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FINALMENTE UNA SENTENZA ESEMPLARE CONTRO LE BANCHE

Il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano ha emesso una sentenza (Sent. 29/10/2008, n. 113) che molti addetti ai lavori (ADUSBEF in primis) hanno definito “epocale”. Con essa, infatti, il giudice onorario Dott. Mastronardi ha censurato alcuni dei più frequenti atteggiamenti posti in essere dalle banche nei confronti dei propri clienti, pronunciando un dictum applicabile alla massima parte dei contratti bancari in Italia. Volendo sintetizzare, egli si è occupato, censurandoli: a) delle clausole anatocistiche (che prevedano nel contratto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi); b) della commissione di massimo scoperto (che prevede la remunerazione per il mancato utilizzo del credito concesso dalla banca); c) dell’addebito delle valute fittizie (metodo che la banca utilizza per protrarre fittiziamente i giorni solari del prestito dell’utente); d) della differenza tra tasso d’interesse nominale e tasso del piano di ammortamento nel caso di mutuo. Indirettamente, poi, egli si è anche occupato: 1) dello ius variandi delle banche; 2) della data di inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto dei clienti delle banche; 3) della natura dell’obbligazione (naturale o non naturale) contratta dal cliente con la banca in caso di mancata contestazione degli estratti conto e degli interessi applicati dalla stessa nei suoi confronti; 4) della natura (confessoria o meno) delle dichiarazioni formulate dal cliente in fase di trattative con la banca per eventuali transazioni.

NUOVO REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI NEL FASCICOLO DEL SINISTRO

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 Ottobre 2008, n. 191 è stato definito il regolamento concernente il diritto del contraente e del danneggiato all’accesso agli atti del fascicolo del sinistro stradale. In sintesi la normativa prevede: 1) il diritto di accesso a vantaggio di contraenti, assicurati e danneggiati; 2) che sono soggette all’accesso tutte le tipologie di atti contenuti nel fascicolo del sinistro; 3) che sono escluse dall’accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salve alcune eccezioni; 4) che il diritto di accesso agli atti è escluso con riferimento alle parti del documento contenente notizie ed informazioni relative a terzi, salve alcune eccezioni; 5) che il diritto di accesso può essere esercitato dal momento che l’interessato riceve l’offerta ovvero la comunicazione dei motivi della mancata offerta; 6) che, in caso di mancata offerta ovvero di mancata comunicazione dei motivi della mancata offerta, il diritto di accesso può essere esercitato nei termini di cui all’art. 3, nn. 1), 2) e 3); 7) che, in ogni caso, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro; 8) che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa di assicurazione che ha curato il sinistro; 9) che detta impresa deve rispondere entro 15 giorni; 10) che il richiedente, in caso di diniego da parte dell’impresa, possa fare reclamo entro 60 giorni all’ISVAP, al fine di veder garantiti i propri diritti.

NUOVE NORME IN TEMA DI ISTANZA DI ASILO E DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Il decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159 ha introdotto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 Gennaio 2008, n. 25, in tema di procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria (v. più sopra). Il fine è quello di rendere più rigorose le condizioni per l’ottenimento di tale status ovvero della protezione anzidetta, in linea con il recente pacchetto sicurezza (decreto legge 23 Maggio 2008, n. 92). In particolare, nella nuova normativa si prevede: a) che chi chiede asilo politico adesso sarà tenuto a comparire personalmente davanti alla commissione territoriale che gestisce il procedimento ed a consegnare tutti i documenti in suo possesso pertinenti alla domanda di protezione internazionale, passaporto incluso; b) che chi ha presentato domanda di asilo, se è già colpito da un provvedimento di espulsione per irregolarità del soggiorno, venga assistito nei centri di identificazione ed espulsione riservati a tutti gli altri immigrati (v., in tema, il predetto pacchetto sicurezza); c) che il Prefetto ha adesso il potere di stabilire un lugo di residenza o un’area geografica in cui chi ha presentato istanza di protezione internazionale può circolare, in attesa della decisione della commissione territoriale sull’esito della domanda stessa; d) che l’anzidetta commissione adesso potrà respingere la domanda di protezione internazionale per la sua manifesta infondatezza, quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 Novembre 2007, n. 251 ovvero quando risulta che la domanda suddetta è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione; e) che adesso, in caso di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della commissione territoriale competente, si hanno più casi in cui può aversi la sospensione della esecutività del provvedimento negativo impugnato.

NOVITA’ IN TEMA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il recente decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 160 ha introdotto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, in tema di ricongiungimento familiare (v. più sopra). Il fine è quello di rendere più rigorose le condizioni di ricongiungimento, in linea con il recente pacchetto sicurezza (decreto legge 23 Maggio 2008, n. 92). In particolare, nella nuova normativa si prevede: a) che per il ricongiungimento con il coniuge questi debba aver compiuto la maggiore età e non sia legalmente separato; b) che per il ricongiungimento con i figli maggiorenni a carico essi non siano oggettivamente in condizione di provvedere al proprio mantenimento ed alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa di uno stato di salute che comporti invalidità totale; c) che per il ricongiungimento con gli ascendenti a carico essi non abbiano altri figli nel Paese di origine e, nel caso in cui abbiano più di 65 anni, che gli altri figli non possano provvedere a sostentarli per documentati gravi motivi di salute; d) l’espletamento dell’esame del DNA da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero quando vi siano fondati dubbi sulla sussistenza del vincolo di parentela con il familiare da ricongiugere; e) che i requisiti reddituali del soggetto che intende presentare domanda di ricongiungimento siano elevati e, dunque, almeno pari all’entità dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere, anche per chi gode di protezione sussidiaria; f) che il ricongiungimento con gli ascendenti ultrasessantacinquenni sia subordinato alla stipula di un’assicurazione sanitaria con copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, ovvero alla iscrizione dell’ultrasessantacinquenne al SSN, previo versamento di un contributo; g) che i tempi per il rilascio da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero del visto di ingresso al familiare da ricongiungere raddopino, da 90 a 180 giorni.

EMANATO IL DEC. N. 151 DEL 25/09/2008 DEL PRES.TE DEL TRIBUNALE DI LATINA

Come previsto dal recente decreto legge “sicurezza” (v. sopra), il Presidente del Tribunale di Latina, con apposito decreto, ha stabilito che i giudici di questo Tribunale penale, nel trattare i processi, dovranno assicurare la priorità a quelli relativi a delitti di criminalità organizzata, a reati gravi contro l’ambiente, a reati sugli infortuni sul lavoro, a reati inerenti la circolazione stradale, a quelli inerenti la disciplina dell’immigrazione ed a quelli con imputati detenuti. Tutto il resto sarà materia di rinvio fino a 18 mesi, soprattutto i processi per i reati indultabili ex L. n. 241/06. I termini di prescrizione, comunque, rimarranno sospesi.

CONVERTITO IL DECRETO LEGGE SULLA MANOVRA D’ESTATE

Il 6 Agosto 2008, con L. n. 133 è stato finalmente convertito in legge il D.L. 25 Giugno 2008, n. 112. Trattasi di corpo normativo assai ricco di disposizioni in diversi settori. In particolare sono previste: a) misure per lo sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione per la diffusione sul territorio nazionale della banda larga; b) norme che ridefiniscono le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con specifici poteri conoscitivi ed un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle pp.aa.; c) l’istituzione della c.d. “Banca del Mezzogiorno s.p.a.”, con partecipazione dello Stato al capitale sociale, per sostenere lo sviluppo economico e la crescita del meridione; d) la creazione di un apposito Fondo per il finanziamento di interventi per il potenziamento delle reti infrastrutturali nazionali, comprese quelle di telecomunicazione ed energetiche; e) norme per lo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell’Alto Adriatico e di quelli c.d. “marginali”; f) norme per la realizzazione di un piano nazionale di edilizia abitativa per i nuclei familiari a basso reddito ed altre categorie svantaggiate; g) norme per far ripartire i progetti e le opere per t.a.v.; h) misure per valorizzare ed alienare gli immobili residenziali che costituiscono il patrimonio dell’IACP; i) istituzione di un fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti risultano lavoratori precari; l) norme che danno preferenza, nell’adozione dei testi scolastici ed universitari, a quelli disponibili tramite Internet gratuitamente o dietro pagamento dei diritti di autore e che stabiliscono che, nelle scuole elementari, medie e superiori, i testi scolastici siano prodotti nella doppia versione (stampa ed online); m) norma che prevedono la facoltà per le Università di trasformarsi in fondazioni universitarie; n) la soppressione della fondazione IRI dal 1° Luglio 2008, con devoluzione di ogni suo rapporto giuridico e del suo patrimonio alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, che destinerà dette risorse al finanziamento di programmi di ricerca per la realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici; o) l’applicazione dei principi di cui al D.Lgs.vo n. 165/01 (pubblicità della selezione, imparzialità, economicità, celerità, automatizzazione, oggettività, trasparenza, rispetto delle pari opportunità uomo/donna, decentramento delle procedure, composizione qualificata delle commissioni di selezione) per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi da parte di società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica; p) dal 1° Gennaio 2009 cade il divieto di cumulare la pensione anticipata ed i redditi da lavoro autonomo; q) assegni sociali solo per chi abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per almeno 10 anni in Italia; r) assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità anche ai dipendenti di aziende che esercitano pubblici servizi; s) nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; t) nuova disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio; u) modifica alla disciplina del contratto di apprendistato; v) nuova disciplina dell’affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; z) individua nell’allegato “A” una serie di disposizioni legislative da abrogare; aa) obbligo per le singole amministrazioni statali di predisporre piani di riduzione degli oneri amministrativi; bb) prevista la soppressione degli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, salvi gli ordini professionali e loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti parco ed altri; cc) prevista la riduzione del 50% della spesa sostenuta per la stampa delle relazioni ed altro nelle pp.aa.; dd) sostituiti gli abbonamenti cartacei alla “Gazzetta Ufficiale” con abbonamenti telematici per funzionari, magistrati e parlamentari; ee) prevista per i soggetti che non trattano dati personali sensibili o dati sensibili sullo stato di salute dei propri dipendenti non costituiti da informazioni diagnostiche la sostituzione del D.P.S. con una mera autocertificazione; ff) previsto l’obbligo per il Garante della Privacy di individuare con apposito provvedimento delle modalità semplificate di applicazione dell’allegato “B” del D.Lgs.vo n. 196/03 in tema di misure minime di sicurezza sia per i soggetti di cui al precedente punto ee), sia per chi effettua trattamenti per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani; gg) la durata della carta d’identità è prolungata da 5 a 10 anni e le cc.ii. rilasciate a partire del 1° Gennaio 2010 devono essere munite anche delle impronte digitali; hh) reintrodotto il tetto di 12.500 Euro per i trasferimenti in contante e per gli assegni trasferibili; ii) cessa l’obbligo per i lavoratori autonomi di tenere un apposito conto corrente bancario o postale da utilizzare per la gestione dell’attività professionale (c.d. tracciabilità dei professionisti); ll) viene meno l’obbligo della conservazione della documentazione amministrativa e tecnica nonché del libretto di uso e manutenzione e l’obbligo di consegna, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile, all’avente causa; mm) slitta al 1° Gennaio 2009 l’entrata in vigore della disciplina sulla c.d. “class action”, introdotto con la finanziaria ’08; nn) l’atto di trasferimento di una quota di partecipazione ad una s.r.l. può essere ora sottoscritto con firma digitale; oo) istituzione in azienda del c.d. “libro unico del lavoro”, nel quale sono iscritti tutti i lavoratori ed annotate tutte le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, con la previsione di sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata istituzione o cattiva tenuta o mancata esibizione alle autorità del libro stesso; pp) possibilità per i consulenti del lavoro di tenere presso i loro studi la documentazione dei datori di lavoro; qq) obbligo per i datori di lavoro, all’atto dell’assunzione di un nuovo dipendente, di consegnare una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, salvo equipollienti consistenti nella consegna di copia del contratto individuale di lavoro (eccezioni: magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, militari e poliziotti, diplomatici e prefetti); rr) ridefinizione del concetto di “lavoratore notturno” e di “lavoratore mobile” ex D.Lgs.vo n. 66/03, il cui campo di applicazione viene ora escluso agli addetti ai servizi di vigilanza privata; ss) eccezione al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per chi a lavoro è sottoposto a regimi di reperibilità; tt) altre modifiche in tema di disciplina dell’orario di lavoro contenuta nel D.Lgs.vo n. 66/03; uu) deposito per 1 anno degli elenchi dei contribuenti presso l’Ufficio delle Imposte e presso il Comune di appartenenza, con possibilità di estrarne copia (negli altri casi la diffusione degli elenchi può costituire illecito penale ovvero amministrativo); vv) nuova regolamentazione in materia di conferimento da parte delle pp.aa., in particolare gli enti locali, di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; zz) norme che assegnano compiti di verifica al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle incompatibilità in caso di cumulo di impieghi e di incarichi, con l’ausilio della Guardia di Finanza; aaa) norme sul risparmio energetico da parte delle pp.aa. dello Stato; bbb) disposizioni volte a dare l’esclusiva, nelle assunzioni da parte delle pp.aa., a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre altre forme contrattuali flessibili possono essere utilizzate solo di fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali; ccc) disposizioni volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione (in termini soprattutto di dismissione, con il c.d. “Piano delle alienazioni” da allegare al bilancio preventivo) del patrimonio immobiliare non strumentale alle proprie funzioni istituzionali di Regioni, Provincie, Comuni ed altri enti locali; ddd) disposizioni per la riduzione delle spese di ciascun Ministero nel triennio 2009-2011, escluse le spese connesse a: stipendi,assegni, pensioni ed altre spese fisse; spese per interessi; trasferimenti obbligatori per gli enti territoriali; fondo ordinario delle Università; risorse destinate alla ricerca; risorse inerenti il 5 per mille dell’I.R.P.E.F.; ecc.; eee) norme che prevedono per le pp.aa. (tranne Regioni, Provincie autonome, enti del S.S.N. ed anti locali) e per le società non quotate con totale partecipazione pubblica riduzioni delle spese (sino al 30%) per la commissione di studi, di incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla p.a., per sponsorizzazioni e relazioni pubbliche da parte della pp.aa..; fff) disposizioni per la riduzione dei contributi ordinari agli enti locali (dal 2009 riduzione di 200 milioni per i comuni e di 50 milioni per le province); ggg) norme per la riduzione dei compensi lordi ai presidenti ed ai componenti dei C.d.A. delle società a totale partecipazione dei comuni o delle province o da essi controllate; hhh) norme per la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali; iii) disposizioni per la riduzione del 20% delle retribuzioni spettanti ai direttori generali, ai direttori amministrativi ed ai componenti dei collegi sindacali delle strutture del S.S.N.; lll) prorogata al triennio 2009-2011 la soppressione della quota fissa di €. 10,00 dovuta dai soggetti non esentati per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, con copertura dei relativi oneri attraverso uno stanziamento statale di 50 milioni di Euro e con risorse provenienti dalla riduzione dei compensi previsti per il personale del s.s.n. e dalla riduzione degli oneri stabiliti per organismi politici ed amministrativi di cui sopra; mmm) istituzione di un fondo di 100 milioni di Euro finalizzato alla realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela dell’ordine pubblico; nnn) previsione di nuove assunzioni per il 2009, entro il limite di spesa di 100 milioni, nella Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Forestale, con priorità per il reclutamento del personale delle forze armate; ooo) norme in materia di gestione e destinazione delle somme sequestrate e dei beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali e di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; ppp) istituzione del fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale; qqq) confermata per l’anno finanziario 2009 la disciplina del 5 per mille dell’I.R.P.E.F. e dell’8 per mille alla Chiesa cattolica; rrr) norme per la riduzione del 17% nel triennio 2009-11 delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) nelle scuole pubbliche e per la riduzione delle dotazioni organiche del personale docente; sss) Per conoscere le novità in tema di giustizia cliccare sul seguente link.

CONVERTITO IL DECRETO LEGGE IN MATERIA DI ESENZIONE I.C.I.

E’ finalmente uscita la Legge 24 Luglio 2008, n. 126, di conversione del D.L. 27 Maggio 2008, n. 93, che introduceva la esenzione ICI per la prima casa. Con la conversione si è fatta un po’ più di chiarezza sul concetto di abitazioni “assimilate” a quella principale e si è realizzato un ampliamento di dette ipotesi assimilate, non valendo più soltanto quelle decise con regolamento comunale, ma anche quelle definite mediante delibere comunali. Inoltre, la conversione ha ribadito la possibilità sancita nel decreto n. 93 di favorire le famiglie in temporanea difficoltà economica mediante la rinegoziazione di quei mutui che sono stati contratti a tasso variabile per l’acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale. Il M.E.F. e l’A.B.I. dovranno, infatti, stipulare una convenzione con cui stabilire modalità e criteri di questa rinegoziazione e ad essa dovranno aderire le banche che lo vorranno. La legge n. 126, intanto, contiene alcune norme quadro, secondo le quali: a) la rinegoziazione si rende applicabile ai mutui per abitazione principale contratti entro il 28 Maggio 2008; b) essa inizia con una proposta della banca (o altro intermediario finanziario), la quale deve essere formulata entro il 29 Agosto 2008; c) la proposta la proposta farà si che la banca applichi l’interesse medio 2006 sulle residue rate del finanziamento; d) la banca, poi, addebiterà su un ‘conto accessorio’ la differenza tra l’importo delle nuove rate e quello delle vecchie e su questo conto matureranno interessi pari all’Irs (Interest rate swap diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea) maggiorato dello 0,50%; e) alla data originaria di scadenza del finanziamento l’eventuale debito risultante dal conto accessorio verrà rimborsato dal debitore sulla base di rate costanti pari all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione.

SOSPENSIONE DEI PROCESSI PENALI PER LE ALTE CARICHE DELLO STATO

Emanata la nuova L. 23 Luglio 2008, n. 124, che prevede la sospensione dei processi penali per le cariche più alte dello Stato. Esse sono: Presidente della Repubblica (salvi gli artt. 90 e 96 Cost.); Presidente del Senato della Repubblica; Presidente della Camera dei Deputati; Presidente del Consiglio dei Ministri (salvo giudizi innanzi alla magistratura ordinaria per gli illeciti istituzionali, previa autorizzazione del Senato o della Camera). La sospensione dei processi penali, anche per fatti antecedenti all’assunzione della carica, opera per tutto il periodo del mandato e termina solo dopo la cassazione dello stesso, consentendo così la ripresa del giudizio. La nuova legge si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, al momento della sua entrata in vigore. Il meccanismo di tutela prescinde dalla natura o dalla gravità del reato e si applicherà anche nelle ipotesi in cui il beneficiario sia stato colto in flagranza nell’atto di commettere un delitto rispetto al quale è previsto l’arresto obbligatorio. La nuova normativa, infine, consente all’imputato che sia titolare al contempo di una delle sopradette alte cariche dello Stato di rinunciare alla sospensione.