Nuova disciplina della recidiva ex L. n. 251/2005 (Copyright © 2004-05 Avv. Roberto D'Arcangelo).
La recidiva è l’istituto di diritto penale sostanziale che si occupa di chi, dopo essere stato condannato con sentenza irrevocabile per un reato, ne commette un altro.
La recente L. n. 251/2005 ha rinnovato la disciplina di esso, modificando l’articolo 99 del codice penale.
In particolare, in esso si evidenzia che l’istituto della recidiva entra in gioco solo in caso di condanna per delitto non colposo (cioè doloso) e di commissione di delitto analogamente doloso, non colposo o contravvenzione.
Gli aumenti di pena previsti sono i seguenti:
A) di 1/3 (recidiva semplice): se, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, se ne commette un altro. L’aumento di pena non è obbligatorio. Si noti bene, però, che l'aumento della pena per la recidiva diventa obbligatorio se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e, cioè, se viene commesso il reato di: devastazione saccheggio e strage (art. 285 c.p.), guerra civile (286 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e delitti collegati, strage (art. 422 c.p.), omicidio (art. 575 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (nella versione di cui all’art. 629, comma 2°, c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, comma 3°, c.p.), partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis, comma 2°, c.p.), delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, associazione per delinquere, se è obbligatorio l’arresto in flagranza (art. 416 c.p.), delitti di cui agli artt. 291ter - limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2 - e 291quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1°, c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter, comma 1°, c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis, nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies codice penale).
B) sino ad 1/2 (recidiva monoaggravata): 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole (recidiva specifica); ovvero 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale); ovvero 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. In questi casi l’aumento di pena non è obbligatorio.
C) di 1/2: qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al punto B) (recidiva pluriaggravata), ovvero se chi è gia recidivo commette un altro delitto non colposo (recidiva reiterata). In questi casi l’aumento di pena è obbligatorio.
D) di 2/3 (recidiva reiterata ed aggravata): se il recidivo commette un altro delitto non colposo e se esso è della stessa indole, ovvero se è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente, oppure ancora se è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi l’aumento di pena è obbligatorio
E) sino ad 1/3: se ricorre uno dei reati elencati sub A), seconda parte (p. es. omicidio) ed il nuovo delitto non colposo è della stessa indole, ovvero esso è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente, oppure è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Si noti bene che in tali casi l’aumento di pena nella misura indicata è obbligatorio.
Il nuovo articolo 99 c.p., infine, contiene una disposizione di chiusura, a tenore della quale in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
Inoltre, con riferimento al recidivo reiterato, si noti bene che:
- ex art. 62-bis c.p., comma 2°, al recidivo reiterato, nella commissione di uno dei reati elencati sub A), seconda parte (p. es. omicidio), nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si tiene conto dei criteri di cui all’art. 133, comma 1° n. 3) e comma 2°, c.p. (valutazione della gravità del reato, tenendo conto della intensità del dolo e del grado della colpa, nonché valutazione della capacità a delinquere, desumibile dai motivi a delinquere, dal carattere del reo, dai suoi precedenti penali e giudiziari, dalla condotta e vita del reo antecedenti al reato, dalla condotta coeva o successiva al reato, dalle condizioni di vita individuale familiare e sociale). In altri termini, la diminuente non può fondarsi sui criteri attinenti alla personalità dell’imputato.
- ex art. 69 c.p., comma 4° (nel suo nuovo testo), in caso di recidiva reiterata, v’è divieto di prevalenza (non di equivalenza, però) di eventuali attenuanti nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.
Sempre nel caso del recidivo reiterato, poi, se da questi sono commessi reati in concorso formale o in continuazione, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Simili restrizioni calano sul capo del recidivo reiterato anche in tema di misura alternative e di benefici penitenziari (v. L. n. 354/1975).
In particolare: I) l’art. 30-quarter della L. n. 354/1975 disciplina la concessione dei permessi premi ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata subordinandola ad una congrua espiazione effettiva della pena; II) l’art. 47-ter della medesima stabilisce criteri oggettivi e soggettivi in ragione dei quali può essere disposta la detenzione domiciliare, con particolare attenzione alla posizione dei recidivi in generale; III) l’art. 50-bis della stessa disciplina ex novo la concessione della semilibertà ai recidivi in generale; IV) l’art. 58-quarter non consente la concessione per più di una volta dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata.
Infine, un occhio di riguardo ai recidivi tossicodipendenti o alcoldipendenti, sul piano dei benefici loro concedibili, veniva dato dall’art. 94-bis del D.P.R. n. 309/1990, come modificato sempre dalla L. n. 251/2005. Tuttavia, detto articolo è stato soppresso dal recente D.L. n. 272/2005.
Su tali basi c’è gia chi invoca l’illegittimità costituzionale della nuova normativa (contrasto con l’art. 3), con particolare riferimento al trattamento assai severo e discriminante riservato al recidivo reiterato.
Nuova disciplina della prescrizione ex L. n. 251/2005.
La prescrizione è l’istituto di diritto penale sostanziale che si occupa della estinzione della punibilità del reato per effetto del decorso del tempo.
Essa è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La recente L. n. 251/2005 ha rinnovato la disciplina di esso, innovando l’articolo 157 del codice penale.
Durata (art. 157 c.p.). In base alla nuova normativa la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, un tempo non inferiore a sei anni, se si tratta di delitto ed a quattro anni, se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e
da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.
Altresì, nella determinazione del tempo necessario alla prescrizione non si applica il giudizio di comparazione tra le circostanze, di cui all’art. 69 c.p.
Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui ricorrano aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria ovvero aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Peraltro, anche in questo caso, le dette aggravanti non possono essere
vanificate dalla presenza (prevalente o equivalente) di circostanze
attenuanti.
I termini di prescrizione sono raddoppiati per alcuni reati di grave allarme
sociale e, cioé, per i reati di cui agli articoli 449 (delitti colposi di
danno) e 589, 2° e 3° comma (omicidio colposo con violazione delle norme
sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro, pluriomicidi, pluriomicidi e plurilesioni) nonché per i reati
associazione per delinquere diretta a commettere delitti quali riduzione o
mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed
alienazione di schiavi (art. 416, 6° comma, c.p.) riduzione o mantenimento
in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.),
acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione di tipo
mafioso (art. 416-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione
(art. 630 c.p.) ed altri ancora di cui all'articolo 51, commi 3- bis
e 3- quater , del c.p.p.
Decorso del termine di prescrizione (art. 158 c.p.). Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione. Per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole. Per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.
Sospensione del decorso della prescrizione (art. 159 c.p.). Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui un particolare disposizione di legge dispone la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare.
Il corso della prescrizione rimane sospeso, altresì, nel caso in cui sia necessaria l’autorizzazione a procedere (e la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta), nel caso di deferimento della questione ad altro giudizio o in caso di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, che determini la sospensione del procedimento o del processo penale.
In quest’ultima ipotesi l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.
Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 (facoltà del giudice di sospendere il procedimento penale per incapacità dell’imputato) e 5 (sospensione dei termini per le indagini preliminari per accertamenti sulla capacità dell’imputato), del codice di procedura penale.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Interruzione del decorso del termine di prescrizione (art. 160 c.p.). Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.
Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.
In nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento del termine prescrizionale per più di: 1/4 del tempo necessario a prescrivere; per più di 1/2 nei casi di recidiva aggravata; per più di 2/3 nel caso di recidiva reiterata; per più del doppio nel caso di abitualità o professionalità nel reato (eccezion fatta per i seguenti reati: associazione per delinquere diretta a commettere delitti quali riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi (art. 416, 6° comma, c.p.) riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ed altri ancora di cui all'articolo 51, commi 3- bis e 3- quater , del c.p.p.).
Effetti della sospensione e della interruzione. La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Salvo che si proceda per i reati di associazione per delinquere diretta a commettere delitti quali riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi (art. 416, 6° comma, c.p.) riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ed altri ancora di cui all'articolo 51, commi 3- bis e 3- quater , del codice di procedura penale, del c.p.p., in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un 1/4 del tempo necessario a prescrivere, di 1/2 nei casi di recidiva monoaggravata, di 2/3 nel caso di recidiva reiterata, e del doppio nei casi di delinquenza abituale, presunta dalla legge o ritenuta dal giudice e di professionalità nel reato.
Novità in tema di associazione di tipo mafioso ed altre ipotesi di reato.
All’art. 416-bis c.p. sono state apportate delle modifiche dalla nuova L. n. 251/2005.
In particolare, il comma 2° dell’art. 1 della citata legge ha rinnovato le pene previste al menzionato articolo per questo tipo di reato.
Sicché, oggi, chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e non più da tre a sei anni.
I capi, che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni (prima la pena detentiva era da quattro a nove).
Infine, se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni (non più da quattro a dieci) nei casi di semplice partecipazione e da dieci a ventiquattro anni (non più da cinque a quindici) nei casi di vera e propria promozione, direzione od organizzazione dell'associazione.
Trattasi, insomma, di un vero e proprio aggravamento delle pene in questo ambito.
Analoghi trattamenti sono stati riservati dalla nuova legge in tema di assistenza agli associati per delinquere (ora puniti con la reclusione da due a quattro anni) o agli associati di tipo mafioso ed in tema di usura (ora puniti con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da € .5.000 a 30.000).
Novità in tema di esecuzione delle pene detentive.
La nuova L. n. 251/2005 introduce anche modifiche in tema di esecuzione delle pene detentive, in particolare modificando il comma 9° dell’art. 656 del c.p.p.
Detto articolo si occupa della esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva.
In base ad esso, in tal caso, il p.m. emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione, con consegna di copia all’interessato, se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.
In ogni caso, l’ordine è notificato anche al difensore del condannato.
Tuttavia, se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di reati in tema di stupefacenti (artt. 90 e 94 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni), il P.M ne sospende l’esecuzione.
Uniche eccezioni che impediscono detta sospensione sono: a) la condanna per i delitti di cui all’art. 4-bis della L. n. 354/1975 (p. es. associazione di tipo mafioso, terrorismo, anche internazionale o eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza); b) lo stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; ed, infine, c) la recidiva prevista dall'articolo 99, 4° comma, del codice penale (c.d. recidiva reiterata).
Con il recente D.L. n. 272/2005, però, si è stabilito che la lettera c) del comma 9° della L. n. 251/2005 non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata e l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione.
In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.
L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione:
- di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale), 47-ter (detenzione domiciliare) e 50, comma 1° (semilibertà), della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- della misura di cui all’articolo 94 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (affidamento in prova al servizio sociale), e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso T.U.
L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza, nonché la certificazione da allegare, l’esecuzione della pena avrà corso immediato.
L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore p.m., il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero.
Se l’istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5.
Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza.
Qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione.
Tuttavia, quando è
provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva
conoscenza dell’avviso di possibilità di presentazione entro 30 giorni della
istanza di cui sopra, il p.m. può assumere, anche presso il difensore, le
opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione
della notifica.
Si rammenti che la sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non
può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova
istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla
medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del T.U. approvato con
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
Se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui sopra.
Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di detenzione domiciliare, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
Novità in tema di cumulo delle pene.
Piccola innovazione anche in tema di cumulo delle pene con la nuova L. n. 251/2005.
Anche l’art. 671 c.p.p., infatti, è stato ritoccato con l’inserzione del comma 2-bis.
In base ad esso nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il p.m. possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione.
Adotta, infine, ogni altro provvedimento conseguente.
Per effetto della riforma resta fermo che se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da recidivi reiterati, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Novità anche in tema di ordinamento penitenziario ex L. n. 251/2005.
La nuova legge interviene anche sull’impianto della L. n. 354/1975.
Anzitutto, essa introduce il nuovo art. 30-quater.
Tale articolo si occupa della concessione dei permessi premio ai recidivi reiterati.
Ebbene, in base ad esso detti permessi posso essere loro concessi:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni, anche se congiunta all'arresto, dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione della metà della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma primo dell'articolo 4-bis (p. es. associazione di tipo mafioso), dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.
In secondo luogo, si occupa della detenzione domiciliare (art. 47-ter).
Trattasi di detenzione espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza.
Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale.
Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale.
Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Il condannato nei confronti del quale é
disposta la detenzione domiciliare non é sottoposto al regime penitenziario
previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.
Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,
la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione
domiciliare.
I) Essa può aversi per i settantenni, purché non sia richiesta:
a) per reati previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609- bis, 609- quater e 609- octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4- bis della presente legge;
b) per soggetti che sono delinquente abituali, professionali o per tendenza o per condannati con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale (recidivo reiterato).
II) Altresì, la detenzione
domiciliare può essere concessa se la condanna è alla pena della reclusione
non superiore a quattro anni (tuttavia, per il recidivo reiterato il limite
è di tre anni, anche in caso di arresto) - anche se costituente parte
residua di maggior pena - nonché alla pena dell'arresto, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di
prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la
potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando
la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare
assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di
salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi
sanitari territoriali;
d) persona di età superiore
a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni
ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di
famiglia.
III) Una terza ipotesi di detenzione domiciliare si ha quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
In tal caso la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti.
Tuttavia, quest’ultima previsione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4- bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva reiterata.
Se la misura è revocata la pena residua non può essere sostituita con altra misura.
IV) Un’altra ipotesi di detenzione domiciliare è quella di cui al comma 1-ter dell’art. 47-ter.
Essa ricorre quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio (p. es. donne incinta, madre di neonato di età inferiore ad anni uno, malati di AIDS, ecc…) o facoltativo (p. es. presentazione della domanda di grazia, grave infermità fisica, madri di prole di età inferiore a tre anni) della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale.
In tali casi il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera i limiti sin qui esaminati, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.
L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
V) C’è poi l’ipotesi di detenzione domiciliare a pena detentiva iniziata.
In tal caso, se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare é proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di legge.
La detenzione domiciliare é revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
Deve essere inoltre revocata quando
vengono a cessare le condizioni di legge.
Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, é punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale.
Si applica la disposizione dell'ultimo
comma dello stesso articolo.
La denuncia per tale delitto
importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
In terzo luogo, si occupa della concessione della semilibertà ai recidivi (nuovo art. 50-bis).
La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva reierata, soltanto dopo l'espiazione dei 2/3 della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis della presente legge, di almeno 3/4 di essa.
Benefici del lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare.
Anche l’art. 58-quater viene ad essere modificato dalla L. n. 251/2005.
In particolare, con essa è stato modificato il primo comma ed inserito il comma 7-bis.
La prima disposizione statuisce che i benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale (evasione) né al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa.
Il divieto di concessione dei benefici di cui sopra opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato poc’anzi.
I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis (l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.
L'assegnazione al lavoro
all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo non possono essere concessi o se già concessi sono
revocati, per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa
l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento
di revoca della misura, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel
comma 1 dell'articolo 4-bis (p.es. associazione mafiosa), nei cui
confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito
con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso
da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385
del codice penale (evasione) ovvero durante il lavoro all'esterno o la
fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.
Ai fini
dell'applicazione di questa disposizione, l'autorità che procede per il
nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di
ultima detenzione dell'imputato.
Infine, il comma 7-bis stabilisce che l'affidamento in prova al servizio
sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere
concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la
recidiva reiterata, prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice
penale.
Il regime transitorio.
In base all’art. 8 della L. n. 251/2005, in generale, le novità entrano in vigore dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione sulla G.U. (8 Dicembre 2005).
Più in particolare, i nuovi termini prescrizionali, se sono più lunghi, non si applicano ai processi in corso. Se sono più brevi, si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ma con esclusione dei processi già pendenti in primo grado, per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento e per i processi pendenti in appello ed in Cassazione.