvedimento di diniego dello stesso. (n.b. il diniego può essere impugnato con
ricorso al tribunale monocratico – v. art. 30).
In caso di sua inerzia, dopo 90 gg. dalla richiesta di nullaosta, l’interessato può ottenere il visto d’ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Si noti bene che la
richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il
matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
Il visto di
ingresso ottenuto prelude al c.d. permesso di soggiorno per motivi familiari (anche carta di
soggiorno, se si tratta di ricongiungimento all’italiano o al cittadino di
Stato membro dell’U.E.), il quale può essere concesso anche
all’extracomunitario regolarmente soggiornante che ha contratto matrimonio in
Italia con un italiano
o con il cittadino di
uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante (ed in questo
caso, qualora
sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza e salvo
che dal matrimonio sia nata prole, il permesso
di soggiorno suddetto è revocato) e ad altre categorie di stranieri di cui
all’art. 30 legge stranieri.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari dura quanto quello del familiare straniero con cui c’è il ricongiungimento e consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.
Si noti bene che adesso, per effetto del recente D.Lgs.vo n. 5 del 2007, anche i rifugiati possono chiedere ed ottenere il ricongiungimento ai propri cari (v. nuovo art. 29-bis).
La nuova disciplina precisa che esso può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per gli altri cittadini stranieri e di cui poco più sopra., ma non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi.
E', altresì, consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui sopra.
Resta salva, invece, la necessità di una autorizzazione speciale da parte del Tribunale per i minorenni, per l'ingresso e la permanenza legati a gravi motivi inerenti lo sviluppo psicofisico del minore e le sue condizioni di salute. (v. art. 31, comma 3°).
In quest'ultimo caso - cioè quando il familiare è stato autorizzato ad entrare o permanere in Italia dal Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e alle sue condizioni di salute - è stata riconosciuta la possibilità per questo di lavorare, con il rilascio ad esso di un permesso di soggiorno per assistenza minore, che abilita allo svolgimento di attività lavorativa per la stessa durata, pur non potendo essere convertito in permesso per motivi di lavoro (v. art. 29, comma 6°).
In caso di
morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di
separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno
può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo
o per studio.
Quanto ai
minori, l’art. 31 dispone che il figlio minore dello straniero con questi
convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, sino ai 14 anni di
età.
Esso segue la
condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quello dei genitori con cui convive.
Al compimento
del 14° anno di età al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari valido sino al compimento della maggiore età, ovvero una
carta di soggiorno.
Ai 18 anni,
poi, al soggetto in questione può essere rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo,
per esigenze sanitarie o di cura.
Ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi in Italia per non meno di
due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile, può essere
rilasciato analogo permesso di soggiorno (v. art. 32 legge stranieri)
Compiti di
vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente
ammessi sul territorio dello Stato sono affidati dalla legge al Comitato per i
minori stranieri, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
I minori
stranieri presenti sul territorio, comunque, sono soggetti all’obbligo
scolastico e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti nel nostro
ordinamento in materia di diritto all’istruzione e previste per i minori
italiani.
La comunità
scolastica promuove detto diritto e la sua effettività, anche inaugurando
l’attivazione di appositi corsi per l’apprendimento della lingua italiana
e, comunque, anche con altre iniziative all’insegna della tolleranza.
9.Permesso di soggiorno a fini investigativi.
Il recente D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito, con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155 ha previsto questo nuovo tipo di permesso di soggiorno.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativo a delitti commessi per finalità di terrorismo (anche internazionale) o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza in Italia dello straniero che abbia offerto alle autorità una collaborazione, il questore può rilasciare allo straniero stesso uno speciale permesso di soggiorno di durata annuale e rinnovabile per periodi eguali.
Detto permesso può essere rinnovato.
E' revocato quando vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
10. Misure
straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.
Esse possono
essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato d’intesa con tutti i ministri interessati, in occasione di
rilevanti esigenze umanitarie, conflitti, disastri naturali, o altri eventi
gravi.
Trattasi,
comunque, di misure di protezione temporanee, su cui il Presidente del
Consiglio relaziona annualmente al Parlamento.
Il
finanziamento di dette misure spetta al Fondo Nazionale per le Politiche
Migratorie di cui all’art. 45 della legge stranieri.
Sul tema è di
recente intervenuto il D.Lgs.vo n. 85/2003, in materia di concessione di
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.
Detta legge si
preoccupa di assicurare una protezione immediata, ancorché temporanea, a
tutti quegli extracomunitari (in un numero considerevole, per un c.d.
“afflusso massiccio” da un Paese o da una zona determinata) che abbiano
forzatamente abbandonato o evacuato il loro Paese d’origine, a causa di
guerre o di violazioni di diritti umani o, comunque, di situazioni
insostenibili, perpetrate nei loro Paesi di origine, non potendo
momentaneamente essere rimpatriate in condizioni stabili e sicure (art. 2, Dec.
cit.).
Si tratta di
una normativa applicabile allorché sussista il rischio che il sistema di
asilo non possa far fronte all’afflusso sopra detto. In ogni caso,
l’ammissione alle misure di
protezione temporanea non preclude la presentazione dell’istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato.
Con il decreto
del P.C.M. (di cui sopra ed il cui contenuto analitico è all’art. 4),
previa decisione del Consiglio dell’Unione Europea (circa l’accertamento
positivo della ricorrenza di un caso di afflusso massiccio di sfollati),
vengono, dunque, stabilite le misure di protezione temporanea per fronteggiare
il citato afflusso massiccio di sfollati (eccezioni all’art. 5), per la
durata massimo di un anno (comunque, prorogabile per una sola volta, per un
periodo non superiore ad un anno).
In particolare,
il citato decreto individua la data di decorrenza della protezione temporanea
e le categorie di soggetti che vi sono ammessi, le procedure (in deroga alla
legge stranieri) per il rilascio agli sfollati del permesso di soggiorno e
quelle da attuarsi in caso di presentazione di domanda di asilo. In ogni caso,
del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto dei flussi di
ingresso (ciò non vuol dire, però, che il n. dei permessi concessi è
portato dal n. dei permessi concedibili, ma solo che si deve tenere conto
anche della presenza degli sfollati sul territorio nazionale, anche ai fini
della programmazione degli ingressi).
E’ ammesso il
ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione
temporanea (nel rispetto, comunque, delle condizioni previste dall’art. 6).
Tutti
i provvedimenti che riguardano la persona protetta temporaneamente (sia di
diniego della protezione, sia di rigetto delle sue istanze) devono essere
motivati e recare l’indicazione dell’autorità presso la quale è
possibile presentare ricorso ed i termini entro i quali ricorrere.
In particolare,
i ricorsi in materia di esclusioni (art. 5) cadono sotto la giurisdizione del
T.A.R., quelli in materia di ricongiungimenti familiari (art. 6) sono ad
appannaggio dell’ex Pretore (Tribunale ordinario monocratico).
11.
Sanzioni.
Lo straniero
che a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza non esibisce,
senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione,
ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto sino a sei
mesi e l'ammenda sino a lire ottocentomila ed, in caso di dubbio sulla sua
identità, si procederà a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici nei suoi
confronti.
Chiunque, poi,
contraffà o altera un visto di ingresso, un premesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto, di un permesso, di
un contratto o di una carta, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Pene severe
(reclusione fino a 15 anni, salvo aumenti per aggravanti, e multa sino a
25.000 euro), infine, sono previste per i c.d. “scafisti”, in base alla
recente modifica apportata dalla L. 271/2004, con aggravio in casi particolari
di trattamenti inumani o degradanti (v. nuovo art. 12). In tali casi è pure
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e la confisca del mezzo di
trasporto.
Chiunque, poi,
favorisce la permanenza degli irregolari in Italia, per trarne un ingiusto
profitto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a
15.000 Euro.
12. Gli
irregolari.
La polizia di
frontiera italiana è tenuta a respingere gli stranieri che si presentano ai
valichi senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato ed a riaccompagnarli alla frontiera
(c.d. respingimento).
Ciò non vale,
invece, nei casi di asilo politico, di rifugiati e di protezione per motivi
umanitari.
In
nessun caso, infatti, può disporsi il respingimento verso lo Stato in cui lo
straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso,
di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato presso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (v. art. 19).
Presso i
valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni ed assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di
asilo o intendano entrare in Italia per un periodo superiore a tre mesi.
Una volta
entrati in Italia, fallito il respingimento, gli stranieri extracomunitari
irregolari devono essere espulsi dal nostro Paese.
L'espulsione
(c.d. espulsione amministrativa) dello straniero può essere disposta dal
Ministro dell'interno o dal Prefetto, con un decreto motivato che intima allo
straniero indesiderato (nella sua lingua ovvero in francese, inglese o
spagnolo) di andar via entro un termine.
Detto decreto è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato (ma v. anche più sotto in tema di convalida del Tribunale monocratico del provvedimento di accompagnamento alla frontiera del questore).
Il
ministro può procedere in tal senso per: a) motivi di ordine pubblico; b)
motivi di sicurezza dello Stato.
Il prefetto, invece, può farlo, se lo straniero: a) è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera; b) si è trattenuto in Italia senza chiedere il permesso di soggiorno nei tempi prescritti, salvo forza maggiore; c) si è trattenuto in Italia quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato ovvero è scaduto da più di 60 gg. e non è stato chiesto il rinnovo; d) in altri casi (v. art. 13, lettera c).
Adesso, con il recente D.Lgs.vo n. 5/2007, nell'adottare il provvedimento di espulsione in base alle lettere a), b) e c), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (esclusi i casi in cui l'espulsione discende dall'appartenenza dello straniero alle categorie indicate dall'art. 1 della L. n. 1423/1956, nonché dall'art. 1 della L. n. 575/1965).
Si noti bene,
altresì,
che l’espulsione di un minore straniero extracomunitario è adottata con
provvedimento del Tribunale per i minorenni, su richiesta del questore (v.
art. 31).
Avverso il
decreto di espulsione da parte dell’extracomunitario indesiderato può
essere presentato unicamente ricorso al Tribunale ordinario monocratico del luogo in cui ha
sede l'autorità che ha disposto l'espulsione entro sessanta giorni dalla data
del provvedimento.
Lo straniero
ricorrente è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore di
fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità
consolare, ovvero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Il procedimento
è camerale ed è regolato dall’art. 13 bis della legge Turco-Napolitano.
Il Tribunale ordinario monocratico adìto decide entro 20 gg. dalla