News: 2011

APPROVATA LA LEGGE DI STABILITA’ DAL NUOVO GOVERNO

E’ uscita la Legge 12 Novembre 2011, n. 183 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. “Legge di stabilità”) – contenente diverse novità, anche nel settore delle professioni e giudiziario. Nel primo ambito viene introdotto l’art. 10, sulla riforma degli ordini professionali. Attraverso detto articolo viene modificato l’art. 3 del D.L. 13 Agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche con Legge 14 Settembre 2011, n. 148 (Manovra di Ferragosto): in particolare, la novità consiste nel fatto che, fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 Cost., ora viene affidato ad un D.P.R. il compito di delegificare (la normativa usa il termine “abrogare”) e di riformare gli ordinamenti professionali e nel fatto che viene stabilito un termine di 1 anno – a partire dal 13 Agosto 2011 – per detta importante operazione di restyling. Da notare che detti Artt. 10 (Legge di stabilità) e 3 (Manovra di Ferragosto) saranno nuovamente oggetto di modifica da parte dell’art. 33 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto salva-Italia). Nel settore giudiziario, la nuova Legge di stabilità: a) introduce delle modifiche al codice di procedura civile (Artt. 125, 133, 134, 136, 170, 176, 183, 250, 283, 350, 351, 352, 366, 431, 445-bis e 518), alle disposizioni di attuazione del predetto codice (Artt. 152-bis, 173-bis e 173-quinquies), al codice civile (Artt. 2397 e 2477), in tema di: 1) uso della p.e.c., come mezzo prevalente per: le comunicazioni di cancelleria, l’intimazione ai testimoni da parte degli Avvocati, l’invio della relazione dell’esperto nelle espropriazioni immobiliari, la presentazione di offerte di acquisto, la prestazione di cauzione e per il versamento del prezzo nelle espropriazioni immobiliari; 2) di esecuzione provvisoria in appello; 3) di trattazione della causa in appello (con possibile delega per l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio); 4) di decisione a seguito di trattazione orale anche in appello (art. 281-sexies c.p.c.); 5) di esecuzione provvisoria in Cassazione; 6) di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c.; 7) di liquidazione delle spese processuali a favore delle pp.aa. difese da propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c. ; 8) istituzione del sindaco unico per le s.p.a. e le s.r.l. ; b) introduce delle modifiche alla Legge n. 53/94 (Artt. 1, 3, 4 e 5), in tema di notifiche da parte degli Avvocati, nel senso dell’utilizzo per esse della p.e.c.; c) introduce delle modifiche al D.P.R. n. 115/02 (T.U. sulle spese di giustizia), con l’aumento di alcuni degli importi dovuti per il c.u. (- del 50% nei giudizi di impugnazione e – del 100% nei processi davanti alla Cassazione) e con la previsione dell’obbligo del contestuale versamento integrativo, previa espressa dichiarazione, per chi propone domanda riconvenzionale o modifica la domanda o chiama in causa terzi, con conseguente aumento di valore della causa; d) dispone – di fronte ad un manifestato disinteresse delle parti alla loro prosecuzione – l’estinzione dei processi civili pendenti davanti alle Corti di Appello (se pendenti da più di due anni) ed alla Cassazione (per impugnazione di sentenze pubblicate prima della entrata in vigore della L. n. 69/09). Per lo specchietto relativo alle principali novità in tema di Giustizia, cliccare sul seguente link. Infine, tra le altre novità, da segnalare anche: 1) l’introduzione di nuove norme sui certificati rilasciati dalla p.a. attestanti stati, qualità personali e fatti (sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non più nei rapporti tra privato e p.a. o gestori di pubblici servizi), 2) l’introduzione della regola secondo la quale le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite di ufficio dalle pp.aa. procedenti (D.U.R.C.); 3) l’integrazione dell’art. 193 del Codice della Strada, in tema di accertamento delle violazioni dell’obbligo di copertura assicurativa.