1. PREMESSA.

Diceva Edward Bulwer-Lytton (1803-73) - letterato ed uomo politico inglese alle prese con qualche guaio giudiziario di troppo - che "l'avvocato è una persona che, quando due litigano per un'ostrica, la apre, ne succhia avidamente il contenuto...e, infine, consegna le due valve ai contendenti, una per ciascuno".

Le parole che seguono intendono far cambiare idea a chi nel tempo si è fatto una opinione simile degli avvocati e fargli avere un approccio migliore con chi svolge la professione forense nel suo interesse.

2. PRIMA DI TUTTO UN SALUTO.

Gentile Signore/a,

benvenuto/a presso il sito di questo Studio Legale.

Lo scopo di questa pagina è quello di spiegarLe, in breve, quali diritti e quali obblighi Lei avrà nei confronti dei professionisti che lavorano

presso i nostri uffici, qualora voglia contattarci.

Questo al fine di ottenere tra noi una chiarezza immediata e di evitare spiacevoli malintesi.

3. I SUOI DIRITTI ED I SUOI OBBLIGHI.

L’attività di uno Studio Legale può essere paragonata - mutatis mutandis - a quella di uno Studio Medico.

In entrambi i casi il cliente chiede al professionista di risolvergli un problema (giuridico o di salute) e questi gli mette a disposizione tutte le proprie capacità ed i propri mezzi intellettivi per risolverglielo.

Per questo, solitamente, si dice che l’Avvocato ed il Medico hanno verso il proprio cliente una obbligazione “di mezzi” e non “di risultato”.

Il professionista, infatti, è tenuto al massimo impegno nel tentativo di risolvere il problema del cliente, ma non può garantirgli un risultato positivo, cioè la soluzione dello stesso, perché ciò è impossibile.

Per proseguire nell’esempio, come il Medico non può garantire la guarigione (perché è il Padre Eterno che decide), così l’Avvocato non può garantire la vittoria in quel dato processo (perché è il Giudice che decide).

Pertanto, il cliente è tenuto a remunerare il professionista ed il suo impegno profuso, a prescindere dal risultato ottenuto.

Il cliente avrà diritto di contestare tale impegno - e, quindi, l’importo del compenso richiesto - ma non potrà esimersi dal remunerare il lavoro prestato a suo beneficio dal professionista.

Ciò, a meno che il professionista abbia errato con dolo o colpa grave.

Cioè: a meno che non vi siano stati errori macroscopici da parte sua nello svolgimento del proprio incarico professionale.

In tema la Cassazione civile ha precisato che: "L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. L'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata. L'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine, positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente." (v. sez. II, sentenza 11.08.2005, n. 16846).    

4. LE SPESE DELL’AVVOCATO.

L’attività svolta dall’Avvocato per il proprio cliente comporta varie spese.

Queste possono essere di vario tipo: marche da bollo da applicare su un atto scritto; contributo unificato per le iscrizioni delle cause al ruolo generale del Tribunale, del Giudice di Pace o di altri uffici giudicanti; notificazione degli atti alla parte avversa; spese postali; spese di trasferta (benzina, parcheggio, pasti, pernottamenti); ecc…ecc…

Per farvi fronte è necessario che il cliente fornisca al suo legale un congruo fondo spese.

Lo stesso art. 2234 c.c. stabilisce che il cliente deve anticipare al professionista le spese occorrenti, salvo diverso accordo.

Accanto a queste spese - c.d. ‘vive’ - vi sono pure le spese c.d. ‘di Studio’.

Esse riguardano tutte le attività dello Studio Legale effettuate dall’Avvocato per il proprio cliente (elettricità per la luce, per l’uso del computer, per le fotocopie; linea telefonica per fax, telefonate, internet; toner per le fotocopie; cartucce d’inchiostro per stampante; ecc…ecc…).

E’ giusto che anche queste spese sostenute dall’Avvocato per conto del proprio cliente siano da quest’ultimo rimborsate al professionista.

Ovviamente, essendo spese di difficile quantificazione, la legge prevede rimborsi forfettari a fine lavoro, calcolati in ragione percentuale sui diritti ed onorari legali (attualmente il 12,5 %).

Circa le spese legali, è prassi consolidata di questi uffici chiedere al cliente - come già detto - il versamento di un c.d. ‘fondo spese’, destinato alla copertura degli oneri sopra descritti (e, perlomeno, delle spese vive, che sono le più immediate), nel rispetto, comunque, dell'art. 43 del codice deontologico..

Attenzione: esso non ha nulla a che vedere con il compenso dovuto all’Avvocato per la sua attività prestata.

Per cui, non bisogna fare confusione!

5. GLI ONORARI DELL'AVVOCATO.

Le spettanze di un legale per l'attività prestata vengono riduttivamente chiamate "onorari".

In realtà, la voce "onorari" è solo una di quelle che possono essere presenti in una parcella di un Avvocato.

Infatti, se si pone mano al nuovo tariffario forense - il cui  regolamento e le cui tabelle sono stati adottati con il recente D.M. 08.04.2004, n. 127 - si può facilmente riscontrare che le voci principali di una parcella di Avvocato normalmente sono: "diritti, onorari, indennità e spese".

Sul quantum di queste voci l'Avvocato ed il cliente possono trovare un accordo di massima in deroga (cioé in eccesso o in difetto) alle tariffe minime e/o fisse ufficiali (v. D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. in L. 04/08/2006, n. 248).

Ciò in quanto il rapporto fra le parti è pur sempre di natura contrattuale.

Detto accordo oggi deve essere stipulato per iscritto, sotto pena di nullità dello stesso (v. nuovo art. 2233, III comma, c.c.).

Analogamente, cliente ed Avvocato possono anche stipulare (sempre per iscritto), in alternativa, un "patto di quota lite", in base al quale pattuiscono un compenso da calcolarsi in misura percentuale sul risultato comunque ottenuto, salvo spese vive e di Studio.

Qualora, invece, il sopradetto consenso non si raggiunga, l'Avvocato è tenuto a redigere un progetto di parcella (o c.d. "nota proforma" o "notula") - attenendosi ai limiti minimi e/o agli importi fissi del tariffario - nel quale vengono specificate analiticamente tutte le prestazioni effettuate a beneficio del cliente, con le relative tipologie e le tariffe corrispondenti.

E' consigliabile, dunque, raggiungere un accordo con l'Avvocato sulle sue spettanze, al fine di evitare che questi metta mano al tariffario ed, eventualmente,  ricorra anche al parere di congruità del locale Ordine degli Avvocati.

Cosa che porterebbe inevitabilmente ad una lievitazione delle voci di compenso, che, nell'ambito di un accordo tra le parti, invece, potrebbero mantenersi su livelli accettabili per il cliente.

Infine, si ricordi che in forza dell'art. 2234 c.c. il cliente, se richiesto, deve corrispondere all'Avvocato acconti sugli onorari.

6. UNA PRECISAZIONE.

Qualche incomprensione tra Avvocato e cliente, infine, può nascere in tema di difesa c.d. "di ufficio".

A tal proposito, giova qui precisare che, in base a quanto stabilito dagli artt. 369-bis c.p.p. e 31 disp. att.ne c.p.p., v'è l'obbligo per l'imputato/indagato, se assistito dal difensore di ufficio, di retribuire lo stesso (sempre in base ai criteri di cui sopra).

Solo in caso di suo inadempimento, sarà lo Stato a retribuire il difensore, previa inutile effettuazione da parte sua delle procedure legali di recupero crediti avverso il proprio assistito (v. art. 116 D.P.R. n. 115/2002).

7. CI SCRIVA.

Tutto ciò detto, qualora vi siano dubbi, perplessità o incertezze su quanto sinora esposto, c'è la possibilità di contattare lo Studio Legale Carella/D'Arcangelo per chiarimenti.

A tale scopo, è sufficiente cliccare sul menù sovrastante o in quello della home page di questo sito, alla voce " scrivici ", oppure prendere contatti con gli indirizzi ed i numeri indicati nella home page stessa.

Si garantiscono professionalità, serietà, segretezza ed il massimo rispetto degli obblighi deontologici, di cui al Codice Deontologico Forense.

Le ricordiamo, infine, che lo Studio Legale Carella/D'Arcangelo è oggi in grado di offrire alla sua clientela meno abbiente il patrocinio gratuito, a copertura di tutte le spese legali.