URBANISTICA
1. L. N.
10/1977 – LA CONCESSIONE EDILIZIA.
Ogni attività
edilizia che riguarda il territorio comunale è subordinata al rilascio di
concessione da parte del sindaco (rectius: dal dirigente, come precisa il T.U.
degli enti locali, D.Lgs.vo n. 267/2000).
Il rilascio
della concessione, a sua volta, è subordinato alla corresponsione di un
contributo.
La concessione
è data dal sindaco al proprietario del terreno su cui si vuole edificare o a
chi abbia titolo a richiederla in conformità alle previsioni della legge,
degli strumenti urbanistici, della normativa regionale e dei regolamenti
edilizi.
Nell’atto di
concessione sono indicati i termini di inizio (massimo entro un anno) e di
ultimazione (massimo tre anni) dei lavori.
Il termine di
ultimazione può essere prorogato per vari motivi.
Qualora i
lavori non siano stati ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve
presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione sulla parte non
ultimata.
La successione
è trasferibile a successori o aventi causa.
2.
L’AUTORIZZAZIONE AD EDIFICARE.
Diversa dalla
concessione è, invece, l’autorizzazione gratuita, che porta a considerare
interventi di manutenzione straordinaria, opere di demolizione, opere di
rimozione di barriere architettoniche ed opere pertinenziali urbanistiche
preordinate ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale,
funzionalmente destinate al servizio di esso.
Il regime
autorizzatorio ricorre solo sussistendo la conformità delle opere suddette
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Si noti che non
sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle
costruzioni che non siano in contrasto con la legge, gli strumenti urbanistici
vigenti, ecc., le quali non comportino modifiche della sagoma, della
costruzione, dei prospetti, ecc., dell’immobile, insomma, che rispettino le
originarie caratteristiche costruttive.
L’importante
è che il proprietario presenti al sindaco una relazione, a firma di un
professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da
compiersi ed il rispetto della normativa vigente, anche in materia di
sicurezza ed igienico-sanitaria.
Con la L.
662/1996, istitutiva della c.d. “denuncia di attività” (v. più sotto),
il vecchio regime autorizzatorio è stato in parte assorbito nel nuovo regime
della denuncia predetta.
3.
L. N. 662/1996 E L. N. 537/1993 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE EDILIZIA.
Il procedimento
è il seguente.
L’interessato
presenta la domanda di concessione all’ufficio abilitato del comune.
Detto ufficio
comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento.
L’esame delle
domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.
Entro 60 gg.
(il doppio, se il comune vanta più di 100.000 abitanti) il responsabile cura
l’istruttoria, eventualmente convoca una conferenza di servizi, richiede il
parere della commissione edilizia e redige una dettagliata relazione
sull’intervento edilizio richiesto, nella quale fornisce una propria
valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie.
Il responsabile
del procedimento può chiedere all’interessato integrazioni documentali.
In tal caso, il
predetto termine decorre di nuovo dall’inizio.
Scaduto il
termine sopra citato, entro altri 10 gg., il responsabile del procedimento
deve formulare una motivata proposta al sindaco in ordine all’emanazione del
provvedimento conclusivo.
Entro i
successivi 15 gg. la concessione edilizia viene rilasciata dal dirigente
preposto, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che
regolano lo svolgimento dell’attività edilizia.
Qualora vi sia
il silenzio dell’amministrazione, l’istante può diffidare
l’amministrazione a provvedere entro 15 gg.
Decorso,
infine, inutilmente anche il termine suddetto, l’interessato può inoltrare
istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale,
nell’esercizio di poteri sostitutivi, nomina nei 15 gg. successivi un
commissario ad
acta, che nel termine di 30 gg. adotta un provvedimento che ha i medesimi
effetti della concessione edilizia.
4. LA
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’.
Alcuni
interventi di edilizia (es.: manutenzione straordinaria, restauri,
eliminazione delle barriere architettoniche, recinzioni, aree destinate ad
attività sportive, opere interne marginali), invece, sono subordinati alla
denuncia di inizio attività (con opere aventi durata massima di tre anni) al
comune, alla quale deve aggiungersi l’indicazione dell’impresa a cui si
intendono affidare i lavori e la data di ultimazione degli stessi.
Gli immobili
oggetto di intervento non devono essere soggetti a particolari vincoli
(storico, artistico e paesaggistico) e devono essere oggetto di prescrizioni
dei vigenti strumenti urbanistici, in modo tale che l’intervento che sta per
effettuarsi non contrasti con detti strumenti.
La denuncia
deve essere presentata 20 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori e deve
essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato (nonché dai relativi elaborati progettuali), che asseveri la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
Il progettista
suddetto deve anche emettere un certificato di collaudo finale che attesti la
conformità dell’opera al progetto presentato.
Presentata la
denuncia, l’interessato potrà procedere all’inizio dei lavori, senza
ulteriore atto formle.
5.
L. N. 47/1985 - IL CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA.
L’attività
urbanistico-edilizia deve compiersi in linea con la legge ed atti equiparati.
La vigilanza su
detta attività nel territorio comunale e sulla sua conformità a legge è
effettuata dal sindaco (rectius: dal dirigente, come precisa il T.U. degli
enti locali, D.Lgs.vo 267/2000).
Prima che a lui
il controllo è affidato alle regioni ed a consorzi tra comuni, che possono
disporre anche periodici rilevamenti aerofotogrammetrici, con conseguente
aggiornamento delle scritture catastali, nonché alla p.g., la quale dà
immediate comunicazioni all’a.g., al presidente della giunta regionale ed al
sindaco stesso, il quale, verificata entro 30 gg. la regolarità delle opere,
dispone gli atti conseguenti.
Questi,
infatti, quando accerti l’inizio di opere irregolari, provvede per la
demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
In alcuni casi
egli può anche effettuare una previa comunicazione ad amministrazioni
competenti, le quali possono eventualmente intervenire ai fini della
demolizione e del ripristino anche di propria iniziativa.
In alcune
circostanze particolari il sindaco può ordinare, prima della demolizione e
del ripristino, l’immediata sospensione (con provvedimento motivato) dei
lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui
sopra.
Delle spese di
demolizione (e delle sanzioni pecuniarie accessorie) rispondono solidalmente
il titolare della concessione edilizia (quando c’è), il committente,
l’appaltatore e (relativamente alle sole violazioni delle prescrizioni della
concessione) il direttore dei lavori.
Quest’ultimo,
se vuole evitare detta responsabilità, deve rinunziare all’incarico, con
comunicazione al sindaco della violazione da cui si dissocia.
In caso
contrario, oltre alle altre sanzioni di varia natura previste dalla legge, può
essere segnalato dal sindaco al consiglio dell’ordine professionale di
appartenenza ed è passibile di sospensione dall’albo professionale da 3
mesi a 2 anni.
6.
L. N. 47/1985 – ABUSIVISMO.
Le opere
irregolari possono essere: 1) opere eseguite in totale difformità dalla
concessione; 2) opere eseguite con variazioni essenziali rispetto alla
concessione; 3) opere eseguite in assenza di concessione; 4) opere eseguite in
parziale difformità dalla concessione; 5) opere eseguite su suolo statale o,
comunque, pubblico.
Accanto alle
vere e proprie “opere” si hanno “interventi di ristrutturazione”, i
quali pure possono essere: 1) in assenza di concessione; 2) in totale
difformità dalla concessione.
A) Per le opere
irregolari il sindaco (rectius: il dirigente, come detto sopra, o altre
autorità pubbliche competenti) dispone la demolizione entro 90 gg. (o entro
max 120 gg. per le sole opere parzialmente difformi, di cui al punto n. 4), a
cura del responsabile dell’abuso, con il ripristino dello stato dei luoghi..
Se questi non
vi provvede, l’opera viene acquisita gratuitamente al patrimonio comunale o
delle amministrazioni per legge preposte alla vigilanza e viene fatta demolire
a spese dei responsabili dell’abuso, con il ripristino dello stato dei
luoghi.
Se esistono
prevalenti interessi pubblici, però, previa delibera consiliare, il sindaco
può disporre che l’opera non venga abbattuta ed essa, pertanto, insieme
all’area su cui insiste, rimarrà comunque acquisita al patrimonio
disponibile del comune.
Per le sole
opere parzialmente difformi dalla concessione edilizia, se la demolizione non
può avvenire senza pregiudizio per la parte di edificio regolare, il sindaco
irroga una sanzione pecuniaria al responsabile dell’abuso.
Per le sole
opere eseguite su suolo statale o pubblico il sindaco ordina la demolizione ed
il ripristino dello stato dei luoghi direttamente ad opera del comune ed a
spese dei responsabili dell’abuso.
B) Per gli
interventi di ristrutturazione irregolari il sindaco (cioè il dirigente o
altre pp.aa. competenti) irrogano una sanzione pecuniaria a carico dei
responsabili dell’abuso e dispongono l’eventuale restituzione in pristino
a cura ed a spese dei responsabili stessi (previo eventuale parere di organi
consultivi amministrativi).
In ogni caso,
si tenga presente che tutte le sanzioni sin qui esposte non si applicano
nell’ipotesi di c.d. “varianti in corso d’opera”, che siano conformi a
legge ed atti equiparati, nonché agli strumenti urbanistici vigenti ed
approvate dalla competente amministrazione.
L’abusivismo,
comunque, comporta anche altri effetti, oltre alle sanzioni amministrative sin
qui descritte.
Essi sono,
anzitutto, di carattere penale.
In tal senso,
si veda l’art. 20 della legge n. 47/1985, il quale prevede reati
contravvenzionali, con pene dell’arresto sino a due anni e l’ammenda sino
a 100 milioni.
In ogni caso,
si tenga presente che l’azione penale rimane sospesa finché non siano stati
esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria e che il rilascio in
sanatoria della concessione estingue ogni reato.
Sul piano
civilistico, poi, va detto che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica che
privata, aventi ad oggetto trasferimento di diritti reali relativi ad edifici
abusivi sono nulli.
E’
necessario, pertanto, per compierli, che da essi risultino, per dichiarazione
dell’alienante, gli estremi della concessione ad edificare (o della
concessione in sanatoria) o che ad essi sia allegata copia della relativa
domanda, con gli estremi dell’ avvenuta presentazione (e, se del caso,
dell’avvenuto versamento almeno delle prime due rate dell’oblazione).
Ai fini della
commerciabilità degli edifici abusivi, inoltre, è possibile esibire idonea
certificazione che attesti l’avvenuto integrale adempimento delle
prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi della L. n.
1150/1942, L. n. 765/1967 e L. n. 10/1977.
La nullità di
cui sopra non si applica, però, agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure
di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
In tal caso,
comunque, l’aggiudicatario dovrà presentare domanda di concessione in
sanatoria entro 120 gg.
7. LA
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA.
Un particolare
caso di opere realizzate senza la concessione è, poi, la lottizzazione
abusiva.
Essa ricorre
allorché si fraziona o meno un terreno inedificabile (per destinazione
urbanistica) e vi si costruisce o quando si alienano lotti fabbricabili, si
realizzano opere di urbanizzazione ed altro con scopi pianificatori del
territorio ed in assenza di piani pubblici (cfr. Cass. SS.UU., 28.02.1990, n.
2720).
Trattasi di
contravvenzione dolosa, per la cui sussistenza è necessario che l’evento
sia previsto e voluto dal reo, con condotta cosciente e diretta a limitare e
condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.
In tale caso il
sindaco, con ordinanza, dispone l’immediata interruzione delle opere in
corso.
Esse ed i
terreni su cui insistono non possono essere alienate o formare oggetto di
qualunque atto dispositivo, pena la nullità dello stesso.
Trascorsi 90
gg., ove non intervenga la revoca di detto provvedimento, le aree lottizzate
sono acquisite (confisca, se c’è illecito penale) di diritto e
gratuitamente al patrimonio disponibile del comune, con trascrizione nei
registri immobiliari ed il sindaco deve provvedere alla demolizione delle
opere.
Chi commette
detta contravvenzione è punito con l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da
30 a 100 milioni.
8.
L. N. 47/1985 – LA SANATORIA.
Il proprietario
o altri soggetti interessati indicati dalla legge possono chiedere ed ottenere
la concessione o la autorizzazione in sanatoria, previo versamento
all’erario, a titolo di oblazione, di un’apposita somma determinata dalla
legge secondo vari parametri ed eventualmente rateizzabile.
Ciò quando: a)
manca l’autorizzazione o la concessione; b) si è costruito in difformità
dell’autorizzazione o della concessione; c) l’autorizzazione o la
concessione sono state annullate, sono decadute o divenute inefficaci o sia in
corso procedimento amministrativo per tali scopi.
La sanatoria,
invece, non può essere concessa se sia stato violato un vincolo di
inedificabilità, in particolare se posto a tutela di interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali,
idrogeologici, di difesa militare, di sicurezza nazionale.
Per particolari
categorie di immobili, poi, perché si possa ottenere il rilascio della
concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria, occorre anche
chiedere ed ottenere il parere favorevole di particolari amministrazioni.
Se si tratta,
invece, di opere realizzate su suolo statale, regionale, provinciale o
comunale, il rilascio della sanatoria è subordinato anche alla richiesta da
parte dell’interessato di disponibilità dell’ente proprietario a
concedere onerosamente l’uso del suolo su cui insiste la costruzione per una
durata massima di 60 anni.
La domanda di
concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune
interessato e corredata dalla prova dell’eseguito versamento
dell’oblazione nella misura dovuta (o, comunque, della prima rata di essa).
Alla domanda
devono essere allegati un certificato di residenza, un certificato di
iscrizione alla camera di commercio (se il richiedente è un imprenditore),
una descrizione delle opere da sanare, un’apposita dichiarazione, corredata
di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori
relativi, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere, una
certificazione redatta da un professionista attestante l’idoneità statica
delle opere eseguite, un progetto di completo adeguamento sismico redatto da
un professionista abilitato ed un certificato di idoneità statica (per
edifici con problemi di staticità o insistenti in zone sismiche).
Entro 120 gg.
dalla presentazione della domanda l’interessato integra, ove necessario, la
domanda stessa e provvede a versare l’eventuale seconda rata
dell’oblazione dovuta.
La terza ed
ultima rata eventuale è versata entro i successivi 60 gg.
In alcuni casi
il rilascio della sanatoria è subordinata anche all’impegno di partecipare
pro quota agli oneri di urbanizzazione da parte del richiedente.
Decorsi 120 gg.
dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della
seconda rata dell’oblazione (se prevista), il presentatore dell’istanza può
completare sotto la propria responsabilità le opere sanabili.
A tal fine,
egli notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata
ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori
abusivi ed inizia i lavori non prima di 30 gg. dalla data di notificazione.
Si noti che i
lavori di completamento di opere insistenti su aree sottoposte a vincolo
possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle
competenti amministrazioni e dopo che sia stata dichiarata la disponibilità
dell’ente proprietario a concedere l’uso del suolo.
Il sindaco,
esaminata la domanda, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga
necessario, l’interessato a produrre l’ulteriore documentazione e, quindi,
determina in via definitiva l’importo dell’oblazione, rilasciando la
sanatoria contestualmente all’esibizione da parte dell’interessato di
ricevuta del versamento all’erario delle somme a conguaglio, nonché della
prova dell’avvenuta presentazione all’ufficio tecnico erariale della
documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento.
Il diniego di
sanatoria è notificato al richiedente ed, in ogni caso, l’effettuazione
dell’oblazione estingue i reati contravvenzionali di cui sopra.
Ogni
controversia relativa all’oblazione è devoluta alla competenza dei t.a.r.
presenti sul territorio.
Ferme restando
le ipotesi di opere non suscettibili di sanatoria (esempio: opere realizzate
in zone soggette a particolari vincoli di inedificabilità), di mancata
effettuazione dell’oblazione e di domande presentate fuori termine o
infedeli, decorso il termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda
stessa, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al
pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla
presentazione al catasto della documentazione necessaria all’accatastamento.
A seguito della
sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità.
Il pagamento
dell’oblazione non esime i soggetti interessati alla sanatoria e richiedenti
la stessa alla corresponsione al comune del contributo di concessione di cui
alla L. n. 10/1977.
La
presentazione della domanda per la sanatoria sospende il procedimento penale e
quello per le sanzioni amministrative.
L’oblazione
interamente corrisposta estingue il reato ed il procedimento di esecuzione
delle sanzioni amministrative.
Ove, invece,
sia già intervenuta sentenza penale definitiva di condanna, viene fatta
annotazione della oblazione nel casellario giudiziale e la condanna non vale
ai fini della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della
pena.
La domanda
infedele o presentata fuori termine o non seguita dal versamento
dell’oblazione si considera come non presentata.
9.
IL NUOVO T.U. DELL’EDILIZIA: D.P.R. 380/2001.
Nel 2001 viene
emanato il nuovo Testo Unico in materia di edilizia (D.P.R. 06.06.2001, n.
380, modificato dal recente D. Lgs.vo 27.12.2002, n. 301).
In esso sono
stati trasfusi il D.Lgs.vo 378/2001 ed il D.P.R. 379/2001, contenenti,
rispettivamente, norme di rango legislativo e norme di rango regolamentare.
Il
T.U. contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la
disciplina dell’attività edilizia e consta di n. 3 parti: 1) Attività
edilizia (artt. 1-51); 2) Normativa tecnica per l’edilizia (artt. 52-135);
3) Disposizioni finali (artt. 136-138).
La sua entrata
in vigore è stata assai tormentata.
L’art. 138
dello stesso, infatti, prevedeva l’operatività del T.U. a partire dal
01.01.2002.
Successivamente,
però, il D.L. 23.11.2001, n. 411, conv. in L. 31.12.2001, n. 463 poneva in
essere una prima proroga al 30.06.2002.
Infine, il D.L.
20.06.2002, n. 122, conv. in L. 01.08.2002, n.185 ha definitivamente prorogato
l’entrata in vigore al 30.06.2003.
Oggi esso è
regolarmente in vigore.
10.
LO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA.
L’art. 5 del
T.U. riprende l’idea dello sportello unico per l’edilizia già
presente nella legislazione di settore precedente.
Esso
viene istituito dall’amministrazione comunale ed ha il compito di curare
tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione comunale ed, ove occorra,
le altre p.a. tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
In particolare,
tale ufficio provvede:
1) a ricevere
le denuncie di inizio attività e le domande per il rilascio dei permessi di
costruire (nonché a ricevere ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attività edilizia);
2)
a
fornire agli interessati tutte le informazioni utili disponibili sulle materie
di cui al punto 1);
3)
all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso
ai documenti amministrativi in favore degli interessati;
4) al rilascio
dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle
certificazioni di qualsiasi tipo rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
5)
alla
cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio
oggetto dell’istanza o denuncia del privato.
Ai
fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità,
nonché ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio, lo sportello
unico acquisisce direttamente, ove questi non siano già stati allegati dal
richiedente, il parere dell’A.S.L., il parere dei vigili del fuoco, le
autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione
(per costruzioni in zone sismiche), l’assenso dell’amministrazione
militare (per costruzioni contigue a zone militari), nonché altri pareri,
autorizzazioni, nulla-osta ed assensi per costruzioni in zone o con
caratteristiche particolari.
11.
IL PERMESSO DI COSTRUIRE.
Il proprietario
dell’immobile (o altro soggetto avente titolo, avente comunque un rapporto
giuridico qualificato con il bene oggetto dell’intervento – es. il
titolare di un diritto reale sul bene o il titolare di un diritto di
obbligazione sullo stesso) deve chiedere il c.d. permesso di costruire
qualora intenda effettuare interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia, in particolare:
1) interventi
di nuova costruzione;
2) interventi
di ristrutturazione urbanistica;
3) interventi
di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero mutamenti della destinazione d’uso (altri tipi di
interventi sono individuati dalle regioni con legge e la violazione delle
disposizioni regionali, comunque, non comporta l’applicazione delle sanzioni
penali di cui all’art. 44 T.U.).
Insomma, il
p.c. costituisce l’atto amministrativo di assenso fondamentale per una
legittima attività edilizia, che riguardi interventi indubbiamente incisivi
del tessuto urbanistico ed edilizio preesistente, implicando la creazione di
nuove volumetrie ovvero la trasformazione di quelle esistenti, anche
eventualmente con mutamento delle destinazioni d’uso o con alterazione delle
preesistenze urbanistiche.
Esso è
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ed
è trasferibile (ma solo insieme all’immobile) ai successori o aventi causa.
E’,
inoltre, irrevocabile ed oneroso, in quanto soggetto a contributo per il
rilascio ai sensi dell’art. 16 T.U.
Quanto
ai presupposti per il rilascio del permesso, occorre dire che esso: I) è
rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (sono
possibili deroghe solo nei casi di cui all’art. 14 T.U., mentre negli altri
casi, nelle ipotesi di contrasto, è sospesa ogni determinazione in ordine
alla domanda e, comunque, in quelle di interventi tali da compromettere o
rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici, il presidente
delle giunta regionale può ordinarne la sospensione); II) è subordinato alla
esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (o, comunque, all’impegno
alla realizzazione delle stesse).
Nel permesso di
costruire sono indicati i termini di inizio (non superiori ad un anno dal
rilascio del titolo) ed di ultimazione dei lavori (non superiori ai tre anni
dall’inizio dei lavori).
Detti termini
possono essere prorogati per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del
titolare del permesso ed in considerazione della mole dell’opera da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.
Decorsi tali
termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
La
realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito
è subordinata al rilascio di nuovo permesso e si procede, altresì, ove
necessario, al ricalcolo del contributo di concessione di cui all’art. 16
T.U.
Il
permesso decade in caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori già iniziati vengano completati entro tre
anni dalla data di inizio.
Il procedimento
per il rilascio del permesso di costruire (e per il rilascio del p.c. in
deroga agli strumenti urbanistici, previa approvazione di apposita delibera
consiliare, di cui all’art. 14) è disciplinato dall’art. 20 T.U.
La
domanda per il rilascio del premesso, sottoscritta dal proprietario o dagli
altri soggetti legittimati (v. art. 11), va presentata allo sportello unico
per l’edilizia del Comune di appartenenza e deve essere corredata da:
1)
la
certificazione attestante il titolo di legittimazione del richiedente;
2)
gli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio;
3)
un’autocertificazione
circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie (in caso di
interventi di edilizia residenziale, purché la verifica in ordine a tale
conformità non comporti valutazioni tecnico-funzionali).
L’esame delle
domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione e lo
sportello unico comunica al richiedente, entro 10 gg. dalla presentazione
dell’istanza, il nominativo del responsabile del procedimento, ex L.
n. 241/90.
Questi, entro
60gg. dalla presentazione della domanda (termine che può essere interrotto
una sola volta dal responsabile, qualora ritenga di dover chiedere
all’interessato eventuale documentazione integrativa non acquisibile
autonomamente dalla p.a. procedente), cura l’istruttoria ed acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali,
nonché i pareri dell’A.S.L. e dei vigili del fuoco (sempre che gli stessi
non siano stati già allegati alla domanda dal richiedente).
Si noti bene
che, in base all’art. 20, comma 6, T.U., qualora sia necessario acquisire
anche atti di assenso di altre p.a. (diverse dalla A.S.L. e dai vigili del
fuoco), ai fini della realizzazione dell’intervento, il competente ufficio
comunale può convocare una conferenza di servizi.
Il
responsabile del procedimento nella procedura di rilascio del permesso,
inoltre, qualora ritenga che debbano essere apportate delle modifiche di
modesta entità al progetto originario, può chiederle entro 60 gg. dalla
presentazione
della domanda all’interessato, con l’obbligo per questi di integrare la
documentazione prodotta, se necessario (n.b. in tale caso, il termine di 60
gg. per istruire la pratica di cui sopra resta sospeso).
Esaurita
l’istruttoria e valutata la conformità del progetto alla normativa vigente,
il responsabile formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell’intervento richiesto.
Detta
proposta viene presa in considerazione del dirigente o responsabile
dell’ufficio comunale competente, il quale, entro 15 gg., adotta il
provvedimento definitivo, che sarà notificato all’interessato a cura dello
sportello unico.
Dell’avvenuto
rilascio del premesso di costruire è data anche notizia al pubblico mediante
l’affissione all’albo pretorio.
Gli estremi del
premesso sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.
Decorso,
invece, inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo
(60+15 gg., salvo eventuali sospensioni, di cui s’è detto più sopra),
sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio-rifiuto
(impugnabile in sede giurisdizionale).
Comunque,
l’interessato, al fine di evitare tale silenzio negativo, può, con atto
notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento (ed il
responsabile del procedimento ne dà notizia anche al Sindaco), richiedere
allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell’ufficio
comunale competente si pronunci entro 15 gg. dalla ricezione dell’istanza.
Decorso
inutilmente anche il termine di cui poc’anzi, l’interessato può inoltrare
richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale,
nei successivi 15 gg., nomina un commissario ad acta che provvede nel
termine di 60 gg. in luogo del competente ma inerte ufficio comunale.
Trascorso
inutilmente anche quest’ultimo termine, anche sulla domanda di intervento
sostitutivo si intende formato il silenzio rifiuto.
Si rammenti,
infine, che i termini istruttori di cui sopra sono raddoppiati per i comuni
con più di 100.000 abitanti e, comunque, per i progetti particolarmente
complessi.
12.
LA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’.
In alternativa
alla richiesta di permesso di costruire il T.U. prevede all’art. 22 la denuncia
di inizio di attività, concernente interventi diversi da quelli di cui
agli artt.:
A)
6
T.U. (diversi, cioè, dagli interventi di manutenzione ordinaria, da quelli
volti alla eliminazione di barriere architettoniche, dalle opere temporanee
per attività di ricerca nel sottosuolo – n.b. questa è la c.d. attività
edilizia libera);
B)
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T.U. (diversi, cioè, dagli interventi di nuova costruzione, di
ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia che comporti
aumento di unità immobiliari, di modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici ovvero diversi dagli interventi che, limitatamente
agli immobili dl centro storico, comportino mutamenti della destinazione
d’uso – tutti necessitanti del p.c.).
Si
tratta, in altri termini, di interventi edilizi “minori”, di
ristrutturazione interna di un immobile.
Purché
essi siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi ed alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
La
ristrutturazione edilizia deve, comunque, avvenire a condizione che il
fabbricato risulti identico al precedente quanto a sagoma, volumi, area di
sedime e caratteristiche dei materiali.
Dunque,
resta esclusa la ristrutturazione che porti ad un organismo edilizio del tutto
o in parte diverso dal precedente.
Più
precisamente, sono ora sottoponibili a d.i.a.:
a)
le
varianti a permessi di costruire già rilasciati, purché non incidano sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifichino destinazione
d’uso, categoria edilizia e sagoma dell’edificio, non violino prescrizioni
specificamente imposte dal permesso di costruire;
b)
gli
interventi di ristrutturazione interna come sopra descritti;
c)
gli
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, a condizione che gli
stessi contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, previamente dichiarate dall’organo comunale
competente;
d)
gli
interventi di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni
plano-volumetriche.
Ciò
fermo restando che: nel caso di cui all’art. 10, comma 1, lettera c) (cioè
degli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento
delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o
delle superfici ovvero che comportino mutamenti della destinazione d’uso) e
nel caso di cui all’art. 22, comma 3, lettere b) e c) (cioè: a) interventi
di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se conformi a piani
attuativi contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive; b) interventi di nuova costruzione, qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni planovolumetriche), si può procedere sulla base del permesso di
costruire ovvero, in alternativa, della denuncia di inizio attività.
In
questi tre casi - in cui c’è l’alternatività tra la denuncia ed il
permesso (a scelta dell’interessato) - qualora un intervento edilizio sia
compiuto in assenza di denuncia ovvero in totale o parziale difformità dalla
stessa, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente
dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, che saranno
eseguiti a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso (art. 35).
Negli
altri casi – quelli, cioè, in cui non v’è alternatività tra denuncia e
permesso – la realizzazione di interventi edilizi in assenza della denuncia
o in difformità della stessa comporta solo una sanzione pecuniaria, pari a
minimo 516 euro (art. 37), tranne particolari ipotesi (es. interventi di
restauro e di risanamento conservativo eseguiti su immobili vincolati).
Si
rammenti che la mancata denuncia di inizio dell’attività comporta
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 44 T.U. solo nel
caso di alternatività tra denuncia e permesso.