EMANATO IL DECRETO FISCALE

E’ uscito il D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193, convertito con L. 1° Dicembre 2016, n. 225, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra le principali aree di intervento: 1) rottamazione delle cartelle e delle multe dal 2000 al 2016; 2) abolizione di Equitalia; 3) fine degli studi di settore; 4) voluntary disclosure bis; 5) per le partite I.V.A. abolizione dello spesometro ed entrata in gioco di nuove comunicazioni trimestrali, con sanzioni in caso di inadempimento; 6) avvisi fiscali con le p.e.c.; 7) F24 cartaceo oltre i 1.000 Euro; 8) deducibilità delle spese dei professionisti di viaggio e di trasporto. Per l’elenco e lo specchietto completo delle novità cliccare sul seguente link.

PROCESSO CIVILE: RIFORMA DEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE

Con il D.L. 31 Agosto 2016, n. 168, convertito con L. 25 Ottobre 2016, n. 197, sono state introdotte misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari e per la giustizia amministrativa. In sintesi le principali novità sono le seguenti. 1) Per smaltire più rapidamente le cause pendenti i magistrati del Massimario – per non oltre 3 anni, senza possibilità di rinnovare – potranno far parte, come applicati, dei collegi giudicanti. 2) Il trattenimento in servizio dei magistrati con funzioni apicali e direttive della Cassazione e della Procura generale è prorogato sino al 31 Dicembre 2017. La proroga vale però solo per chi non abbia compiuto 72 anni entro fine 2016 e debba andare in pensione nel corso del 2017. 3) Nelle cause civili davanti alle sezioni semplici viene ampliato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, al fine di limitare la necessità dell’udienza pubblica. Nel procedimento camerale p.m. ed avvocati interloquiranno solo per iscritto e la Corte giudicherà sulla base delle carte depositate. Resta ferma la possibilità di trattare in udienza pubblica (su iniziativa d’ufficio o sollecitazione del p.m. o della difesa) questioni di diritto di particolare rilevanza. Altre misure estendono i casi di definizione del procedimento mediante ordinanza, incentivando così forme sintetiche di motivazione e affidano direttamente al Presidente, eliminando il rito camerale, l’ordine di integrazione del contradditorio o il rinnovo delle notifiche. Per lo specchietto dei nuovi articoli del c.p.c. si clicchi qui, mentre per una sintesi di questa riforma qui. 4) Si supera la farraginosità dell’attuale filtro in Cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza), prevedendo, sul modello della cassazione penale, che sia il Presidente della sezione con decreto, in sede di fissazione dell’adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Viene, cioè, eliminata l’attuale relazione del consigliere e i difensori potranno depositare memorie scritte. Meno formalità poi per rimettere gli atti alla sezione, se il ricorso supera il filtro preliminare. 5) In via eccezionale passa da 18 a 12 mesi la durata del tirocinio per i nuovi magistrati nominati a seguito dei concorsi già banditi (2014 e 2015). 6) I magistrati non potranno trasferirsi in altra sede se non dopo 4 anni (anziché gli attuali 3) di permanenza nella sede precedente. 7) In vista dell’avvio del processo amministrativo telematico, viene istituita una commissione di monitoraggio con il compito di riferire mensilmente al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa proponendo le modifiche organizzative necessarie per il miglior funzionamento del processo telematico. Sono state introdotte, peraltro, diverse disposizioni in modifica del codice del processo amministrativo, relative al domicilio digitale, alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alle copie informatiche degli atti processuali, introducendo anche alcune specifiche norme di attuazione del codice e per la sinteticità e chiarezza degli atti. Tra l’altro, è stabilita l’obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze ed è previsto che il ricorso e gli altri atti difensivi siano redatti secondo criteri e limiti dimensionali fissati dal presidente del Consiglio di Stato. Si segnala il recente protocollo d’intesa firmato tra Corte di Cassazione, CNF ed Avvocatura Generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile.

CONVERTITO IL D.L. BANCHE N. 59/16

Convertito con Legge 30 Giugno 2016, n. 119, il Decreto Legge 3 Maggio 2016, n. 59, in tema di: 1) pegno mobiliare non possessorio; 2) trasferimento di immobile sospensivamente condizionato; 3) registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi; 4) modifiche al c.p.c. in tema di esecuzione forzata, soprattutto immobiliare. Ecco le principali norme modificate o introdotte ex novo ed uno specchietto riepilogativo sulle principali novità qui di maggiore interesse.

NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO: COMPITI AGLI AVVOCATI

E’ stata pubblicata in G.U. del 21/05/2016, n. 118 la L. 20 Maggio 2016, n. 76, concernente: 1) le unioni civili (=unione di due persone maggiorenni dello stesso sesso); 2) le convivenze di fatto (=contratto di convivenza tra due persone maggiorenni eterosessuali od omossessuali). Per una visione dei nuovi istituti si veda il sunto di cui al seguente link. Si tenga conto anche del successivo D.P.C.M. 23 Luglio 2016, n. 144, sulla procedura per la costituzione della unione civile davanti all’ufficiale dello stato civile e sui suoi compiti.

NUOVO D.L. BANCHE: NOVITA’ ANCHE PER IL PROCESSO CIVILE

Pubblicato in G.U. il Decreto Legge 3 Maggio 2016, n. 59. Esso contiene disposizioni urgenti a favore degli investitori-clienti delle banche recentemente poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno investito in obbligazioni delle stesse banche (Cassa di risparmio di Ferrara s.p.a., Banca delle Marche s.p.a., Banca popolare dell’Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti s.p.a.). Inoltre, reca disposizioni di modifica al processo civile e fallimentare nonché misure di sostegno delle imprese. Per una panoramica, relativamente a ciò che qui interessa, cliccare sul seguente link.

STOP DEL T.A.R. ALL’AVVOCATO SPECIALISTA

Il T.A.R. Lazio, con la Sent. 14 Aprile 2016, n. 4428, si è pronunciato sul D.M. n. 144/15, recante il Regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ritenendolo illegittimo nella parte in cui – art. 3 – prevede una suddivisione dei settori di specializzazione generica e arbitraria e nella parte in cui – art. 6, comma 4° – non specifica contenuto e modalità di svolgimento del colloquio innanzi al C.N.F. ivi previsto.

USCITO IL REGOLAMENTO SULLA CONTINUITA’ AVVOCATI

Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero della Giustizia 25 Febbraio 2016, n. 47 con il regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense. Il regolamento, emanato ai sensi dell’art. 21 L. n. 247/12, detta le condizioni affinché l’esercizio della professione forense possa considerarsi effettiva e continuativa, disciplinando i motivi che esonerano da quel obbligo e le modalità di controllo da parte dei Consigli degli Ordini.

T.A.R.: VENGONO MENO ALCUNE INCOMPATIBILITA’ IN MEDIAZIONE

Il Tar Lazio, con Sent. 1 Aprile 2016, n. 3989, ha annullato l’art. 14-bis del D.M. n. 180/10 (introdotto dall’art. 6 D.M. n. 139/14) , che, nel regolare le materie dell’incompatibilità e del conflitto di interessi del mediatore civile e commerciale, ex D.Lgs.vo n. 28/10, non circoscrive il divieto di assumere l’incarico al solo avvocato difensore della parte, ma lo estende persino ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli locali dell’organismo di mediazione.