News: 2008

VIENE FISSATA LA PROCEDURA PER OTTENERE LO STATUS DI RIFUGIATO

Con il D.Lgs.vo 28 Gennaio 2008, n. 25 viene data attuazione alla direttiva 2005/85/Ce ed alla normativa di principio di cui al D.Lgs.vo n. 251/07. In pratica viene regolata un’unica procedura per il riconoscimento degli status di protezione internazionale: quello di rifugiato e quello di persona comunque bisognosa di protezione internazionale. Le linee salienti sono queste: 1) la domanda di protezione internazionale può essere presentata all’atto dell’ingresso in Italia o, in ogni tempo, presso la Questura del luogo di dimora; 2) la domanda può essere presentata anche da un minore non accompagnato, al quale viene subito nominato un tutore; 3) all’atto della presentazione della domanda l’autorità deve informare il richiedente dei tratti salienti della procedura; 4) l’autorità adìta ha l’obbligo di procedere e provvedere; 5) il richiedente protezione deve essere sottoposto a rilievi dattiloscopici; 6) a fronte della domanda la Questura competente redige un verbale contenente le dichiarazioni del richiedente, a cui pure è allegata la documentazione da questi presentata a sostegno della sua istanza; 7) se il richiedente è giunto in Italia dal territorio di altro Stato membro U.E., il procedimento è sospeso e, se, dopo l’istruttoria della Questura, il dato è confermato, essa si estingue; 8) il richiedente ha diritto di soggiornare in Italia durante l’esame della domanda, con un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino al completamento della procedura; 9) se il richiedente ha presentato domanda dopo aver fatto ingresso o soggiorno in Italia in condizioni di irregolarità o se è privo di documenti o se è in possesso di documenti falsi o contraffatti, è tenuto a soggiornare in un centro di accoglienza per i richiedenti asilo; 10) il trattenimento in un centro di permanenza temporanea avviene solo in casi eccezionali; 11) la domanda viene trasmessa alla competente Commissione territoriale; 12) questa, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, procede all’audizione dell’interessato, salvo che dalla documentazione già emergano “sufficienti motivi” per concedere lo status di rifugiato; 13) la Commissione, ricorrendo determinate condizioni, deve considerare veritiere anche dichiarazioni del ricorrente non suffragate da prove; 14) se il richiedente ha chiesto di farsi assistere da un avvocato, questi è ammesso a presenziare all’audizione; 15) il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento; 16) al richiedente ed al suo avvocato è garantito l’accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione; 17) comunque, al presente procedimento si applicano anche le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui alla L. n. 241/90; 18) la Commissione territoriale decide entro i tre giorni feriali successivi all’audizione dell’interessato; 19) la decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame, da svilupparsi alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione nel Paese del richiedente; 20) la decisione con cui viene respinta la domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto; 21) quando la Commissione decide di non accogliere la domanda di protezione internazionale, qualora ritenga che comunque possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno “di carattere umanitario”; 22) salvo quest’ultima possibilità, in caso di reiezione della sua domanda, l’interessato è tenuto a lasciare l’Italia, a meno che non abbia deciso di adìre la tutela giurisdizionale, ottenendo così la sospensione degli effetti del provvedimento di diniego; 23) avverso la decisione della Commissione territoriale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, può essere proposto ricorso al Tribunale monocratico del capoluogo di distretto di Corte di Appello dove ha sede la Commissione stessa; 24) il procedimento si svolge nelle forme camerali, con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato; 25) il Tribunale, sentite le parti ed assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con il potere di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; 26) avverso la sentenza del Tribunale è possibile sporgere reclamo alla Corte di Appello; 27) avverso la sentenza della Corte di Appello può essere proposto ricorso per cassazione.