E’ stato convertito con Legge 23 Aprile 2009, n. 38 il Decreto Legge 23 Febbraio 2009, n. 11. Ecco in sintesi le novità: 1) chiarito che in caso di omicidio da parte dello “stalker”, perché esso sia condannato all’ergastolo occorre che vi sia coincidenza tra la persona uccisa e la parte offesa dall’attività persecutoria; 2) viene estesa la custodia cautelare in caso di gravi indizi di colpevolezza agli autori dei reati di: a) violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); b) atti sessuali su minori di 16 anni da parte dei genitori o parenti conviventi o tutori ovvero atti sessuali su soggetti di 16 anni da parte dei genitori o parenti conviventi o tutori che hanno abusato della propria posizione ovvero atti sessuali su minori di anni 10 (art. 609-quater c.p.); c) violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); 3) più difficile l’accesso al lavoro esterno, ai permessi premio ed alle misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata) anche per i detenuti condannati per delitti gravi alla persona (dallo sfruttamento della prostituzione, al commercio di materiale pedo-pornografico, alla violenza sui minori o di gruppo, al turismo sessuale) nell’ipotesi in cui gli stessi si rifiutino di collaborare con la giustizia o facciano parte di organizzazioni criminali; 4) analogamente, i predetti benefici penitenziari possono essere concessi ai condannati per violenza sessuale (semplice, aggravata, di gruppo o commessa su minori) solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del condannato eseguita da un collegio di esperti per un anno; 5) soppressa dal Parlamento la norma che prorogava da 2 a 6 mesi il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione degli stranieri extracomunitari in attesa di espulsione; 6) soppressa dal Parlamento la norma che autorizzava i Sindaci ad utilizzare volontari accreditati me senza armi per il controlo del territorio (c.d. ronde); 7) autorizzato il passaggio di ruolo entro quest’anno degli ufficiali dei CC che abbiano conseguito 3 anni di servizio a tempo determinato; 8) posticipato al 31 Dicembre 2009 il termine dal quale le compagnie telefoniche debbono conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta originate in reti di telefonia fissa e mobile. Nel seguente link uno schema completo ed il testo definitivo del D.L. convertito con le modifiche.
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ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI DI LATINA IN DATA 31.03.2009.
Viene indetta dall’Ordine degli Avvocati di Latina una nuova giornata di astensione dalle attività giudiziarie e contestuale riunione dell’assemblea degli iscritti per il 31 Marzo 2009. Ecco il relativo ordine del giorno.
PUBBLICO IMPIEGO: INIZIA LA “CURA” BRUNETTA.
Con la Legge 4 Marzo 2009, n. 15 viene data delega al Governo per l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e per l’efficienza e trasparenza delle pp.aa. La delega concede n. 9 mesi al Governo per l’emanazione di n. 1 o più decreti legislativi destinati a mettere mano alla normativa oggi contenuta nel D.Lgs.vo 30 Marzo 2001, n. 165 sul pubblico impiego. Altri n. 24 mesi vengono concessi all’Esecutivo per eventuali decreti correttivi ed integrativi. Le linee guida tracciate dalla legge-delega sono le seguenti: a) ridefinita la linea di confine tra legge e contrattazione collettiva, a tutto vantaggio della prima; b) nuove procedure di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; c) riforma dell’ARAN; c) valorizzazione (accesso alla dirigenza generale per concorso) e responsabilizzazione della dirigenza mediante incentivi (almeno il 30% della retribuzione complessiva dei dirigenti sarà legata ai risultati) e sanzioni (vi sarà la comminatoria di sanzioni disciplinari e decurtazione economica dello stipendio – con decadenza dal trattamento accessorio – per il dirigente che non avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri collaboratori); d) nuovo rapporto tra procedimento disciplinare a carico del pubblico impiegato e processo penale contro di esso, con la possibilità per il primo di non restare sospeso in attesa degli esiti del secondo; e) le sanzioni disciplinari a carico dei pubblici dipendenti si possono ora spingere sino al licenziamento nei casi di scarso rendimento o di presentazione di certificati medici non veritieri per giustificare le assenze a lavoro; f) previsione del licenziamento per giusta causa del medico che redige certificati medici compiacenti; g) previsione di sanzioni per dipendente pubblico che abbia determinato la condanna della p.a. al risarcimento del danno; apertura alle azioni collettive nei confronti delle pp.aa. e dei concessionari dei servizi pubblici nei casi di violazione degli standard qualitativi; h) assegnazione di nuovi compiti alla Corte dei Conti, che potrà effettuare controlli anche “concomitanti” su gestioni pubbliche statali.
CONVERTITO IL DECRETO AMBIENTE.
E’ stato convertito con Legge 27 Febbraio 2009, n. 13 il Decreto Legge 31 Dicembre 2008, n. 304, in materia di ambiente. Detta normativa contiene interessanti novità in tema di: a) transazione sul risarcimento del danno ambientale (art. 2); b) riduzione dell’utilizzo della carta nelle pp.aa. (art. 7-bis); c) nuova tariffa integrata ambientale (T.I.A.) per la gestione dei rifiuti urbani (art. 5); d) mercatini locali dell’usato (art. 7-sexies); e) tariffa per la depurazione solo in caso di effettività della stessa (art. 8-sexies).
NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI PIRATERIA.
Emanata la Legge 24 Febbraio 2009, n. 12, che ha convertito in legge il Decreto Legge 30 Dicembre 2008, n. 209. In particolare, l’art. 5 della stessa stabilisce che: 1) i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni internazionali e gli interventi militari ovvero in alto mare in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni sono puniti su richiesta del Ministro della Giustizia; 2) se i predetti reati sono commessi in danno delle Forze Armate, il Ministro della Giustizia dovrà sentire anche il Ministro della Difesa; 3) per i reati commessi dagli stranieri e per quelli comuni commessi dagli italiani durante le missioni è stabilita la competenza del Tribunale ordinario di Roma ; 4) idem per i reati di pirateria di cui agli artt. 1135 e 1136 cod. nav. e per quelli connessi ex art. 12 c.p.p.; 5) nel caso di arresto in flagranza o di fermo ovvero di interrogatorio di soggetto sottoposto a custodia cautelare per i reati di pirateria di cui agli artt. 1135 e 1136 cod. nav. è ammesso l’utilizzo di mezzi telematici od audiovisivi e l’arrestato o fermato possono essere ristretti sulla nava da guerra; 6) il giudica può disporre l’affidamento in custodia all’armatore o all’esercente o al proprietario della nave o dell’aereomobile catturati con atti di pirateria.
EMANATO IL DECRETO LEGGE “ANTI-VIOLENZE”.
E’ uscito il Decreto Legge 23 Febbraio 2009, n. 11, contenente misure di contrasto ai reati di stupro e di “stalking”. Il nuovo decreto in questione principalmente modifica gli artt. 576 c.p., gli artt. 275, 380, 392, 398 e 498 c.p.p. nonché l’art. 342-ter c.c. ed, altresì, aggiunge il nuovo art. 612-bis c.p. e gli artt. 282-ter e 282-quater c.p.p. Di tal guisa, dispone: a) che debba essere comminata la pena dell’ergastolo all’autore dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minori (art. 609-quater c.p.), di stupro di gruppo (art. 609-octies c.p.) e di “stalking” (art. 612-bis c.p.), in caso di morte della vittima (art. 1 D.L. n. 11/09); b) che, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza, debba scattare automaticamente la custodia cutelare in carcere nei confronti di chi sia indagato dei reati di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), di pornografia in danno di minori (art. 600-ter c.p.), di turismo sessuale per lo sfruttamento di minori (art. 600-quinquies c.p.) , violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di stupri di gruppo (art. 609-octies c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 600-quater c.p.) (art. 2 D.L. cit.); c) che debba procedersi ad arresto immediato dell’autore in flagranze dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e dello stupro di gruppo (art. 609-octies c.p.) (art. 2 D.L. cit.); d) che i condannati per i reati di violenza sessuale, di induzione e sfruttamento della prostituzione, di atti sessuali su minori, e di pedopornografia, qualora si rifiutino di collaborare con la giustizia, non possano fruire del beneficio del lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative (esclusa la liberazione anticipata) (art. 3 D.L. cit.); e) che ulteriori limitazioni di detti benefici colpiscano chi è condannato per distrubuzione, divulgazione di immagini o fotomontaggi pornografici di minori o di informazioni utilizzabili ai fini del loro adescamento, qualora questi non dimostri la propria estraneità ad organizzazioni di tipo crimenale (art. 3 D.L. cit.); f) che la vittima del reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di stupro di gruppo (art. 609-octies c.p.), di abuso sessuale su minorenne (art. 600-quater c.p.) possa accedere al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga al limite generale di reddito fissato dalla legge (art. 4 D.L. cit.); g) che il questore, nel caso in cui sia necessario eseguire accertamenti supplementari sull’identità dello straniero extracomunitario trattenuto presso un centro di identificazione ex D.Lgs.vo n. 286/98 ovvero nell’ipotesi in cui lo stesso non collabori alle procedure di rimpatrio perché si rifiuta di fornire le proprie generalità o vi siano ritardi nell’invio della documentazione necessaria da parte del Paese di origine, possa chiedere al Giudice di Pace della convalida della predetta misura del trattenimento la proroga della stessa fino ad un periodo massimo di n. 6 mesi (art. 5 D.L. cit.); h) che si antipino di un mese le nuove assunzioni previste dal D.L. n. 112/08 di forze dell’ordine e si stanzino altri 100 milioni per l’assunzione altre n. 2.500 unità di personale nell’organico della polizia (art. 6 D.L. cit.); i) che i Sindaci possano avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati per segnalare alle autorità competenti fatti pericolosi per la sicurezza urbana e situazioni di disagio sociale (art. 6 D.L. cit.); l) che i Comuni possano installare sistemi di video-sorveglianza anche all’interno di luoghi pubblici e di spazi aperti al pubblico, purché le relative immagini siano conservate per non più di n. 7 giorni dal momento della registrazione, salvi i maggiori termini di conservazione previsti a tutela delle indagini di p.g. e della sua attività di repressione dei reati (art. 6 D.L. cit.); m) che venga punita con la pena edittale da n. 6 mesi a n. 4 anni l’autore del reato di “stalking” (c.d. “atti persecutori” ex art. 612-bis c.p.) (art. 7 D.L. cit.); n) che venga sottoposto ad “ammonimento” da parte del Questore l’autore del reato in questione, se non ancora querelato, con possibilità per detta autorità di adottare provvedimenti preventivi quali, ad esempio, il sequestro di armi e munizioni (art. 8 D.L. cit.); o) che l’indagato per il reato in questione possa essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o da persone ad essa legate affettivamente ovvero di mantenersi ad una determinata distanza da essi o dalla vittima o da persone ad essa legate affettivamente (art. 9 D.L. cit.); p) che, su richiesta della vittima del reato di stalking ovvero dell’indiziato del reato medesimo, il Giudice proceda all’incidente probatorio per l’acquisizione della deposizione di un minore sino a 16 anni di età o di un maggiorenne che siano vittima o testimone di detta fattispecie criminosa (art. 9 D.L. cit.); q) che il giudice civile possa ora disporre gli ordini di protezione di cui all’art. 342-ter c.c. per una durata maggiore di quella precedentemente stabilita, che va da n. 6 mesi a n. 1 anno (art. 10 D.L. cit.); r) che le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che vengano a conoscenza di condotte illecite di stalking forniscano alla vittima tutte le informazioni riguardanti centri antiviolenza cui essa può rivolgersi (art. 11 D.L. cit.); s) che venga istituito un apposito numero verde, attivo 24 ore su 24, su base nazionale, per l’assistenza psicologica e giuridica delle vittime del reato di stalking (art. 12 D.L. cit.).
NUOVA ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI DI LATINA IL 06.03.2009.
Sempre per i motivi di cui alla precedente notizia, l’Ordine degli Avvocati di Latina, con comunicazione del 23 Febbraio 2009, ha indetto per il giorno 6 Marzo 2009 una nuova giornata di astensione dalle attività giudiziarie.
CONVERTITO IL DECRETO LEGGE “TAGLIA-LEGGI”.
E’ stato convertito, con legge 18 Febbraio 2009, n. 9 il D.L. 22 Dicembre 2008, n. 200, contenente misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Per conoscere le novità della conversione cliccare sul seguente link.
PROCLAMATA L’ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI DI LATINA IL 20.01.2009.
Attese le notevoli disfunzioni e carenze presenti in seno al Tribunale di Latina, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Latina, l’Avv. Giovanni Malinconico, con comunicazione del 9 Gennaio 2009, ha indetto per il giorno 20 Gennaio 2009 una giornata di astensione dalle attività giudiziarie.
CONVERTITO IL DECRETO LEGGE SULL’EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA
E’ stato convertito, con legge 30 Dicembre 2008 n. 210, il decreto legge 6 Novembre 2008 n. 172, contenente misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale. Significativa questa normativa soprattutto per l’Avvocato penalista, in quanto all’art. 6 viene introdotta una disciplina sanzionatoria penale apposita per la Regione Campania.