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EMANATA LA LEGGE ‘SPAZZACORROTTI’

Il 16/01/2019 è uscita in G.U. la Legge 9 Gennaio 2019, n. 3, c.d. “Spazzacorrotti”. Con essa, anzitutto, sono aumentate le pene accessorie in caso di condanna per reati contro la P.A.: 1) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l’interdizione dai pubblici uffici divengono perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione (c.d. “DASPO per i corrotti”); 2) solo decorsi almeno 7 anni dalla riabilitazione è prevista l’estinzione della pena accessoria perpetua e solo quando il condannato abbia dato “prove effettive e costanti di buona condotta”; 3) l’incapacità di contrattare con la P.A. è introdotta anche come misura interdittiva, che si applica all’imputato anche prima della condanna. Aumentano, poi, le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. (la fascia edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni) e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino ad Euro 1.032,00 si passa alla reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00). Il millantato credito (art. 346 c.p.) è abrogato come fattispecie autonoma di reato e la relativa condotta è ora inserita all’interno del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis). E’, poi, prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione spontanea da parte dell’interessato, prima di avere notizia delle indagini a proprio carico e, comunque, entro 4 mesi dalla commissione del reato. I reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) diventano perseguibili d’ufficio. Con una modifica degli artt. 9 e 10 del codice penale, poi, si prevede la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la P.A. all’estero, senza necessità di richiesta del Ministro della Giustizia ed in assenza di denuncia di parte. Sono introdotte misure anche sul fronte delle indagini penali: a) si estende la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la P.A. (c.d. agente sotto copertura); b) nei procedimenti per reati contro la P.A. è sempre consentito l’utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. Trojan). Sono, infine, previste modifiche all’ordinamento penitenziario: i condannati per alcuni reati contro la P.A. non potranno accedere ai benefici carcerari e alle misure alternative alla detenzione. In tema di prescrizione dal 1°Gennaio 2020 si prevede la sospensione del corso di essa dalla data di pronuncia della sentenza di I grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale. E’ inoltre modificata la norma sulla decorrenza della prescrizione con riferimento al solo reato continuato (in pratica, viene ripristinata la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 251/2005): viene confermato, quindi, che il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza; la novità riguarda il reato continuato, per il quale il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. Per uno schama sulla prescrizione cliccare sul seguente link. Per un confronto tra vecchia e nuova normativa cliccare su quest’altro.