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VARATA LA RIFORMA PENALE ORLANDO

La riforma penale del Ministro della Giustizia Orlando dal 23 Giugno 2017 è legge. La sua entrata in vigore è prevista per il 3 Agosto 2017. Le sue principali novità sono: 1) nuovo regime della prescrizione del reato (158-161 c.p.); 2) introduzione dell’istituto della estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie (162-ter c.p.); 3) inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio (416-ter, 624-bis, 625, 628 e 629 c.p.); 4) sanzioni pecuniarie più gravi per i casi di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo in caso di gravi situazioni locali (48 c.p.p.); 5) nuove norme in tema di definizione del procedimento per incapacità dell’imputato (71 e 72-bis c.p.p.); 6) nuove informazioni alla p.o. sul procedimento penale (90-bis c.p.p.); 7) nuove norme in tema di facoltà del p.m. di spostare il colloquio fra difensore ed imputato in stato di custodia cautelare (104 c.p.p.); 8) novità in tema di correzione degli errori materiali nella sentenza di patteggiamento (130 c.p.p.); 9) necessità dell’assenso del difensore di ufficio in caso di elezione di domicilio preso lo stesso (162 c.p.p.); 10) rito camerale partecipato per il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti cautelari reali (325 c.p.p.); 11) nuova possibilità per la p.o. di chiedere, passati 6 mesi, informazioni sullo stato del procedimento penale che la interessa (335 c.p.p.); 12) novità in tema di ripristino della procedibilità dell’azione penale in caso di incapacità dell’imputato venuta meno o erroneamente dichiarata (343 c.p.p.); 13) novità in tema di accertamenti tecnici irripetibili e di richiesta di incidente probatorio (360 c.p.p.); 14) nuovo obbligo del p.m. di prendere posizione rispetto alla notizia di reato in tempi brevi, con decisione entro 3 mesi, se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale (407 c.p.p.); 15) cambiati i termini per l’opposizione alla richiesta di archiviazione (408 c.p.p.); 16) novità anche in tema di procedimento di archiviazione (409 c.p.p.); 17) nuova disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione (410-bis c.p.p.); 18) novità anche in caso di avocazione in caso di inerzia del p.m. dopo le indagini preliminari (412 c.p.p.); 19) nuova impugnazione della sentenza di n.l.p., ora appellabile (428 c.p.p.); 20) nuove norme in tema di rito abbreviato (438 e 442 c.p.p.); 21) novità in materia di correzione ed impugnazione delle sentenze di patteggiamento (448 c.p.p.); 22) novità in tema di richiesta di abbreviato nel giudizio direttissimo (452 c.p.p.); 23) novità in tema di richiesta di abbreviato nel giudizio immediato (458 c.p.p.); 24) nuovo ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (459 c.p.p.); 25) novità in tema di richiesta di abbreviato in caso di procedimento per opposizione a decreto penale di condanna (464 c.p.p.); 26) nuove regole sulla redazione della sentenza penale e sui suoi contenuti (546 c.p.p.); 27) novità in tema di soggetti abilitati ad impugnare e di contenuti della impugnazione (571 e 581); 28) nuovo concordato sui motivi di appello (599-bis c.p.p.); 29) novità in tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale in caso di appello del p.m. (603 c.p.p.); 30) motivi ridotti per il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello di proscioglimento (608 c.p.p.); 31) possibilità per la Cassazione di dichiarare la inammissibilità del ricorso in alcuni casi ‘senza formalità di procedura’ (610 c.p.p.); 32) adesso il ricorso per Cassazione può essere presentato solo per il tramite di un Avvocato cassazionista (613 c.p.p.); 33) aumentata la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammssibilità del ricorso (616 c.p.p.; 34) nuova possibilità di investitura delle SS.UU. e di loro pronuncia (618 c.p.p.); 35) nuova ipotsi di annullamento senza rinvio della Cassazione (620 c.p.p.); 36) novità in tema di correzione degli errori materiali e di fatto da parte della Cassazione (625-bis c.p.p.); 37) novità in tema di rescissione del giudicato (629-bis c.p.p.). Altre novità riguardano la partecipazione a distanza dell’imputato al dibattimento. La nuova legge, infine, contiene anche delle deleghe al Governo per la modifica del codice penale (procedibilità di alcuni reati, misure di sicurezza, casellario giudiziale), del codice di procedura penale (intercettazioni ed impugnazioni), dell’ordinamento penitenziario (decisioni del magistrato e del tribunale di sorveglianza ed accesso alle misure alternative).