Emanata la Legge 26 Novembre 2010, n. 199, contenente disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Per lo specchietto delle principali novità cliccare sul seguente link.
Archivi del mese: novembre 2010
E’ USCITO IL COLLEGATO LAVORO
Emanata la Legge 4 Novembre 2010, n. 183, in materia di lavoro pubblico e privato. Ecco, in sintesi, le principali novità: 1) viene concessa ai medici ed agli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive straniere, in occasione di manifestazioni agonistiche di particolare importanza, l’autorizzazione a svolgere la loro professione nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione, limitatamente al periodo di permanenza in Italia della delegazione stessa; 2) viene istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel pubblico impiego; 3) viene riscritta la disciplina inerente la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per l’assistenza ai propri cari portatori di handicap ed il diritto dei lavoratori stessi a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona handicappata da assistere; 4) le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione delle prestazioni stesse tornano ad essere oggetto di protezione della riservatezza personale, per cui solo l’amministrazione di appartenenza può renderle conoscibili a terzi; 5) restano protette anche le notizie riguardanti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro e le notizie concernenti il rapporto di lavoro idonee a rivelare informazioni sui dati personali sensibili; 6) concessa la possibilità di svolgimento dell’attività di intermediazione nel mondo del lavoro anche ad Università pubbliche e private, ad associazioni di datori e prestatori di lavoro, ad associazioni che promuovono lavoro, formazione ed imprenditoria, ad enti bilaterali, a gestori di siti internet, a Comuni, camere di commercio ed istituti di scuola secondaria di secondo grado; 7) viene data la possibilità ai dipendenti pubblici di chiedere l’aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo di dodici mesi, per avviare attività imprenditoriali e professionali; 8) viene previsto un nuovo procedimento per la impugnazione del licenziamento individuale, con la previsione di vari termini – 60-270-60 gg. – fissati a pena di decadenza; 9) viene eliminata l’obbligatorietà dell’espletamento del tentativo di conciliazione presso le commissioni di conciliazione istituite presso le DD.PP.LL., per cui esso non è più condizione di procedibilità del ricorso ex art. 415 c.p.c. nel processo del lavoro; 10) il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro diviene ora facoltativo e può essere promosso da una delle parti in conflitto innanzi alle commissioni anzidette o in sede sindacale ovvero in sedi appositamente previste della contrattazione collettiva; 11) per il tentativo di conciliazione innanzi alle commissioni di conciliazione delle DD.PP.LL. viene ora prevista una vera e propria procedura formale, con la tipizzazione di un vero e proprio libellum introduttivo della relativa richiesta e con la possibilità che la commissione di conciliazione formuli una proposta per la bonaria definizione della controversia; 12) viene ora previsto che il Giudice del Lavoro, nel caso in cui il tentativo di conciliazione facoltativo non vada a buon fine, debba comunque tenere conto nel suo giudizio anche dei motivi che hanno spinto le parti a rifiutare la predetta proposta della commissione di conciliazione; 13) viene contemplata anche la possibilità di conferire mandato alle commissioni di conciliazione delle DD.PP.LL. a risolvere in via arbitrale la controversia di lavoro; 14) viene data la possibilità alla contrattazione collettiva di prevedere anche altre forme di arbitrato, cui le parti della controversia di lavoro possono facoltativamente ricorrere; 15) viene ora inserito nel codice di rito l’art. 412-quater, in cui è prevista una nuova procedura arbitrale presso il c.d. “collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale”, nella quale viene anche espletato un tentativo di conciliazione fra le parti in contesa; 16) prevista, infine, la possibilità per il Giudice del Lavoro di formulare alle parti in causa una proposta transattiva, il cui irrazionale rifiuto costituisce comportamento valutabile dal G.d.L. ai fini del suo giudizio.