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PUBBLICATO IL DECRETO SULLA SICUREZZA URBANA

E’ in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 Aprile 2017, n. 48, contenente disposizioni urgenti per la tutela della sicurezza delle città. Esso si occupa: 1) della sicurezza integrata (interventi in materia congiunti da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e di altri soggetti istituzionali); 2) della sicurezza urbana (recupero e riqualificazione di aree o siti urbani più degradati, eliminazione dei fattori urbani di marginalità ed esclusione sociale, prevenzione della criminalità e promozione della legalità); 3) di attribuire maggiori poteri ai Sindaci dei Comuni, soprattutto in materia di ordinanze da essi emanate sia in veste di esponenti delle comunità locale sia come autorità di Governo; 4) di tutela delle aree interne delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale e delle relative pertinenze; 5) di prevenzione e repressione delle occupazioni arbitrarie ed illegali di immobili; 6) delle licenze di pubblici esercizi e della loro eventuale sospensione ed, in particolare, di vendita o somministrzione di bevande alcoliche, anche a minori; 7) del contrasto allo spaccio di stupefacenti in prossimità di locali pubblici e di pubblici esercizi; 8) del deturpamento o imbrattamento di beni pubblici o privati (es. fenomeno dei c.d. writers); 9) di parcheggi e parcheggiatori abusivi. Per una esaustiva sintesi della nuova normativa, cliccare sul seguente link.

USCITA LA NUOVA LEGGE SULLA RESPONSABILITA’ MEDICA

Pubblicata in G.U. la Legge 8 Marzo 2017, n. 24, contenente disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Detta Legge si occupa: 1) della responsabilità penale del medico, la quale ora, con l’abbandono della distinzione tra colpa lieve e colpa grave, viene circoscritta alla sola imperizia e condizionata dall’applicazione corretta da parte sua delle linee guida; 2) della responsabilità civile della struttura sanitaria e dei medici liberi professionisti, ora di natura contrattuale; 3) della responsabilità civile dei medici che svolgano la loro attività all’interno di una struttura, ora di natura extracontrattuale; 4) dell’obbligo per i predetti soggetti di munirsi di apposita assicurazione a copertura della loro responsabilità civile; 5) della possibilità per il paziente di agire direttamente contro l’assicurazione in questione con la previsione del litisconsorzio necessario con l’assicurato; 6) dell’obbligo di effettuare un preventivo tentativo di mediazione ex art. 696-bis c.p.c. ovvero D.Lgs.vo n. 28/10 con la partecipazione necessaria ed obbligatoria di tutte le parti; 7) della istituzione di un apposito Fondo di garanzia; 8) della istituzione in ogni Regione di un apposito Difensore civico; 9) di fissare importanti regole in tema di trasparenza dei dati sanitari. Per una sintesi delle novità cliccare qui.

NUOVO DECRETO IMMIGRAZIONE

Emanato il Decreto Legge 17 Febbraio 2017, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 13 Aprile 2017, n. 46 e recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale. Tra le più importanti novità vi è la istituzione nei Tribunali Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’Appello di Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea. Il Decreto in questione contiene anche numerose modifiche della normativa inerente le richieste di asilo e di protezione internazionale, le procedure amministrative ed i ricorsi giurisdizionali in caso di diniego. Ecco un utile schema di sintesi.

EMANATO IL DECRETO FISCALE

E’ uscito il D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193, convertito con L. 1° Dicembre 2016, n. 225, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra le principali aree di intervento: 1) rottamazione delle cartelle e delle multe dal 2000 al 2016; 2) abolizione di Equitalia; 3) fine degli studi di settore; 4) voluntary disclosure bis; 5) per le partite I.V.A. abolizione dello spesometro ed entrata in gioco di nuove comunicazioni trimestrali, con sanzioni in caso di inadempimento; 6) avvisi fiscali con le p.e.c.; 7) F24 cartaceo oltre i 1.000 Euro; 8) deducibilità delle spese dei professionisti di viaggio e di trasporto. Per l’elenco e lo specchietto completo delle novità cliccare sul seguente link.

PROCESSO CIVILE: RIFORMA DEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE

Con il D.L. 31 Agosto 2016, n. 168, convertito con L. 25 Ottobre 2016, n. 197, sono state introdotte misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari e per la giustizia amministrativa. In sintesi le principali novità sono le seguenti. 1) Per smaltire più rapidamente le cause pendenti i magistrati del Massimario – per non oltre 3 anni, senza possibilità di rinnovare – potranno far parte, come applicati, dei collegi giudicanti. 2) Il trattenimento in servizio dei magistrati con funzioni apicali e direttive della Cassazione e della Procura generale è prorogato sino al 31 Dicembre 2017. La proroga vale però solo per chi non abbia compiuto 72 anni entro fine 2016 e debba andare in pensione nel corso del 2017. 3) Nelle cause civili davanti alle sezioni semplici viene ampliato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, al fine di limitare la necessità dell’udienza pubblica. Nel procedimento camerale p.m. ed avvocati interloquiranno solo per iscritto e la Corte giudicherà sulla base delle carte depositate. Resta ferma la possibilità di trattare in udienza pubblica (su iniziativa d’ufficio o sollecitazione del p.m. o della difesa) questioni di diritto di particolare rilevanza. Altre misure estendono i casi di definizione del procedimento mediante ordinanza, incentivando così forme sintetiche di motivazione e affidano direttamente al Presidente, eliminando il rito camerale, l’ordine di integrazione del contradditorio o il rinnovo delle notifiche. Per lo specchietto dei nuovi articoli del c.p.c. si clicchi qui, mentre per una sintesi di questa riforma qui. 4) Si supera la farraginosità dell’attuale filtro in Cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza), prevedendo, sul modello della cassazione penale, che sia il Presidente della sezione con decreto, in sede di fissazione dell’adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Viene, cioè, eliminata l’attuale relazione del consigliere e i difensori potranno depositare memorie scritte. Meno formalità poi per rimettere gli atti alla sezione, se il ricorso supera il filtro preliminare. 5) In via eccezionale passa da 18 a 12 mesi la durata del tirocinio per i nuovi magistrati nominati a seguito dei concorsi già banditi (2014 e 2015). 6) I magistrati non potranno trasferirsi in altra sede se non dopo 4 anni (anziché gli attuali 3) di permanenza nella sede precedente. 7) In vista dell’avvio del processo amministrativo telematico, viene istituita una commissione di monitoraggio con il compito di riferire mensilmente al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa proponendo le modifiche organizzative necessarie per il miglior funzionamento del processo telematico. Sono state introdotte, peraltro, diverse disposizioni in modifica del codice del processo amministrativo, relative al domicilio digitale, alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alle copie informatiche degli atti processuali, introducendo anche alcune specifiche norme di attuazione del codice e per la sinteticità e chiarezza degli atti. Tra l’altro, è stabilita l’obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze ed è previsto che il ricorso e gli altri atti difensivi siano redatti secondo criteri e limiti dimensionali fissati dal presidente del Consiglio di Stato. Si segnala il recente protocollo d’intesa firmato tra Corte di Cassazione, CNF ed Avvocatura Generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile.

CONVERTITO IL D.L. BANCHE N. 59/16

Convertito con Legge 30 Giugno 2016, n. 119, il Decreto Legge 3 Maggio 2016, n. 59, in tema di: 1) pegno mobiliare non possessorio; 2) trasferimento di immobile sospensivamente condizionato; 3) registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi; 4) modifiche al c.p.c. in tema di esecuzione forzata, soprattutto immobiliare. Ecco le principali norme modificate o introdotte ex novo ed uno specchietto riepilogativo sulle principali novità qui di maggiore interesse.

NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO: COMPITI AGLI AVVOCATI

E’ stata pubblicata in G.U. del 21/05/2016, n. 118 la L. 20 Maggio 2016, n. 76, concernente: 1) le unioni civili (=unione di due persone maggiorenni dello stesso sesso); 2) le convivenze di fatto (=contratto di convivenza tra due persone maggiorenni eterosessuali od omossessuali). Per una visione dei nuovi istituti si veda il sunto di cui al seguente link. Si tenga conto anche del successivo D.P.C.M. 23 Luglio 2016, n. 144, sulla procedura per la costituzione della unione civile davanti all’ufficiale dello stato civile e sui suoi compiti.

NUOVO D.L. BANCHE: NOVITA’ ANCHE PER IL PROCESSO CIVILE

Pubblicato in G.U. il Decreto Legge 3 Maggio 2016, n. 59. Esso contiene disposizioni urgenti a favore degli investitori-clienti delle banche recentemente poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno investito in obbligazioni delle stesse banche (Cassa di risparmio di Ferrara s.p.a., Banca delle Marche s.p.a., Banca popolare dell’Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti s.p.a.). Inoltre, reca disposizioni di modifica al processo civile e fallimentare nonché misure di sostegno delle imprese. Per una panoramica, relativamente a ciò che qui interessa, cliccare sul seguente link.