Emanato il D.Lgs.vo 9 Gennaio 2008, n. 17, con il quale si da attuazione alla direttiva europea n. 2005/71/Ce, sulla permanenza in Italia di cittadini stranieri a fini di ricerca scientifica. Detto decreto modifica l’art. 27 della legge stranieri (D.Lgs.vo n. 286/98) ed introduce in essa il nuovo art. 27-ter. Viene così introdotta una nuova tipologia di visto di ingresso e di permesso di soggiorno per lo svolgimento di attività di ricerca. Essi possono essere ottenuti da stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che dà accesso a programmi di dottorato. La procedura per l’ottenimento del visto, prima, e del permesso, poi, è semplice: 1) l’ente di ricerca deve stipulare con lo straniero una convenzione di accoglienza con riferimento ad un programma di ricerca; 2) deve chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il nullaosta all’ingresso. Il permesso di soggiorno sarà di durata pari a quella del programma di ricerca – anche superiore a tre mesi – e sarà prorogabile. Al ricercatore, infine, è consentito il ricongiungimento familiare, con il rilascio ai parenti di una durata pari a quello del ricercatore.
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NUOVE NORME IN TEMA DI TERRORISMO E DI ESPULSIONE DEGLI STRANIERI
Emanato il D.L. 29 Dicembre 2007, n. 249. Esso, principalmente, modifica l’ art. 3 del D.L. n. 144/2005 e gli artt. 13, 13bis e 14 del D.Lgs.vo n. 286/98. La novità fondamentale è che la competenza per la convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri passa al Tribunale in composizione monocratica (n.b. detto Decreto non è stato convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione).
E’ USCITA LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA
Emanata la nuova legge finanziaria 2008. Trattasi della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, che porta ad una manovra finanziaria di 14,8 miliardi di Euro per le casse dello Stato. Consiste in 1150 commi, che – a detta degli esperti – non introducono grosse novità. In ogni caso, sinteticamente, i punti più importanti introdotti sono i seguenti: 1) l’aliquota IRAP passa dal 4,25% al 3,9%; 2) l’IRES è ridotta in base agli utili reinvestiti in azienda; 3) addio ai libri contabili, all’IVA, all’IRAP ed imposta sostituva IRPEF al 20% al netto dei costi sostenuti (c.d. ‘forfettone’) per i contribuenti minimi, aventi ricavi o compensi annui non superiori a 30.000 Euro; 4) l’aliquota della imposta sulle società di capitale passa dal 33% al 27,5%; 5) previste agevolazioni per la creazione di nuove imprese femminili; 6) i liberi professionisti che decidano di unirsi in numero non inferiore a 4 e non superiore a 10 per formare uno studio associato otterranno un credito d’imposta per le spese relative al processo di aggregazione; 7) le spese complessive in ricerca che le imprese possono portare in deduzione passano da 15 a 50 milioni di Euro, mentre il credito d’imposta per gli investimenti finalizzati alla ricerca ed alla collaborazione con le Università è innalzato dal 15% al 40%; 8) esenzione totale dagli oneri sociali per le nuove imprese ‘hi-tech’ per un periodo di otto anni dalla loro creazione; 9) i datori di lavoro che impiegheranno a tempo indeterminato giovani sarà concesso dal 2008 al 2010 un credito d’imposta pari a 333 Euro al mese per ciascun lavoratore (416, se si tratta di lavoratrici donne); 10) sconto da Euro 42 ad Euro 17,5 per il bollo sugli atti, domande e denunzie presentati dalle imprese individuali all’ufficio del registro per via telematica; 11) parte delle maggiori entrate del 2008 sarà destinata, già dal prossimo anno, alla riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti con reddito più basso; 12) aumenta del 10% il massimo detraibile per i mutui sulla prima casa; 13) niente più canone RAI per gli ultrasettantacinquenni con un reddito mensile sotto ai 516 Euro; 14) sarà l’Agenzia delle Entrate, non più l’INPS, a calcolare l’indicatore di situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee), che consente di ottenere l’accesso alle prestazioni sociali, come gli sconti sulla tassa dei rifiuti, quelli per le mense scolastiche o per gli asili nido; 15) introdotto l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi anche il codice fiscale dei familiari a carico; 16) confermato che il 5 per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche sarà destinato, su scelta del contribuente, a sostenere le varie associazioni con scopo di utilità sociale (ed il finanziamento passerà da 250 milioni a 400 milioni di Euro); 17) stabilizzazione dei precari della P.A. soltanto attraverso i concorsi, nei quali i co.co.co. avranno punteggi più alti; 18) copertura contributiva degli intervalli non lavorati tra un rapporto precario ed un altro; 19) finanziamento mensile per 6 mesi di 400 Euro per favorire lo stage di 30.000 neolaureati al sud ed alle imprese che li assumono verrà assegnato un bonus di 3.000 Euro; 20) 700 milioni di Euro per migliorare l’indennità di disoccupazione per tutti i lavoratori, in particolare per i giovani; 21) se con più rapporti a tempo determinato si sono superati i 36 mesi, ogni successivo contratto dovrà essere stipulato presso la DPL, in caso contrario il contratto si intenderà a tempo indeterminato; 22) estesa agli orfani o al coniuge superstite di chi è morto sul lavoro il beneficio del collocamento obbligatorio previsto per le vittime del terrorismo; 23) anche per il 2008 viene abolito il ticket sanitario di 10 Euro sulle visite specialistiche e sulla diagnostica; 24) sostegno economico di 150 Euro per ciascun componente del nucleo familiare per i cittadini la cui imposta netta IRPEF nel 2006 è stata pari a zero; 25) sconti fiscali per la pratica sportiva dei ragazzi; 26) investimento di 665 milioni di Euro per i pendolari e la realizzazione di 1.000 nuovi treni, 280 milioni di Euro saranno impiegati per l’acquisto di nuovi autobus o per il miglioramento delle metro; 27) gli abbonati a servizi di trasporto pendolare potranno detrarre dalle tasse il costo degli abbonamenti nella misura del 19% della spesa; 28) detrazione fino a 303 Euro l’anno per i proprietari con reddito fino a 50.000 Euro; 29) detrazione IRPEF di 300 Euro l’anno per gli inquilini con redditi fino a circa 15.500 (la detrazione è di 150 Euro se il reddito e pari a circa 31.000 Euro ed è triplicata se si tratta di giovani inquilini tra i 20 ed i 30 anni); 30) identiche somme verranno corrisposte agli affittuari con redditi così bassi da non essere tenuti a pagare l’IRPEF; 31) 150 milioni di Euro vanno al sostegno delle famiglie contro il caro scuola; 32) stanziati 1.650 milioni di Euro per l’Università per il triennio 2008-2010; 33) destinati 120 milioni di Euro per il medesimo triennio al fondo ordinario dell’Università per gli assegni di ricerca; 34) gli insegnanti, anche non di ruolo con incarico annuale, avranno diritto ad una detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’aggiornamento e la formazione; 35) taglio del 10% dei rimborsi ai partiti politici, con esso si finanzierà la messa in sicurezza degli edifici scolastici; 36) il prossimo Governo avrà massimo 12 ministri e non più di 60 sottosegretari; 37) ridotte le comunità montane (80 in meno); 38) ridotto il numero dei consiglieri nei consigli comunali e provinciali; 39) diminuite le indennità ed i gettoni di presenza all’interno dei consigli comunali e provinciali; 40) stop a viaggi e missioni facili per i consiglieri comunali, provinciali e regionali: l’indennità di missione viene sostituita con un rimborso forfettario; 41) bloccato per 5 anni l’adeguamento automatico delle indennità dei parlamentari; 42) riduzione del 20% dei compensi per i Commissari Straordinari del Governo; 43) tetto massimo di 274 mila Euro annui per gli stipendi dei manager pubblici; 44) riduzione dei componenti dei C.d’A. delle società pubbliche ed eliminazione dei gettoni di presenza per essi e per tutti gli altri componenti degli altri organi sociali (eccezion fatta per le società quotate in borsa); 45) soppressi numerosi uffici di primo e secondo grado dei tribunali militari, con spostamento dei magistrati nella giustizia ordinaria; 46) soppressi gli oltre 400 enti per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti; 47) introdotta l’azione collettiva risarcitoria per i consumatori (c.d. ‘class action’); 48) istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole l’Osservatorio per contrastare i rincari dei generi di prima necessità.
NOVITA’ IN TEMA DI ASSEGNI
Con il D.Lgs.vo 21 Novembre 2007, n. 231, in tema di antiriciclaggio, importanti novità in tema di assegni bancari e circolari, denaro contante e titoli al portatore. In particolare: A) il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi sarà vietato per importo complessivamente pari o superiore a €. 5.000: il trasferimento potrà essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.; B) le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola ‘NON TRASFERIBILE’. I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile 2008, avendo cura di rispettare all’atto dell’emissione le seguenti regole: 1) l’apposizione della clausola ‘NON TRASFERIBILE’ sugli assegni bancari e circolari diverrà obbligatoria per importi pari o superiori a €. 5.000; 2) gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario; 3) il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza, cioé, la clausola di non trasferibilità); 4) per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal correntista, a titolo di imposta di bollo, la somma di €. 1,50; 5) i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di coloro che li abbiano presentati all’incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta; 6) le banche saranno tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia; 7) ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; 8) è dunque importante, per la regolarità dell’assegno, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all’atto dell’apposizione della girata su un assegno bancario o circolare richiesto o rilasciato in forma libera, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione; 9) gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali ‘a me stesso’, ‘a me medesimo’ o simili in luogo del nome del traente) potranno essere girati unicamente ad una banca per l’incasso e non potranno pertanto circolare; 10) le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale, i vaglia postali e cambiari; C) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere inferiore a €. 5.000. I libretti con saldo pari o superiore a €. 5.000 esistenti al 30.04.2008 dovranno essere estinti ovvero il saldo dovrà essere ridotto entro il suddetto limite entro il 30 giugno 2009. In caso di trasferimento di libretto al portatore di qualsiasi importo, il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni alla Banca emittente i dati identificati del cessionario e la data di trasferimento.
NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI RIFUGIATI
Emanato il D.Lgs.vo 19 Novembre 2007, n. 251, in tema di protezione internazionale dei rifugiati e simili. Il Decreto finalmente crea una procedura unitaria in materia e: a) stabilisce che chi intende ottenere il riconoscimento del proprio status di rifugiato o di avente diritto alla protezione sussidiaria deve presentare apposita domanda di protezione internazionale; b) stabilisce che a sostegno della detta domanda devono essere allegati fatti che portino a considerare persecuzioni o danni gravi ovvero minacce di essi; c) stabilisce che le persecuzioni o i danni gravi o le minacce di essi devono essere attuati da uno Stato o da partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o altri soggetti particolari; d) stabilisce che la protezione internazionale è fornita dallo Stato italiano o da partiti od organizzazioni che controllano lo Stato italiano; e) stabilisce che la protezione consiste nell’adozione di adeguate misure atte ad impedire azioni persecutorie o danni gravi, anche penali; f) stabilisce che è “rifugiato” colui che subisce degli atti di persecuzione gravi, che sono frutto di diverse misure, tra cui le violazioni dei diritti umani, quali: atti di violenza fisica e/o psichica; provvedimenti autoritativi adottati o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie sproporzionate o discriminatorie,…ecc… (v. art. 7, comma 2°, lett. a) – e); atti di persecuzione comunque tutti riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale di appartenenza, opinione politica; g) stabilisce che lo straniero o apolide può vedersi riconosciuto lo status di rifugiato sulla base di quanto al punto f) ovvero può vederselo negato oppure detto status può essere escluso, revocato oppure ancora può cessare (v. artt. 9-10-11-12-13); h) stabilisce che per vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria l’interessato deve allegare danni gravi, consistenti nella sua condanna a morte, nella sua tortura o trattamento inumano o degradante ovvero nella minaccia grave alla sua vita od alla sua persona; i) stabilisce che lo straniero o apolide può vedersi riconosciuto lo status di protezione sussidiaria sulla base di quanto al punto h) ovvero può vederselo negato oppure detto status può essere escluso, revocato oppure ancora può cessare (v. artt. 15-16-18); l) stabilisce che chi ottiene la protezione internazionale (=status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria) ottiene: 1) protezione dall’espulsione (viene, cioé, espulso dall’Italia solo se è un pericolo per lo Stato, per l’ordine e la sicurezza pubblica, con condanna per un reato per cui è prevista la pena della reclusione per minimo 4 anni); 2) mantenimento del suo nucleo familiare (in termini di ricongiungimento ed unità dello stesso); 3) permesso di soggiorno quinquennale, se rifugiato, triennale, se protetto sussidiariamente; 4) documento di viaggio di validità quinquennale; 5) parità con i cittadini italiani in materia di accesso all’occupazione pubblica, privata, subordinata ed autonoma; 6) parità con i cittadini italiani in materia di accesso all’istruzione, se minorenni; 7) se maggiorenni, parità con gli stranieri regolarmente soggiornanti nell’accesso all’istruzione, aggiornamento e perfezionamento professionale; 8) parità con i cittadini italiani in materia di assistenza sanitaria e sociale; 9) apertura della tutela, se minore non accompagnato ed affidamento ad un familiare, se presente in Italia ovvero ad una famiglia italiana richiedente ai sensi della legge sulle adozioni n. 184/83; 10) libertà di circolazione sul territorio italiano; 11) diritto all’assistenza in caso di rimpatrio volontario.
CONSULTA: POSSIBILE L’ASCOLTO FORTUITO DEI PARLAMENTARI
Con la sentenza 19-23 Novembre 2007, n. 390 la Corte Costituzionale è intervenuta sull’art. 6 della L. 20/06/2003, n. 140. In sostanza, la Consulta ha stabilito che l’autorità giudiziaria, in caso di intercettazioni di conversazioni alle quali abbia preso parte casualmente un parlamentare, sempre se queste debbano essere utilizzate penalmente nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare stesso, non deve effettuare la richiesta di autorizzazione successiva alla Camera di appartenenza per tale impiego. Altresì, essa non deve distruggere la documentazioni di dette intercettazioni.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULL’INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATO
Emanato il D.Lgs.vo 9 Novembre 2007, n. 204. Con tale provvedimento si è inteso agevolare chi subisce un reato all’interno dell’U.E., se da esso nasce per lui il titolo ad una qualsiasi forma di indennizzo prevista nello Stato dell’accaduto. In particolare, con detta normativa si è stabilito che se il richiedente l’indennizzo risiede stabilmente in Italia, egli potrà avere tutta l’assistenza necessaria dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello del luogo in cui risiede. Detta autorità avrà anche compiti di collegamento tra il richiedente l’indennizzo e l’autorità di decisione sull’indennizzo dello Stato membro. Regolamentata anche l’eventuale richiesta da parte del residente in altro Stato membro dell’U.E. indirizzata all’autorità di decisione sull’elargizione italiana.
NUOVO INTERVENTO SUL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’
Emanato il D.Lgs.vo 6 Novembre 2007, n. 196 (entra in vigore il 10/11/2007). Esso introduce rilevati novità nel D.Lgs.vo n. 198/2006 (c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”). In particolare, introduce in esso un nuovo Titolo II (“Parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura”), i nuovi Capo I, II e III (“Nozioni di discriminazione e divieto di discriminazione.”; “Tutela giudiziaria dei diritti in materia di accesso a beni e servizi e loro fornitura.” ; “Promozione della parità di trattamento.”) e, dunque, i nuovi artt. da 55-bis a 55-decies. Il provvedimento da attuazione alla direttiva comunitaria 2004/113/CE, concernente il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Esso pone il divieto di discriminazioni in questo campo, prevedendo una specifica azione giurisdizionale civile a tutela dei soggetti discriminati, nonché l’istituzione di un ufficio per la promozione della parità di trattamento nella materia in questione. Infine, prevede un reato contravvenzionale per la mancata attuazione dei provvedimenti assunti dall’A.G. per garantire pari accesso a beni e servizi.
RAFFICA DI DECRETI SU VARIE MATERIE
Il 6 Novembre è anche la data di tutta una serie di decreti legislativi concernenti varie materie. Eccone un elenco sintetico: a) D.Lgs.vo n. 191/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e che punisce con sanzioni penali ed amministrative alcune condotte illecite relative ad attività (raccolta, conservazione, ecc.) sui tessuti e sulle cellule umane destinate ad applicazioni sull’uomo; b) D.Lgs.vo n. 192/2007 (entra in vigore il 9/12/2007), che disciplina procedure, modalità ed effetti delle ispezioni a terra degli aeromobili immatricolati in paesi terzi, di determinate dimensioni, utilizzate da vettori esteri, che atterrano in un aeroporto italiano; c) D.Lgs.vo n. 193/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che, oltre a prevedere sanzioni amministrative, prevede norme sulla macellazione d’urgenza e detta disposizioni penali in materia di alimenti ed, in particolare, punisce alcune condotte relative alla produzione, preparazione, messa in commercio, ecc. di carni e di molluschi; d) D.Lgs.vo n. 194/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettrodomestiche e prescrive la conformità delle stesse ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica, nonché sanziona come illeciti amministrativi la messa in commercio o la installazione di impianti fissi senza i requisiti di protezione o privi di marcatura o conformità CE; e) D.Lgs.vo n. 195/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che detta disposizioni per garantire agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regolare di informazioni sugli emittenti di valori mobiliari; f) D.Lgs.vo n. 197/2007 (entra in vigore il 24/11/2007), che prescrive sanzioni amministrative (irrogate dall’ENAC) per le violazioni relative alle modalità di assicurazione cui sono tenuti i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili, prescritte nel Regolamento CE n. 785/2004 del 21 Aprile 2004; g) D.Lgs.vo n. 200/2007, che stabilisce alcuni illeciti amministrativi in materia di sperimentazioni cliniche dei medicinali e le relative sanzioni, che sono irrogate dal Ministero della Salute; h) D.Lgs.vo n. 201/2007, che prevede come illeciti amministrativi la messa in commercio o in servizio di prodotti che consumano energia senza la marcatura o la conformità CE o con le stesse contraffatte, con possibilità di sanzioni di egual natura irrogate dal Ministero dello Sviluppo Economico; i) D.Lgs.vo n. 202/2007, che disciplina i reati di inquinamento doloso, di inquinamento colposo e le pene accessorie, abrogando alcune fattispecie incriminatrici previste dalla L. n. 979/1982; l) D.Lgs.vo n. 203/2007, che modifica l’art. 1174 del Codice della Navigazione, introducendo l’ipotesi di un illecito amministrativo per l’inosservanza di disposizioni o provvedimenti per la sicurezza marittima, sanzionato pecuniariamente; m) D.Lgs.vo n. 205/2007, che sanziona penalmente ed amministrativamente la combustione di materiali e sostanze senza l’osservanza delle relative prescrizioni, nonché l’immissione nel mercato di combustibile per uso marittimo con composizione diversa da quella prescritta.
NUOVO INTERVENTO SUL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Emanato il D.Lgs.vo 6 Novembre 2007, n. 198. Esso interviene a modificare alcuni articoli del D.Lgs.vo n. 209/2005, noto come “Codice delle Assicurazioni”. Le principali novità sono le seguenti: 1) ridefinito il concetto di “Stato di ubicazione del rischio” (art. 1, lettera fff), Cod. Ass.). In particolare, è tale anche lo Stato membro dell’U.E., in cui si è verificato il sinistro, qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo; 2) previsto l’obbligo per l’Ufficio Centrale Italiano (garante in Italia della circolazione dei veicoli esteri) di comunicare agli aventi diritto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, un’offerta motivata, ovvero di indicare i motivi per cui non ritenga di formulare l’offerta stessa, pena la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 ad €. 6.000,00; 3) fissati nuovi massimali minimi obbligatori per legge, pari a 5 milioni di euro per sinistro nel caso di danni alle persone e pari ad 1 milione di euro per sinistro nel caso di danni a cose (n.b. i contratti assicurativi dovranno essere adeguati dall’11 Giugno 2012 ed entro l’11 Dicembre 2009 gli importi minimi di copertura dovranno essere adeguati ad almeno la metà dei massimali suddetti); 4) previsto il diritto per i contraenti ad esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore; 5) previsto, altresì, il diritto del danneggiato da un sinistro stradale di chiedere ed ottenere dal Centro di Informazioni ex art. 154 Cod. Ass. le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro; 6) prevista l’aggiunta della parola “motivata” all’offerta che l’assicuratore è tenuto a formulare al danneggiato nei tempi e nei modi previsti dall’art. 148, I e II comma, Cod. Ass. (n.b. eguale aggettivo non è però stato introdotto nel caso di procedura ex art. 149 Cod. Ass., di risarcimento diretto dell’assicurazione del danneggiato); 7) aggiunte altre due ipotesi di intervento del F.G.V.S., oltre le quattro già previste, ovvero che a) il danno sia cagionato da un veicolo estero che transiti sul territorio dello Stato e risulti privo di assicurazione e b) che il sinistro sia stato provocato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo; 8) sempre nell’ipotesi di intervento del F.G.V.S., quando il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è previsto non più solo il pagamento dei danni alla persona, ma anche quello dei danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di €. 500,00, per la parte eccedente (n.b. non sono più previsti limiti, invece, per il risarcimento del danno a cose, laddove il sinistro sia stato provocato da veicolo non coperto da assicurazione); 9) previsto, infine, il litisconsorzio necessario (F.G.V.S. e responsabile del danno) nei due nuovi casi di intervento del F.G.V.S.