News: 2016

PROCESSO CIVILE: RIFORMA DEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE

Con il D.L. 31 Agosto 2016, n. 168, convertito con L. 25 Ottobre 2016, n. 197, sono state introdotte misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari e per la giustizia amministrativa. In sintesi le principali novità sono le seguenti. 1) Per smaltire più rapidamente le cause pendenti i magistrati del Massimario – per non oltre 3 anni, senza possibilità di rinnovare – potranno far parte, come applicati, dei collegi giudicanti. 2) Il trattenimento in servizio dei magistrati con funzioni apicali e direttive della Cassazione e della Procura generale è prorogato sino al 31 Dicembre 2017. La proroga vale però solo per chi non abbia compiuto 72 anni entro fine 2016 e debba andare in pensione nel corso del 2017. 3) Nelle cause civili davanti alle sezioni semplici viene ampliato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, al fine di limitare la necessità dell’udienza pubblica. Nel procedimento camerale p.m. ed avvocati interloquiranno solo per iscritto e la Corte giudicherà sulla base delle carte depositate. Resta ferma la possibilità di trattare in udienza pubblica (su iniziativa d’ufficio o sollecitazione del p.m. o della difesa) questioni di diritto di particolare rilevanza. Altre misure estendono i casi di definizione del procedimento mediante ordinanza, incentivando così forme sintetiche di motivazione e affidano direttamente al Presidente, eliminando il rito camerale, l’ordine di integrazione del contradditorio o il rinnovo delle notifiche. Per lo specchietto dei nuovi articoli del c.p.c. si clicchi qui, mentre per una sintesi di questa riforma qui. 4) Si supera la farraginosità dell’attuale filtro in Cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza), prevedendo, sul modello della cassazione penale, che sia il Presidente della sezione con decreto, in sede di fissazione dell’adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Viene, cioè, eliminata l’attuale relazione del consigliere e i difensori potranno depositare memorie scritte. Meno formalità poi per rimettere gli atti alla sezione, se il ricorso supera il filtro preliminare. 5) In via eccezionale passa da 18 a 12 mesi la durata del tirocinio per i nuovi magistrati nominati a seguito dei concorsi già banditi (2014 e 2015). 6) I magistrati non potranno trasferirsi in altra sede se non dopo 4 anni (anziché gli attuali 3) di permanenza nella sede precedente. 7) In vista dell’avvio del processo amministrativo telematico, viene istituita una commissione di monitoraggio con il compito di riferire mensilmente al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa proponendo le modifiche organizzative necessarie per il miglior funzionamento del processo telematico. Sono state introdotte, peraltro, diverse disposizioni in modifica del codice del processo amministrativo, relative al domicilio digitale, alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alle copie informatiche degli atti processuali, introducendo anche alcune specifiche norme di attuazione del codice e per la sinteticità e chiarezza degli atti. Tra l’altro, è stabilita l’obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze ed è previsto che il ricorso e gli altri atti difensivi siano redatti secondo criteri e limiti dimensionali fissati dal presidente del Consiglio di Stato. Si segnala il recente protocollo d’intesa firmato tra Corte di Cassazione, CNF ed Avvocatura Generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile.