News: 2013

CONVERTITO LO “SVUOTACARCERI”

Il Decreto Legge 1° Luglio 2013, n. 78, c.d. “svuotacarceri” è stato convertito con la Legge 9 Agosto 2013, n. 94. Ecco, in sintesi, cosa prevede il provvedimento approvato, che modifica anche il c.p.p.: 1) la carcerazione preventiva potrà essere disposta solo per i delitti per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni e, per evitare che tale soglia ne comporti l’esclusione, una specifica deroga è stata prevista per il finanziamento illecito dei partiti, mentre per il reato di stalking è stata aumentata la pena da 4 a 5 anni; 2) quando la pena residua da espiare non supera i 3 anni (o 4, in casi particolari, come, ad esempio, le donne incinta o malati gravi) e i 6 anni, per reati legati alla tossicodipendenza, si sospende l’esecuzione della pena, applicando, se possibile, la libertà anticipata, in maniera tale che le detrazioni di pena (45 giorni per ogni semestre) siano conteggiate anticipatamente, così da limitare il ritorno in carcere per brevi periodi di detenzione (n.b. la misura non si applica, però, a chi già si trova in carcere ed ai condannati per i delitti gravi e per alcuni specifici reati quali: furto in abitazione e con strappo, maltrattamenti in famiglia, stalking ed incendi boschivi); 3) cadono gli automatismi della ex Cirielli che precludono ai recidivi l’accesso ai benefici carcerari (domiciliari, liberazione anticipata, etc.), restando, però, i limiti per ciò che riguardano i permessi premio e resta la condizione per i recidivi reiterati che l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare a la semilibertà siano concessi soltanto una volta; 4) il decreto estende le prestazioni di lavoro di detenuti e internati, permettendo la partecipazione a titolo gratuito e volontario a progetti di pubblica utilità presso lo Stato, enti locali e organizzazioni di assistenza sociale e sanitaria. È prevista anche l’attività a sostegno delle famiglie delle vittime hanno partecipato alla votazione.