News: 2009

EMANATO IL DECRETO LEGGE “ANTI-VIOLENZE”.

E’ uscito il Decreto Legge 23 Febbraio 2009, n. 11, contenente misure di contrasto ai reati di stupro e di “stalking”. Il nuovo decreto in questione principalmente modifica gli artt. 576 c.p., gli artt. 275, 380, 392, 398 e 498 c.p.p. nonché l’art. 342-ter c.c. ed, altresì, aggiunge il nuovo art. 612-bis c.p. e gli artt. 282-ter e 282-quater c.p.p. Di tal guisa, dispone: a) che debba essere comminata la pena dell’ergastolo all’autore dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minori (art. 609-quater c.p.), di stupro di gruppo (art. 609-octies c.p.) e di “stalking” (art. 612-bis c.p.), in caso di morte della vittima (art. 1 D.L. n. 11/09); b) che, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza, debba scattare automaticamente la custodia cutelare in carcere nei confronti di chi sia indagato dei reati di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), di pornografia in danno di minori (art. 600-ter c.p.), di turismo sessuale per lo sfruttamento di minori (art. 600-quinquies c.p.) , violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di stupri di gruppo (art. 609-octies c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 600-quater c.p.) (art. 2 D.L. cit.); c) che debba procedersi ad arresto immediato dell’autore in flagranze dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e dello stupro di gruppo (art. 609-octies c.p.) (art. 2 D.L. cit.); d) che i condannati per i reati di violenza sessuale, di induzione e sfruttamento della prostituzione, di atti sessuali su minori, e di pedopornografia, qualora si rifiutino di collaborare con la giustizia, non possano fruire del beneficio del lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative (esclusa la liberazione anticipata) (art. 3 D.L. cit.); e) che ulteriori limitazioni di detti benefici colpiscano chi è condannato per distrubuzione, divulgazione di immagini o fotomontaggi pornografici di minori o di informazioni utilizzabili ai fini del loro adescamento, qualora questi non dimostri la propria estraneità ad organizzazioni di tipo crimenale (art. 3 D.L. cit.); f) che la vittima del reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di stupro di gruppo (art. 609-octies c.p.), di abuso sessuale su minorenne (art. 600-quater c.p.) possa accedere al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga al limite generale di reddito fissato dalla legge (art. 4 D.L. cit.); g) che il questore, nel caso in cui sia necessario eseguire accertamenti supplementari sull’identità dello straniero extracomunitario trattenuto presso un centro di identificazione ex D.Lgs.vo n. 286/98 ovvero nell’ipotesi in cui lo stesso non collabori alle procedure di rimpatrio perché si rifiuta di fornire le proprie generalità o vi siano ritardi nell’invio della documentazione necessaria da parte del Paese di origine, possa chiedere al Giudice di Pace della convalida della predetta misura del trattenimento la proroga della stessa fino ad un periodo massimo di n. 6 mesi (art. 5 D.L. cit.); h) che si antipino di un mese le nuove assunzioni previste dal D.L. n. 112/08 di forze dell’ordine e si stanzino altri 100 milioni per l’assunzione altre n. 2.500 unità di personale nell’organico della polizia (art. 6 D.L. cit.); i) che i Sindaci possano avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati per segnalare alle autorità competenti fatti pericolosi per la sicurezza urbana e situazioni di disagio sociale (art. 6 D.L. cit.); l) che i Comuni possano installare sistemi di video-sorveglianza anche all’interno di luoghi pubblici e di spazi aperti al pubblico, purché le relative immagini siano conservate per non più di n. 7 giorni dal momento della registrazione, salvi i maggiori termini di conservazione previsti a tutela delle indagini di p.g. e della sua attività di repressione dei reati (art. 6 D.L. cit.); m) che venga punita con la pena edittale da n. 6 mesi a n. 4 anni l’autore del reato di “stalking” (c.d. “atti persecutori” ex art. 612-bis c.p.) (art. 7 D.L. cit.); n) che venga sottoposto ad “ammonimento” da parte del Questore l’autore del reato in questione, se non ancora querelato, con possibilità per detta autorità di adottare provvedimenti preventivi quali, ad esempio, il sequestro di armi e munizioni (art. 8 D.L. cit.); o) che l’indagato per il reato in questione possa essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o da persone ad essa legate affettivamente ovvero di mantenersi ad una determinata distanza da essi o dalla vittima o da persone ad essa legate affettivamente (art. 9 D.L. cit.); p) che, su richiesta della vittima del reato di stalking ovvero dell’indiziato del reato medesimo, il Giudice proceda all’incidente probatorio per l’acquisizione della deposizione di un minore sino a 16 anni di età o di un maggiorenne che siano vittima o testimone di detta fattispecie criminosa (art. 9 D.L. cit.); q) che il giudice civile possa ora disporre gli ordini di protezione di cui all’art. 342-ter c.c. per una durata maggiore di quella precedentemente stabilita, che va da n. 6 mesi a n. 1 anno (art. 10 D.L. cit.); r) che le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che vengano a conoscenza di condotte illecite di stalking forniscano alla vittima tutte le informazioni riguardanti centri antiviolenza cui essa può rivolgersi (art. 11 D.L. cit.); s) che venga istituito un apposito numero verde, attivo 24 ore su 24, su base nazionale, per l’assistenza psicologica e giuridica delle vittime del reato di stalking (art. 12 D.L. cit.).