News: 2013

E’ USCITO IL D.L. “DESTINAZIONE ITALIA”

Approvato il Decreto Legge 23 Dicembre 2013, n. 145, contenente interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015. Con esso, soprattutto, vengono dettate nuove norme in tema di assicurazione r.c. auto (v. l’art. 8). In particolare, si tratta di fare riferimento: a) all’incentivazione della c.d. “scatola nera”, con la previsione dell’obbligo per l’impresa, in caso di volontaria adesione dell’assicurato, di applicare sconti tariffari nella misura minima del 7%; b) alla conseguente previsione in base alla quale i dati registrati dalla “scatola nera”, anche su uno solo dei veicoli, formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo; c) alla previsione secondo la quale l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente e l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. In caso di giudizio, infatti, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste per come sopra. Il medesimo dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione; d) al nuovo art. 147-bis del Codice delle assicurazioni, secondo il quale le imprese di assicurazione possono, in alternativa al risarcimento in danaro ed in assenza di responsabilità concorsuale, in cambio di uno sconto tariffario non inferiore al 5% (10% in alcune aree geografiche), avvalersi della facoltà di proporre al danneggiato da sinistro stradale la riparazione diretta del veicolo presso una carrozzeria convenzionata (c.d. “risarcimento in forma specifica”). Il danneggiato potrà sempre rifiutarsi di recarsi dalla carrozzeria convenzionata, ma l’assicurazione sarà tenuto a risarcire il danno comunque nella misura che avrebbe pagato presso il riparatore prescelto, somma che quindi costituirà il limite risarcitorio per l’assicuratore che sarà tenuto altresì a garantire per due anni la qualità della riparazione; e) al nuovo art. 150-ter del Codice delle assicurazioni, secondo il quale vi è la facoltà per l’assicurazione di prevedere nella polizza, con uno sconto tariffario non inferiore al 4%, il divieto di cedere a terzi il diritto al risarcimento del danno, senza il consenso dell’assicurazione, nonché la facoltà per quest’ultima di proporre, preventivamente all’infortunio, prestazioni sanitarie con professionisti convenzionati che il danneggiato avrà, però, diritto di rifiutare; f) alla modifica dell’art. 32, comma 3-quater, del D.L. n. 1/12, secondo cui adesso il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, di cui al D.Lgs.vo n. 209/05 è risarcito solo a seguito di un riscontro medico legale da cui risulti accertata l’esistenza della lesione solo strumentalmente , venendo così ribadita la vincolatività del presupposto documentale e strumentale per il risarcimento del danno alla persona nei limiti del 9% di danno biologico; g) alla modifica del secondo comma dell’articolo 2947 c.c., ove viene disposto 1) che per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni (salvo se il danno è derivante da fatto che è considerato dalla legge come reato, per il quale è applicabile una prescrizione più lunga di cui al terzo comma dell’articolo 2947 c.c.) e 2) che il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore. Tra le altre novità, sono introdotte delle disposizioni per la riduzione delle tariffe elettriche (art. 1), sono previsti dei finanziamenti a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese al fine di favorire la digitalizzazione dei loro processi aziendali ed il loro ammodernamento tecnologico (art. 6), sono inserite delle misure per favorire la diffusione della lettura (credito d’imposta del 19% della spesa effettuata, con un massimo di Euro 2.000 all’anno – di cui Euro 1.000 per i testi scolastici ed universitari ed Euro 1.000 per tutti gli altri – a valere sui redditi delle persone fisiche e giuridiche per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN per gli anni 2014, 2015 e 2016) (art. 9), sono previste nuove disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni specializzate sulla proprietà industriale ed intellettuale dei tribunali in caso di controversie aventi come parte società con sede all’estero (art. 10), sono inserite nuove misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione (art. 11), sono previste nuove misure per favorire il credito alla piccola e media impresa (Art. 12), sono emanate nuove misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare (art. 14).