Convertito il D.L. 3 Agosto 2007, n. 117 con L. 02 Ottobre 2007, n. 160. Cliccare sul link per le principali novità.
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EMANATO IL DECRETO LEGISLATIVO SULLA “PUBBLICITA’ INGANNEVOLE
Il 2 Agosto 2007 è stato emanato il D.Lgs.vo n. 145/2007, di attuazione della direttiva 2005/29/CE, in tema di pubblicità ingannevole, comparativa e di tutela in caso di illeciti.
MODIFICATO IL CODICE DEL CONSUMO IN TEMA DI PRATICHE COMM.LI SCORRETTE
Il 2 Agosto 2007 è stato emanato pure il D.Lgs.vo n. 146/2007, modificativo degli att. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 del Codice del Consumo ed introduttivo in esso dei nuovi artt. 27-bis. 27-ter e 27-quater, in tema di pratiche commerciali scorrette e relativa tutela amministrativa.
EMANATO IL DECRETO LEGGE SUL “TESORETTO”
E’ uscito il D.L. 2 Luglio 2007, n. 81, in tema di destinazione di extragettito. Il governo individua i settori di destinazione delle maggiori entrate rispetto al previsto.
ENTRO IL 30 GIUGNO LA SCELTA DEI LAVORATORI PER IL T.F.R.
Scatta in questi giorni quanto previsto dalla riforma dettata dal D.Lgs.vo n. 252/2005, meglio nota come riforma sul t.f.r. Milioni di lavoratori subordinati del settore privato sono chiamati ad una scelta difficile: lasciare il proprio t.f.r. così com’è (art. 2120 c.c.) oppure indirizzarlo ai fondi pensione per una pensione integrativa.
STRANIERI: NIENTE PERMESSO DI SOGGIORNO PER VISITE TURISTICHE BREVI
Con l’emanazione della L. 28 Maggio 2007 n. 68 viene disciplinato il soggiorno di breve durata degli stranieri extracomunitari per visite, affari, turismo e studio. Essa stabilisce che per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi, il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova. In caso di inosservanza di detto obbligo, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la predetta dichiarazione, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
CONVERTITO IL D. L. BERSANI BIS
Con la L. 02/04/2007, n. 40 è stato convertito il D.L. 31/01/2007, n. 7. Ecco le principali novità: 1) divieto di costi fissi e di contributi di ricarica per gli operatori di telefonia fissa e mobile, delle reti televisive e delle comunicazioni elettroniche, con nullità dell’eventuale clausola contrattule contraria; 2) controlli rigorosi da parte dell’Autorità Garante per le telecomunicazioni su quanto detto al punto precedente; 3) obbligo di informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico per i gestori della rete autostradale e delle strade statali extraurbane principali; 4) entrata in vigore immediata del divieto di esclusiva per gli agenti di vendita delle varie compagnie assicurative e per tutti i rami danni, con possibilità di adeguamento entro il 01/01/2008 dei contratti già esistenti; 5) conservazione della validità dell’ultimo attestato di rischio per cinque anni in caso di cessazione del rischio o in caso di sospensione o di mancato rinnovo della polizza per mancato utilizzo dell’auto; 6) mantenimento della classe di merito acquisita da chi è già titolare di polizza per un veicolo della stessa tipologia e ciò anche per un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare; 7) libero recesso dai contratti assicurativi poliennali nuovi, mentre per i vecchi occorre che la polizza sia in vita da almeno tre anni; 8) possibilità per il debitore mutuatario di sostituire il vecchio creditore mutuante – banca o anche ente di previdenza obbligatoria – e di evitare le spese di iscrizione di una nuova ipoteca e di cancellazione della precedente, con richiesta al Conservatore dei RRII di annotazione della stessa; 9) procedura alternativa e senza intervento del notaio per la cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di mutui concessi da banche o da enti di previdenza obbligatoria; 10) vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole affidata alle Provincie, con aumento delle sanzioni pecuniarie per chi svolge detta attività senza d.i.a. o i requisiti richiesti, tra i quali oggi vi sono la proprietà e la gestione diretta, personale e permanente; 11) accorpamento in un unico sistema di istruzione secondaria superiore dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché, attraverso appositi regolamenti, riduzione ed ammodernamento dei vari indirizzi, ridefinizione dei tempi e percorsi scolastici, riorganizzazione delle discipline di insegnamento e di orientamento alle università ed alla istruzione superiore; 12) totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale per chi rottama un autoveicolo senza acquistarne uno nuovo.
CONVERTITO IL D.L. COMUNITARIO
Emanato il D.L. 15.02.2007, n. 10, convertito con modifiche dalla L. 06.04.2007, n. 46. Trattasi di normativa contenente disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. Ecco le più rilevanti novità: · Se dei lavoratori che sono cittadini di Paesi extracomunitari e dipendono da imprese con sede in uno Stato membro dell’U.E. debbono essere distaccati in Italia per una determinata prestazione di servizi, il committente del contratto in base al quale ha luogo la prestazione lavorativa deve presentare una comunicazione in tal senso allo Sportello Unico per l’Immigrazione delle Prefettura, corredata da una dichiarazione della impresa datrice di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare ed attestante la regolarità della loro condizione di residenza e di lavoro nello Stato membro U.E. in cui ha sede l’impresa; · Qualora le imprese artigiane e le altre piccole imprese si avvalgano di centri di elaborazione dati per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei propri dipendenti, nonché per l’esecuzione delle relative attività strumentali ed accessorie, detti centri devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro; · Il requisito da possedersi per effettuare l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro è ora la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, di economia, di scienze politiche ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.
CONVERTITO IL DECRETO SULLA VIOLENZA NEGLI STADI
E’ uscita la legge n. 41/2007 di conversione del D.L. n. 8/2007 contro la violenza negli stadi. Il nuovo tra le tante cose, prevede: 1) partite “in assenza di pubblico” (non più “a porte chiuse”) negli stadi non a norma; 2) limite nella vendita dei biglietti alle persone fisiche e giuridiche nel numero di quattro unità (non più dieci); 3) obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti con un documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo ed obbligo degli addetti di verificare la conformità dell’intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando l’ingresso in caso di difformità (sono previste anche sanzioni a carico del personale che ometta i controlli); 4) divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive da un mese a cinque anni per i tifosi più accesi, in particolare adesso per quelli che hanno partecipato attivamente ad episodi di violenza nelle manifestazioni sportive o abbiano posto in pericolo la sicurezza pubblica, nonché anche per quelli denunciati o condannati per il possesso di artifizi pirotecnici, anche se soggetti minori di diciotto anni, purché aventi quattordici anni compiuti, oltre alla misura di prevenzione della confisca degli oggetti utilizzati od utilizzabili per la violenza negli stadi; 5) reclusione da uno a quattro anni per chi lancia petardi ovvero oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive o nelle immediate adiacenze di esse ovvero nelle ventiquattro ore precedenti o successive ad esse, con aumento di pena in caso di ritardo rilevante, di sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva; 6) pena dell’arresto sino ad un anno e nell’ammenda da mille a cinquemila euro per il reato di invasione di campo, con aumenti se dal fatto deriva un ritardo rilevante, l’interruzione o la sospensione definitiva della partita; 7) reclusione da sei mesi a tre anni e multa da mille a cinquemila euro per chi detiene oggetti atti ad offendere (tipo mazze, bastoni, oggetti contundenti, ecc…) ovvero petardi sempre in occasione di manifestazioni sportive o nelle immediate adiacenze di esse ovvero nelle ventiquattro ore precedenti o successive ad esse, sempre purché i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa; 8) possibilità per le società sportive di stipulare con associazioni legalmente riconosciute le quali promuovano la cultura sportiva contratti e convenzioni attinenti, salvo quelle che abbiano tra i propri associati coloro i quali siano colpiti da divieto di accesso alle manifestazioni sportive e fino alla loro espulsione; 9) aumento della sanzione pecuniaria amministrativa irrogabile dal prefetto (da 40.000 a 200.000 euro) in caso di violazione del divieto di vendita dei biglietti delle partite a persone pericolose; 10) obbligo per le società calcistiche di affiggere negli stadi copie del regolamento d’uso dell’impianto e di indicare espressamente sui biglietti l’obbligo per i tifosi di rispettarlo (con sanzione amministrativa, in caso contrario, da 100 a 500 euro e con allontanamento da tre mesi a due anni); 11) possibilità per le società utilizzatrici degli stadi di provvedere direttamente ed a loro spese alla loro messa a norma; 12) istituzione del Fondo di solidarietà sportiva, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, soprattutto da parte dei giovani; 13) rilascio gratuito di biglietti nominativi – anche in deroga al limite di cui al punto 2 – a favore dei minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, il quale dovrà comunque assicurarne la sorveglianza; 14) riduzione della capienza oltre la quale gli stadi sono assoggettati alle nuove misure di sicurezza (da 10.000 a 7.500 spettatori); 15) obbligo di rispetto nelle trasmissioni sportive delle regole dettate dal codice di autoregolamentazione televisivo; 16) ampliato il numero dei reati per cui è consentito l’arresto facoltativo in flagranza, di cui al comma 2°, dell’art. 381 c.p.p. (tra questi: il possesso di razzi, bengala, petardi, bastoni, mazze, oggetti contundenti o atti ad offendere o materiale imbrattante; la violazione del divieto di accesso agli stadi disposto dal questore o dal giudice); 17) arresto fuori flagranza o in flagranza presunta (che ora si verifica quando esso non si può effettuare immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero perché l’attribuibilità del fatto-reato dipende da documentazione video-fotografica in equivoca) sino a quarantotto ore dal fatto e ciò sino al 30 giugno 2010; 18) divieto di introduzione ed esposizione negli stadi di striscioni e cartelli inneggianti alla violenza o ingiuriosi o minacciosi (la violazione del divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno); 19) nuovo art. 783-quater c.p. che punisce le lesioni personali gravi a p.u. in occasione di manifestazioni sportive con la reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni.
VARATO IL D. L. 8/2007 CONTRO LA VIOLENZA NEGLI STADI
Dopo la morte di Filippo Raciti, la reazione del Parlamento alla violenza negli stadi. Il nuovo provvedimento, tra le tante cose, prevede: 1) partite a porte chiuse negli stadi non a norma; 2) divieto di vendere biglietti alla squadra ospite; 3) divieto di accesso alle partite da tre mesi a tre anni per i tifosi più accesi oltre alla misura di prevenzione della confisca degli oggetti utilizzati od utilizzabili per la violenza negli stadi; 4) reclusione da uno a quattro anni per chi lancia petardi in occasione di manifestazioni sportive; 5) reclusione da sei mesi a tre anni per chi detiene oggetti atti ad offendere (tipo mazze, bastoni, oggetti contundenti, ecc…) ovvero petardi sempre in occasione di manifestazioni sportive; 6) arresto in flagranza sino a quarantotto ore dal fatto; 7) il delitto di violenza e resistenza a p.u. può essere ora aggravato nel caso in cui la violenza o la minaccia siano commesse mediante il lancio o l’utilizzo di oggetti atti ad offendere ovvero di petardi; 8) divieto per le società sportive di vendere o biglietti o, comunque, di far entrare negli stadi i diffidati e di sovvenzionarli da soli ovvero riuniti in associazioni di tifosi.