News: 2010

E’ USCITO IL COLLEGATO LAVORO

Emanata la Legge 4 Novembre 2010, n. 183, in materia di lavoro pubblico e privato. Ecco, in sintesi, le principali novità: 1) viene concessa ai medici ed agli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive straniere, in occasione di manifestazioni agonistiche di particolare importanza, l’autorizzazione a svolgere la loro professione nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione, limitatamente al periodo di permanenza in Italia della delegazione stessa; 2) viene istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel pubblico impiego; 3) viene riscritta la disciplina inerente la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per l’assistenza ai propri cari portatori di handicap ed il diritto dei lavoratori stessi a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona handicappata da assistere; 4) le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione delle prestazioni stesse tornano ad essere oggetto di protezione della riservatezza personale, per cui solo l’amministrazione di appartenenza può renderle conoscibili a terzi; 5) restano protette anche le notizie riguardanti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro e le notizie concernenti il rapporto di lavoro idonee a rivelare informazioni sui dati personali sensibili; 6) concessa la possibilità di svolgimento dell’attività di intermediazione nel mondo del lavoro anche ad Università pubbliche e private, ad associazioni di datori e prestatori di lavoro, ad associazioni che promuovono lavoro, formazione ed imprenditoria, ad enti bilaterali, a gestori di siti internet, a Comuni, camere di commercio ed istituti di scuola secondaria di secondo grado; 7) viene data la possibilità ai dipendenti pubblici di chiedere l’aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo di dodici mesi, per avviare attività imprenditoriali e professionali; 8) viene previsto un nuovo procedimento per la impugnazione del licenziamento individuale, con la previsione di vari termini – 60-270-60 gg. – fissati a pena di decadenza; 9) viene eliminata l’obbligatorietà dell’espletamento del tentativo di conciliazione presso le commissioni di conciliazione istituite presso le DD.PP.LL., per cui esso non è più condizione di procedibilità del ricorso ex art. 415 c.p.c. nel processo del lavoro; 10) il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro diviene ora facoltativo e può essere promosso da una delle parti in conflitto innanzi alle commissioni anzidette o in sede sindacale ovvero in sedi appositamente previste della contrattazione collettiva; 11) per il tentativo di conciliazione innanzi alle commissioni di conciliazione delle DD.PP.LL. viene ora prevista una vera e propria procedura formale, con la tipizzazione di un vero e proprio libellum introduttivo della relativa richiesta e con la possibilità che la commissione di conciliazione formuli una proposta per la bonaria definizione della controversia; 12) viene ora previsto che il Giudice del Lavoro, nel caso in cui il tentativo di conciliazione facoltativo non vada a buon fine, debba comunque tenere conto nel suo giudizio anche dei motivi che hanno spinto le parti a rifiutare la predetta proposta della commissione di conciliazione; 13) viene contemplata anche la possibilità di conferire mandato alle commissioni di conciliazione delle DD.PP.LL. a risolvere in via arbitrale la controversia di lavoro; 14) viene data la possibilità alla contrattazione collettiva di prevedere anche altre forme di arbitrato, cui le parti della controversia di lavoro possono facoltativamente ricorrere; 15) viene ora inserito nel codice di rito l’art. 412-quater, in cui è prevista una nuova procedura arbitrale presso il c.d. “collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale”, nella quale viene anche espletato un tentativo di conciliazione fra le parti in contesa; 16) prevista, infine, la possibilità per il Giudice del Lavoro di formulare alle parti in causa una proposta transattiva, il cui irrazionale rifiuto costituisce comportamento valutabile dal G.d.L. ai fini del suo giudizio.