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NOVITA’ IN TEMA DI MEDIAZIONE: MODIFICATO IL D.M. N. 180/10

Pubblicato in G.U. il 23 Settembre il Decreto Ministeriale 4 Agosto 2014, n. 139, recante modifiche al D.M. n. 180/10. Diverse le modifiche apportate al testo originario: 1) in tema di capacità finanziaria, non si fa più riferimento al “capitale la cui sottoscrizione è necessaria per la costituzione di una società a responsabilità limitata”, ma si prevede espressamente che il richiedente debba garantire un capitale minimo di 10.000 euro; 2) viene aggiunto un nuovo ultimo comma all’art. 8 del D.M. n. 180/10, a tenore del quale l’organismo iscritto ha l’obbligo di comunicare al Ministero, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici inerenti all’attività di mediazione svolta; 3) il nuovo I comma dell’art. 10 del del D.M. n. 180/10 prevede disposizioni di carattere sanzionatorio per l’ipotesi di inosservanza della disposizione che precede (si dispone la sospensione per un periodo di 12 mesi dell’organismo che non abbia effettuato la comunicazione di cui sopra, seguita, poi, dal provvedimento di cancellazione dal registro ove l’organismo medesimo non trasmetta i dati, ivi compreso lo “storico” dei 12 mesi precedenti, entro i 3 mesi successivi); 4) per quanto concerne il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti, esso sarà effettuato da parte del Ministero con scadenza semestrale e non più annuale; 5) viene introdotto il nuovo art. 14–bis del D.M. n. 180/10, concernente le incompatibilità ed i conflitti di interesse relativi al mediatore: a) in primis, il mediatore non può essere parte o rappresentare o, in ogni modo, assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo e tale divieto “…si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali”; b) in secondo luogo, non può svolgere le funzioni di mediatore chi abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi 2 anni, rapporti di natura professionale con una parte del procedimento; c) infine, chi ha svolto la funzione di mediatore in un determinato procedimento non può intrattenere rapporti di natura professionale con una delle parti del medesimo nei successivi 2 anni; 6) vengono introdotte disposizioni innovative anche per quanto riguarda le indennità spettanti agli organismi: a) adesso le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte “per lo svolgimento del primo incontro”; b) le medesime aumentano ad euro 80,00 per le controversie di valore superiore a 250.000,00 euro e detti importi sono dovuti anche in caso di mancato accordo; 7) gli organismi di mediazione che alla data dell’entrata in vigore del regolamento in commento non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4, co. II, lett. a), D.M. n. 180/10, dovranno provvedere all’integrazione entro 120 gg. dall’entrata in vigore del medesimo, a pena di cancellazione; 8) ciò è previsto anche per gli organismi di formazione, con riferimento, naturalmente, ai requisiti di cui all’art. 18, co. II, lett. a), D.M. n. 180/10; 8) si dispone infine, con riguardo ai mediatori, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento non abbiano completato l’aggiornamento professionale (c.d. ‘tirocinio assistito’) di cui all’art. 4, co. III, lett. b), D.M. n. 180/10, gli stessi siano tenuti a provvedervi entro il termine di 1 anno, decorrente, dal 23 settembre 2014.