PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO (O GRATUITO)
(D.P.R.
n. 115/2002 e recenti modifiche con L. n. 25/2005).
1.
REGOLE GENERALI.
Il
patrocinio può aversi nel processo penale, civile, amministrativo, contabile,
tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.
Grazie
ad esso l’Avvocato viene interamente pagato dallo Stato per le sue
prestazioni di consulenza, assistenza e difesa.
Per
essere ammessi a tale beneficio occorre essere non abbienti ovvero essere
titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul
reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro
9.730,00 e vantare ragioni non manifestamente infondate (c.d. fumus boni
iuris).
La
richiesta di ammissione al patrocinio può essere avanzata in ogni stato e
grado del processo al giudice che procede e l’ammissione al patrocinio da
parte sua è valida per ogni grado e fase del processo.
L’istanza
è redatta in carta semplice, contiene i requisiti di cui all’art. 79 D.P.R.
n. 115/2002 (a: richiesta di ammissione; b: indicazione del processo cui si
riferisce; c: generalità dell’interessato e dei componenti della sua
famiglia anagrafica, con i codici fiscali; d: dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante le condizioni di reddito nel suo esatto importo; e: impegno a comunicare
eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito sino a quando il processo
non è definito), è sottoscritta
dall’interessato e la firma è autenticata dal difensore.
Si
noti bene: se il richiedente è uno straniero extracomunitario, alla istanza
deve essere allegata una certificazione dell’autorità consolare competente,
che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
Il
giudice, comunque, può chiedere all’istante o agli uffici competenti di
produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto
indicato nell’istanza, sotto pena di inammissibilità della stessa.
L’istante,
una volta ammesso al patrocinio, deve nominare un difensore scegliendolo
dall’apposito elenco degli Avvocati per il patrocinio dello Stato tenuto da
uno qualunque degli Ordini degli Avvocati della Penisola e che viene
aggiornato entro il 31 Gennaio di ogni anno.
Le
spettanze dell’Avvocato per il suo lavoro sono liquidate, previa richiesta
(c.d. istanza di liquidazione), sempre dal giudice che ha proceduto, con
decreto di pagamento (opponibile ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e, secondo le
SS.UU. - 28 Maggio 2003, n. 12 - l'ordinanza emessa in sede di opposizione
avverso il decreto originario di liquidazione dei compensi è, a sua volta,
ricorribile per Cassazione), al termine
di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione
dell’incarico.
Il
giudice, in ogni caso, può provvedere anche alla liquidazione dei compensi
dovuti per le fasi ed i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di
ammissione è intervenuto dopo la loro definizione.
Egli, nel liquidare, si atterrà sempre: A) ai valori medi delle tariffe
professionali vigenti (relative ad onorari, diritti ed indennità); B)
alla natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Con
la recente legge finanziaria (L. n. 311/2004) è, comunque, scomparsa la
necessità per il giudice di attenersi nella liquidazione anche al parere del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sulla parcella del professionista
richiedente.
Il
giudice investito della richiesta di liquidazione si occupa anche delle spese
sostenute ed eventualmente antistante dall’Avvocato.
Va
ricordato, tuttavia, che se l’interessato ha nominato un difensore che
risulta iscritto in un distretto di Corte di Appello diverso da quello in cui
ha sede il magistrato competente, lo Stato a questi non rimborserà le spese e
le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Si
rammenti pure che presso ogni Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati è
istituito, con addetti anche Avvocati designati dal Consiglio stesso, un
servizio di informazione e consulenza per l’accesso al patrocinio a spese
dello Stato.
Infine, si deve notare che, con recente D. Lgs.vo n. 116 del 17 Maggio 2005, il patrocinio a spese dello Stato in materia civile si estende anche alle cause transfrontaliere.
2.
REGOLE PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE.
scaricare qui il modello in pdf per la domanda.
In
quest’ambito la domanda di ammissione può essere presentata dal cittadino
italiano, dallo straniero e dall’apolide residente in Italia.
Il
beneficio può essere ottenuto tanto in caso di commissione di un delitto
quanto in caso di commissione di una contravvenzione.
Anche
qui l’istante, una volta ammesso al patrocinio, può nominare un difensore
scegliendolo dall’apposito elenco degli Avvocati per il patrocinio dello
Stato tenuto da uno qualunque degli Ordini degli Avvocati della Penisola e che
è aggiornato entro il 31 Gennaio di ogni anno.
Si
tenga conto che il difensore designato può, a sua volta, nominare un
sostituto nel distretto di Corte di Appello dove ha sede il magistrato
competente per il fatto per cui si procede.
In
tal caso, però, lo Stato non rimborsa le spese e le indennità di trasferta
previste dalle tariffe professionali.
Per
l’ammissione al patrocinio l’importante, anche qui, è il requisito della
non abbienza o della titolarità di un reddito non superiore ad Euro 9.730,00.
Se
l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il suo reddito
è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della
famiglia, compreso l’istante ed il limite di Euro 9.730,00 viene ad elevarsi
di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
L'ammissione
al patrocinio è esclusa: A) per l'indagato, l'imputato o il condannato di
reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; B) se
il richiedente è assistito da più di un difensore (n.b. nei casi in cui
trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, contenente
norme sulla partecipazione al procedimento penale a distanza e sull’esame in
dibattimento dei collaboratori di giustizia, l'indagato, l'imputato o il
condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza
al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza).
Può
chiedere l’ammissione al patrocinio anche la persona offesa da reato.
In
tale ipotesi alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
Sono
spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per
l'esercizio della difesa.
Sono
spese anticipate dall'erario (oltre a quelle indicate all’art. 107)
l'onorario e le spese dell’ avvocato.
Sono
inoltre prenotati a debito: il contributo unificato; le spese forfettizzate
per le notificazioni a richiesta d'ufficio; l'imposta di registro ai sensi
dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347.
L’istanza
di ammissione al patrocinio è presentata esclusivamente dall'interessato o
dal difensore ovvero è inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del
magistrato innanzi al quale pende il processo ovvero, ancora, può
essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
Gli
interessati sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre
la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa
indicato.
In caso di impossibilità a produrre questa documentazione,
questa è sostituita, sempre a pena di inammissibilità, da una dichiarazione
sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
Per
i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente
all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità
consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
In
caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il cittadino di
Stato non appartenente all'Unione europea, la sostituisce, a pena di
inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
A)
EVENTUALE AMMISSIONE AL BENEFICIO.
Nei
dieci giorni (termine perentorio, a pena di nullità del provvedimento
relativo e di tutti gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato
nullo) successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta
l'istanza di ammissione - ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in
udienza - il magistrato davanti al quale pende il processo, verificata
l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese
dello Stato, se ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al
beneficio è subordinata.
Si
noti bene che il giudice liquida il compenso al
difensore, anche se l'azione penale non è stata esercitata (è il G.I.P. a
farlo, in tal caso).
Il
magistrato decide sempre con decreto motivato, che viene depositato, con
facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia e del
deposito è comunicato avviso all'interessato (n.b. il decreto pronunciato in
udienza è letto e inserito nel processo verbale e la lettura sostituisce
l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza). Una volta
emesso il decreto di ammissione, copie dell'istanza dell'interessato, delle
dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto stesso sono
trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio
finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio
del predetto magistrato, affinché verifichi l'esattezza dell'ammontare del
reddito attestato dall'interessato, la compatibilità dei dati indicati con le
risultanze dell'anagrafe tributaria e disponga eventualmente che sia
effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza,
la verifica della posizione fiscale dell'istante. Se risulta che il beneficio
è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede un
provvedimento di revoca.
Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono
gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
Sono spese gratuite le copie degli atti processuali.
Sono spese anticipate dall'erario (oltre a quelle indicate
all’art. 107) l'onorario e le spese dell’avvocato.
In ogni caso, può dirsi che l'ammissione al beneficio comporta la copertura di ogni spesa necessaria per l'esercizio della difesa, dalla richiesta delle copie degli atti processuali sopra detta, alle spese ed ai compensi spettanti, non solo al difensore, ma anche agli eventuali consulenti tecnici ed investigatori, di cui lo stesso difensore decide di avvalersi nell'espletamento del proprio mandato.
Si noti bene che questi effetti cominciano a prodursi dal momento
in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del
magistrato ovvero dal primo atto in cui interviene il difensore, se
l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è avanzata nei
venti giorni successivi.
Se, comunque, interviene la condanna del querelante o della parte
civile a rimborsare le spese processuali a favore dell’imputato, il giudice
ne dispone il pagamento a favore dello Stato antistatario.
B)
EVENTUALE RIGETTO DELLA ISTANZA DI AMMISSIONE.
Il
magistrato, invece, respinge l'istanza (sempre fermo il termine di dieci
giorni) se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa
nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, tenuto conto del tenore di
vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche
eventualmente svolte.
A
tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza,
unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza
per le necessarie verifiche.
Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta
l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti
giorni dalla notizia avutane, davanti al presidente del tribunale o al
presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha
emesso il decreto di rigetto.
Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel
relativo processo.
Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di
avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
C) REVOCA DEL BENEFICIO.
Essa può avvenire per segnalazione dello stesso interessato o per intervento d’ufficio del magistrato ovvero su richiesta proveniente dall'ufficio finanziario.
L'interessato può
provvedere a comunicare le eventuali e rilevanti variazioni dei limiti del suo
reddito.
Il magistrato, con decreto motivato, revoca d’ufficio
l'ammissione: se l'interessato non provvede a comunicare le eventuali e
rilevanti variazioni del suo reddito; se le condizioni del reddito
dell'interessato risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; se non sia stata
prodotta la certificazione dell'autorità consolare dall’interessato
extracomunitari.
Il magistrato può, altresì, disporre d'ufficio la revoca dell'ammissione all'esito negativo delle integrazioni richieste.
Il recente D.L. 30.06.2005, n. 115, convertito in legge dalla L. 17.08.2005, n. 168, ha stabilito (modificando gli artt. 112 e 113 del T.U.) che il patrocinio può ora essere revocato di ufficio dal giudice motu proprio e, cioé, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 112 e che contro questa decisione l'interessato può proporre ricorso per cassazione.
Per gli stessi motivi sopra indicati può esserci richiesta di revoca al magistrato da parte dell'ufficio finanziario e questo può avanzare detta richiesta anche se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, nell'interessato delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
Le spese antistante dallo Stato, di cui all'articolo 107, sono
recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al
patrocinio intervenuta per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle
condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 ovvero all'esito negativo
delle integrazioni richieste.
Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca
proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per
cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia
avutane.
La revoca del decreto di ammissione, disposta se l'interessato
non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o se
le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere
l'ammissione ovvero se non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità
consolare, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per
la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui
la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che
procede, dalla scadenza dei venti giorni dalla presentazione dell’istanza.
Negli altri casi la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.
Si noti bene che se la capacità economica autocertificata dall'interessato in sede di redazione dell'istanza non corrisponde a verità, l'art. 95 T.U. prevede a suo carico anche delle sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309,87 ad euro 1.549,37).
3.
REGOLE PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE ED
AMMINISTRATIVO.
scaricare qui il modello in pdf per la domanda.
Anche
in questo caso per poter presentare istanza occorre una situazione reddituale
minima (il limite predetto di Euro 9.730,00). Possono beneficiare del
patrocinio il cittadino italiano, lo straniero regolarmente soggiornante sul
territorio nazionale e l'apolide, nonché gli enti o le associazioni che non
perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
L'istanza
è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata,
a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
Essa
contiene, oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti, le enunciazioni in
fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della
pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di
cui si intende chiedere l'ammissione. Il consiglio dell'ordine competente a
decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio è quello del luogo in
cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il
processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a
conoscere del merito.
Se
procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni
riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il
consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato
che ha emesso il provvedimento impugnato.
Gli
interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli
avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti,
a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione
necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
Per
la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della
documentazione richiesta può essere concesso un termine non superiore a due
mesi.
Nei
dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta
l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata
l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e
provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di
certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione
al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far
valere non appaiono manifestamente infondate.
Copia
dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero
dichiara inammissibile l'istanza è trasmessa all'interessato e al magistrato.
Se
il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa
può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con
decreto.
Copia
dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine o il magistrato competente per
il giudizio accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario
competente. Questo verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato
dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le
risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche
avvalendosi della
collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della
posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
La
effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al
patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su
richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio
finanziario o della Guardia di finanza. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a
carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono
anticipate dall'erario.
Sono
spese prenotate a debito: il contributo unificato nel
processo civile e amministrativo; l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo
17 D.P.R. n. 642/1972, nel processo contabile e tributario; le spese
forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b),
D.P.R. n. 131/1986, nel processo civile e amministrativo; l'imposta ipotecaria
e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), D Lgs.vo n.
347/1990; i diritti di copia. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di
parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda,
anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione
dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla
stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.
Lo
stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di
funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e
all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
Quanto
alla registrazione della sentenza, nel caso di compensazione delle spese, se
la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, anche l'imposta
di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota
di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte.
Sono
spese anticipate dall'erario: gli onorari e
le spese dovuti al difensore (n.b. detti importi vengono ridotti della metà);
le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti
agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al
compimento di atti del
processo
fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; le indennità e le
spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte
e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico da parte di questi ultimi; le spese per gli strumenti di
pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; le
spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella
compiuta nel processo civile; le spese per le notificazioni a richiesta
d'ufficio.
Sono
prenotati a debito o anticipati i diritti e le indennità di trasferta o le
spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti
di esecuzione a richiesta di parte.
Si
noti bene che, terminato il processo, il provvedimento che pone a carico della
parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese
processuali a favore della parte ammessa disporrà che il pagamento sia
eseguito a favore dello Stato.
Se
lo Stato non riesce in questo modo a recuperare le spese processuali, ma la
vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al
patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore,
su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. La rivalsa può essere esercitata
per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte
ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia
all'azione o di estinzione del giudizio. Può essere esercitata anche per le
sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
Nelle
cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente
obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato
accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.
Ogni
patto contrario è nullo. Quando il giudizio è estinto o rinunciato, l'attore
o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al
pagamento delle spese prenotate a debito. Nelle ipotesi di cancellazione ai
sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione
diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute
solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
Revoca del beneficio.
Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali
rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede
revoca il provvedimento di ammissione.
Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio
provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta
l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle
modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato.
In tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
4.
REGOLE PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO,
NEL PROCESSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DELL’EXTRACOMUNITARIO,
NEL PROCESSO DI ADOZIONE, NEL PROCESSO IN CUI E’ PARTE UN FALLIMENTO, NEL
PROCESSO DI INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE, NEL PROCESSO DI DICHIARAZIONE DI
ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA, NEL PROCESSO ESECUTIVO.
PROCESSO
TRIBUTARIO. Sino a quando non saranno emanate
disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo
tributario è disciplinato dal T.U. Presso ogni Commissione tributaria è
costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato, alla quale
vengono date
le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 T.U.
attribuiscono al consiglio dell'ordine degli avvocati ed al magistrato.
L'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può
essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente
a conoscere il merito. I giudici tributari che fanno parte della commissione
hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro
esaminate quali componenti della commissione. Chi è ammesso al patrocinio può
nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 T.U. o un difensore
scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive
modificazioni. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai
sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive
modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è
richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della
metà.
PROCESSO
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DELL’EXTRACOMUNITARIO.
Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti
all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente
previste dagli articoli 82 e 83 T.U. ed è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 84 .
PROCESSO
DI ADOZIONE. Sino a quando non è emanata una
specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge
4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per
effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico
della parte ammessa, le seguenti spese: gli onorari e le spese spettanti
all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato,
e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità
rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 T.U. ed è ammessa opposizione
ai sensi dell'articolo 84; le indennità e le spese di viaggio spettanti ai
magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le
trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui
si svolge; le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a
notai; i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per
le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di
esecuzione a richiesta di parte. La disciplina prevista dalla presente parte
del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la
documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta
del beneficio.
PROCESSO
IN CUI E’ PARTE UN FALLIMENTO. Nel
processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato
attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il
fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle
norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle
incompatibili con l'ammissione di ufficio.
PROCESSO
DI INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE. Nel processo
di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese
sono regolate dall'articolo 131 T.U., eccetto per gli onorari dovuti al
consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del
magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. Passata in giudicato la
sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di
presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1,
lettera c). Alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio
finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo
l'eventuale documentazione pervenuta. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese
nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con
decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione
al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta
ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
PROCESSO
DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA.
Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta
sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2
e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca
dell'ammissione.
NEL PROCESSO ESECUTIVO. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.