Pubblicato il nuovo D.M. 8 Marzo 2018, n. 37. Esso provvede a modificare il vecchio D.M. 10 Marzo 2014, n. 55, sui parametri per la determinazione dei compensi degli Avvocati. Ecco in sintesi le principali novità.
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NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI PROCEDIBILITA’ A QUERELA
E’ uscito il Decreto Legislativo 10 Aprile 2018, n. 36. In attuazione alla riforma Orlando, con esso vengono apportate modifiche ad alcuni articoli del codice penale ed alle relative fattispecie criminose, in ordine alla loro procedibilità. In particolare, viene estesa la procedibilità a querela in alcune ipotesi criminose, quali, ad esempio la minaccia (612 c.p.) e la truffa (art. 640 c.p.). Ecco uno schema che fornisce una sintesi delle novità.
INTRODOTTO IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI CODICE
Emanato il Decreto Legislativo 1° Marzo 2018, n. 21. In vigore da oggi il principio della ‘riserva di codice’ nella materia penale, che ha lo scopo di migliorare la conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, conseguentemente, di assicurare la effettività della funzione rieducativa della pena, attuato mediante l’abrogazione ed il coevo l’inserimento all’interno del Codice penale di tutte quelle fattispecie criminose previste da disposizioni di legge che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilievo costituzionale. Mediante tale intervento legislativo, quindi, si intende limitare la proliferazione legislativa penale, rimettendo al centro del sistema normativo il Codice penale. In particolare, sono trasposte in esso: il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione; le norme sanzionatorie stabilite per la violazione di misure previste nel codice civile a tutela delle – donne e dei bambini vittime di violenza familiare; le norme sanzionatorie per il mancato pagamento dell’assegno di divorzio e delle somme stabilite in sede di separazione dei coniugi; il delitto in materia di doping; le disposizioni che puniscono l’interruzione di gravidanza non consensuale, dolosa, colposa e preterintenzionale; le disposizioni in materia di tratta delle persone contenute nel codice della navigazione, che prevedono un aggravamento di pena per il comandante della nave e la sanzione penale per il componente dell’equipaggio della nave a tale scopo utilizzata; le norme speciali che combattono il traffico di organi umani; la disciplina relativa alla discriminazione razziale etnica nazionale e religiosa; il delitto di traffico illecito di rifiuti; il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione; il delitto di trasferimento fraudolento di valori (c.d. intestazione fittizia dei beni); le circostanze aggravanti dei delitti commessi avvalendosi delle modalità mafiose ovvero di delitti con finalità di terrorismo; le attenuanti collegate alla dissociazione; l’aggravante del reato transazionale che opera tutte le volte in cui un certo reato, punito con la pena superiore a 4 anni di reclusione, sia caratterizzato dal contributo offerto nella fase di organizzazione o nella sua esecuzione da un gruppo criminale operante in più Paesi. Di seguito lo schema delle innovazioni apportate dalla normativa in questione.
NOVITA’ IN TEMA DI IMPUGNAZIONI PENALI
E’ uscito in G.U. del 19/02/2018 il D.Lgs.vo 6 Febbraio 2018, n. 11, recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 23 Giugno 2017, n. 103 (c.d. ‘Riforma Orlando’). Per uno schema sulle novità introdotte cliccare qui. Per le norme modificate qui.
NUOVA LEGGE SUL FINE VITA
Pubblicata in G.U. la L. 22/12/2017, n. 219, in materia di consenso informato e di D.A.T. La nuova legge si occupa: 1) dei diritti fondamentali del malato; 2) dei principali obblighi dei sanitari nei confronti del malato; 3) della terapia del dolore; 4) del c.d. ‘fine vita'; 5) dei diritti del minore e dell’incapace se e quando malati; 6) delle c.d. ‘Disposizioni Anticipate di Trattamento’ (D.A.T.). Ecco una breve sintesi della normativa in questione.
PUBBLICATO IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018
E’ uscita la Legge 4 Dicembre 2017, n. 172, di conversione del Decreto Legge 16 Ottobre 2017, contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria. Trattasi del c.d. ‘collegato’ alla Legge di bilancio 2018, contenente novità in tema di: 1) rottamazione delle cartelle esattoriali (art. 1); 2) split payment (art. 3); 3) equo compenso degli Avvocati rispetto ai clienti c.d. ‘forti’ (art. 19-quaterdecies); 4) fatturazione utenze (art. 19-quinquiesdecies); 5) stalking e condotte riparatorie (art. 1 della Legge di conversione). Per uno specchietto con le principali novità cliccare sul link.
NOVITA’ PER GLI AVVOCATI DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA
Emanata la Legge 4 Agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“. In essa varie novità. Soprattutto in materia di telefonia, pensioni complementari, R.C. auto, costi delle chiamate ai servizi di assistenza, notifiche di atti giudiziari e delle multe, farmacie, Odontoiatri, Notai, pagamenti via Internet per i trasporti, Uber ed altro. Novità particolari anche per gli Avvocati. Per uno specchietto esemplificativo cliccare sul seguente link.
RIFORMA GIUDICI ONORARI: LE NUOVE COMPETENZE DEI GDP
E’ in Gazzetta il nuovo Decreto Legislativo 13 Luglio 2017, n. 116, in materia di riforma organica della magistratura onoraria e contenente anche altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Di particolare interesse e rilievo gli artt. 27 e 28 che modificano dal 2021 (o anche dal 2025, in alcuni casi) le competenze civili dei giudici di pace. In particolare, il decreto (art. 27) assegna ai giudici di pace delle nuove competenze, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore. Si tratta delle cause aventi il seguente oggetto: – beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro; – pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a 50.000 euro; – risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 50.000 euro; – condominio; – pignoramenti mobiliari; – usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a 30.000 euro; – riordinamento della proprietà rurale di valore non superiore a 30.000 euro; – accessione (valore non superiore a 30.000 euro); – superficie (valore non superiore a 30.000 euro); – materie di cui al libro III (Della proprietà), titolo II (Della proprietà), capo II (Della proprietà fondiaria), sezioni VI (delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi) e VII (Delle luci e delle vedute), del codice civile, salve alcune eccezioni; – stillicidio e acque; – occupazione e invenzione; – specificazione, unione e commistione; – enfiteusi; – esercizio delle servitù prediali; – impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 c.c.; – diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa; – espropriazione forzata di cose mobili. In tema si veda anche il presente specchietto.
VARATA LA RIFORMA PENALE ORLANDO
La riforma penale del Ministro della Giustizia Orlando dal 23 Giugno 2017 è legge. La sua entrata in vigore è prevista per il 3 Agosto 2017. Le sue principali novità sono: 1) nuovo regime della prescrizione del reato (158-161 c.p.); 2) introduzione dell’istituto della estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie (162-ter c.p.); 3) inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio (416-ter, 624-bis, 625, 628 e 629 c.p.); 4) sanzioni pecuniarie più gravi per i casi di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo in caso di gravi situazioni locali (48 c.p.p.); 5) nuove norme in tema di definizione del procedimento per incapacità dell’imputato (71 e 72-bis c.p.p.); 6) nuove informazioni alla p.o. sul procedimento penale (90-bis c.p.p.); 7) nuove norme in tema di facoltà del p.m. di spostare il colloquio fra difensore ed imputato in stato di custodia cautelare (104 c.p.p.); 8) novità in tema di correzione degli errori materiali nella sentenza di patteggiamento (130 c.p.p.); 9) necessità dell’assenso del difensore di ufficio in caso di elezione di domicilio preso lo stesso (162 c.p.p.); 10) rito camerale partecipato per il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti cautelari reali (325 c.p.p.); 11) nuova possibilità per la p.o. di chiedere, passati 6 mesi, informazioni sullo stato del procedimento penale che la interessa (335 c.p.p.); 12) novità in tema di ripristino della procedibilità dell’azione penale in caso di incapacità dell’imputato venuta meno o erroneamente dichiarata (343 c.p.p.); 13) novità in tema di accertamenti tecnici irripetibili e di richiesta di incidente probatorio (360 c.p.p.); 14) nuovo obbligo del p.m. di prendere posizione rispetto alla notizia di reato in tempi brevi, con decisione entro 3 mesi, se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale (407 c.p.p.); 15) cambiati i termini per l’opposizione alla richiesta di archiviazione (408 c.p.p.); 16) novità anche in tema di procedimento di archiviazione (409 c.p.p.); 17) nuova disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione (410-bis c.p.p.); 18) novità anche in caso di avocazione in caso di inerzia del p.m. dopo le indagini preliminari (412 c.p.p.); 19) nuova impugnazione della sentenza di n.l.p., ora appellabile (428 c.p.p.); 20) nuove norme in tema di rito abbreviato (438 e 442 c.p.p.); 21) novità in materia di correzione ed impugnazione delle sentenze di patteggiamento (448 c.p.p.); 22) novità in tema di richiesta di abbreviato nel giudizio direttissimo (452 c.p.p.); 23) novità in tema di richiesta di abbreviato nel giudizio immediato (458 c.p.p.); 24) nuovo ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (459 c.p.p.); 25) novità in tema di richiesta di abbreviato in caso di procedimento per opposizione a decreto penale di condanna (464 c.p.p.); 26) nuove regole sulla redazione della sentenza penale e sui suoi contenuti (546 c.p.p.); 27) novità in tema di soggetti abilitati ad impugnare e di contenuti della impugnazione (571 e 581); 28) nuovo concordato sui motivi di appello (599-bis c.p.p.); 29) novità in tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale in caso di appello del p.m. (603 c.p.p.); 30) motivi ridotti per il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello di proscioglimento (608 c.p.p.); 31) possibilità per la Cassazione di dichiarare la inammissibilità del ricorso in alcuni casi ‘senza formalità di procedura’ (610 c.p.p.); 32) adesso il ricorso per Cassazione può essere presentato solo per il tramite di un Avvocato cassazionista (613 c.p.p.); 33) aumentata la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammssibilità del ricorso (616 c.p.p.; 34) nuova possibilità di investitura delle SS.UU. e di loro pronuncia (618 c.p.p.); 35) nuova ipotsi di annullamento senza rinvio della Cassazione (620 c.p.p.); 36) novità in tema di correzione degli errori materiali e di fatto da parte della Cassazione (625-bis c.p.p.); 37) novità in tema di rescissione del giudicato (629-bis c.p.p.). Altre novità riguardano la partecipazione a distanza dell’imputato al dibattimento. La nuova legge, infine, contiene anche delle deleghe al Governo per la modifica del codice penale (procedibilità di alcuni reati, misure di sicurezza, casellario giudiziale), del codice di procedura penale (intercettazioni ed impugnazioni), dell’ordinamento penitenziario (decisioni del magistrato e del tribunale di sorveglianza ed accesso alle misure alternative).
EMANATA LA NUOVA LEGGE SUL CYBERBULLISMO
Pubblicata in G.U. la nuova Legge 29 Maggio 2017, n. 71, contenente disposizioni a tutela di minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. La nuova normativa, pur non contenendo nuove ipotesi di reato e, quindi, non operando nell’abito delle disposizioni strettamente penali, contempla azioni ed interventi a carattere preventivo, con una certa attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia come vittime sia come responsabili, senza distinzione di età. In particolare, introduce alcune novità importanti: 1) prevede che il minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo o i suoi genitori possano inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet; 2) stabilisce l’impegno dei Dirigenti scolastici che vengano a conoscenza di atti di cyberbullismo ad informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e ad attivare adeguate azioni di carattere educativo; 3) prevede l’istituzione in ogni scuola, fra i docenti, di un referente, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo; 4) stabilisce che i regolamenti delle istituzioni scolastiche siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo, con relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti; 5) prevede che i servizi territoriali siano chiamati a promuovere specifici progetti personalizzati, volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte; 6) infine, è resa applicabile anche al fenomeno del cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista dalla legge sullo stalking.