News: 2013

CONVERTITO IL D.L. SUL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Convertito il Decreto Legge 14 Agosto 2013, n. 93, con la Legge 15 Ottobre 2013, n. 119, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Le principali novità sono le seguenti: 1) introdotta la nuova aggravante comune dell’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (art. 61 c.p.); 2) in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravati, la disposizione precedente unita all’abrogazione dell’aggravante del fatto commesso in danno del minore degli anni 14 fanno sì che adesso si considerano aggravate le ipotesi di maltrattamenti commessi nei confronti di tutti i minori, non solo di quelli al di sotto dei 14 anni (art. 572 c.p.); 3) la nuova violenza sessuale aggravata è ora prevista anche nel caso in cui essa è commessa: – nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18, della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore; – nei confronti di donna in stato di gravidanza; – nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (art. 609-ter c.p.); 4) il Procuratore della Repubblica ora è tenuto a dare notizia al Tribunale per i minorenni anche quando egli procede per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi o di atti persecutori, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore (art. 609-decies c.p.); 5) qualora ricorra taluno dei delitti quali maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale aggravata ed atti persecutori ed essi siano commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione sub 4) si considera effettuata anche ai fini dell’adozione da parte del Tribunale dei provvedimenti riguardanti i figli in caso di separazione o divorzio nonché dei provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale sui figli e di allontanamento (art. 609-decies c.p.); 6) viene aumentato il massimo della pena edittale in caso di minaccia, fino ad Euro 1032,00 (art. 612 c.p.); 7) il reato di atti persecutori (c.d. stalking) è ora aggravato e la pena è aumentata, se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (art. 612-bis c.p.); 8) adesso, sempre nel reato di atti persecutori, la remissione della querela può essere soltanto processuale e la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, II comma, c.p. (art. 612-bis c.p.); 9) al momento dell’acquisizione della notizia di reato, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria adesso sono tenuti ad informare la persona offesa dal reato delle facoltà ad essa attribuite e di quella di nominare un difensore nonché della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 101 c.p.p.); 10) adesso, le intercettazioni telefoniche sono consentite anche nei procedimenti relativi al delitto di stalking (art. 266 c.p.p.); 11) ora la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, anche con il c.d. braccialetto elettronico, qualora si proceda per i delitti di lesioni – limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o, comunque, aggravate – violenza sessuale di gruppo e minaccia aggravata, commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente, può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 c.p.p. (art. 282-bis c.p.p.); 12) adesso, si stabilisce che, quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al giudice, ai fini della revoca e della sostituzione delle misure cautelari (art. 282-quater); 13) nei procedimenti penali aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona è ora previsto l’obbligo di immediata comunicazione ai servizi socio-assistenziali, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, direttamente alla persona offesa: a) della richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, del divieto ed obbligo di dimora, degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere e della custodia cautelare in luogo di cura e b) dell’adozione dei provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui sopra (art. 299 c.p.p.); 14) la possibilità per la polizia giudiziaria di assumere sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini è adesso prevista anche nei casi di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 350 c.p.p.); 15) l’obbligo per la polizia giudiziaria, che deve assumere sommarie informazioni da persone minori, di avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, è ora fissato anche per i procedimenti per reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di adescamento di minorenni e di atti persecutori c.p. (art. 351 c.p.p.); 16) adesso, l’arresto obbligatorio in flagranza è previsto anche per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di atti persecutori, di ricettazione da rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate a servizi pubblici (art. 380 c.p.p.); 17) viene ora prevista la nuova misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 c.p.p. e con le modalità di controllo del c.d. braccialetto elettronico, nei confronti di chi è colto in flagranza di uno o più dei delitti di particolare gravità, come da elenco (ad es. violazione degli obblighi di assistenza familiare, di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, di lesione personale procedibile d’ufficio o comunque aggravata, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, di delitti contro la personalità individuale, di delitti contro la personalità individuale, di tratta di persone, di acquisto ed alienazione di schiavi, di violenza sessuale, di violenza sessuale aggravata, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo e di minaccia aggravata nei modi di cui all’art. 339 c.p.), commessi in danno di prossimi congiunti o del convivente (art. 384-bis c.p.p.); 18) adesso, se si deve procedere con l’incidente probatorio nel caso del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni, se le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno, stabilisce modalità particolari attraverso cui procedere (luoghi diversi dal tribunale, strutture specializzate di assistenza, abitazione della persona interessata all’assunzione) (art. 398 c.p.p.); 19) adesso, la regola secondo cui la proroga del termine per le indagini preliminari può essere concessa per non più di una volta vale anche per i procedimenti penali aventi ad oggetto reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di atti persecutori del codice penale (art. 406 c.p.p.); 20) ora, in caso di delitti commessi con violenza alla persona, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine termine di dieci giorni, nel quale la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione, è elevato a venti giorni (art. 408 c.p.p.); 21) allorquando si proceda per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari deve adesso essere notificato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, personalmente alla persona offesa (art. 415-bis c.p.p.); 22) adesso, viene previsto un nuovo caso di giudizio direttissimo e di convalida dell’arresto in flagranza di reato, con citazione a giudizio a cura della polizia giudiziaria, quando una persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare e si procede per delitti particolari, come da elenco (violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, lesioni personali procedibili d’ufficio o comunque aggravate, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, ipotesi attenuate dei delitti contro la personalità individuale, pene accessorie ipotesi attenuate nei delitti contro la personalità individuale, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo e minaccia aggravata nei modi di cui all’art. 339 c.p.), commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente (art. 449 c.p.p.); 23) ora viene previsto che anche quando si procede per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, l’esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico; 24) adesso, quando si procede per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori, se la persona offesa è maggiorenne, il giudice assicura che l’esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l’adozione di modalità protette (art. 498 c.p.p.); 25) adesso, è introdotto: a) il concetto di violenza domestica; b) l’istituto dell’ammonimento da parte del questore. a) Si intende per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. b) Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di percosse e lesioni personali aggravate, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. 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