E’ in Gazzetta il nuovo Decreto Legislativo 13 Luglio 2017, n. 116, in materia di riforma organica della magistratura onoraria e contenente anche altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Di particolare interesse e rilievo gli artt. 27 e 28 che modificano dal 2021 (o anche dal 2025, in alcuni casi) le competenze civili dei giudici di pace. In particolare, il decreto (art. 27) assegna ai giudici di pace delle nuove competenze, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore. Si tratta delle cause aventi il seguente oggetto: – beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro; – pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a 50.000 euro; – risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 50.000 euro; – condominio; – pignoramenti mobiliari; – usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a 30.000 euro; – riordinamento della proprietà rurale di valore non superiore a 30.000 euro; – accessione (valore non superiore a 30.000 euro); – superficie (valore non superiore a 30.000 euro); – materie di cui al libro III (Della proprietà), titolo II (Della proprietà), capo II (Della proprietà fondiaria), sezioni VI (delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi) e VII (Delle luci e delle vedute), del codice civile, salve alcune eccezioni; – stillicidio e acque; – occupazione e invenzione; – specificazione, unione e commistione; – enfiteusi; – esercizio delle servitù prediali; – impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 c.c.; – diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa; – espropriazione forzata di cose mobili. In tema si veda anche il presente specchietto.
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VARATA LA RIFORMA PENALE ORLANDO
La riforma penale del Ministro della Giustizia Orlando dal 23 Giugno 2017 è legge. La sua entrata in vigore è prevista per il 3 Agosto 2017. Le sue principali novità sono: 1) nuovo regime della prescrizione del reato (158-161 c.p.); 2) introduzione dell’istituto della estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie (162-ter c.p.); 3) inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio (416-ter, 624-bis, 625, 628 e 629 c.p.); 4) sanzioni pecuniarie più gravi per i casi di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo in caso di gravi situazioni locali (48 c.p.p.); 5) nuove norme in tema di definizione del procedimento per incapacità dell’imputato (71 e 72-bis c.p.p.); 6) nuove informazioni alla p.o. sul procedimento penale (90-bis c.p.p.); 7) nuove norme in tema di facoltà del p.m. di spostare il colloquio fra difensore ed imputato in stato di custodia cautelare (104 c.p.p.); 8) novità in tema di correzione degli errori materiali nella sentenza di patteggiamento (130 c.p.p.); 9) necessità dell’assenso del difensore di ufficio in caso di elezione di domicilio preso lo stesso (162 c.p.p.); 10) rito camerale partecipato per il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti cautelari reali (325 c.p.p.); 11) nuova possibilità per la p.o. di chiedere, passati 6 mesi, informazioni sullo stato del procedimento penale che la interessa (335 c.p.p.); 12) novità in tema di ripristino della procedibilità dell’azione penale in caso di incapacità dell’imputato venuta meno o erroneamente dichiarata (343 c.p.p.); 13) novità in tema di accertamenti tecnici irripetibili e di richiesta di incidente probatorio (360 c.p.p.); 14) nuovo obbligo del p.m. di prendere posizione rispetto alla notizia di reato in tempi brevi, con decisione entro 3 mesi, se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale (407 c.p.p.); 15) cambiati i termini per l’opposizione alla richiesta di archiviazione (408 c.p.p.); 16) novità anche in tema di procedimento di archiviazione (409 c.p.p.); 17) nuova disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione (410-bis c.p.p.); 18) novità anche in caso di avocazione in caso di inerzia del p.m. dopo le indagini preliminari (412 c.p.p.); 19) nuova impugnazione della sentenza di n.l.p., ora appellabile (428 c.p.p.); 20) nuove norme in tema di rito abbreviato (438 e 442 c.p.p.); 21) novità in materia di correzione ed impugnazione delle sentenze di patteggiamento (448 c.p.p.); 22) novità in tema di richiesta di abbreviato nel giudizio direttissimo (452 c.p.p.); 23) novità in tema di richiesta di abbreviato nel giudizio immediato (458 c.p.p.); 24) nuovo ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (459 c.p.p.); 25) novità in tema di richiesta di abbreviato in caso di procedimento per opposizione a decreto penale di condanna (464 c.p.p.); 26) nuove regole sulla redazione della sentenza penale e sui suoi contenuti (546 c.p.p.); 27) novità in tema di soggetti abilitati ad impugnare e di contenuti della impugnazione (571 e 581); 28) nuovo concordato sui motivi di appello (599-bis c.p.p.); 29) novità in tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale in caso di appello del p.m. (603 c.p.p.); 30) motivi ridotti per il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello di proscioglimento (608 c.p.p.); 31) possibilità per la Cassazione di dichiarare la inammissibilità del ricorso in alcuni casi ‘senza formalità di procedura’ (610 c.p.p.); 32) adesso il ricorso per Cassazione può essere presentato solo per il tramite di un Avvocato cassazionista (613 c.p.p.); 33) aumentata la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammssibilità del ricorso (616 c.p.p.; 34) nuova possibilità di investitura delle SS.UU. e di loro pronuncia (618 c.p.p.); 35) nuova ipotsi di annullamento senza rinvio della Cassazione (620 c.p.p.); 36) novità in tema di correzione degli errori materiali e di fatto da parte della Cassazione (625-bis c.p.p.); 37) novità in tema di rescissione del giudicato (629-bis c.p.p.). Altre novità riguardano la partecipazione a distanza dell’imputato al dibattimento. La nuova legge, infine, contiene anche delle deleghe al Governo per la modifica del codice penale (procedibilità di alcuni reati, misure di sicurezza, casellario giudiziale), del codice di procedura penale (intercettazioni ed impugnazioni), dell’ordinamento penitenziario (decisioni del magistrato e del tribunale di sorveglianza ed accesso alle misure alternative).
EMANATA LA NUOVA LEGGE SUL CYBERBULLISMO
Pubblicata in G.U. la nuova Legge 29 Maggio 2017, n. 71, contenente disposizioni a tutela di minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. La nuova normativa, pur non contenendo nuove ipotesi di reato e, quindi, non operando nell’abito delle disposizioni strettamente penali, contempla azioni ed interventi a carattere preventivo, con una certa attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia come vittime sia come responsabili, senza distinzione di età. In particolare, introduce alcune novità importanti: 1) prevede che il minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo o i suoi genitori possano inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet; 2) stabilisce l’impegno dei Dirigenti scolastici che vengano a conoscenza di atti di cyberbullismo ad informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e ad attivare adeguate azioni di carattere educativo; 3) prevede l’istituzione in ogni scuola, fra i docenti, di un referente, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo; 4) stabilisce che i regolamenti delle istituzioni scolastiche siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo, con relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti; 5) prevede che i servizi territoriali siano chiamati a promuovere specifici progetti personalizzati, volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte; 6) infine, è resa applicabile anche al fenomeno del cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista dalla legge sullo stalking.
PUBBLICATO IL DECRETO SULLA SICUREZZA URBANA
E’ in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 Aprile 2017, n. 48, contenente disposizioni urgenti per la tutela della sicurezza delle città. Esso si occupa: 1) della sicurezza integrata (interventi in materia congiunti da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e di altri soggetti istituzionali); 2) della sicurezza urbana (recupero e riqualificazione di aree o siti urbani più degradati, eliminazione dei fattori urbani di marginalità ed esclusione sociale, prevenzione della criminalità e promozione della legalità); 3) di attribuire maggiori poteri ai Sindaci dei Comuni, soprattutto in materia di ordinanze da essi emanate sia in veste di esponenti delle comunità locale sia come autorità di Governo; 4) di tutela delle aree interne delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale e delle relative pertinenze; 5) di prevenzione e repressione delle occupazioni arbitrarie ed illegali di immobili; 6) delle licenze di pubblici esercizi e della loro eventuale sospensione ed, in particolare, di vendita o somministrzione di bevande alcoliche, anche a minori; 7) del contrasto allo spaccio di stupefacenti in prossimità di locali pubblici e di pubblici esercizi; 8) del deturpamento o imbrattamento di beni pubblici o privati (es. fenomeno dei c.d. writers); 9) di parcheggi e parcheggiatori abusivi. Per una esaustiva sintesi della nuova normativa, cliccare sul seguente link.
USCITA LA NUOVA LEGGE SULLA RESPONSABILITA’ MEDICA
Pubblicata in G.U. la Legge 8 Marzo 2017, n. 24, contenente disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Detta Legge si occupa: 1) della responsabilità penale del medico, la quale ora, con l’abbandono della distinzione tra colpa lieve e colpa grave, viene circoscritta alla sola imperizia e condizionata dall’applicazione corretta da parte sua delle linee guida; 2) della responsabilità civile della struttura sanitaria e dei medici liberi professionisti, ora di natura contrattuale; 3) della responsabilità civile dei medici che svolgano la loro attività all’interno di una struttura, ora di natura extracontrattuale; 4) dell’obbligo per i predetti soggetti di munirsi di apposita assicurazione a copertura della loro responsabilità civile; 5) della possibilità per il paziente di agire direttamente contro l’assicurazione in questione con la previsione del litisconsorzio necessario con l’assicurato; 6) dell’obbligo di effettuare un preventivo tentativo di mediazione ex art. 696-bis c.p.c. ovvero D.Lgs.vo n. 28/10 con la partecipazione necessaria ed obbligatoria di tutte le parti; 7) della istituzione di un apposito Fondo di garanzia; 8) della istituzione in ogni Regione di un apposito Difensore civico; 9) di fissare importanti regole in tema di trasparenza dei dati sanitari. Per una sintesi delle novità cliccare qui.
NUOVO DECRETO IMMIGRAZIONE
Emanato il Decreto Legge 17 Febbraio 2017, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 13 Aprile 2017, n. 46 e recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale. Tra le più importanti novità vi è la istituzione nei Tribunali Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’Appello di Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea. Il Decreto in questione contiene anche numerose modifiche della normativa inerente le richieste di asilo e di protezione internazionale, le procedure amministrative ed i ricorsi giurisdizionali in caso di diniego. Ecco un utile schema di sintesi.
LEGGE DI BILANCIO 2017
Approvata e pubblicata nella G.U. del 21/12/2016 la Legge di bilancio 2017, L. 11/12/2017, n. 232. Le principali novità nel seguente specchietto.
EMANATO IL DECRETO FISCALE
E’ uscito il D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193, convertito con L. 1° Dicembre 2016, n. 225, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra le principali aree di intervento: 1) rottamazione delle cartelle e delle multe dal 2000 al 2016; 2) abolizione di Equitalia; 3) fine degli studi di settore; 4) voluntary disclosure bis; 5) per le partite I.V.A. abolizione dello spesometro ed entrata in gioco di nuove comunicazioni trimestrali, con sanzioni in caso di inadempimento; 6) avvisi fiscali con le p.e.c.; 7) F24 cartaceo oltre i 1.000 Euro; 8) deducibilità delle spese dei professionisti di viaggio e di trasporto. Per l’elenco e lo specchietto completo delle novità cliccare sul seguente link.
PROCESSO CIVILE: RIFORMA DEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE
Con il D.L. 31 Agosto 2016, n. 168, convertito con L. 25 Ottobre 2016, n. 197, sono state introdotte misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari e per la giustizia amministrativa. In sintesi le principali novità sono le seguenti. 1) Per smaltire più rapidamente le cause pendenti i magistrati del Massimario – per non oltre 3 anni, senza possibilità di rinnovare – potranno far parte, come applicati, dei collegi giudicanti. 2) Il trattenimento in servizio dei magistrati con funzioni apicali e direttive della Cassazione e della Procura generale è prorogato sino al 31 Dicembre 2017. La proroga vale però solo per chi non abbia compiuto 72 anni entro fine 2016 e debba andare in pensione nel corso del 2017. 3) Nelle cause civili davanti alle sezioni semplici viene ampliato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, al fine di limitare la necessità dell’udienza pubblica. Nel procedimento camerale p.m. ed avvocati interloquiranno solo per iscritto e la Corte giudicherà sulla base delle carte depositate. Resta ferma la possibilità di trattare in udienza pubblica (su iniziativa d’ufficio o sollecitazione del p.m. o della difesa) questioni di diritto di particolare rilevanza. Altre misure estendono i casi di definizione del procedimento mediante ordinanza, incentivando così forme sintetiche di motivazione e affidano direttamente al Presidente, eliminando il rito camerale, l’ordine di integrazione del contradditorio o il rinnovo delle notifiche. Per lo specchietto dei nuovi articoli del c.p.c. si clicchi qui, mentre per una sintesi di questa riforma qui. 4) Si supera la farraginosità dell’attuale filtro in Cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza), prevedendo, sul modello della cassazione penale, che sia il Presidente della sezione con decreto, in sede di fissazione dell’adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Viene, cioè, eliminata l’attuale relazione del consigliere e i difensori potranno depositare memorie scritte. Meno formalità poi per rimettere gli atti alla sezione, se il ricorso supera il filtro preliminare. 5) In via eccezionale passa da 18 a 12 mesi la durata del tirocinio per i nuovi magistrati nominati a seguito dei concorsi già banditi (2014 e 2015). 6) I magistrati non potranno trasferirsi in altra sede se non dopo 4 anni (anziché gli attuali 3) di permanenza nella sede precedente. 7) In vista dell’avvio del processo amministrativo telematico, viene istituita una commissione di monitoraggio con il compito di riferire mensilmente al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa proponendo le modifiche organizzative necessarie per il miglior funzionamento del processo telematico. Sono state introdotte, peraltro, diverse disposizioni in modifica del codice del processo amministrativo, relative al domicilio digitale, alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alle copie informatiche degli atti processuali, introducendo anche alcune specifiche norme di attuazione del codice e per la sinteticità e chiarezza degli atti. Tra l’altro, è stabilita l’obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze ed è previsto che il ricorso e gli altri atti difensivi siano redatti secondo criteri e limiti dimensionali fissati dal presidente del Consiglio di Stato. Si segnala il recente protocollo d’intesa firmato tra Corte di Cassazione, CNF ed Avvocatura Generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile.
CONVERTITO IL D.L. BANCHE N. 59/16
Convertito con Legge 30 Giugno 2016, n. 119, il Decreto Legge 3 Maggio 2016, n. 59, in tema di: 1) pegno mobiliare non possessorio; 2) trasferimento di immobile sospensivamente condizionato; 3) registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi; 4) modifiche al c.p.c. in tema di esecuzione forzata, soprattutto immobiliare. Ecco le principali norme modificate o introdotte ex novo ed uno specchietto riepilogativo sulle principali novità qui di maggiore interesse.