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PUBBLICATA LA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2015.

E’ uscita la Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. La nuova legge finanziaria introduce diverse novità, tra le quali le più importanti sono: 1) la stabilizzazione del bonus (credito d’imposta IRPEF) di 80 Euro per i lavoratori dipendenti, introdotto dal D.L. n. 66/14, originariamente previsto per il solo anno 2014; 2) l’introduzione di un nuovo regime fiscale forfettario (c.d. ‘nuovi minimi’) per le piccole partite I.V.A. (soglia ricavi massimi da 15.000 Euro a 40.000 Euro, a seconda delle categorie), con imposta sostitutiva al 15%; 3) anche nel 2015 sarà possibile per le imprese ed i professionisti compensare i propri crediti commerciali e professionali vantati verso la p.a. con le somme a queste dovute ed iscritte a ruolo, destinate a divenire cartelle; 4) l’aumento del prelievo fiscale sui rendimenti finanziari per le Casse dei professionisti (dal 20% al 26%) e per i fondi pensione (dall’11,5% al 20%); 5) la conferma del canone RAI ad Euro 113,50; 6) la fine degli incentivi statali per gli acquisti di veicoli ecologici previsti dal D.L. n. 83/12; 7) l’aumento dell’I.V.A. al 24% nel 2016, al 25% nel 2017 ed al 25,5% nel 2018 (quella ridotta del 10% aumenta al 12% nel 2016 ed al 13% nel 2017), il tutto salvo provvedimenti legislativi che assicurino maggiori entrate o minori uscite; 8) l’applicazione dell’I.V.A. ridotta al 4% ai libri in formato e-book; 9) lo stop all’aumento delle aliquote della TASI per tutto il 2015; 10) l’abolizione dell’esenzione dai costi di notificazione (spese di spedizione ed indennità di trasferta) degli atti giudiziari nelle cause davanti al giudice di pace di valore inferiore a 1.033,00 Euro (idem per le attività conciliative); 11) l’introduzione del bonus bebé (assegno annuo erogato mensilmente, dell’importo globale di Euro 980,00) per ogni figlio nato o adottato dal 2015 al 2017 da famiglie con ISEE non superiore ai 25.000,00 Euro annui (il bonus raddoppia se si hanno almeno n. 4 figli); 12) lo stanziamento di 250 milioni di Euro all’anno in più per il potenziamento della carta acquisti di cui alD.L. n. 112/08 (c.d. “social card”); 13) lo stanziamento di 45 milioni di Euro per contribuire alle spese delle famiglie con almeno n. 4 figli ed un ISEE non superiore ad Euro 8.500 annui; 14) il potenziamento dell’istituto del ravvedimento operoso, che sarà possibile anche dopo la consenga del processo verbale di contestazione da parte della Guardia di Finanza; 15) l’ampliamento della finestra temporale (fino al 2017) entro la quale i ‘cervelli’ italiani potranno rientrare e fruire dei benefici fiscali di cui al D.L. n. 78/10; 16) istitutito un fondo di 2,2 miliardi per il 2015 ed il 2016 e di 2 miliardi per il 2017 presso il Ministero del Lavoro per finanziare gli ammortizzatori sociali; 17) l’integrale deducibilità dall’IRAP per le imprese del costo per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato; 18) l’aumento da 2,5 a 5 milioni di Euro del credito d’imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo; 19) l’introduzione di sgravi contributivi per 36 mesi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nel 2015; 20) la concessione di uno speciale credito d’imposta per tutte le p.m.i. che assumono personale esperto nel campo del commercio internazionale e per gli Hotel e B&B che realizzano impianti per le connessioni internet wi-fi; 21) il taglio di altri crediti d’imposta (es. acquisto software da parte di farmacie pubbliche e private); 22) l’aumento dei finanziamenti di cui alla L. n. 69/13 per le p.m.i. che vogliono effettuare investimenti consistenti nell’acquisto di nuovi macchinari, impianti e beni strumentali; 23) lo stanziamento di 130 milioni di Euro per il 2015, di 50 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017 per la promozione del made in italy; 24) la nascita del fondo “La buona scuola”, con dotazione di 1 miliardo di Euro per il 2015 e di 3 miliardi annui a partire dal 2016, per il potenziamento del sistema dell’istruzione; 25) la previsione di una tassazione anticipata per 500 milioni di Euro per i concessionari di videolotterie e new slot; 26) l’aumento delle assunzioni daparte delle Università dei ricercatori (quelle che hanno almeno il 30% di professori ordinari dovranno assumere a tempo determinato almeno un ricercatore per per ciascuno); 27) la proroga sino al 30 Giugno 2015 per la riscossione da parte di Equitalia delle entrate dei Comuni; 28) aumenta al 55% sulle somme riscosse l’aliquota riconosciuta ai Comuni che partecipano all’azione di contrasto all’evasione fiscale; 29) l’istituzione di un fondo di 50 milioni di Euro per il 2015, di 90 per il 2016 e di 120 per il 2017 per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, per il potenziamento dei relativi servizi e per il completamento del processo telematico; 30) l’avvio della mobilità per il 50% del personale delle province con esuberi che saranno riassorbiti gradualmente presso altri enti territoriali; 31) la proroga a tutto il 2015 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, incluso il c.d. ‘bonus mobili'; 32) lo stanziamento di 1 miliardo in due anni per la cura dell’epatite c, il cui farmaco sarà gratuito per tutti i malati; 33) lo stanziamento di 400 milioni di Euro per il 2015 e di 250 milioni annui dal 2016 in poi per interventi al sostegno di persone affette da SLA; 34) dal 1° Gennaio 2019 sarà vietata la circolazione di veicoli a motore di categoria ‘Euro 0′; 35) aumentata di 20 milioni di Euro la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; 36) lo stanziamento di 50 milioni di Euro annui, a partire dal 2015, per il contrasto alla ludopatia.

NUOVA LEGGE SUI CAPITALI ESTERI ED SUL RICICLAGGIO

E’ uscita la
Legge 15 Dicembre 2014, n. 186 recante, “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. L’art. 3 di essa modifica le sanzioni per i reati di riciclaggio ed introduce il reato di ‘autoriciclaggio’. In particolare: 1) sono aumentate le sanzioni per i reati di cui agli artt. 648-bis del codice penale (Riciclaggio) e 648-ter del codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); 2) è introdotto l’art. 648-ter.1 nel codice penale (Autoriciclaggio), il quale riguarda colui che “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il reato è punito con la pena della reclusione da 2 ad 8 anni. Una causa speciale di non punibilità è prevista per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio, mentre è prevista un’aggravante se il delitto è commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria. E’ disposta una riduzione della pena, alla metà, per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato. Anche per il reato di autoriciclaggio è prevista la confisca dei beni (nuovo testo dell’art. 648-quater). Ecco lo schema degli articoli del codice penale modificati o neointrodotti.

LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER SEPARAZIONI, DIVORZI E MODIFICHE AL COMUNE

Sono usciti la Circolare 28/11/2014, il
D.M. 09/12/2014 e la
Circolare 10/12/2014, del Ministero dell’Interno, contenenti le istruzioni operative per le separazioni, i divorzi e le procedura di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio effettuate davanti al Sindaco (in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti) , ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/14 convertito in L. n. 162/14.

NUOVO REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI

Il 28/10/2014 è stato pubblicato in G.U. il nuovo Regolamento 16/07/2014, n. 6, per la “Formazione continua” degli Avvocati. Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo sarà di 3 anni, nei quali occorrerà accumulare 60 crediti formativi (almeno 15 all’anno), di cui 9 in ordinamento/previdenza/deontologia forense. Il periodo decorre dal 1° Gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco di tirocinanti con patrocinio.

NUOVO DECRETO STADI: ESTENSIONE DEL DASPO

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 Agosto 2014, n. 194 il Decreto Legge 22 Agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17/10/2014, n. 146. In esso sono previste nuove misure finalizzate a rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di illegalità e di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive. Ecco le principali novità: 1) il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO) si prevede che possa essere applicato anche nei confronti dei soggetti che risultano condannati o denunciati non solo per i reati da stadio, ma anche per tutti i delitti contro l’ordine pubblico, nonché per i delitti di comune pericolo mediante violenza; 2) vengono rivisti i termini di durata del DASPO e viene previsto il cosiddetto DASPO di gruppo, con un divieto di accesso che varrà per almeno 3 anni nel caso di responsabili di violenze di gruppo (con partecipazione attiva del singolo) e da 5 a 8 anni nel caso di recidivi (con obbligo di presentarsi in commissariato); 3) potranno essere puniti con DASPO anche coloro che introducano negli impianti sportivi, non solo cartelli e striscioni, ma anche altre scritte o immagini che incitino alla violenza; 4) può essere disposto il divieto di traferta, in caso di gravi episodi di violenza, dal Ministro dell’Interno, attraverso la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico; 5) l’arresto in flagranza differita può essere applicato anche nei confronti del reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa; 6) una quota – non inferiore all’1% e non superiore al 3% – degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso, validamente emessi in occasione degli eventi sportivi, sarà destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, in occasione degli eventi medesimi ed, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell’indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.; 7) in caso di frode nelle manifestazioni sportive viene aumentata la reclusione fino a 9 anni e viene consentito, inoltre, l’uso di intercettazioni e legittimato l’arresto facoltativo in flagranza e le misure cautelari in carcere; 8) la polizia sarà dotata, in via sperimentale e con determinate precauzioni, della pistola elettrica (c.d. TASER).

NUOVO DECRETO IN MATERIA DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE

Il 12 Settembre 2014 è uscito il Decreto Legge n. 132, convertito il 10 Novembre 2014, con la Legge n. 162, contenente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia del processo civile.” Tale provvedimento: 1) prevede la possibilità di trasferire il giudizio civile pendente in I grado o in appello in sede arbitrale, davanti ad un collegio o ad un arbitro unico presso il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 2) introduce la procedura di negoziazione assistita da un Avvocato, in materia di diritti disponibili, di separazione personale di coniugi, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (sia in presenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti, sia in assenza di essi); 3) prevede la possibilità per i coniugi di concludere accordi di separazione personale di coniugi, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (solo in assenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti e senza la possibilità di concludere patti di trasferimento patrimoniale); 4) fissa altre misure per una migliore funzionalità del processo civile di cognizione (nuova disciplina sulla compensazione delle spese processuali, passaggio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario di cognizione, riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali per il c.d. periodo feriale); 5) introduce disposizioni per la tutela del credito (in pratica, viene elevata la misura degli interessi legali sui crediti litigiosi, parificandola a quella prevista dalla legislazione speciale, pari all’8,15%); 6) stabilisce norme, piuttosto eterogenee, sia nella disciplina delle procedure esecutive individuali, sia in quella delle procedure esecutive concorsuali (a) in caso di incapienza del debitore, è possibile, su richiesta del creditore e con apposita autorizzazione del giudice, che l’ufficiale giudiziario compia una ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.); b) stessa possibilità viene ora prevista in tema di sequestro conservativo, di ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito delle procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di procedimenti relativi alla gestione di patrimoni altrui (art. 155-sexies disp. att.ne c.p.c.); c) modificata la disciplina del pignoramento presso terzi: in particolare, fra le diverse novità, adesso la dichiarazione del debitor debitoris avverrà sempre tramite raccomandata a.r. ovvero tramite p.e.c. (artt. 543 e segg.ti c.p.c.) e viene anche introdotto un foro generale, individuato presso il Tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, salvo se debitore è una P.A., nel qual caso, competente è il Tribunale della sede del terzo debitore (art. 26-bis c.p.c.); d) previsto un foro per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, individuato nel giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26 c.p.c.); e) introdotta una procedura di espropriazione forzata ad hoc di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, simile a quella immobiliare (art. 521-bis c.p.c.); f) creato il nuovo istituto della chiusura anticipata del processo esecutivo, prevista ove risulti impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento della pretesa creditoria (art. 164-bis disp. att.ne c.p.c.); g) previsto l’obbligo di iscrivere a ruolo il processo di espropriazione forzata entro 15 giorni dalla ricezione da parte dell’ufficiale giudiziario del verbale di pignoramento positivo, del titolo esecutivo e del precetto, pena l’inefficacia del pignoramento e con onere al creditore di darne comunicazione al debitore ed all’eventuale terzo mediante apposito atto notificatogli (vari artt. del c.p.c.); h) stabilita una impignorabilità assoluta per i crediti delle rappresentanze consolari e diplomatiche straniere (art. 19-bis del D.L.); i) stabilita la regola secondo la quale l’incanto può essere disposto solo quando il g.e. ritiene probabile che tale modalità di vendita porti a conseguire un prezzo che sia superiore alla metà del valore del bene (art. 503 c.p.c.)); 7) stabilisce misure in materia di revisione della geografia giudiziaria (ripristino degli uffici del Giudice di Pace di Barra e di Ostia). Una tabella delle novità, con i tempi relativi alla loro entrata in vigore, la si può scaricare cliccando sul seguente link. Le novità e le modifiche normative introdotte con il D.L. in questione si possono visionare cliccando sul seguente link.
Infine, per orientarsi, sulla negoziazione assistita e sulla mediazione, prima di andare in giudizio, cliccare sulla seguente pagina.

NUOVA LEGGE CHE STABILISCE IL REGIME TRANSITORIO PER IL PROCESSO AGLI IRREPERIBILI

L’11 Agosto 2014 è uscita la Legge n. 118, contenente norme transitorie per l’applicazione della nuova disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, ai sensi della L. 28 Aprile 2014, n. 67. La normativa in questione ha stabilito che: 1) le nuove disposizioni sugli irreperibili si applicano ai processi penali in corso alla data del 17 Maggio 2014, a condizione che nei medesimi non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado; 2) in deroga a quanto precede, le disposizioni previgenti in tema di processo penale al soggetto contumace continuano ad applicarsi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quando l’imputato è stato dichiarato contumace, ma non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

NOVITA’ IN TEMA DI MEDIAZIONE: MODIFICATO IL D.M. N. 180/10

Pubblicato in G.U. il 23 Settembre il Decreto Ministeriale 4 Agosto 2014, n. 139, recante modifiche al D.M. n. 180/10. Diverse le modifiche apportate al testo originario: 1) in tema di capacità finanziaria, non si fa più riferimento al “capitale la cui sottoscrizione è necessaria per la costituzione di una società a responsabilità limitata”, ma si prevede espressamente che il richiedente debba garantire un capitale minimo di 10.000 euro; 2) viene aggiunto un nuovo ultimo comma all’art. 8 del D.M. n. 180/10, a tenore del quale l’organismo iscritto ha l’obbligo di comunicare al Ministero, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici inerenti all’attività di mediazione svolta; 3) il nuovo I comma dell’art. 10 del del D.M. n. 180/10 prevede disposizioni di carattere sanzionatorio per l’ipotesi di inosservanza della disposizione che precede (si dispone la sospensione per un periodo di 12 mesi dell’organismo che non abbia effettuato la comunicazione di cui sopra, seguita, poi, dal provvedimento di cancellazione dal registro ove l’organismo medesimo non trasmetta i dati, ivi compreso lo “storico” dei 12 mesi precedenti, entro i 3 mesi successivi); 4) per quanto concerne il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti, esso sarà effettuato da parte del Ministero con scadenza semestrale e non più annuale; 5) viene introdotto il nuovo art. 14–bis del D.M. n. 180/10, concernente le incompatibilità ed i conflitti di interesse relativi al mediatore: a) in primis, il mediatore non può essere parte o rappresentare o, in ogni modo, assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo e tale divieto “…si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali”; b) in secondo luogo, non può svolgere le funzioni di mediatore chi abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi 2 anni, rapporti di natura professionale con una parte del procedimento; c) infine, chi ha svolto la funzione di mediatore in un determinato procedimento non può intrattenere rapporti di natura professionale con una delle parti del medesimo nei successivi 2 anni; 6) vengono introdotte disposizioni innovative anche per quanto riguarda le indennità spettanti agli organismi: a) adesso le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte “per lo svolgimento del primo incontro”; b) le medesime aumentano ad euro 80,00 per le controversie di valore superiore a 250.000,00 euro e detti importi sono dovuti anche in caso di mancato accordo; 7) gli organismi di mediazione che alla data dell’entrata in vigore del regolamento in commento non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4, co. II, lett. a), D.M. n. 180/10, dovranno provvedere all’integrazione entro 120 gg. dall’entrata in vigore del medesimo, a pena di cancellazione; 8) ciò è previsto anche per gli organismi di formazione, con riferimento, naturalmente, ai requisiti di cui all’art. 18, co. II, lett. a), D.M. n. 180/10; 8) si dispone infine, con riguardo ai mediatori, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento non abbiano completato l’aggiornamento professionale (c.d. ‘tirocinio assistito’) di cui all’art. 4, co. III, lett. b), D.M. n. 180/10, gli stessi siano tenuti a provvedervi entro il termine di 1 anno, decorrente, dal 23 settembre 2014.

NUOVO DECRETO SULLA P.A. E NOVITA’ IN TEMA DI GIUSTIZIA

E’ uscito il Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 90, contenente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Ecco le principali novità in tema di giustizia: 1) dal 01/10/2014 sono soppresse tutte le sezioni staccate dei T.A.R., eccetto Bolzano; 2) entro 60 giorni dalla conversione del Decreto Legge n. 90/14 sarà emanato il D.P.C.M. sul processo amministrativo digitale e telematico; 3) viene modificato il codice del processo amministrativo (C.P.A. – D.Lgs.vo n. 104/10), in materia di giudizio sugli appalti pubblici, con l’introduzione della c.d. ‘sentenza in forma semplificata’ (art. 120); 4) vi è una ulteriore modifica al C.P.A., in tema di condanna, anche di ufficio, per lite temeraria (art. 26); 5) vengono fatte alcune precisazioni in tema di processo civile telematico (P.C.T.): a) l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali si applica escusivamente ai processi iniziati dopo il 30/06/2014; b) per i processi già iniziati al 30/06/2014 l’obbligatorietà vale dal 31/12/2014 e sino a quella data il deposito telematico è facoltativo; c) per i processi in C.d.A. l’obbligatorietà decorrerà dal 30/06/2015; d) il verbale di udienza sarà sottoscritto solo dal giudice e dal cancelliere, attesa l’introduzione del c.d. ‘fascicolo processuale digitale’ (art. 126 c.p.c.); e) non è più prevista la sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei testi e delle parti (art. 207 c.p.c.); f) la sentenza civile sarà comunicata alla parte in forma integrale (art. 133 c.p.c.); g) ora il deposito telematico dell’atto endoprocessuale si considera per tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (art. 16-bis D.L. n. 179/12); h) viene ora prevista la possibilità di invio di invio di più messaggi di p.e.c. per il deposito telematico di atti o documenti la cui dimensione eccede il massimo della dimensione di 30 MB della busta ed il deposito sarà considerato tempestivo quando viene eseguito entro la fine del giorno di scadenza (ibidem); i) le notifiche ad istanza di parte nel P.C.T. dovranno essere effettuate in cancelleria solo se è impossibile l’uso della p.e.c.; l) la notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli Avvocati può essere fatta a mezzo p.e.c. senza necessità di autorizzazione da parte del C.O. locale e senza l’obbligo di apporre la marca da bollo (art. 1 L. n. 53/94); m) prorogato al 30/11/2014 il termine entro cui tutte le PP.AA. devono comunicare l’indirizzo di p.e.c. presso il quale riceveranno le comunicazioni e le notificazioni (art. 16 D.L. n. 179/12); n) nelle C.d.A. e nei Tribunali ordinari le cancellerie saranno ora aperte nei giorni feriali solo n. 3 ore (art. 162 L. n. 1196/60); o) adesso le copie informatiche, anche per immagini, degli atti processuali di parte, degli atti degli ausialiari del giudice e dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici equivalgono all’originale, anche se prive della firma digitale del cancelliere ed il difensore (ovvero anche il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale) possono estrarre copie analogiche o informatiche ed attestare la conformità di esse all’originale (eccezion fatta per i provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice) (art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/12); p) modificato il T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/02): a) il diritto di copia senza certificazione di conformità (c.d. copia ‘uso studio’) non è più dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi; b) il diritto di copia autentica non è più dovuto nei casi indicati dall’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/12 e di cui sopra; q) per ovviare alle minori entrate dovute a quanto precede è previsto un aumento del C.U. di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/02; r) sostituito il comma 6° dell’art. 530 c.p.c., per cui ora il g.e. stabilisce che il versamento della cauzione, la preesentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ed il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, salvo pragiudizio per i creditori o per la procedura esecutiva; r) presso le C.d.A. ed i Tribunali ordinari vengono istituite delle strutture organizzative denominate ‘uffici per il processo’.

LE SEZIONI UNITE SUL TEMA DEGLI STUPEFACENTI

Il 29 Maggio 2014 le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno stabilito che:”Il giudice dell’esecuzione, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all’art.73, comma cinque, D.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena, dovrà tenere conto del testo di tale disposizione, come ripristinato a seguito della sentenza Corte costituzionale n.32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative.” In pratica, ciò significa che dovranno essere riviste al ribasso le pene definitive per il piccolo spaccio di droga. Ciò vuol dire che dopo la sentenza della Corte Costituzionale che il 12 febbraio scorso ha fatto tornare in vigore la legge Jervolino-Vassalli, per i reati legati alle droghe leggere si applica il principio del ‘favor rei’. Detto meno tecnicamente, visto che la Cassazione ha sancito che le pronunce di incostituzionalità travolgono il giudicato, dovranno essere riviste al ribasso le pene anche per chi è già stato condannato in via definitiva con le norme della Fini-Giovanardi. Un esito che potrebbe avere ripercussioni anche sul numero dei detenuti nelle carceri italiane. Ecco l’informazione provvisoria n. 12/2014 ed il comunicato delle Sezioni Unite.