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TRATTA DI ESSERI UMANI: RATIFICATA LA CONVENZIONE DI VARSAVIA

Con la Legge 2 Luglio 2010, n. 108 viene ratificata e data esecuzione alla convenzione del Consiglio D’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 Maggio 2005 e vengono dettate delle norme di adeguamento dell’ordinamento interno sul tema. In particolare, viene modificato il codice penale, mediante l’abrogazione degli ultimi commi degli artt. 600, 601, 602 e la trasposizione di essi nel dettato del nuovo art. 602-ter. Quest’ultimo, peraltro, viene corredato di n. 2 nuove circostanze aggravanti: 1) l’eventualità che dal fatto derivi un grave pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa; 2) l’ipotesi che i delitti contro la fede pubblica di cui agli artt. 476-493-bis c.p. (falsità in atti) siano commessi al fine di realizzare o agevolare quelli di riduzione in schiavitù, tratta di persone ovvero acquisto o alienazione di schiavi.

NOTAI: INTRODOTTO L’ATTO PUBBLICO IN FORMATO ELETTRONICO

Con il recente D.Lgs.vo 2 Luglio 2010, n. 110 sono state dettate nuove disposizioni in materia di atto pubblico notarile informatico. Grazie ad esse sarà possibile procedere alla stipula degli atti pubblici informatici da parte dei Notai. Ciò in base alle seguenti regole: 1) Il cliente, in base alle proprie personali esigenze, potrà decidere se chiedere che l’atto sia stipulato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico (l’utilizzo dell’atto notarile informatico non è, quindi, obbligatorio); 2) il notaio resta sempre tenuto: a) ad indagare la volontà delle parti; b) a curare, sotto la propria direzione e responsabilità, la compilazione dell’atto (per questo il notaio deve redigere e leggere l’atto mediante il controllo e l’uso personale del mezzo informatico); c) a riceverlo soltanto in presenza delle parti; 3) le sottoscrizioni devono essere apposte personalmente e contestualmente dalle parti intervenute e dal notaio, il quale verificherà, tra l’altro, la validità dei certificati di firma utilizzati; 4) l’atto pubblico informatico non è sinonimo di stipula di atto a distanza: le parti si devono comunque recare dal notaio, che assicurerà la conformità dell’atto alla volontà delle parti e all’ordinamento; 5) Non sarà, più precisamente, necessario procedere alla stampa dell’atto; 6) il notaio deve munirsi, per l’esercizio delle proprie funzioni, della firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato; 7) viene data al Consiglio nazionale del notariato (iscritto dal 12 Settembre 2002 nell’elenco pubblico dei certificatori della firma digitale) la funzione di svolgimento dell’attività di certificatore delle firme rilasciate ai notai per l’esercizio delle loro funzioni (i notai non potranno, quindi, rivolgersi a certificatori di firma digitale diversi dal Consiglio nazionale del notariato); 8) le parti, per le loro sottoscrizioni, possono, invece, utilizzare anche una firma elettronica non qualificata (firma digitale o, anche, firma digitalizzata); 9) lo stesso non si può dire per le scritture private autenticate (necessità esclusiva della firma digitale, come unica firma elettronica qualificata); 10) è richiesta l’apposizione della firma alla presenza del pubblico ufficiale, tenuto ad accertare l’identità della parte, a verificare la validità del certificato di firma e ad attestare la conformità del documento all’ordinamento giuridico.

E’ INIZIATO IL TRASFERIMENTO DEI BENI STATALI AGLI ENTI TERRITORIALI

Con il D.Lgs.vo 28 Maggio 2010, n. 85 è iniziato il processo di attribuzione ai Comuni, alle Provincie, alle Città Metropolitane ed alle Regioni di parte del patrimonio immobiliare dello Stato. Il provvedimento de quo prevede: 1) una serie di decreti del P.C.M. per l’individuazione dei beni da alienare ed il relativo inserimento di essi in appositi elenchi; 2) un’apposita domanda di attribuzione formulata da parter dell’ente locale, corredata da una relazione tecnica, da presentare entro il termine perentorio di 60 gg.; 3) altrettanti decreti del P.C.M. per i trasferimenti dei beni in questione, i quali, una volta pubblicati in G.U., costituiscono titolo per la trascrizione in Conservatoria e per la voltura in Catasto.

CONVERTITO IL DECRETO INCENTIVI

Con la conversione del Decreto Legge 25 Marzo 2010, n. 40, con Legge 22 Maggio 2010, n. 73, sono state introdotte alcune novità in materia fiscale ed anche in altri settori dell’Ordinamento, in particolare in tema di d.i.a. per lavori di manutenzione ordinaria. Cliccare su questo link per una sintesi del complesso articolato normativo.

SOSPESA IN CAMPANIA LA DEMOLIZIONE DELLE ABITAZIONI ABUSIVE

E’ stato emanato il Decreto Legge 28 Aprile 2010, n. 62, sulla temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’A.G. in Campania. In pratica, è stata sospesa la demolizione di manufatti destinati a stabile occupazione da parte di soggetti sforniti di altra abitazione, anteriori al 31 Marzo 2003, a meno che da essi non derivi un pericolo per la incolumità privata o per l’incolumità pubblica. Sono fatti salvi i vincoli paesaggistici posti dalla normativa nazionale, eccettuate le zone che non prevedono vincoli di inedificabilità assoluta ed eccettuati i vincoli non statali (cioè: regionali).

DECRETO MINISTERIALE SULL’ANTIRICLAGGIO

Con il D.M. 16 Aprile 2010 viene effettuata una rideterminazione degli ‘indicatori di anomalia’, al fine di agevolare l’individuazione di ‘operazioni sospette di riciclaggio’ da parte di talune categorie di professionisti (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, consulenti, periti, soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, notai, avvocati, prestatori di servizi relativi a società e trust e revisori contabili). Nell’Allegato 1 del suddetto Decreto vengono tipizzati gli indicatori di anomalia connessi al cliente e nell’Allegato 2 viene fornito una sorta di codice di comportamento da tenere da parte del professionista in caso di operazioni sospette.