News: 2006

STUPEFACENTI: MODIFICHE AL D.P.R. N. 309/1990

Convertito il D.L. 30 Dicembre 2005, n. 272 con la legge 21 Febbraio 2006, n. 49. Con esso si novella in maniera significativa il D.P.R. n. 309/1990, in tema di stupefacenti. Tra le novità più significative: a) non esiste più la distinzione tabellata tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, bensì sono state create due nuove tabelle (la seconda si suddivide in cinque sezioni), nella prima sono ricomprese tutte le sostanze vietate, nella seconda sono inseriti i medicinali registrati in Italia e contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono diventare oggetto d’abuso; b) diminuito il minimo edittale della pena detentiva (da 8 a 6 anni) prevista in caso di detenzione, produzione e spaccio dall’art. 73 nuova formulazione; c) introduzione del criterio ponderale, con aggancio alla determinazione dei limiti di principio attivo tramite decreto ministeriale e con riferimento al peso lordo complessivo della sostanza rinvenuta; d) consacrazione dei principali orientamenti giurisprudenziali in tema di figure sintomatiche dello spaccio, mediante la valorizzazione, in appoggio al dato ponderale, di alcune circostanze, quali “le modalità di presentazione della sostanza”, il “confezionamento frazionato” della stessa e le “circostanze dell’azione”; e) previsione al comma quinto dell’art. 73 dell’attenuante del “fatto di lieve entità”, cui si ricollega la possibilità di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.