Pubblicato in G.U. il 23 Settembre il Decreto Ministeriale 4 Agosto 2014, n. 139, recante modifiche al D.M. n. 180/10. Diverse le modifiche apportate al testo originario: 1) in tema di capacità finanziaria, non si fa più riferimento al “capitale la cui sottoscrizione è necessaria per la costituzione di una società a responsabilità limitata”, ma si prevede espressamente che il richiedente debba garantire un capitale minimo di 10.000 euro; 2) viene aggiunto un nuovo ultimo comma all’art. 8 del D.M. n. 180/10, a tenore del quale l’organismo iscritto ha l’obbligo di comunicare al Ministero, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici inerenti all’attività di mediazione svolta; 3) il nuovo I comma dell’art. 10 del del D.M. n. 180/10 prevede disposizioni di carattere sanzionatorio per l’ipotesi di inosservanza della disposizione che precede (si dispone la sospensione per un periodo di 12 mesi dell’organismo che non abbia effettuato la comunicazione di cui sopra, seguita, poi, dal provvedimento di cancellazione dal registro ove l’organismo medesimo non trasmetta i dati, ivi compreso lo “storico” dei 12 mesi precedenti, entro i 3 mesi successivi); 4) per quanto concerne il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti, esso sarà effettuato da parte del Ministero con scadenza semestrale e non più annuale; 5) viene introdotto il nuovo art. 14–bis del D.M. n. 180/10, concernente le incompatibilità ed i conflitti di interesse relativi al mediatore: a) in primis, il mediatore non può essere parte o rappresentare o, in ogni modo, assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo e tale divieto “…si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali”; b) in secondo luogo, non può svolgere le funzioni di mediatore chi abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi 2 anni, rapporti di natura professionale con una parte del procedimento; c) infine, chi ha svolto la funzione di mediatore in un determinato procedimento non può intrattenere rapporti di natura professionale con una delle parti del medesimo nei successivi 2 anni; 6) vengono introdotte disposizioni innovative anche per quanto riguarda le indennità spettanti agli organismi: a) adesso le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte “per lo svolgimento del primo incontro”; b) le medesime aumentano ad euro 80,00 per le controversie di valore superiore a 250.000,00 euro e detti importi sono dovuti anche in caso di mancato accordo; 7) gli organismi di mediazione che alla data dell’entrata in vigore del regolamento in commento non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4, co. II, lett. a), D.M. n. 180/10, dovranno provvedere all’integrazione entro 120 gg. dall’entrata in vigore del medesimo, a pena di cancellazione; 8) ciò è previsto anche per gli organismi di formazione, con riferimento, naturalmente, ai requisiti di cui all’art. 18, co. II, lett. a), D.M. n. 180/10; 8) si dispone infine, con riguardo ai mediatori, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento non abbiano completato l’aggiornamento professionale (c.d. ‘tirocinio assistito’) di cui all’art. 4, co. III, lett. b), D.M. n. 180/10, gli stessi siano tenuti a provvedervi entro il termine di 1 anno, decorrente, dal 23 settembre 2014.
Archivi categoria: Senza categoria
NUOVO DECRETO SULLA P.A. E NOVITA’ IN TEMA DI GIUSTIZIA
E’ uscito il Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 90, contenente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Ecco le principali novità in tema di giustizia: 1) dal 01/10/2014 sono soppresse tutte le sezioni staccate dei T.A.R., eccetto Bolzano; 2) entro 60 giorni dalla conversione del Decreto Legge n. 90/14 sarà emanato il D.P.C.M. sul processo amministrativo digitale e telematico; 3) viene modificato il codice del processo amministrativo (C.P.A. – D.Lgs.vo n. 104/10), in materia di giudizio sugli appalti pubblici, con l’introduzione della c.d. ‘sentenza in forma semplificata’ (art. 120); 4) vi è una ulteriore modifica al C.P.A., in tema di condanna, anche di ufficio, per lite temeraria (art. 26); 5) vengono fatte alcune precisazioni in tema di processo civile telematico (P.C.T.): a) l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali si applica escusivamente ai processi iniziati dopo il 30/06/2014; b) per i processi già iniziati al 30/06/2014 l’obbligatorietà vale dal 31/12/2014 e sino a quella data il deposito telematico è facoltativo; c) per i processi in C.d.A. l’obbligatorietà decorrerà dal 30/06/2015; d) il verbale di udienza sarà sottoscritto solo dal giudice e dal cancelliere, attesa l’introduzione del c.d. ‘fascicolo processuale digitale’ (art. 126 c.p.c.); e) non è più prevista la sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei testi e delle parti (art. 207 c.p.c.); f) la sentenza civile sarà comunicata alla parte in forma integrale (art. 133 c.p.c.); g) ora il deposito telematico dell’atto endoprocessuale si considera per tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (art. 16-bis D.L. n. 179/12); h) viene ora prevista la possibilità di invio di invio di più messaggi di p.e.c. per il deposito telematico di atti o documenti la cui dimensione eccede il massimo della dimensione di 30 MB della busta ed il deposito sarà considerato tempestivo quando viene eseguito entro la fine del giorno di scadenza (ibidem); i) le notifiche ad istanza di parte nel P.C.T. dovranno essere effettuate in cancelleria solo se è impossibile l’uso della p.e.c.; l) la notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli Avvocati può essere fatta a mezzo p.e.c. senza necessità di autorizzazione da parte del C.O. locale e senza l’obbligo di apporre la marca da bollo (art. 1 L. n. 53/94); m) prorogato al 30/11/2014 il termine entro cui tutte le PP.AA. devono comunicare l’indirizzo di p.e.c. presso il quale riceveranno le comunicazioni e le notificazioni (art. 16 D.L. n. 179/12); n) nelle C.d.A. e nei Tribunali ordinari le cancellerie saranno ora aperte nei giorni feriali solo n. 3 ore (art. 162 L. n. 1196/60); o) adesso le copie informatiche, anche per immagini, degli atti processuali di parte, degli atti degli ausialiari del giudice e dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici equivalgono all’originale, anche se prive della firma digitale del cancelliere ed il difensore (ovvero anche il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale) possono estrarre copie analogiche o informatiche ed attestare la conformità di esse all’originale (eccezion fatta per i provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice) (art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/12); p) modificato il T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/02): a) il diritto di copia senza certificazione di conformità (c.d. copia ‘uso studio’) non è più dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi; b) il diritto di copia autentica non è più dovuto nei casi indicati dall’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/12 e di cui sopra; q) per ovviare alle minori entrate dovute a quanto precede è previsto un aumento del C.U. di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/02; r) sostituito il comma 6° dell’art. 530 c.p.c., per cui ora il g.e. stabilisce che il versamento della cauzione, la preesentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ed il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, salvo pragiudizio per i creditori o per la procedura esecutiva; r) presso le C.d.A. ed i Tribunali ordinari vengono istituite delle strutture organizzative denominate ‘uffici per il processo’.
LE SEZIONI UNITE SUL TEMA DEGLI STUPEFACENTI
Il 29 Maggio 2014 le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno stabilito che:”Il giudice dell’esecuzione, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all’art.73, comma cinque, D.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena, dovrà tenere conto del testo di tale disposizione, come ripristinato a seguito della sentenza Corte costituzionale n.32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative.” In pratica, ciò significa che dovranno essere riviste al ribasso le pene definitive per il piccolo spaccio di droga. Ciò vuol dire che dopo la sentenza della Corte Costituzionale che il 12 febbraio scorso ha fatto tornare in vigore la legge Jervolino-Vassalli, per i reati legati alle droghe leggere si applica il principio del ‘favor rei’. Detto meno tecnicamente, visto che la Cassazione ha sancito che le pronunce di incostituzionalità travolgono il giudicato, dovranno essere riviste al ribasso le pene anche per chi è già stato condannato in via definitiva con le norme della Fini-Giovanardi. Un esito che potrebbe avere ripercussioni anche sul numero dei detenuti nelle carceri italiane. Ecco l’informazione provvisoria n. 12/2014 ed il comunicato delle Sezioni Unite.
USCITA LA CIRCOLARE DEL C.N.F. SULL’OBBLIGO DEL POS PER GLI AVVOCATI
E’ il 20 Maggio 2014 uscita la Circolare n. 10-C-2014 del C.N.F. Avente ad oggetto i pagamento tramite POS. Con essa il Presidente del C.N.F. Fornisce ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati alcune precisazioni in merito al presunto obbligo degli Avvocati di dotarsi di POS (point of sale). Per apprenderne il contenuto cliccare sul seguente link.
NUOVA SENTENZA DELLA CORTE GIUSTIZIA U.E. CONTRO GOOGLE
Il 13 Maggio 2014 la Corte di Giustizia dell’U.E. con la Sentenza n. 131/12 ha sanzionato Google Spain per l’illecito trattamento dei dati personali di un cittadino spagnolo. Ecco, rielaborato in sintesi, il dispositivo della pronunzia.
LA CONSULTA INTERVIENE SUL REATO DI OMESSO VERSAMENTO D’I.V.A.
Con Sentenza n. 80 del 7 Maggio 2014 la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.Lgs.vo n. 74/00 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 Settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38. In altri termini, per i fatti di omesso versamento I.V.A., commessi sino al 17 settembre 2011, per importi non superiori ad Euro 103.291,38, è venuta a cadere la punibilità.
E’ USCITA LA LEGGE PER UN NUOVO SISTEMA PENALE
Emanata la Legge 28 Aprile 2014, n. 67, di riforma dell’attuale sistema penale. In una prima parte essa contiene una delega al Governo per: 1) introdurre nel codice penale, tra le pene principali, accanto alla reclusione, alla multa, all’arresto ed all’ammenda, la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare; 2) introdurre nel codice penale una nuova causa di non punibilità per i casi di irrilevanza del fatto; 3) depenalizzare, trasformandoli in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda (salvo quelli nell’edilizia ed urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni e finanziamento ai partiti, proprietà intellettuale ed industriale), alcuni reati specifici previsti dal codice penale (atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, atti contrari alla pubblica decenza) ed altri previsti dalla legislazione speciale (fra questi, l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed assistenziali e la clandestinità degli extracomunitari); 4) abrogare tout court alcune ipotesi criminose (es. ingiuria, invasione di terreni o edifici e danneggiamento). In una seconda parte essa contiene immediate modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale, affinché: a) venga eliminato l’istituto del processo penale in contumacia, con l’introduzione dell’unico concetto di assenza dell’imputato (artt. 159 c.p., 175, 419, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies, 489, 490, 513, 520, 548, 585, 603, 604, 623 e 625-ter c.p.p.); 2) si possa applicare l’istituto della sospensione del processo penale con la messa alla prova dell’imputato anche nei confronti di soggetti maggiorenni (artt. 168-bis, 168-ter, 168-quater c.p., 464-bis, 464-ter, 464-quater, 464-quinquies, 464-sexies, 464-septies, 464-octies, 464-novies e 657-bis c.p.p.). Ecco un quadro delle norme del codice penale e del codice di procedura penale che sono state modificate o introdotte ex novo.
NUOVO DECRETO LEGGE SUL BONUS DI 80 EURO
E’ uscito il Decreto Legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 Giugno 2014, n. 89, contenente misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Ecco alcune tra le principali novità: 1) i lavoratori con un reddito compreso tra gli 8.000,00 ed i 24.000,00 Euro si ritroveranno in busta paga un bonus di 80 Euro da Maggio a Dicembre 2014 (il bonus decrescerà con l’aumentare del reddito dai 24mila ai 26mila euro e diventerà stabile con la legge di stabilità del 2015); 2) è prevista la creazione di un fondo apposito per la riduzione dell’IRPEF ai lavoratori dipendenti; 3) è stato disposto il taglio dell’IRAP per le imprese, finanziato con l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 26%, a partire dal 1° Luglio 2014; 4) fissato a 240 milioni di Euro il taglio di spesa dei Ministeri e di Palazzo Chigi; 5) viene stabilito che ciascuna amministrazione centrale dello Stato potrà disporre di un massimo di cinque auto blu; 6) viene prevista la riduzione per la P.A. degli acquisti per beni e servizi, da cui arriveranno 200 milioni di Euro nel 2014 e 300 milioni di Euro nel 2015; 7) viene concessa la possibilità di un nuovo piano di rateizzazione (massimo 72 rate con cadenza mensile) dei debiti fiscali ai contribuenti decaduti dal beneficio entro il 22 Giugno 2013 e la richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 Luglio 2014; 8) viene anticipato al 31 Marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le amministrazioni centrali di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 Aprile 2013, n. 55 e per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della L. n. 244 del 2007. Quanto a quest’ultimo punto, maggiori delucidazioni si possono trovare sul seguente portale e nella circolare apposita del C.N.F.
IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.M. SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI
E’ stato pubblicato nella G.U. del 2 Aprile 2014 il D.M. 10 Marzo 2014, n. 55, recante il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Secondo il C.N.F. il nuovo sistema garantisce la prevedibilità dei costi delle prestazioni professionali, una corretta concorrenza tra i professionisti, la trasparenza nei confronti di cittadini ed imprese e, sopratutto, riconosce la dignità dei compensi per la categoria forense, recuperando gli ingiustificati abbattimenti dei valori rispetto a quelli pur fermi al 2004, contenuti nel precedente decreto n. 140/12, adottato sulla base del decreto Cresci-Italia, senza alcuna interlocuzione con la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura, e nelle successive ipotesi di sue modifiche, insufficienti e parziali.
PUBBLICATA LA CIRCOLARE DEL C.N.F. IN TEMA DI AVVOCATO-MEDIATORE
E’ uscita la Circolare 5 Marzo 2014, n. 6-C-2014 del Consiglio Nazionale Forense, in tema di formazione ed aggiornamento dell’Avvocato-mediatore. In base ad essa, il C.N.F., per l’Avvocato che intenda esercitare anche l’attività di mediatore, propone: a) un percorso formativo di 15 ore teorico-pratiche, le quali dovrebbero essere dedicate, principalmente (10 ore), all’insegnamento delle tecniche di gestione del conflitto ed alle quali dovrebbe essere unita la partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri e non limitate, però, al primo incontro (con esonero per gli Avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale); b) un percorso di aggiornamento di 8 ore per ogni biennio, dedicate principalmente allo studio di casi pratici (ciò anche per gli Avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il previgente sistema). Sempre in questa Circolare si chiarisce che il compito di erogare la formazione e l’aggiornamento agli Avvocati-mediatori è da attribuirsi ai Consigli degli Ordini degli Avvocati locali ed al C.N.F., in proprio, ovvero attraverso il meccanismo dell’accreditamento dei singoli corsi, in caso di soggetti erogatori diversi, al pari di quanto avviene per la formazione permanente.