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EMANATO IL DECRETO LEGGE DI ABOLIZIONE DELL’I.C.I.

In data 28 Maggio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008, con il quale viene deliberata l’esenzione dal pagamento dell’ICI, a partire dall’acconto 2008, per le abitazioni principali (immobili presso i quali il soggetto passivo di imposta ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze per le quali già si applicava l’aliquota del 4,6 per mille (un box o posto auto e una cantina o soffitta). Fanno eccezione, gli immobili accatastati come A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in villa) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Vengono esentati dal pagamento dell’ICI, per assimilazione con l’abitazione principale: le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini entro il II° grado, che vi risiedono; le abitazioni di residenza di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e abitazioni regolarmente assegnate dell’ATER; le abitazioni di proprietà di disabili e anziani ricoverati e residenti in case di cura o di riposo; le abitazioni tenute a disposizione da un cittadino italiano residente all’estero; le abitazioni di proprietà di coniugi separati, anche per il coniuge non assegnatario, a condizione che non sia già titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. In tutti gli altri casi, rimangono valide le aliquote già deliberate e rimaste invariate rispetto all’anno d’imposta 2007. Nel decreto in questione v’è anche l’importante normativa in tema di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile (v., in proposito, la conversione dello stesso, più avanti), nonché le disposizioni per l’adozione di misure per l’incremento della produttività del lavoro (c.d. detassazione degli straordinari, art. 2 del D.L.).