•PROCESSO CIVILE: NUOVA PROROGA AL 1° MARZO 2006.

Con il recente D.L. n. 271/2005 (del 30.12.2005), l'entrata in vigore della tanto attesa riforma del processo civile (D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005) è stata spostata dal 1° Gennaio al 1° Marzo 2006. Con il D.L. n. 115/2005, convertito in legge 17 Agosto 2005, n. 168, era stato comunque risolto lo spinoso problema del regime transitorio, relativamente ai processi pendenti alla entrata in vigore della riforma. Infatti, è stato in esso stabilito (art. 8) che i giudizi ordinari pendenti a quella data continueranno ad essere regolati dalla legge processuale vecchia, mentre solo i processi di esecuzione saranno regolati dalla nuova normativa procedurale, a meno che non sia sta già ordinata la vendita. In questo caso, infatti, la vendita avrà luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. In Dicembre e Febbraio, comunque, sono stati approvati anche gli ultimi ritocchi alla riforma dal Parlamento. In particolare, sono entrate in vigore la L. n. 263/2005 e la L. n. 52/2006 che hanno di nuovo modificato il codice di procedura civile (957 Kb), le disposizioni di attuazione dello stesso e il codice civile. Altresì, il 22.12.2005, è stato approvato il testo del decreto legislativo (D.Lgs.vo n. 40 del 2006) che introduce modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo per cassazione e di arbitrato.

•CONFISCA DEL MOTORINO PER CHI GUIDA SENZA CASCO.

Questa è soltanto una delle recenti modifiche al codice della strada apportate dal D.L. n. 115/2005, convertito dalla L. n. 168/2005. Analoga misura (della confisca obbligatorio del mezzo) viene comminata a chi viola: - il divieto di superare il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli secondo la carta di circolazione; - il divieto di superare un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione; - l'obbligo nella guida di motocicli di avere libero l'uso delle braccia, delle mani e delle gambe, di stare seduto in posizione corretta e di reggere il manubrio con entrambe le mani; - il divieto di procedere in motociclo sollevando la ruota anteriore; - il divieto di trasportare sul motociclo altre persone; - il divieto per il motociclista di farsi trainare da altri veicoli; - il divieto di trasportare su motocicli oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente di oltre 50 cm. o che impediscano o limitino la visibilità. Altri articoli modificati o introdotti ex novo del codice della strada sono gli artt. 97, 116, 208, 213, 214 e 130bis.   

•NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI.

Dal 1° Gennaio 2006 entra in vigore il D.Lgs.vo n. 209 del 07.09.2005, noto agli addetti ai lavori come il nuovo "Codice delle Assicurazioni". La nuova normativa - diciannove titoli per un totale di 355 articoli - oltre a contenere un riordino della materia, si occupa ex novo: a) dell'assetto societario delle compagnie di assicurazione; b) delle procedure di risarcimento danni; c) della trasparenza dei bilanci delle compagnie di assicurazione; d) dei contratti e delle polizze assicurative.

•NUOVA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI.

Pubblicata sulla G.U. del 7 Dicembre 2005 n. 285 la nuova Legge 5 Dicembre 2005 n. 251, contenente significative novità in materia di recidiva e prescrizione dei reati. Novità e ritocchi anche all'ordinamento penitenziario. La nuova legge deve essere considerata avente effetto per il futuro (cioé: è entrata in vigore il giorno 8 Dicembre 2005 e da esso trova applicazione). Tuttavia, in tema di prescrizione, se i nuovi termini prescrizionali risultano più lunghi di quelli previgenti, non si applicano ai processi in corso. Se risultano più brevi, si applicano ai procedimenti ed ai processi penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ma con esclusione dei processi già pendenti in primo grado, per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento e per i processi pendenti in appello ed in Cassazione. Una recente sentenza della S.C. (n. 460 del 2006) ha precisato che la soluzione del legislatore per siffatto regime transitorio non appare lesiva del principio di eguaglianza né fonte di una ingiustificata disparità di trattamento e, pertanto, ogni questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

•IL NUOVO CODICE DEL CONSUMO.

Pubblicato nell'Ottobre il nuovo codice del consumo (D.Lgs.vo 06/09/2005, n. 206). Trattasi di un corpus unitario per la difesa degli utenti, dei consumatori e dei contraenti deboli, che raccoglie le disposizioni sparse in una serie di leggi e decreti che si sono susseguiti nel tempo. Esso, tra le altre cose, si occupa di pubblicità ingannevole, di televendite, di contratti a distanza e di prodotti difettosi.

•IL NUOVO PROCESSO DI CASSAZIONE ED IL NUOVO ARBITRATO.

Emanato il D. Lgs.vo 2 Febbraio 2006, n. 40, contenente modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di Cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato. Sarà più difficile andare in Cassazione, poiché i ricorsi dovranno essere legati esclusivamente a motivi di diritto. Il nuovo giudizio di legittimità prenderà il via dal 2 Marzo 2006. Ridisegnato anche l'istituto dell'arbitrato.

•LA NUOVA DISCIPLINA DELLA LEGITTIMA DIFESA.

Approvata la nuova legge 13 Febbraio 2006, n. 59, in tema di legittima difesa. La nuova legge, nell'aggiungere due nuovi commi all'art. 52 del codice penale, si occupa di rapporto di proporzione tra la difesa e l'offesa nei casi di violazione di domicilio.

•PROCESSO PENALE: INTRODOTTA LA REGOLA DELLA INAPPELLABILITA' DEI PROSCIOGLIMENTI.

Introdotta la nuova legge 20.02.2006, n. 46, che stabilisce nuove modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze penali di proscioglimento, tranne il caso di nuove prove sopravvenute.

•MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

La legge 08.02.2006, n. 54 ha modificato il codice civile in tema di separazione dei coniugi. Essa, con i nuovi articoli 155, 155bis, 155ter, 155quater, 155quinquies e 155sexies, ha soprattutto introdotto il concetto di affidamento condiviso dei figli ai coniugi che si separano. La nuova normativa, comunque, è applicabile anche al divorzio (v. art. 4).

•INCIDENTI STRADALI: ADESSO SI APPLICA IL RITO DEL LAVORO.

Emanata la nuova legge 21.02.2006, n. 102. Con essa sono state introdotte alcune importanti novità in tema di: a) sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente di guida e lavoro di pubblica utilità) in caso di incidenti stradali con lesioni personali colpose; b) omicidio colposo a seguito di incidente stradale; c) lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale; d) richiesta del p.m. di proroga dei termini delle indagini preliminari in caso di omicidio colposo e lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale; e) richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. nel caso di omicidio colposo a seguito di incidente stradale; f) termini a comparire nel processo penale collegiale, sempre nel caso di omicidio colposo a seguito di incidente stradale; g) termini di emissione del decreto di rinvio a giudizio da parte del p.m. e relativa data di comparizione in caso di lesioni colpose a seguito di incidente stradale; h) introduzione del rito del lavoro per le cause di risarcimento del danno per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

•STUPEFACENTI: MODIFICHE AL D.P.R. N. 309/1990.

Convertito il D.L. 30 Dicembre 2005, n. 272 con la legge 21 Febbraio 2006, n. 49. Con esso si novella in maniera significativa il D.P.R. n. 309/1990, in tema di stupefacenti. Tra le novità più significative: a) non esiste più la distinzione tabellata tra droghe "leggere" e droghe "pesanti", bensì sono state create due nuove tabelle (la seconda si suddivide in cinque sezioni), nella prima sono ricomprese tutte le sostanze vietate, nella seconda sono inseriti i medicinali registrati in Italia e contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono diventare oggetto d'abuso; b) diminuito il minimo edittale della pena detentiva (da 8 a 6 anni) prevista in caso di detenzione, produzione e spaccio dall'art. 73 nuova formulazione; c) introduzione del criterio ponderale, con aggancio alla determinazione dei limiti di principio attivo tramite decreto ministeriale e con riferimento al peso lordo complessivo della sostanza rinvenuta; d) consacrazione dei principali orientamenti giurisprudenziali in tema di figure sintomatiche dello spaccio, mediante la valorizzazione, in appoggio al dato ponderale, di alcune circostanze, quali "le modalità di presentazione della sostanza", il "confezionamento frazionato" della stessa e le "circostanze dell'azione"; e) previsione al comma quinto dell'art. 73 dell'attenuante del "fatto di lieve entità", cui si ricollega la possibilità di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.

•MODIFICA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PEDOPORNOGRAFIA.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 6 Febbraio 2006, n. 38, in tema di tutela dei minori. La legge in questione apporta modifiche al codice penale e di procedura penale. Sono previste pene più severe per i c.d. "pedofili".

•ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI ANCHE PER GLI AVVOCATI.

Con il recente D.M. n. 141 del 3/02/2006 sono state precisate le modalità di comportamento degli Avvocati circa la normativa antiriciclaggio. Si ricordi, infatti, che con il D.Lgs.vo n. 56/2004 per la prima volta gli obblighi antiriciclaggio venivano estesi anche ai legali in attesa di una specifica ministeriale. Adesso essi devono identificare, registrare i propri clienti e segnalare all'UIC le operazioni sospette ogni volta che svolgano attività per un valore superiore ai 12.500,00 Euro.

•EMANATO IL DECRETO BERSANI.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 04/07/2006, n. 223, noto con il nome Decreto Bersani, in materia di rilancio economico e sociale, di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Il provvedimento, tra le tante, contiene importanti disposizioni in tema di: 1) concorrenza nei servizi professionali; 2) concorrenza nella distribuzione commerciale; 3) distribuzione di farmaci; 4) licenze dei tassisti; 5) passaggi di proprietà dei beni mobili registrati; 6) conti correnti bancari; 7) spese di giustizia; 8) evasione ed elusione fiscale.

•AVVOCATI: SCIOPERO DI 12 GIORNI CONTRO IL DECRETO BERSANI.

Indetto dall'Avvocatura un maxi sciopero contro il recente decreto legge del Governo Prodi sulla competitività. L'astensione si protrarrà dal 10 al 21 Luglio. Mentre da una parte c'è chi sottolinea che il decreto Bersani costituisce una minaccia per i diritti dei cittadini e per chi lavora per farli tutelare (sono parole di Michelina Grillo, presidente dell'OUA) e che, in particolare, "l’eliminazione delle tariffe e il cambiamento del sistema di anticipazione delle spese processuali renderanno impossibile il gratuito patrocinio e la difesa d’ufficio", dall'altra parte v'è chi (tutti i magistrati) sottolinea la illegittimità dell'agitazione, sia perché si tratta di una una protesta iniziata senza il necessario preavviso, sia perché la stessa si dovrebbe protrarre oltre la durata massima prevista per legge. A tal proposito si legga la recente nota della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e la immediata replica del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Latina, Avv. Malinconico.

•PARLAMENTO: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. BERSANI.

E' stato convertito in legge il Decreto 04/07/2006, n. 223, con la legge 04/08/2006, n. 248. Solo marginali le modifiche apportate nell'ambito della disciplina della concorrenza nei servizi professionali: a) possibilità di pubblicità professionale, con il controllo degli ordini sul rispetto da parte del professionista dei criteri di trasparenza e veridicità; b) società di professionisti o associazioni tra essi con oggetto sociale esclusivo e con responsabilità personale del diretto esecutore della prestazione professionale; c) liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di chiusura di una causa o di gratuito patrocinio, sulla base delle tariffe professionali; d) modificazione dell'art. 2233 c.c. 

•AVVOCATI: NUOVO SCIOPERO DI 6 GIORNI CONTRO LE LIBERALIZZAZIONI.

L'O.U.A. rende noto che gli avvocati si asterranno nuovamente dalle udienze per sei giorni, dal 18 al 23 Settembre. Ciò per protestare contro la conversione del decreto-legge Bersani, avvenuta con modifiche ben lontane da quelle richieste ed attese dall'avvocatura e, comunque, del tutto insoddisfacenti. In particolare, si rende necessaria l'eliminazione delle norme che dispongono riduzioni degli stanziamenti per la giustizia, le quali vanno soprattutto a scapito del cittadino che abbia bisogno di fruire del gratuito patrocinio.

•PUBBLICATO IL DECRETO IN TEMA DI INDENNIZZO DIRETTO NEI SINISTRI STRADALI.

Con il recente D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 è stata introdotta la nuova disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, attuativa dell' art. 150 del codice delle assicurazioni (D.Lgs.vo n. 209/2005). La nuova procedura è applicabile ai soli sinistri che avvengano a partire dal 1° Febbraio 2007 tra veicoli immatricolati in Italia, identificati e coperti da regolare assicurazione, nei quali derivino danni ai veicoli e/o personali ai conducenti e/o ai terzi trasportati (per i quali vale la procedura ex art. 141 cod. ass.), entro il limite delle c.d. micropermanenti.

•ENTRA IN VIGORE L'INDULTO.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 176 del 31.07.2006) la Legge 31.07.2006, n. 241. Con essa viene concesso indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 Maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a diecimila euro per quelle pecuniarie, sole o congiunte alle detentive. Sono esclusi dal beneficio i reati elencati al comma secondo dell'art. 1 della legge.

•NUOVO SCIOPERO DEGLI AVVOCATI CONTRO IL DECRETO BERSANI.

Il XXVIII Congresso Nazionale Forense ha deliberato nei giorni 21-24 Settembre 2006 una nuova giornata di astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie, per il 12 Ottobre 2006, dando mandato all'O.U.A. di proclamare analoga astensione per le settimane dal 13 al 18 Novembre 2006 e dall'11 al 16 Dicembre 2006.

•ANTICIPO DELLA FINANZIARIA CON IL D.L. 262/06. 

Emanato il decreto legge 3 Ottobre 2006, n. 262 c.d. 'collegato alla finanziaria'. Tra le principali novità in materia di lotta all'evasione: a) la indeducibilità dei costi delle prestazioni di professionisti domiciliati in paradisi fiscali; b) l'obbligo per le società di calcio di comunicare all'Agenzia delle Entrate competente per territorio dei contratti di sponsorizzazione che le riguardano; c) l'applicabilità della sanzione della sospensione della licenza da 15 giorni a 2 mesi ai commercianti che non emettano lo scontrino o la ricevuta fiscale; d) la previsione di ulteriori obblighi per l'immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi; e) la estensione della procedura facilitata ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 per la espropriazione per debiti tributari del quinto degli stipendi a tutti i crediti verso terzi, con la sola esclusione dei crediti pensionistici; e) la previsione della nuova procedura di estinzione dei debiti tributari iscritti a ruolo tramite compensazione con crediti di imposta; f) la riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni; g) l'aumento della tassa ipotecaria da €. 35 ad €. 55 in caso di trascrizione di trasferimenti immobiliari per atto tra vivi o mortis causa che comporti la voltura o l'annotazione di iscrizione ipotecaria; h) la gratuità delle visure al catasto  su immobili per coordinate catastali (foglio, particella, sub), per soggetto o per partita con conseguente aumento del 60% dei tributi per tutte le altre operazioni; i) la reintroduzione della tassa di registro, oltre alla ipotecaria e catastale, per i trasferimenti per successioni a causa di morte e per le donazioni, con esenzione dalla sola imposta di registro se tali atti di trasferimento riguardino il coniuge o i parenti in linea retta; l) la previsione del nuovo istituto della 'dichiarazione di trasferimento a causa di morte' ai fini dell'applicazione della imposta di registro; m) la riduzione del 50% della deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio della professione; n) la introduzione dell'obbligo di corrispondere un compenso agli editori per chi riproduce, utilizza o, comunque, comunica al pubblico gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati su giornali o riviste; o) la previsione di una nuova procedura per la riattribuzione dei punti ingiustamente sottratti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, la quale attribuisce all'organo di polizia che li ha decurtati il compito di restituirli per via telematica; p) l'aggiornamento di alcune delle sanzioni previste dal codice della strada in tema di omessa comunicazione dei dati al conducente, circolazione con ciclomotore non rispondente ai requisiti di legge (v. art. 52 c.d.s.) o che sviluppi velocità superiore a 45 Km/h, conduzione di motociclo o ciclomotore in posizione non corretta o sollevando la ruota anteriore, trasporto non consentito di persone su ciclomotore.

•NUOVO DECRETO SULLE INTERCETTAZIONI

Emanato il D.L. 22.09.2006, n. 259 contenente disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche. La nuova disciplina è finalizzata a colpire il fenomeno delle intercettazioni illegali di conversazioni e comunicazioni, relative al traffico telefonico e telematico. In base ad essa: a) queste intercettazioni non possono mai costituire notizia di reato né essere utilizzate a fini processuali o investigativi; b) di esse ne è vietata la copia; c) l'a.g. è obbligata alla loro distruzione; d) chi le detiene è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni, salvo pene più gravi per i pubblici ufficiali; e) la vittima della divulgazione delle intercettazioni può chiedere una somma di danaro a titolo di riparazione di entità minima pari ad €. 20.000,00, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, il quale, comunque, dovrà quantificarsi tenendo conto della somma corrisposta nell'azione di riparazione.

•AVVOCATI: SCIOPERO BIANCO

Scattano in questi giorni nuove forme di protesta da parte degli Avvocati di tutta Italia contro il decreto Bersani e gli altri recenti provvedimenti legislativi in corso di adozione - unilaterale e senza un minimo di concertazione con la categoria - da parte del Governo in tema di libera professione forense. In particolare, per decisione dell'O.U.A. e dell' U.C.O.F., a partire dal 27.11.2006, tutti gli Avvocati sono chiamati ad osservare ed applicare il "disciplinare di agitazione" elaborato da detti organismi.

•CONVERTITO IL NUOVO DECRETO SULLE INTERCETTAZIONI

Emanata la L. 20.11.2006, n. 281, di conversione del D.L. 22.09.2006, n. 259, contenente disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche. La nuova disciplina è finalizzata a colpire il fenomeno delle intercettazioni illegali di conversazioni e comunicazioni, relative al traffico telefonico e telematico. In base ad essa: a) il contenuto di queste intercettazioni non può mai essere utilizzato a fini processuali; b) di esse il P.M. è tenuto a disporre l'immediata secretazione e custodia in luogo protetto; c) ne è vietata la copia; d) il P.M. entro 48 ore è tenuto a chiedere al GIP il provvedimento di distruzione, previa fissazione di una udienza camerale, alla quale possono partecipare tutte le parti interessate; e) alla distruzione provvede direttamente il GIP alla presenza di tutte le parti; f) delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale; g) chi detiene consapevolmente le intercettazioni illegali di cui è stata disposta la distruzione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo pene più gravi per i pubblici ufficiali; e) la vittima della divulgazione delle intercettazioni può chiedere entro cinque anni dalla pubblicazione al giornalista, al direttore responsabile ed all'editore, in solido, una somma di danaro a titolo di riparazione di entità minima pari ad €. 10.000,00, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, il quale, comunque, dovrà quantificarsi tenendo conto della somma corrisposta nell'azione di riparazione.

•NUOVO D.M. IN TEMA DI DROGHE.

Emanato il D.M. 04.08.2006 di modifica del D.M. 11.04.2006. Con esso vengono emendati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

•INTERVIENE LA CONSULTA IN TEMA DI NUOVA PRESCRIZIONE DEI REATI

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 393 del Novembre 2006, è intervenuta sulla disciplina transitoria contenuta nella L. 5 Dicembre 2005, n. 251 (art. 10, comma 3°). Diversamente da quanto sancito dalla Corte di Cassazione (v. poco più sopra), la Consulta ha decretato che è incostituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, quella parte della Legge n. 251/05 secondo la quale i nuovi termini più brevi di prescrizione non si applicano ai processi pendenti in primo grado nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

•VARATA LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA

Emanata la nuova legge finanziaria per il 2007, L. 27.12.2006, n. 296, insieme alla legge 24.11.2006, n. 286, di conversione del decreto legge n. 262/06 collegato ad essa. Varie le novità negli oltre 1350 commi dell'unico articolo che la costituisce.

•CORTE COSTITUZIONALE: TORNA IL POTERE DI APPELLO DEL P.M.

Con la sentenza n. 26 del 2007 la Consulta ha dichiarato in parte illegittimi gli articoli 1 e 10 della recente L. n. 46/2006 (v. poco più sopra), in tema di divieto di appello penale del P.M. In particolare, adesso, per effetto di questa pronuncia, il P.M. può di nuovo appellare senza limiti contro le sentenze di proscioglimento e ciò anche in casi diversi da quello della scoperta o della sopravvenienza di nuove prove decisive dopo il giudizio di I grado.

•EMANATO IL DECRETO BERSANI BIS

Pubblicato un G.U. il D.L. 31.01.2007, n. 7, contenente misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. Le novità introdotte riguardano: 1) l'abolizione dei costi fissi di ricarica delle carte prepagate dei cellulari; 2) le nuove regole di chiarezza nell'offerta tariffaria della telefonia fissa e mobile; 3) la libertà di recesso nei contratti di telefonia, reti televisiva e comunicazione elettronica; 4) l'obbligo dei gestori delle reti stradali ed autostradali di fornire informazioni agli utenti sui prezzi di vendita dei carburanti lungo le tratte di loro pertinenza; 5) l'obbligo per i produttori di cibi confezionati di indicare la data di loro scadenza in modo facilmente visibile; 6) l'estensione a tutti i rami di assicurazioni danni del divieto di clausole di esclusiva per gli agenti di vendita di prodotti assicurativi; 7) il divieto in taluni casi per le imprese di assicurazioni di applicare variazioni in peius della classe di merito degli assicurati; 8) la possibilità di recesso dell'assicurato nelle polizze di durata poliennale; 9) la trasparenza delle compagnie aeree, soprattutto low cost, nelle loro tariffe; 10) la nuova e più economica procedura di estinzione automatica delle ipoteche in caso di rimborso totale del mutuo concesso dalla banca; 11) la nullità delle penali previste in caso di estinzione anticipata dei mutui bancari; 12) le agevolazioni ai mutuatari nella sostituzione del vecchio mutuo con uno nuovo a migliori condizioni di altra banca; 13) la nuova disciplina semplificante della comunicazione unica per la nascita di nuove attività di impresa; 14) la liberalizzazione delle attività di acconciatore, estetista, facchino, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, autoscuole, guida turistica, accompagnatore turistico; 15) l'estenzione del contributo di rottamazione di cui in finanziaria anche per le autovetture da demolire senza sostituzione; 16) il mantenimento degli istituti tecnici e professionali nella scuola secondaria e la creazione dei poli tecnico-professionali e degli istituti tecnici superiori.

•VARATO IL D. L. 8/2007 CONTRO LA VIOLENZA NEGLI STADI

Dopo la morte di Filippo Raciti, la reazione del Parlamento alla violenza negli stadi. Il nuovo provvedimento, tra le tante cose, prevede: 1) partite a porte chiuse negli stadi non a norma; 2) divieto di vendere biglietti alla squadra ospite; 3) divieto di accesso alle partite da tre mesi a tre anni per i tifosi più accesi oltre alla misura di prevenzione della confisca degli oggetti utilizzati od utilizzabili per la violenza negli stadi; 4) reclusione da uno a quattro anni per chi lancia petardi in occasione di manifestazioni sportive; 5) reclusione da sei mesi a tre anni per chi detiene oggetti atti ad offendere (tipo mazze, bastoni, oggetti contundenti, ecc...) ovvero petardi sempre in occasione di manifestazioni sportive; 6) arresto in flagranza sino a quarantotto ore dal fatto; 7) il delitto di violenza e resistenza a p.u. può essere ora aggravato nel caso in cui la violenza o la minaccia  siano commesse mediante il lancio o l'utilizzo di oggetti atti ad offendere ovvero di petardi; 8) divieto per le società sportive di vendere o biglietti o, comunque, di far entrare negli stadi i diffidati e di sovvenzionarli da soli ovvero riuniti in associazioni di tifosi.

•CONVERTITO IL D. L. BERSANI BIS

Con la L. 02/04/2007, n. 40 è stato convertito il D.L. 31/01/2007, n. 7. Ecco le principali novità: 1) divieto di costi fissi e di contributi di ricarica per gli operatori di telefonia fissa e mobile, delle reti televisive e delle comunicazioni elettroniche, con nullità dell'eventuale clausola contrattule contraria; 2) controlli rigorosi da parte dell'Autorità Garante per le telecomunicazioni su quanto detto al punto precedente; 3) obbligo di informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico per i gestori della rete autostradale e delle strade statali extraurbane principali; 4) entrata in vigore immediata del divieto di esclusiva per gli agenti di vendita delle varie compagnie assicurative e per tutti i rami danni, con possibilità di adeguamento entro il 01/01/2008 dei contratti già esistenti; 5) conservazione della validità dell'ultimo attestato di rischio per cinque anni in caso di cessazione del rischio o in caso di sospensione o di mancato rinnovo della polizza per mancato utilizzo dell'auto; 6) mantenimento della classe di merito acquisita da chi è già titolare di polizza per un veicolo della stessa tipologia e ciò anche per un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare; 7) libero recesso dai contratti assicurativi poliennali nuovi, mentre per i vecchi occorre che la polizza sia in vita da almeno tre anni; 8)  possibilità per il debitore mutuatario di sostituire il vecchio creditore mutuante - banca o anche ente di previdenza obbligatoria - e di evitare le spese di iscrizione di una nuova ipoteca e di cancellazione della precedente, con richiesta al Conservatore dei RRII di annotazione della stessa; 9) procedura alternativa e senza intervento del notaio per la cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di mutui concessi da banche o da enti di previdenza obbligatoria; 10) vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole affidata alle Provincie, con aumento delle sanzioni pecuniarie per chi svolge detta attività senza d.i.a. o i requisiti richiesti, tra i quali oggi vi sono la proprietà e la gestione diretta, personale e permanente; 11) accorpamento in un unico sistema di istruzione secondaria superiore dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché, attraverso appositi regolamenti, riduzione ed ammodernamento dei vari indirizzi, ridefinizione dei tempi e percorsi scolastici, riorganizzazione delle discipline di insegnamento e di orientamento alle università ed alla istruzione superiore; 12) totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale per chi rottama un autoveicolo senza acquistarne uno nuovo. 

•EMANATO IL DECRETO IN TEMA DI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

Pubblicato un G.U. il D. Lgs.vo 08.01.2007, n. 5, con il quale vengono facilitati i ricongiungimenti familiari e modificata la legge stranieri (v. anche le monografie).

•CONVERTITO IL DECRETO SULLA VIOLENZA NEGLI STADI

E' uscita la legge n. 41/2007 di conversione del D.L. n. 8/2007 contro la violenza negli stadi. Il nuovo tra le tante cose, prevede: 1) partite “in assenza di pubblico” (non più “a porte chiuse”) negli stadi non a norma; 2) limite nella vendita dei biglietti alle persone fisiche e giuridiche nel numero di quattro unità (non più dieci); 3) obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti con un documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo ed obbligo degli addetti di verificare la conformità dell’intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando l’ingresso in caso di difformità (sono previste anche sanzioni a carico del personale che ometta i controlli); 4) divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive da un mese a cinque anni per i tifosi più accesi, in particolare adesso per quelli che hanno partecipato attivamente ad episodi di violenza nelle manifestazioni sportive o abbiano posto in pericolo la sicurezza pubblica, nonché anche per quelli denunciati o condannati per il possesso di artifizi pirotecnici, anche se soggetti minori di diciotto anni, purché aventi quattordici anni compiuti, oltre alla misura di prevenzione della confisca degli oggetti utilizzati od utilizzabili per la violenza negli stadi; 5) reclusione da uno a quattro anni per chi lancia petardi ovvero oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive o nelle immediate adiacenze di esse ovvero nelle ventiquattro ore precedenti o successive ad esse, con aumento di pena in caso di ritardo rilevante, di sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva; 6) pena dell’arresto sino ad un anno e nell’ammenda da mille a cinquemila euro per il reato di invasione di campo, con aumenti se dal fatto deriva un ritardo rilevante, l’interruzione o la sospensione definitiva della partita; 7) reclusione da sei mesi a tre anni e multa da mille a cinquemila euro per chi detiene oggetti atti ad offendere (tipo mazze, bastoni, oggetti contundenti, ecc...) ovvero petardi sempre in occasione di manifestazioni sportive o nelle immediate adiacenze di esse ovvero nelle ventiquattro ore precedenti o successive ad esse, sempre purché i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa; 8) possibilità per le società sportive di stipulare con associazioni legalmente riconosciute le quali promuovano la cultura sportiva contratti e convenzioni attinenti, salvo quelle che abbiano tra i propri associati coloro i quali siano colpiti da divieto di accesso alle manifestazioni sportive e fino alla loro espulsione; 9) aumento della sanzione pecuniaria amministrativa irrogabile dal prefetto (da 40.000 a 200.000 euro) in caso di violazione del divieto di vendita dei biglietti delle partite a persone pericolose; 10) obbligo per le società calcistiche di affiggere negli stadi copie del regolamento d’uso dell’impianto e di indicare espressamente sui biglietti l’obbligo per i tifosi di rispettarlo (con sanzione amministrativa, in caso contrario, da 100 a 500 euro e con allontanamento da tre mesi a due anni); 11) possibilità per le società utilizzatrici degli stadi di provvedere direttamente ed a loro spese alla loro messa a norma; 12) istituzione del Fondo di solidarietà sportiva, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, soprattutto da parte dei giovani; 13) rilascio gratuito di biglietti nominativi - anche in deroga al limite di cui al punto 2 – a favore dei minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, il quale dovrà comunque assicurarne la sorveglianza; 14) riduzione della capienza oltre la quale gli stadi sono assoggettati alle nuove misure di sicurezza (da 10.000 a 7.500 spettatori); 15) obbligo di rispetto nelle trasmissioni sportive delle regole dettate dal codice di autoregolamentazione televisivo; 16) ampliato il numero dei reati per cui è consentito l’arresto facoltativo in flagranza, di cui al comma 2°, dell’art. 381 c.p.p. (tra questi: il possesso di razzi, bengala, petardi, bastoni, mazze, oggetti contundenti o atti ad offendere o materiale imbrattante; la violazione del divieto di accesso agli stadi disposto dal questore o dal giudice); 17) arresto fuori flagranza o in flagranza presunta (che ora si verifica quando esso non si può effettuare immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero perché l’attribuibilità del fatto-reato dipende da documentazione video-fotografica in equivoca) sino a quarantotto ore dal fatto e ciò sino al 30 giugno 2010; 18) divieto di introduzione ed esposizione negli stadi di striscioni e cartelli inneggianti alla violenza o ingiuriosi o minacciosi (la violazione del divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno); 19) nuovo art. 783-quater c.p. che punisce le lesioni personali gravi a p.u. in occasione di manifestazioni sportive con la reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni.

•CONVERTITO IL D.L. COMUNITARIO

Emanato il D.L. 15.02.2007, n. 10, convertito con modifiche dalla L. 06.04.2007, n. 46. Trattasi di normativa contenente disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. Ecco le più rilevanti novità: · Se dei lavoratori che sono cittadini di Paesi extracomunitari e dipendono da imprese con sede in uno Stato membro dell’U.E. debbono essere distaccati in Italia per una determinata prestazione di servizi, il committente del contratto in base al quale ha luogo la prestazione lavorativa deve presentare una comunicazione in tal senso allo Sportello Unico per l’Immigrazione delle Prefettura, corredata da una dichiarazione della impresa datrice di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare ed attestante la regolarità della loro condizione di residenza e di lavoro nello Stato membro U.E. in cui ha sede l’impresa; · Qualora le imprese artigiane e le altre piccole imprese si avvalgano di centri di elaborazione dati per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei propri dipendenti, nonché per l’esecuzione delle relative attività strumentali ed accessorie, detti centri devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro; · Il requisito da possedersi per effettuare l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro è ora la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, di economia, di scienze politiche ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.  

•EMANATO IL D.LGS.VO N. 30 DEL 2007.

E' uscito il D.Lgs.vo 6 Febbraio 2007, n. 30 di attuazione della Direttiva CEE 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ecco qui la mappa delle disposizioni più rilevanti.

•STRANIERI: NIENTE PERMESSO DI SOGGIORNO PER VISITE TURISTICHE BREVI.

Con l'emanazione della L. 28 Maggio 2007 n. 68 viene disciplinato il soggiorno di breve durata degli stranieri extracomunitari per visite, affari, turismo e studio. Essa stabilisce che per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi, il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova. In caso di inosservanza di detto obbligo, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la predetta dichiarazione, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

•ENTRO IL 30 GIUGNO LA SCELTA DEI LAVORATORI PER IL T.F.R.

Scatta in questi giorni quanto previsto dalla riforma dettata dal D.Lgs.vo n. 252/2005, meglio nota come riforma sul t.f.r. Milioni di lavoratori subordinati del settore privato sono chiamati ad una scelta difficile: lasciare il proprio t.f.r. così com'è (art. 2120 c.c.) oppure indirizzarlo ai fondi pensione per una pensione integrativa.

•EMANATO IL DECRETO LEGGE SUL "TESORETTO".

E' uscito il D.L. 2 Luglio 2007, n. 81, in tema di destinazione di extragettito. Il governo individua i settori di destinazione delle maggiori entrate rispetto al previsto.

•EMANATO IL DECRETO LEGISLATIVO SULLA "PUBBLICITA' INGANNEVOLE.

Il 2 Agosto 2007 è stato emanato il D.Lgs.vo n. 145/2007, di attuazione della direttiva 2005/29/CE, in tema di pubblicità ingannevole, comparativa e di tutela in caso di illeciti.

•MODIFICATO IL CODICE DEL CONSUMO IN TEMA DI PRATICHE COMM.LI SCORRETTE.

Il 2 Agosto 2007 è stato emanato pure il D.Lgs.vo n. 146/2007, modificativo degli att. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 del Codice del Consumo ed introduttivo in esso dei nuovi artt. 27-bis. 27-ter e 27-quater, in tema di pratiche commerciali scorrette e relativa tutela amministrativa.

•NUOVO CODICE DELLA STRADA: GIRO DI VITE PER CHI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.

Il Governo ha varato il nuovo decreto di modifica del codice della strada. Trattasi del D.L. 3 Agosto 2007, n. 117. Con esso sono state introdotte numerose novità. Tra queste la divisione in tre soglie di livelli di alcol nel sangue: 1) chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro è punito con un’ammenda da 500 a 2.000 euro, più l’arresto fino a 1 mese e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi; 2) se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5g/l, l’ammenda sale tra 800 e 3.200 euro, con l’arresto fino a 3 mesi (o lo svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa fino a 6 mesi) ela sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno; 3) se il tasso supera l’1,5 g/l, l'ammenda sarà tra 1.500 e 6.000 euro, più l’arresto fino a 6 mesi (o lo svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa fino a 1 anno) e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Per chi guida sotto effetto di droghe sono previste ammende da 1.000 a 4.000 euro, l’arresto fino a 3 mesi e la sospensione della patente fino a 1 anno. Se il guidatore provoca per colpa del suo stato anche un incidente, le pene sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a 90 giorni. La patente viene sempre revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus. Pene raddoppiate e fermo dell'auto di tre mesi anche per i recidivi. Giro di vite anche sui limiti di velocità. Per infrazioni superiori ai 60 km/h, rispetto al limite di velocità previsto, scatterà la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e il relativo fermo amministrativo dell’auto, più una multa che va da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi anche per chi supera i limiti di velocità di 40 Km/h (oltre ad una sanzione tra 370 a 1.458 euro). La revoca della patente è prevista se nel biennio viene accertata più volte la stessa violazione. Non sfuggono alle maglie della legge neanche quanti continuano imperterriti a far uso di telefoni cellulari o palmari mentre guidano, che potranno incorrere in una sanzione fino a 594 euro e nella sospensione della patente se recidivi nel biennio. Un'altra modifica di rilievo, tra le tante, riguarda i neopatentati che non potranno più mettersi alla guida di bolidi con potenza superiore a 50kW (il limite precedente era di 60 kW). E dal 4 agosto (giorno di entrata in vigore del decreto) sarà vietato il trasporto di minori di 4 anni sulle 2 ruote. La sanzione amministrativa in questo caso va da 148 a 594 euro.

•EMANATA LA LEGGE SUI NUOVI SERVIZI SEGRETI.

 Il 3 Agosto è stata emanata la L. n. 124/2007, in tema di servizi segreti. Le principali novità sono le seguenti: 1) sono state previste nuove competenze ed in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di servizi segreti; 2) l'Aise e l'Aisi prendono il posto, rispettivamente, del Sismi e del Sisde; 3) il motore del sistema diventa il Dis, che assicura il coordinamento di tutta l'attività di intelligence ed il cui direttore dipende direttamente dal Presidente del Consiglio; 4) all'interno del Dis viene istituita una Scuola di formazione avente il compito di assicurare l'addestramento e l'aggiornamento del personale dei servizi segreti; 5) viene dato potere al Presidente del Consiglio di chiedere all'A.G. copie di atti di procedimenti penali ed informazioni scritte su essi, se indispensabili alle esigenze dei servizi segreti; 6) l'ordine di acquisizione dell'A.G. di documenti, atti od altro presso i servizi segreti deve essere quanto più possibile specifico e l'A.G. stessa deve procedere direttamente sul posto all'esame di quanto intende acquisire; 7) è prevista la sospensione dell'acquisizione da parte dell'A.G. di documenti, atti od altro, nel caso in cui il detentore eccepisca il segreto di Stato, con conseguente trasmissione degli stessi al P.D.C.M., il quale entro 30 giorni conferma il segreto oppure autorizza l'acquisizione; 8) in caso di intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti dei servizi segreti, l'A.G. procedente deve disporre l'immediata secretazione di esse e la trasmissione di copia al P.D.C.M., il quale può opporre il segreto di Stato e, così, inibire all'A.G. l'utilizzazione delle registrazioni; 9) è prevista una speciale scriminante per gli 007 in caso di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni e, di essa, viene stabilita una precisa disciplina, anche nei casi urgenti; 10) viene riconosciuta la possibilità per gli 007 di ottenere documenti di identità e certificati di copertura e di svolgere attività economiche simulate; 11) viene istituito in Parlamento del Comitato per la Sicurezza della Repubblica, con compiti di verifica dell'attività dei servizi segreti; 12) viene fissata una nuova disciplina del segreto di Stato, in particolare in tema di opposizione dello stesso da parte di pp.uu., pp.ii. ed incaricati di pubblico servizio, sia come testimoni, sia come inquisiti in un procedimento penale, con necessità sempre e comunque di interpellare il P.D.C.M.

•CONVERSIONE DEL D.L. SUL CODICE DELLA STRADA.

Convertito il D.L. 3 Agosto 2007, n. 117 con L. 02 Ottobre 2007, n. 160. Cliccare sul link per le principali novità.

•MODIFICATA LA L. N. 286/1998: VOLONTARIATO PER GLI STRANIERI E DIRITTO ALLO STUDIO.

Emanato il D.Lgs.vo 10 Agosto 2007, n. 154. Le principali novità sono le seguenti: a) gli stranieri possono essere ammessi a partecipare a programmi di volontariato con particolari organizzazioni promotrici; b) è prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche in caso di prosecuzione degli studi con l'iscrizione ad un corso universitario diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso in Italia; c) possibilità per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per studio di altro Stato dell'U.E. di fare ingresso in Italia e soggiornarvi per proseguire gli studi anche per più di tre mesi e senza necessità del visto; d) consentito l'ingresso ed il soggiorno per motivi di studio sia agli stranieri maggiorenni che a quelli minorenni per l'istruzione secondaria superiore.

•CANCELLATA DEFINITIVAMENTE LA PENA DI MORTE IN ITALIA.

Con la legge costituzionale n. 1 del 2 Ottobre 2007 viene definitivamente estirpata dal nostro ordinamento giuridico la pena di morte. Il comma 4° dell'art. 27 della nostra Costituzione prima della modifica, infatti, così recitava: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra." L'art. 1 della L. cost.le n. 1/2007 ha cancellato le parole "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra." Si da così seguito alla legge 13 Ottobre 1994, n. 589, che ha abolito la pena di morte dal codice penale militare di guerra e da tutte le leggi militari di guerra, ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1996, che ha dichiarato illegittimo l'art. 689 del c.p.p. nella parte in cui consentiva l'estradizione qualora lo Stato richiedente avesse dato all'Italia anche soltanto "sufficienti garanzie" di non infliggere od eseguire la pena di morte.

•CONCILIAZIONE ED ARBITRATO IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO.

Con il D.Lgs.vo 8 Ottobre 2007, n. 179 viene data attuazione all'art. 27 della L. n. 262/2005 (c.d. "legge sul risparmio") e viene creata presso la CONSOB l'apposita Camera di Conciliazione ed Arbitrato per le controversie tra i risparmiatori non professionali e le SIM, le SGR, le SICAV nonché altri intermediari finanziari inerenti la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. E' prevista anche la possibilità per gli investitori e risparmiatori di ottenere, tramite la Camera, un indennizzo, fatto salvo il loro diritto di adire l'A.G. ordinaria per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno. Alla CONSOB viene, infine, dato il compito, con regolamento, di meglio definire il funzionamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato suddetta e di disciplinare la procedura di conciliazione e quella di arbitrato.

•NUOVA LEGGE SULLE DIMISSIONI VOLONTARIE.

Emanata la L. 17 Ottobre 2007, n. 188, in tema di dimissioni volontarie del lavoratore subordinato, del co.co.co., del lavoratore a progetto, del collaboratore occasionale, dell'associato in partecipazione, del lavoratore socio di cooperativa. Con essa viene introdotto un modello apposito per le dimissioni dotato di un codice alfanumerico progressivo ed avente validità 15 giorni. Le dimissioni rassegnate verbalmente o mediante altro modulo non ufficiale o  con generico atto scritto sono nulle. Lo scopo evidente della nuova legge è quello di porre fine alla pratica delle dimissioni in bianco, pretese e fatte sottoscrivere senza data, quale condizione per l'assunzione. Tuttavia, stranamente la legge non prevede l'inoltro dell'atto a pubbliche autorità né una convalida del medesimo presso di esse.

•NUOVO INTERVENTO SUL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Emanato il D.Lgs.vo 6 Novembre 2007, n. 196 (entra in vigore il 10/11/2007).  Esso introduce rilevati novità nel D.Lgs.vo n. 198/2006 (c.d. "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"). In particolare, introduce in esso un nuovo Titolo II ("Parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura"), i nuovi Capo I, II e III ("Nozioni di discriminazione e divieto di discriminazione."; "Tutela giudiziaria dei diritti in materia di accesso a beni e servizi e loro fornitura." ; "Promozione della parità di trattamento.") e, dunque, i nuovi artt. da 55-bis a 55-decies. Il provvedimento da attuazione alla direttiva comunitaria 2004/113/CE, concernente il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Esso pone il divieto di discriminazioni in questo campo, prevedendo una specifica azione giurisdizionale civile a tutela dei soggetti discriminati, nonché l'istituzione di un ufficio per la promozione della parità di trattamento nella materia in questione. Infine, prevede un reato contravvenzionale per la mancata attuazione dei provvedimenti assunti dall'A.G. per garantire pari accesso a beni e servizi.

•RAFFICA DI DECRETI SU VARIE MATERIE.

Il 6 Novembre è anche la data di tutta una serie di decreti legislativi concernenti varie materie. Eccone un elenco sintetico: a) D.Lgs.vo n. 191/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e che punisce con sanzioni penali ed amministrative alcune condotte illecite relative ad attività (raccolta, conservazione, ecc.) sui tessuti e sulle cellule umane destinate ad applicazioni sull'uomo; b) D.Lgs.vo n. 192/2007 (entra in vigore il 9/12/2007), che disciplina procedure, modalità ed effetti delle ispezioni a terra degli aeromobili immatricolati in paesi terzi, di determinate dimensioni, utilizzate da vettori esteri, che atterrano in un aeroporto italiano; c) D.Lgs.vo n. 193/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che, oltre a prevedere sanzioni amministrative, prevede norme sulla macellazione d'urgenza e detta disposizioni penali in materia di alimenti ed, in particolare, punisce alcune condotte relative alla produzione, preparazione, messa in commercio, ecc. di carni e di molluschi; d) D.Lgs.vo n. 194/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettrodomestiche e prescrive la conformità delle stesse ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica, nonché sanziona come illeciti amministrativi la messa in commercio o la installazione di impianti fissi senza i requisiti di protezione o privi di marcatura o conformità CE; e) D.Lgs.vo n. 195/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che detta disposizioni per garantire agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regolare di informazioni sugli emittenti di valori mobiliari; f) D.Lgs.vo n. 197/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che prescrive sanzioni amministrative (irrogate dall'ENAC) per le violazioni relative alle modalità di assicurazione cui sono tenuti i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili, prescritte nel Regolamento CE n. 785/2004 del 21 Aprile 2004; g) D.Lgs.vo n. 200/2007, che stabilisce alcuni illeciti amministrativi in materia di sperimentazioni cliniche dei medicinali e le relative sanzioni, che sono irrogate dal Ministero della Salute; h) D.Lgs.vo n. 201/2007, che prevede come illeciti amministrativi la messa in commercio o in servizio di prodotti che consumano energia senza la marcatura o la conformità CE o con le stesse contraffatte, con possibilità di sanzioni di egual natura irrogate dal Ministero dello Sviluppo Economico; i) D.Lgs.vo n. 202/2007, che disciplina i reati di inquinamento doloso, di inquinamento colposo e le pene accessorie, abrogando alcune fattispecie incriminatrici previste dalla L. n. 979/1982; l) D.Lgs.vo n. 203/2007, che modifica l'art. 1174 del Codice della Navigazione, introducendo l'ipotesi di un illecito amministrativo per l'inosservanza di disposizioni o provvedimenti per la sicurezza marittima, sanzionato pecuniariamente; m) D.Lgs.vo n. 205/2007, che sanziona penalmente ed amministrativamente la combustione di materiali e sostanze senza l'osservanza delle relative prescrizioni, nonché l'immissione nel mercato di combustibile per uso marittimo con composizione diversa da quella prescritta. 

•NUOVO INTERVENTO SUL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Emanato il D.Lgs.vo 6 Novembre 2007, n. 198. Esso interviene a modificare alcuni articoli del D.Lgs.vo n. 209/2005, noto come "Codice delle Assicurazioni".  Le principali novità sono le seguenti: 1) ridefinito il concetto di "Stato di ubicazione del rischio" (art. 1, lettera fff), Cod. Ass.). In particolare, è tale anche lo Stato membro dell'U.E., in cui si è verificato il sinistro, qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo; 2) previsto l'obbligo per l'Ufficio Centrale Italiano (garante in Italia della circolazione dei veicoli esteri) di comunicare agli aventi diritto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, un'offerta motivata, ovvero di indicare i motivi per cui non ritenga di formulare l'offerta stessa, pena la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 ad €. 6.000,00; 3) fissati nuovi massimali minimi obbligatori per legge, pari a 5 milioni di euro per sinistro nel caso di danni alle persone e pari ad 1 milione di euro per sinistro nel caso di danni a cose (n.b. i contratti assicurativi dovranno essere adeguati dall'11 Giugno 2012 ed entro l'11 Dicembre 2009 gli importi minimi di copertura dovranno essere adeguati ad almeno la metà dei massimali suddetti); 4) previsto il diritto per i contraenti ad esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore; 5) previsto, altresì, il diritto del danneggiato da un sinistro stradale di chiedere ed ottenere dal Centro di Informazioni ex art. 154 Cod. Ass. le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro; 6) prevista l'aggiunta della parola "motivata" all'offerta che l'assicuratore è tenuto a formulare  al danneggiato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 148, I e II comma, Cod. Ass. (n.b. eguale aggettivo non è però stato introdotto nel caso di procedura ex art. 149 Cod. Ass., di risarcimento diretto dell'assicurazione del danneggiato); 7) aggiunte altre due ipotesi di intervento del F.G.V.S., oltre le quattro già previste, ovvero che a) il danno sia cagionato da un veicolo estero che transiti sul territorio dello Stato e risulti privo di assicurazione e b) che il sinistro sia stato provocato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo; 8) sempre nell'ipotesi di intervento del F.G.V.S., quando il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è previsto non più solo il pagamento dei danni alla persona, ma anche quello dei danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di €. 500,00, per la parte eccedente (n.b. non sono più previsti limiti, invece, per il risarcimento del danno a cose, laddove il sinistro sia stato provocato da veicolo non coperto da assicurazione); 9) previsto, infine, il litisconsorzio necessario (F.G.V.S. e responsabile del danno) nei due nuovi casi di intervento del F.G.V.S. 

•ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULL'INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATO.

Emanato il D.Lgs.vo 9 Novembre 2007, n. 204. Con tale provvedimento si è inteso agevolare chi subisce un reato all'interno dell'U.E., se da esso nasce per lui il titolo ad una qualsiasi forma di indennizzo prevista nello Stato dell'accaduto. In particolare, con detta normativa si è stabilito che se il richiedente l'indennizzo risiede stabilmente in Italia, egli potrà avere tutta l'assistenza necessaria dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello del luogo in cui risiede. Detta autorità avrà anche compiti di collegamento tra il richiedente l'indennizzo e l'autorità di decisione sull'indennizzo dello Stato membro. Regolamentata anche l'eventuale richiesta da parte del residente in altro Stato membro dell'U.E. indirizzata all'autorità di decisione sull'elargizione italiana.

•NOVITA' IN TEMA DI ASSEGNI.

Con il D.Lgs.vo 21 Novembre 2007, n. 231, in tema di antiriciclaggio, importanti novità in tema di assegni bancari e circolari, denaro contante e titoli al portatore. In particolare: A) il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi sarà vietato per importo complessivamente pari o superiore a €. 5.000: il trasferimento potrà essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.; B) le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola 'NON TRASFERIBILE'. I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile 2008, avendo cura di rispettare all'atto dell'emissione le seguenti regole: 1) l'apposizione della clausola 'NON TRASFERIBILE' sugli assegni bancari e circolari diverrà obbligatoria per importi pari o superiori a €. 5.000; 2) gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario; 3) il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza, cioé, la clausola di non trasferibilità); 4) per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal correntista, a titolo di imposta di bollo, la somma di €. 1,50; 5) i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di coloro che li abbiano presentati all'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta; 6) le banche saranno tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia; 7) ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; 8) è dunque importante, per la regolarità dell'assegno, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all'atto dell'apposizione della girata su un assegno bancario o circolare richiesto o rilasciato in forma libera, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione; 9) gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali 'a me stesso', 'a me medesimo' o simili in luogo del nome del traente) potranno essere girati unicamente ad una banca per l'incasso e non potranno pertanto circolare; 10) le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale, i vaglia postali e cambiari; C) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere inferiore a €. 5.000. I libretti con saldo pari o superiore a €. 5.000 esistenti al 30.04.2008 dovranno essere estinti ovvero il saldo dovrà essere ridotto entro il suddetto limite entro il 30 giugno 2009. In caso di trasferimento di libretto al portatore di qualsiasi importo, il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni alla Banca emittente i dati identificati del cessionario e la data di trasferimento.

•CONSULTA: POSSIBILE L'ASCOLTO FORTUITO DEI PARLAMENTARI.

Con la sentenza 19-23 Novembre 2007, n. 390 la Corte Costituzionale è intervenuta sull'art. 6 della L. 20/06/2003, n. 140. In sostanza, la Consulta ha stabilito che l'autorità giudiziaria, in caso di intercettazioni di conversazioni alle quali abbia preso parte casualmente un parlamentare, sempre se queste debbano essere utilizzate penalmente nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare stesso, non deve effettuare la richiesta di autorizzazione successiva alla Camera di appartenenza per tale impiego. Altresì, essa non deve distruggere la documentazioni di dette intercettazioni.

•E' USCITA LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA.

Emanata la nuova legge finanziaria 2008. Trattasi della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, che porta ad una manovra finanziaria di 14,8 miliardi di Euro per le casse dello Stato. Consiste in 1150 commi, che - a detta degli esperti - non introducono grosse novità. In ogni caso, sinteticamente, i punti più importanti introdotti sono i seguenti: 1) l'aliquota IRAP passa dal 4,25% al 3,9%; 2) l'IRES è ridotta in base agli utili reinvestiti in azienda; 3) addio ai libri contabili, all'IVA, all'IRAP ed imposta sostituva IRPEF al 20% al netto dei costi sostenuti (c.d. 'forfettone') per i contribuenti minimi, aventi ricavi o compensi annui non superiori a 30.000 Euro; 4) l'aliquota della imposta sulle società di capitale passa dal 33% al 27,5%; 5) previste agevolazioni per la creazione di nuove imprese femminili; 6) i liberi professionisti che decidano di unirsi in numero non inferiore a 4 e non superiore a 10 per formare uno studio associato otterranno un credito d'imposta per le spese relative al processo di aggregazione; 7) le spese complessive in ricerca che le imprese possono portare in deduzione passano da 15 a 50 milioni di Euro, mentre il credito d'imposta per gli investimenti finalizzati alla ricerca ed alla collaborazione con le Università è innalzato dal 15% al 40%; 8) esenzione totale dagli oneri sociali per le nuove imprese 'hi-tech' per un periodo di otto anni dalla loro creazione; 9) i datori di lavoro che impiegheranno a tempo indeterminato giovani sarà concesso dal 2008 al 2010 un credito d'imposta pari a 333 Euro al mese per ciascun lavoratore (416, se si tratta di lavoratrici donne); 10) sconto da Euro 42 ad Euro 17,5 per il bollo sugli atti, domande e denunzie presentati dalle imprese individuali all'ufficio del registro per via telematica; 11) parte delle maggiori entrate del 2008 sarà destinata, già dal prossimo anno, alla riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti con reddito più basso; 12) aumenta del 10% il massimo detraibile per i mutui sulla prima casa; 13) niente più canone RAI per gli ultrasettantacinquenni con un reddito mensile sotto ai 516 Euro; 14) sarà l'Agenzia delle Entrate, non più l'INPS, a calcolare l'indicatore di situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee), che consente di ottenere l'accesso alle prestazioni sociali, come gli sconti sulla tassa dei rifiuti, quelli per le mense scolastiche o per gli asili nido; 15) introdotto l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi anche il codice fiscale dei familiari a carico; 16) confermato che il 5 per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche sarà destinato, su scelta del contribuente, a sostenere le varie associazioni con scopo di utilità sociale (ed il finanziamento passerà da 250 milioni a 400 milioni di Euro); 17) stabilizzazione dei precari della P.A. soltanto attraverso i concorsi, nei quali i co.co.co. avranno punteggi più alti; 18) copertura contributiva degli intervalli non lavorati tra un rapporto precario ed un altro; 19) finanziamento mensile per 6 mesi di 400 Euro per favorire lo stage di 30.000 neolaureati al sud ed alle imprese che li assumono verrà assegnato un bonus di 3.000 Euro; 20) 700 milioni di Euro per migliorare l'indennità di disoccupazione per tutti i lavoratori, in particolare per i giovani; 21) se con più rapporti a tempo determinato si sono superati i 36 mesi, ogni successivo contratto dovrà essere stipulato presso la DPL, in caso contrario il contratto si intenderà a tempo indeterminato; 22) estesa agli orfani o al coniuge superstite di chi è morto sul lavoro il beneficio del collocamento obbligatorio previsto per le vittime del terrorismo; 23) anche per il 2008 viene abolito il ticket sanitario di 10 Euro sulle visite specialistiche e sulla diagnostica; 24) sostegno economico di 150 Euro per ciascun componente del nucleo familiare per i cittadini la cui imposta netta IRPEF nel 2006 è stata pari a zero; 25) sconti fiscali per la pratica sportiva dei ragazzi; 26) investimento di 665 milioni di Euro per i pendolari e la realizzazione di 1.000 nuovi treni, 280 milioni di Euro saranno impiegati per l'acquisto di nuovi autobus o per il miglioramento delle metro; 27) gli abbonati a servizi di trasporto pendolare potranno detrarre dalle tasse il costo degli abbonamenti nella misura del 19% della spesa; 28) detrazione fino a 303 Euro l'anno per i proprietari con reddito fino a 50.000 Euro; 29) detrazione IRPEF di 300 Euro l'anno per gli inquilini con redditi fino a circa 15.500 (la detrazione è di 150 Euro se il reddito e pari a circa 31.000 Euro ed è triplicata se si tratta di giovani inquilini tra i 20 ed i 30 anni); 30) identiche somme verranno corrisposte agli affittuari con redditi così bassi da non essere tenuti a pagare l'IRPEF; 31) 150 milioni di Euro vanno al sostegno delle famiglie contro il caro scuola; 32) stanziati 1.650 milioni di Euro per l'Università per il triennio 2008-2010; 33) destinati 120 milioni di Euro per il medesimo triennio al fondo ordinario dell'Università per gli assegni di ricerca; 34) gli insegnanti, anche non di ruolo con incarico annuale, avranno diritto ad una detrazione del 19% sulle spese sostenute per l'aggiornamento e la formazione; 35) taglio del 10% dei rimborsi ai partiti politici, con esso si finanzierà la messa in sicurezza degli edifici scolastici; 36) il prossimo Governo avrà massimo 12 ministri e non più di 60 sottosegretari; 37) ridotte le comunità montane (80 in meno); 38) ridotto il numero dei consiglieri nei consigli comunali e provinciali; 39) diminuite le indennità ed i gettoni di presenza all'interno dei consigli comunali e provinciali; 40) stop a viaggi e missioni facili per i consiglieri comunali, provinciali e regionali: l'indennità di missione viene sostituita con un rimborso forfettario; 41) bloccato per 5 anni l'adeguamento automatico delle indennità dei parlamentari; 42) riduzione del 20% dei compensi per i Commissari Straordinari del Governo; 43) tetto massimo di 274 mila Euro annui per gli stipendi dei manager pubblici; 44) riduzione dei componenti dei C.d'A. delle società pubbliche ed eliminazione dei gettoni di presenza per essi e per tutti gli altri componenti degli altri organi sociali (eccezion fatta per le società quotate in borsa); 45) soppressi numerosi uffici di primo e secondo grado dei tribunali militari, con spostamento dei magistrati nella giustizia ordinaria; 46) soppressi gli oltre 400 enti per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti; 47) introdotta l'azione collettiva risarcitoria per i consumatori (c.d. 'class action'); 48) istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole l'Osservatorio per contrastare i rincari dei generi di prima necessità. 

•NUOVE NORME IN TEMA DI TERRORISMO E DI ESPULSIONE DEGLI STRANIERI.

Emanato il D.L. 29 Dicembre 2007, n. 249. Esso, principalmente, modifica l' art. 3 del D.L. n. 144/2005 e gli artt. 13, 13bis e 14 del D.Lgs.vo n. 286/98. La novità fondamentale è che la competenza per la convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri passa al Tribunale in composizione monocratica.