LEGGE TURCO-NAPOLITANO - D.L.vo n. 286/1998, COME MODIFICATO DALLA L. 30.07.2002, n. 189, DALLA L. 12.11.2004, n. 271 E DAL D.LG.VO 08.01.2007, n. 5. (Copyright © 2004-05 Avv. Roberto D'Arcangelo).                  

versione pdf.

1. Premessa.

La presente normativa si applica agli stranieri extracomunitari.

Nella sua applicazione il suo coordinamento ed il suo monitoraggio sono affidati ad apposito Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le questioni di competenza di detto Comitato sono affidate ad apposito gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell’interno (art. 2 bis).

Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana.

Ogni pubblico ufficiale ha l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso di ricovero ospedaliero urgente.

2. L’ingresso degli stranieri extracomunitari in Italia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti altri organi istituzionali e non (v. art. 3), predispone ogni tre anni - salva la necessità di un termine più breve - un documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato.

Detto documento individua i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite annualmente, entro il 30 novembre dell’anno precedente, sulla base dei contenuti del documento programmatico sopra citato, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo.

I criteri per l’emissione di detti decreti sono previsti all’art. 21.

I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

Restrizioni sono previste per stranieri provenienti da Stati che non collaborano nel contrasto all’immigrazione clandestina o nel rimpatrio di propri cittadini.

Una via preferenziale, invece, per i lavoratori di origine italiana (v. sempre l’art. 21).

Non sono, invece, soggetti al regime delle quote di cui sopra i lavoratori di cui all’art. 27 della legge (p. es. dirigenti di società aventi filiali in Italia; traduttori ed interpreti; professori e ricercatori universitari destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche; altri).

Quanto agli sportivi stranieri professionisti, infine, sarà un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali a determinare il limite massimo annuale d’ingresso.

L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido (o documento equipollente) e del visto di ingresso.

Quest'ultimo è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o residenza dello straniero.

Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti delle autorità italiane quelli emessi dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

L'Italia consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione, atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.

Eventuali false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporteranno responsabilità penali a carico dell’istante e l’inammissibilità della domanda.

Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o che risulti condannato per particolari reati (v. art. 4).

In tal caso, l’autorità diplomatica o consolare italiana comunicherà allo straniero il diniego del visto ed, in deroga alla L. n. 241/1990, detto diniego non dovrà essere motivato, salve alcune eccezioni indicate dalla legge (v. art. 4).

Lo straniero, invece, per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia solo quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia.

3. Il soggiorno limitato.

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, che siano muniti di permesso di soggiorno in corso di validità, il quale deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

Si noti bene che lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

La durata del permesso di soggiorno non può essere, quanto alla sua durata:

a) superiore a quella del visto di ingresso se il permesso viene dato non per motivi di lavoro;

b) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

c) superiore a nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

d) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione (il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali);

e) superiore a due anni, per lavoro autonomo;

f) superiore ad un anno per lavoro subordinato a tempo determinato ed a due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato;

g) superiore a due anni per ricongiungimenti familiari;

h) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge.

Si noti bene che, ai sensi della nuova legge 189/2002, di modifica della legge Turco-Napolitano, il contratto di lavoro subordinato stipulato tra il datore di lavoro italiano ed il lavoratore straniero extracomunitario (c.d. contratto di soggiorno per lavoro subordinato) deve contenere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore, rientrante nei parametri minimi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché l’impegno del datore al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza (v. nuovo art. 5 bis).

A tal uopo, la stessa legge prevede che il datore di lavoro (o lo straniero) che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione, presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo: a) la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) l’idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

I datori di lavoro intenzionati ad assumere stranieri potranno avanzare presso lo sportello di cui sopra anche richieste meramente numeriche e non nominative.

Tutte le richieste (nominative o meramente numeriche) saranno comunicate dallo Sportello Unico al Centro per l’Impiego, il quale provvederà a diffonderle.

Decorsi venti giorni senza che sia pervenuta al centro per l’impiego alcuna domanda di assunzione in risposta alle predette richieste da parte di lavoratori nazionali o comunitari, il Centro trasmette allo Sportello Unico richiedente una certificazione negativa (ovvero, in caso positivo, comunica le domande acquisite, trasmettendole, altresì, al datore di lavoro).

In questo caso lo Sportello Unico rilascerà, nel termine massimo di 40 gg., il nulla osta al lavoro, sentito anche il questore, con validità non superiore a sei mesi dal rilascio.

Detto nulla osta darà il via all’apposizione del visto di ingresso da parte dell’autorità consolare sui documenti dello straniero, il quale dovrà poi recarsi, entro otto giorni dall’ingresso, presso lo Sportello Unico della prefettura per firmare il contratto di soggiorno di cui s’è parlato sopra.

L’originale di questo contratto rimarrà presso lo Sportello, una copia sarà trasmessa all’autorità consolare, una copia al Centro per l’Impiego.

Ogni variazione del rapporto di lavoro con lo straniero deve essere comunicata dal datore di lavoro allo Sportello Unico della prefettura.

Detto Sportello è tenuto a comunicare periodicamente al Ministero del lavoro il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati.

Altre comunicazioni sono previste dalla legge da parte delle questure all’INPS (che terrà un archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari) ed all’ufficio finanziario competente (che provvederà all’attribuzione del codice fiscale allo straniero).

Si ricordi che la perdita del posto di lavoro (anche per dimissioni) da parte del lavoratore extracomunitario straniero non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei suoi confronti e nei confronti dei suoi familiari.

Il lavoratore straniero in tali casi, infatti, potrà essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per non meno di sei mesi.

In caso, invece, di lavoro stagionale il lavoratore straniero, alla scadenza del permesso di soggiorno (max 9 mesi, v. sopra), avrà diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per lavoro stagionale rispetto ad altri lavorativo stranieri che per la prima volta intendono entrare in Italia per la medesima ragione.

Quanto al lavoro autonomo, l’ingresso in Italia di stranieri extracomunitari che intendano svolgere tali attività è consentito solo se essa non è riservata ai cittadini italiani e comunitari.

In ogni caso, lo straniero dovrà dimostrare di essere in possesso di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia, dei requisiti previsti dalla legge italiana nonché delle autorizzazioni o licenze necessarie nel caso specifico.

Inoltre, deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il visto di ingresso per lavoro autonomo è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che, fatti gli accertamenti del caso, rilascia il visto, con espressa indicazione dell’attività, entro 120 gg. dalla presentazione della relativa domanda.

Si rammenti che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all’esercizio delle professioni, è consentita l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l’iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i ministeri competenti (v. art. 37).

Si tenga conto che i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze stranieri extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con  permesso scaduto o revocato o annullato, sono punti penalmente, con l’arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 

Incapperanno, altresì, in sanzioni amministrative (pagamento di una somma da 160 a 1100 euro) i datori di lavoro che assumono extracomunitari senza darne notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Idem (da 500 a 2.500 euro) per la mancata comunicazione di variazioni allo Sportello Unico.

Pene più severe (multa e reclusione), invece, si avranno per quelli che favoriscono l’ingresso illegale in Italia di stranieri extracomunitari (v. § 10 ed 11).

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere chiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno novanta giorni prima della scadenza, se si tratta di straniero in Italia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero almeno sessanta giorni prima della scadenza, se il contratto è a tempo determinato, ovvero ancora almeno trenta giorni prima della scadenza negli altri casi.

Esso è sottoposto a nuove verifiche di rilascio.

Il rinnovo ha una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

Anche lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato.

Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

Trattasi di novità voluta dal recente D.Lgs.vo n. 5/2007, con la quale si introduce una valutazione discrezionale, laddove il provvedimento di revoca o di diniego era vincolato alla mancanza dei requisiti richiesti per il rinnovo.

Il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.

Si ricordi, infine, che in base alle recenti modifiche (L. 189/2002) possono essere avviate attività di istruzione e di formazione professionale in Paesi extracomunitari, al fine di promuovere l’inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri extracomunitari in settori produttivi italiani che operano in Italia o nel loro stesso Paese d’origine ed allo scopo anche di promuovere lo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali autonome in detto Paese.

I lavoratori stranieri che partecipino a detti corsi avranno titolo di prelazione rispetto a tutte le richieste (numeriche) diffuse dagli sportelli unici per l’immigrazione, di cui s’è detto più sopra più altre agevolazioni di impiego.

4. Il soggiorno illimitato.

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.

La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

Essa può essere richiesta anche dal coniuge o parente straniero del cittadino italiano.

La carta non può essere rilasciata a straniero extracomunitario che abbia commesso uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

Lo straniero che ottiene il rilascio della carta di soggiorno può fare ingresso in Italia senza il necessario visto sul passaporto; svolgere in Italia ogni attività lecita; accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla p.a.; partecipare alla vita pubblica locale.

Nei confronti del titolare di carta di soggiorno l'espulsione può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale o per altre ipotesi particolari.

Il recente D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito, con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155 ha previsto una figura particolare di carta di soggiorno.

Essa ricorre quando lo straniero ha fornito una collaborazione di straordinaria rilevanza alle autorità italiane per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici o per la concreta riduzione delle loro conseguenze dannose o pericolose ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo.

5. Un caso particolare: il diritto di difesa.

L’autorizzazione ad entrare in Italia può anche essere concessa allo straniero extracomunitario che sia parte offesa o sia imputato in un procedimento penale.

In tali casi, egli può soggiornare nel nostro Paese per il tempo strettamente necessario all’esercizio del diritto di difesa e solo per il compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.

L’autorizzazione è rilasciata dal questore su richiesta dell’interessato.

6. Un altro: il soggiorno per motivi di protezione sociale.

Quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero extracomunitario (si pensi, ad esempio, alle prostitute) ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una associazione dedita al crimine, il questore, con il parere favorevole o su proposta del Procuratore della Repubblica, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

Il permesso di soggiorno predetto ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero quando vengano meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale tipo di soggiorno (v. art. 5).

Il permesso di soggiorno di cui sopra può essere altresì convertito in permesso per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Un permesso di soggiorno, infine, può essere altresì rilasciato allo straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età ed abbia già dato prova concreta partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

7. Ingresso e soggiorno per cure mediche.

Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno.

A tal fine, gli interessati, nel presentare la domanda di visto o di permesso all’amministrazione competente per legge (anche tramite un familiare), devono prestare una serie di garanzie, che vanno da una dichiarazione di disponibilità della struttura sanitaria italiana prescelta, al deposito di una somma a titolo cauzionale, sino alla dimostrazione documentata della disponibilità in Italia di vitto ed alloggio per l’accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell’interessato.

Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

8. Diritto all’unità familiare e tutela dei minori.

Tale diritto consiste nella possibilità per l’extracomunitario di mantenere o riacquistare l’unità familiare nei confronti dei propri parenti stranieri ed è riconosciuto solo agli stranieri che sono titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari (v. nuovo art. 28).

Stesse possibilità o, addirittura, superiori per i familiari di cittadini italiani o di uno Stato dell’U.E.

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: 1) coniuge; 2) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 3) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; 4) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza (v. nuovo art. 29).

Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità (v. sempre nuovo art. 29):

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il ricongiungimento si richiede con domanda di nulla osta, corredata della documentazione inerente i requisiti di cui sopra, da presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione, presso la prefettura competente, che adesso è quella del luogo di dimora del richiedente.

E' previsto un accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute e la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. (n.b. il diniego può essere impugnato con ricorso al tribunale monocratico – v. art. 30).

In caso di sua inerzia, dopo 90 gg. dalla richiesta di nullaosta, l’interessato può ottenere il visto d’ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Si noti bene che la richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

Il visto di ingresso ottenuto prelude al c.d. permesso di soggiorno per motivi familiari (anche carta di soggiorno, se si tratta di ricongiungimento all’italiano o al cittadino di Stato membro dell’U.E.), il quale può essere concesso anche all’extracomunitario regolarmente soggiornante che ha contratto matrimonio in Italia con un italiano o con il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con un cittadino straniero regolarmente soggiornante (ed in questo caso, qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza e salvo che dal matrimonio sia nata prole, il permesso di soggiorno suddetto è revocato) e ad altre categorie di stranieri di cui all’art. 30 legge stranieri.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari dura quanto quello del familiare straniero con cui c’è il ricongiungimento e consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

Si noti bene che adesso, per effetto del recente D.Lgs.vo n. 5 del 2007, anche i rifugiati possono chiedere ed ottenere il ricongiungimento ai propri cari (v. nuovo art. 29-bis).

La nuova disciplina precisa che esso può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per gli altri cittadini stranieri e di cui poco più sopra., ma non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi.

E', altresì, consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui sopra.

Resta salva, invece, la necessità di una autorizzazione speciale da parte del Tribunale per i minorenni, per l'ingresso e la permanenza legati a gravi motivi inerenti lo sviluppo psicofisico del minore e le sue condizioni di salute. (v. art. 31, comma 3°).

In quest'ultimo caso - cioè quando il familiare è stato autorizzato ad entrare o permanere in Italia dal Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e alle sue condizioni di salute - è stata riconosciuta la possibilità per questo di lavorare, con il rilascio ad esso di un permesso di soggiorno per assistenza minore, che abilita allo svolgimento di attività lavorativa per la stessa durata, pur non potendo essere convertito in permesso per motivi di lavoro (v. art. 29, comma 6°).

In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.

Quanto ai minori, l’art. 31 dispone che il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, sino ai 14 anni di età.

Esso segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quello dei genitori con cui convive.

Al compimento del 14° anno di età al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido sino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

Ai 18 anni, poi, al soggetto in questione può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi in Italia per non meno di due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile, può essere rilasciato analogo permesso di soggiorno (v. art. 32 legge stranieri)

Compiti di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato sono affidati dalla legge al Comitato per i minori stranieri, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I minori stranieri presenti sul territorio, comunque, sono soggetti all’obbligo scolastico e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti nel nostro ordinamento in materia di diritto all’istruzione e previste per i minori italiani.

La comunità scolastica promuove detto diritto e la sua effettività, anche inaugurando l’attivazione di appositi corsi per l’apprendimento della lingua italiana e, comunque, anche con altre iniziative all’insegna della tolleranza.

9.Permesso di soggiorno a fini investigativi.

Il recente D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito, con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155 ha previsto questo nuovo tipo di permesso di soggiorno.

Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativo a delitti commessi per finalità di terrorismo (anche internazionale) o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza in Italia dello straniero che abbia offerto alle autorità una collaborazione, il questore può rilasciare allo straniero stesso uno speciale permesso di soggiorno di durata annuale e rinnovabile per periodi eguali.

Detto permesso può essere rinnovato.

E' revocato quando vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

10. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

Esse possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con tutti i ministri interessati, in occasione di rilevanti esigenze umanitarie, conflitti, disastri naturali, o altri eventi gravi.

Trattasi, comunque, di misure di protezione temporanee, su cui il Presidente del Consiglio relaziona annualmente al Parlamento.

Il finanziamento di dette misure spetta al Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie di cui all’art. 45 della legge stranieri.

Sul tema è di recente intervenuto il D.Lgs.vo n. 85/2003, in materia di concessione di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.

Detta legge si preoccupa di assicurare una protezione immediata, ancorché temporanea, a tutti quegli extracomunitari (in un numero considerevole, per un c.d. “afflusso massiccio” da un Paese o da una zona determinata) che abbiano forzatamente abbandonato o evacuato il loro Paese d’origine, a causa di guerre o di violazioni di diritti umani o, comunque, di situazioni insostenibili, perpetrate nei loro Paesi di origine, non potendo momentaneamente essere rimpatriate in condizioni stabili e sicure (art. 2, Dec. cit.).

Si tratta di una normativa applicabile allorché sussista il rischio che il sistema di asilo non possa far fronte all’afflusso sopra detto. In ogni caso, l’ammissione alle  misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato.

Con il decreto del P.C.M. (di cui sopra ed il cui contenuto analitico è all’art. 4), previa decisione del Consiglio dell’Unione Europea (circa l’accertamento positivo della ricorrenza di un caso di afflusso massiccio di sfollati), vengono, dunque, stabilite le misure di protezione temporanea per fronteggiare il citato afflusso massiccio di sfollati (eccezioni all’art. 5), per la durata massimo di un anno (comunque, prorogabile per una sola volta, per un periodo non superiore ad un anno).

In particolare, il citato decreto individua la data di decorrenza della protezione temporanea e le categorie di soggetti che vi sono ammessi, le procedure (in deroga alla legge stranieri) per il rilascio agli sfollati del permesso di soggiorno e quelle da attuarsi in caso di presentazione di domanda di asilo. In ogni caso, del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto dei flussi di ingresso (ciò non vuol dire, però, che il n. dei permessi concessi è portato dal n. dei permessi concedibili, ma solo che si deve tenere conto anche della presenza degli sfollati sul territorio nazionale, anche ai fini della programmazione degli ingressi).

E’ ammesso il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea (nel rispetto, comunque, delle condizioni previste dall’art. 6).

Tutti i provvedimenti che riguardano la persona protetta temporaneamente (sia di diniego della protezione, sia di rigetto delle sue istanze) devono essere motivati e recare l’indicazione dell’autorità presso la quale è possibile presentare ricorso ed i termini entro i quali ricorrere.

In particolare, i ricorsi in materia di esclusioni (art. 5) cadono sotto la giurisdizione del T.A.R., quelli in materia di ricongiungimenti familiari (art. 6) sono ad appannaggio dell’ex Pretore (Tribunale ordinario monocratico).

11. Sanzioni.

Lo straniero che a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda sino a lire ottocentomila ed, in caso di dubbio sulla sua identità, si procederà a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici nei suoi confronti.

Chiunque, poi, contraffà o altera un visto di ingresso, un premesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto, di un permesso, di un contratto o di una carta, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Pene severe (reclusione fino a 15 anni, salvo aumenti per aggravanti, e multa sino a  25.000 euro), infine, sono previste per i c.d. “scafisti”, in base alla recente modifica apportata dalla L. 271/2004, con aggravio in casi particolari di trattamenti inumani o degradanti (v. nuovo art. 12). In tali casi è pure previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e la confisca del mezzo di trasporto.

Chiunque, poi, favorisce la permanenza degli irregolari in Italia, per trarne un ingiusto profitto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a 15.000 Euro.

12. Gli irregolari.

La polizia di frontiera italiana è tenuta a respingere gli stranieri che si presentano ai valichi senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato ed a riaccompagnarli alla frontiera (c.d. respingimento).

Ciò non vale, invece, nei casi di asilo politico, di rifugiati e di protezione per motivi umanitari.

In nessun caso, infatti, può disporsi il respingimento verso lo Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato presso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (v. art. 19).

Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni ed assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o intendano entrare in Italia per un periodo superiore a tre mesi.

Una volta entrati in Italia, fallito il respingimento, gli stranieri extracomunitari irregolari devono essere espulsi dal nostro Paese.

L'espulsione (c.d. espulsione amministrativa) dello straniero può essere disposta dal Ministro dell'interno o dal Prefetto, con un decreto motivato che intima allo straniero indesiderato (nella sua lingua ovvero in francese, inglese o spagnolo) di andar via entro un termine.

Detto decreto è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato (ma v. anche più sotto in tema di convalida del Tribunale monocratico del provvedimento di accompagnamento alla frontiera del questore).

Il ministro può procedere in tal senso per: a) motivi di ordine pubblico; b) motivi di sicurezza dello Stato.

Il prefetto, invece, può farlo, se lo straniero: a) è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera; b) si è trattenuto in Italia senza chiedere il permesso di soggiorno nei tempi prescritti, salvo forza maggiore; c) si è trattenuto in Italia quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato ovvero è scaduto da più di 60 gg. e non è stato chiesto il rinnovo; d) in altri casi (v. art. 13, lettera c).

Adesso, con il recente D.Lgs.vo n. 5/2007, nell'adottare il provvedimento di espulsione in base alle lettere a), b) e c), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (esclusi i casi in cui l'espulsione discende dall'appartenenza dello straniero alle categorie indicate dall'art. 1 della L. n. 1423/1956, nonché dall'art. 1 della L. n. 575/1965).

Si noti bene, altresì, che l’espulsione di un minore straniero extracomunitario è adottata con provvedimento del Tribunale per i minorenni, su richiesta del questore (v. art. 31).

Avverso il decreto di espulsione da parte dell’extracomunitario indesiderato può essere presentato unicamente ricorso al Tribunale ordinario monocratico del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione entro sessanta giorni dalla data del provvedimento.

Lo straniero ricorrente è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare, ovvero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il procedimento è camerale ed è regolato dall’art. 13 bis della legge Turco-Napolitano.

Il Tribunale ordinario monocratico adìto decide entro 20 gg. dalla