News: 2007

CONVERTITO IL DECRETO SULLA VIOLENZA NEGLI STADI

E’ uscita la legge n. 41/2007 di conversione del D.L. n. 8/2007 contro la violenza negli stadi. Il nuovo tra le tante cose, prevede: 1) partite “in assenza di pubblico” (non più “a porte chiuse”) negli stadi non a norma; 2) limite nella vendita dei biglietti alle persone fisiche e giuridiche nel numero di quattro unità (non più dieci); 3) obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti con un documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo ed obbligo degli addetti di verificare la conformità dell’intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando l’ingresso in caso di difformità (sono previste anche sanzioni a carico del personale che ometta i controlli); 4) divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive da un mese a cinque anni per i tifosi più accesi, in particolare adesso per quelli che hanno partecipato attivamente ad episodi di violenza nelle manifestazioni sportive o abbiano posto in pericolo la sicurezza pubblica, nonché anche per quelli denunciati o condannati per il possesso di artifizi pirotecnici, anche se soggetti minori di diciotto anni, purché aventi quattordici anni compiuti, oltre alla misura di prevenzione della confisca degli oggetti utilizzati od utilizzabili per la violenza negli stadi; 5) reclusione da uno a quattro anni per chi lancia petardi ovvero oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive o nelle immediate adiacenze di esse ovvero nelle ventiquattro ore precedenti o successive ad esse, con aumento di pena in caso di ritardo rilevante, di sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva; 6) pena dell’arresto sino ad un anno e nell’ammenda da mille a cinquemila euro per il reato di invasione di campo, con aumenti se dal fatto deriva un ritardo rilevante, l’interruzione o la sospensione definitiva della partita; 7) reclusione da sei mesi a tre anni e multa da mille a cinquemila euro per chi detiene oggetti atti ad offendere (tipo mazze, bastoni, oggetti contundenti, ecc…) ovvero petardi sempre in occasione di manifestazioni sportive o nelle immediate adiacenze di esse ovvero nelle ventiquattro ore precedenti o successive ad esse, sempre purché i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa; 8) possibilità per le società sportive di stipulare con associazioni legalmente riconosciute le quali promuovano la cultura sportiva contratti e convenzioni attinenti, salvo quelle che abbiano tra i propri associati coloro i quali siano colpiti da divieto di accesso alle manifestazioni sportive e fino alla loro espulsione; 9) aumento della sanzione pecuniaria amministrativa irrogabile dal prefetto (da 40.000 a 200.000 euro) in caso di violazione del divieto di vendita dei biglietti delle partite a persone pericolose; 10) obbligo per le società calcistiche di affiggere negli stadi copie del regolamento d’uso dell’impianto e di indicare espressamente sui biglietti l’obbligo per i tifosi di rispettarlo (con sanzione amministrativa, in caso contrario, da 100 a 500 euro e con allontanamento da tre mesi a due anni); 11) possibilità per le società utilizzatrici degli stadi di provvedere direttamente ed a loro spese alla loro messa a norma; 12) istituzione del Fondo di solidarietà sportiva, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, soprattutto da parte dei giovani; 13) rilascio gratuito di biglietti nominativi – anche in deroga al limite di cui al punto 2 – a favore dei minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, il quale dovrà comunque assicurarne la sorveglianza; 14) riduzione della capienza oltre la quale gli stadi sono assoggettati alle nuove misure di sicurezza (da 10.000 a 7.500 spettatori); 15) obbligo di rispetto nelle trasmissioni sportive delle regole dettate dal codice di autoregolamentazione televisivo; 16) ampliato il numero dei reati per cui è consentito l’arresto facoltativo in flagranza, di cui al comma 2°, dell’art. 381 c.p.p. (tra questi: il possesso di razzi, bengala, petardi, bastoni, mazze, oggetti contundenti o atti ad offendere o materiale imbrattante; la violazione del divieto di accesso agli stadi disposto dal questore o dal giudice); 17) arresto fuori flagranza o in flagranza presunta (che ora si verifica quando esso non si può effettuare immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero perché l’attribuibilità del fatto-reato dipende da documentazione video-fotografica in equivoca) sino a quarantotto ore dal fatto e ciò sino al 30 giugno 2010; 18) divieto di introduzione ed esposizione negli stadi di striscioni e cartelli inneggianti alla violenza o ingiuriosi o minacciosi (la violazione del divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno); 19) nuovo art. 783-quater c.p. che punisce le lesioni personali gravi a p.u. in occasione di manifestazioni sportive con la reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni.